Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo (944.100)
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Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo

Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo (del 4 novembre 1931) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l'art. 106 della Costituzione federale, nonchè la legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate e la relativa ordinanza di applicazione del 27 maggio 1924; 1 sulla proposta del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I Delle lotterie Art. 1
2 Le lotterie saranno autorizzate, per il territorio del Cantone, dal Dipartimento competente. L’autorità competente per estendere al Cantone Ticino l’autorizzazione ottenuta da una lotteria emessa in un altro Cantone è il Consiglio di Stato. La estensione potrà essere accordata unicamente per le lotterie il cui ricavo è destinato ad opere di pubblica utilità che svolgono la loro azione anche nel Cantone. Il Consiglio di Stato fissa il numero dei biglietti per i quali l’autorizzazione è concessa e determina la tassa da prelevarsi in conformità dell’art. 11 della presente legge. Coordinazione intercantonale Art. 1a 3 1 Il Consiglio di Stato può concludere con i governi degli altri Cantoni una o più convenzioni aventi per scopo il coordinamento delle rispettive autorizzazioni per grandi lotterie. Può pure modificare o denunciare tali convenzioni.
2 Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per grandi lotterie siano accordate anche ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva l’organizzazione, nonché l’obbligo di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una chiave di riparto prestabilita. Art. 2 4 1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 La decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Art. 3 Non potranno essere autorizzate lotterie che non rispondano ai requisiti della Legge federale sulle lotterie dell’8 giugno 1923 e a quelli della presente legge. Art. 4
5 Le domande tendenti ad ottenere l’autorizzazione di organizzare una lotteria devono essere stese su un modulo ufficiale ed essere corredate: a) b) c) Il Dipartimento competente, rispettivamente il Consiglio di Stato potranno esigere più ampie garanzie.
1 Ingresso modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
2 Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.
3 Art. introdotto dalla L 24.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
4 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479 e 482; precedenti modifiche:

BU 1986, 315; BU 1997, 219.

5 Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.

Art. 5

L’autorizzazione è concessa solo per le lotterie il cui ricavo è destinato ad opere di pubblica beneficenza o di pubblica utilità nel Cantone. L’autorizzazione può essere rifiutata quando sono in corso lotterie più importanti nella stessa regione, oppure quando, nei sei mesi anteriori alla domanda, al richiedente è già stata concessa l’autorizzazione di tenere una lotteria. Art. 6 Il valore dei premi deve essere almeno uguale al 30% dell’importo dei biglietti emessi. Art. 7 6 Il piano della lotteria deve essere redatto in modo tale che sia possibile a ogni compratore di biglietti rendersi conto facilmente delle probabilità di guadagno. Sul piano della lotteria e sui biglietti deve essere indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il valore complessivo dei premi, il luogo e la data dell’estrazione e il termine perentorio per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno. Sugli stessi dovrà inoltre essere indicata la data della risoluzione del Dipartimento competente o del Consiglio di Stato autorizzante la lotteria. Art. 8
7 L’estrazione deve aver luogo pubblicamente. Dovrà assistervi, a spese di chi organizza la lotteria, un agente o un assistente della polizia cantonale. Questi, entro 15 giorni dall’estrazione, farà pervenire al Dipartimento competente un processo verbale, dal quale dovrà risultare come si sono svolte le operazioni. Al processo verbale dovrà essere allegato l’elenco dei numeri vincenti. Art. 9 8 Quando l’importo dei biglietti supera fr. 3000.-- la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata dagli organizzatori nel Foglio ufficiale cantonale insieme col termine, spirato il quale, i premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria. Art. 10 9 Entro un mese dal giorno in cui i premi non reclamati diventano caduchi, l’organizzatore della lotteria deve mandare al Dipartimento competente un rapporto dal quale dovrà risultare:
1. il numero dei biglietti venduti e il prodotto lordo della loro vendita;
2. le spese di esercizio della lotteria;
3. il prodotto della vendita dei premi non ritirati;
4. il prodotto netto della lotteria;
5. il modo con cui il prodotto netto è stato impiegato. Art. 11 10
1 Per ogni concessione di lotteria è prelevata a favore dello Stato una tassa corrispondente al 15% dell’importo nominale dei biglietti emessi. La tassa relativa ai biglietti invenduti è restituita.
2 Se il ricavo della lotteria è destinato ad un’opera di pubblica beneficienza non verrà prelevata alcuna tassa. Art. 12 11 1 Le pesche di beneficienza, le ruote della fortuna, le tombole e gli altri giochi analoghi, anche se tenuti in feste private, dovranno essere autorizzati a’ sensi della legge federale sulle lotterie e della presente legge.
2 Sul ricavo lordo del gioco verrà prelevata una tassa del 15%.
3 Le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna e gli altri giochi analoghi che non superino un incasso di fr. 3000.-- sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo. 12
4 Le modalità per la tenuta dei giochi, per la loro sorveglianza e per il pagamento della tassa sono fissate dal regolamento. 13 Art. 13 Sono proibite le operazioni nelle quali è applicato il sistema cosiddetto “boule de neige” (valanga, cella, idra, catena, ecc.).
6 Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.
7 Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 295.
8 Art. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 18.12.2007 - BU 2007, 707.
9 Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.
10 Art. modificato dalla L 2.6.2009; in vigore dal 28.7.2009 - BU 2009, 329; precedenti modifiche: BU

