13 Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 18.12.2007 - BU 2007, 707.
Art. 14
... 14 TITOLO II Dei prestiti a premi Art. 15 Il commercio professionale dei titoli a premi non può essere esercitato nel Cantone senza un’autorizzazione del Consiglio di Stato. Art. 16 Per la concessione dell’autorizzazione di cui sopra fanno stato le disposizioni degli art.
29 e seguenti della legge federale 8 giugno 1923 sulle lotterie e le scommesse professionalmente organizzate nonché le norme che seguono. Art. 17 La concessione sarà accordata unicamente a persone o ditte inscritte nel registro di commercio che hanno la loro sede giuridica o il loro domicilio d’affari nel Cantone. Art. 18 La concessione sarà soggetta a una tassa annua da fr. 50.-- a franchi 2’000.--, da determinarsi dal Consiglio di Stato a seconda dell’importanza degli affari compiuti e della natura dell’istituto nella vendita di titoli a premi. Art. 19 Gli agenti ed i collaboratori delle ditte autorizzate come all’art. 17 devono essere alla loro volta autorizzati dal Consiglio di Stato. Per ogni concessione ad agenti o collaboratori sarà percepita una tassa annua da fr. 50.-- a fr. 200.--. La concessione sarà accordata unicamente se il richiedente è persona di buona condotta e prova l’esistenza di rapporti di servizio con una ditta autorizzata ad esercitare professionalmente il commercio dei titoli a premi. Art. 20 La concessione potrà essere condizionata alla prestazione di una garanzia da determinarsi dal Consiglio di Stato. Essa può essere limitata ad un determinato periodo di tempo e non è trasferibile. Art. 21 Le ditte e le persone che sono autorizzate ad esercitare il commercio di titoli a premi devono tenere il libro giornale prescritto dall’art. 29 della legge federale dell’8 giugno 1923. TITOLO III Disposizioni penali Art. 22 15 Le violazioni della presente legge sono punite conformemente alle norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni dal Dipartimento competente con una multa sino a fr. 1000.--, riservate le sanzioni penali previste dagli art. 38 e seguenti della Legge federale sulle lotterie. TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie Art. 23 Sono abrogati il Decreto legislativo 22 novembre 1901 sulle lotterie e giochi d’azzardo, il Decreto legislativo 3 dicembre 1920 di modifica della legge sulle lotterie, il Decreto esecutivo 3 agosto 1923, il Decreto esecutivo 20 novembre 1924 sul commercio dei prestiti a premi e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Art. 24 Il Consiglio di Stato potrà emanare i regolamenti necessari per la applicazione della presente legge. Art. 25 La presente legge entrerà in vigore 16 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorso il termine per l’esercizio del referendum. Pubblicata nel BU 1931 , 217.