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Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni

Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni 1 del 22 marzo 2011 (stato 1° maggio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – 79, 80 cpv. 2, 81 e 82 della legge sulla promozione della salute e il sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), decreta:
A. Principio Art. 1 2
1 L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio (di seguito SACD), così come quello di un centro terapeutico diurno (CDT) o notturno (CNT), necessita di un’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità (articoli 7-8) sono soddisfatti.
3 L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti ordinati nella decisione di autorizzazione non sono stati adottati.
B. Definizioni Art. 2 3
1 È considerato SACD ogni persona giuridica che ha alle proprie dipendenze operatori sanitari e che eroga prestazioni sanitarie e di assistenza a domicilio.
2 È considerato CDT o CNT ogni struttura o persona giuridica che accoglie più di quattro persone per periodi inferiori a 16 ore consecutive e che fornisce, nei propri spazi esclusivamente prestazioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29 settembre 1995 (OPre) rivolte ad un’utenza affetta da malattie croniche (malattie non trasmissibili secondo l’UFSP). Il presente regolamento non si applica agli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.
C. Competenze
I. Consiglio di Stato Art. 3 4 Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.

II. Dipartimento

Art. 4 5 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per: a) e l’esecuzione del presente regolamento; b) di direttive sui requisiti di qualità.
III. Medico cantonale Art. 5 6 Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui SACD, sui CDT e sui CNT e precisa i requisiti strutturali e procedurali nella guida operativa per l’applicazione del presente regolamento (di seguito guida operativa).
D. Requisiti di qualità

I. scopo

Art. 6 7 I requisiti essenziali di qualità hanno lo scopo di garantire le premesse di sicurezza dell’utente e la qualità delle cure dei SACD, dei CDT e dei CNT.
II. Requisiti strutturali

1. In generale

Art. 7 8 1 I SACD, i CDT e i CNT devono disporre dei seguenti requisiti strutturali:

1

Titolo modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
2 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
3 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
4 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
5 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
6 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.