1977, 11; BU 1986, 315; BU 2005, 50.

11 Art. modificato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 50; precedenti modifiche: BU

1977, 11; BU 1986, 315.

12 Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 18.12.2007 - BU 2007, 707.
13 Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 18.12.2007 - BU 2007, 707.

Art. 14

... 14 TITOLO II Dei prestiti a premi Art. 15 Il commercio professionale dei titoli a premi non può essere esercitato nel Cantone senza un’autorizzazione del Consiglio di Stato. Art. 16 Per la concessione dell’autorizzazione di cui sopra fanno stato le disposizioni degli art.
29 e seguenti della legge federale 8 giugno 1923 sulle lotterie e le scommesse professionalmente organizzate nonché le norme che seguono. Art. 17 La concessione sarà accordata unicamente a persone o ditte inscritte nel registro di commercio che hanno la loro sede giuridica o il loro domicilio d’affari nel Cantone. Art. 18 La concessione sarà soggetta a una tassa annua da fr. 50.-- a franchi 2’000.--, da determinarsi dal Consiglio di Stato a seconda dell’importanza degli affari compiuti e della natura dell’istituto nella vendita di titoli a premi. Art. 19 Gli agenti ed i collaboratori delle ditte autorizzate come all’art. 17 devono essere alla loro volta autorizzati dal Consiglio di Stato. Per ogni concessione ad agenti o collaboratori sarà percepita una tassa annua da fr. 50.-- a fr. 200.--. La concessione sarà accordata unicamente se il richiedente è persona di buona condotta e prova l’esistenza di rapporti di servizio con una ditta autorizzata ad esercitare professionalmente il commercio dei titoli a premi. Art. 20 La concessione potrà essere condizionata alla prestazione di una garanzia da determinarsi dal Consiglio di Stato. Essa può essere limitata ad un determinato periodo di tempo e non è trasferibile. Art. 21 Le ditte e le persone che sono autorizzate ad esercitare il commercio di titoli a premi devono tenere il libro giornale prescritto dall’art. 29 della legge federale dell’8 giugno 1923. TITOLO III Disposizioni penali Art. 22 15 Le violazioni della presente legge sono punite conformemente alle norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni dal Dipartimento competente con una multa sino a fr. 1000.--, riservate le sanzioni penali previste dagli art. 38 e seguenti della Legge federale sulle lotterie. TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie Art. 23 Sono abrogati il Decreto legislativo 22 novembre 1901 sulle lotterie e giochi d’azzardo, il Decreto legislativo 3 dicembre 1920 di modifica della legge sulle lotterie, il Decreto esecutivo 3 agosto 1923, il Decreto esecutivo 20 novembre 1924 sul commercio dei prestiti a premi e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Art. 24 Il Consiglio di Stato potrà emanare i regolamenti necessari per la applicazione della presente legge. Art. 25 La presente legge entrerà in vigore 16 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorso il termine per l’esercizio del referendum. Pubblicata nel BU 1931 , 217.
14 Art. abrogato dalla L 17.7.1944 - BU 1944, 191.
15 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedenti modifiche: BU

1986, 315; BU 2004, 388.

16 Entrata in vigore: 30 dicembre 1931 - BU 1931, 217.
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