7

Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
8 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
a) direttore amministrativo non abbia subìto condanne penali (estratto del casellario giudiziale completo); presenti un estratto specifico per privati del casellario giudiziale nel caso in cui abbia contatti regolari con gli utenti; disponga di una formazione di livello terziario in ambito economico o in gestione del personale; disponga di un’esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni a tempo pieno in ambito gestionale o amministrativo; possieda i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione; b) direttore sanitario che: non abbia subìto condanne penali (estratto del casellario giudiziale completo); presenti un estratto specifico per privati del casellario giudiziale; sia un operatore sanitario abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale a titolo indipendente o dipendente ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) e disponga di una formazione nello specifico settore descritto dalla missione del SACD, del CDT o del CNT; disponga di un’esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni a tempo pieno in ambito sanitario; abbia conseguito un DAS (Diploma of Advanced Studies) o, nel caso in cui si tratti di un servizio che eroga oltre 30'000 ore per due anni consecutivi, un MAS (Master of Advances Studies) in gestione sanitaria; possieda i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione. Le funzioni di direttore amministrativo e sanitario possono essere assunte contemporaneamente ad altre funzioni operative, ma non possono essere cumulabili; c) sede professionale stabile e adeguata allo scopo a beneficio del permesso di abitabilità e alla destinazione di zona; d) locale o un sistema informatico sicuri dove conservare le cartelle sanitarie per la durata dalle normative in vigore secondo quanto precisato nella guida operativa; e) documento che esplicita: - la missione; - la filosofia delle cure; - la copertura geografica; - gli orari d’apertura; - il tipo di prestazioni erogate; - le fasce d’età prese a carico; - le informazioni da fornire all’utente (diritti del paziente, qualifiche del personale curante, ruolo dei volontari); - l’inventario aggiornato delle apparecchiature medico-tecniche e la conformità della loro manutenzione l’ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed); - la pianta organica del personale con la relativa formazione; - un piano di formazione e aggiornamento professionale; f) cartella sanitaria (insieme della documentazione socio-sanitaria) allestita dagli operatori nella cura per ogni utente che indichi: - le generalità della persona; - i bisogni di assistenza emersi nella valutazione iniziale; - il piano di cura; - le prestazioni erogate; - l’identità dell’operatore che le ha effettuate; - le date d’inizio e di fine del trattamento; - il mandato medico per le prestazioni erogate; g) d’igiene ambientale e per il personale chiare e regolarmente aggiornate; h) interne adeguate per garantire il coordinamento di specifici interventi socio-sanitari e/o curativi all’interno dei SACD, dei CDT o dei CNT così come con altri enti o fornitori prestazioni esterni; i) piano per la medicina del personale atto a prevenire la trasmissione di malattie tra il curante e gli utenti, conforme alle direttive del Medico cantonale; j) necessarie per garantire il rispetto della protezione della sfera personale degli utenti della protezione dei dati.
2. CDT e CNT
2 I CDT e i CNT devono disporre, oltre a quanto previsto dal cpv. 1, dei seguenti requisiti strutturali supplementari: a) accesso a tutti i locali agibile per le persone disabili;
b) guardaroba o armadi separati per utenti e personale; c) numero di servizi igienici adeguato al numero massimo di utenti che possono essere accolti (di cui due agibili per le persone disabili) e almeno un servizio igienico riservato al personale; d) doccia agibile per le persone disabili; e) cucina professionale di dimensioni adeguate (almeno 16m2), locali di supporto e per la preparazione di pasti per il numero massimo di utenti e personale presenti (se la preparazione dei pasti avviene in sede); f) locali per attività terapeutiche in comune dalle dimensioni adeguate (almeno 5m2 per incluso l’utilizzo di parti della cucina professionale; g) giardino terapeutico esterno di dimensioni adeguate (almeno 9m2 per utente) con una minima di 140m2 facilmente accessibile, delimitato nei suoi confini, privo di barriere e arredato adeguatamente per lo svolgimento delle attività terapeutiche sensoriali, aree di sosta, sistemi di seduta, fioriere/orti, pergolato con tavoli e sedute h) punto infermeria dotato di un punto acqua per l’erogazione di piccole prestazioni i) locale amministrativo di dimensioni adeguate (almeno 12m2); l) deposito per il materiale di consumo e a supporto delle prestazioni adeguato; m) strutturali per il rilascio dell’abitabilità per spazi collettivi.
3 I CDT e i CNT devono inoltre adottare le misure adeguate secondo le norme in vigore per garantire in tutti i locali sia il necessario comfort acustico (per la riduzione del rumore dei carrelli, delle sedie, del calpestio, del brusio di sottofondo ecc.) che quello luminoso (installando luci indirette per evitare zone d’ombra e abbagliamenti, favorendo l’uniformità fra i diversi ambienti, utilizzando colori per definire i contrasti ecc.).
4 Oltre ai requisiti summenzionati i CDT devono infine disporre di uno o più locali destinati al riposo (“sala riposo”) con una poltrona (almeno 6m2) ogni 10 utenti.
5 Oltre ai requisiti summenzionati i CNT devono infine disporre di un numero di camere singole (di almeno 10m2) o camere doppie (di almeno 20m2) adeguato al numero di utenti previsti; tali camere sono situate all’interno del centro o all’interno del reparto protetto se si tratta di un centro situato in una struttura sociosanitaria ai sensi della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz).
6 In considerazione di situazioni particolari l’autorità competente per il rilascio dell’agibilità può eccezionalmente concedere una deroga al rispetto del requisito di cui al cpv. 2 lett. g.
III. Requisiti procedurali

1. In generale

Art. 8 9 1 I SACD, i CDT e i CNT devono garantire i seguenti requisiti procedurali: a) l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del personale avvenga entro il limite delle dello stesso, acquisite mediante formazione sanitaria comprovata da diploma o e nel rispetto degli obblighi professionali (art. 64 LSan); b) l’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre (cure di base) essere delegata a famigliari curanti (ovverosia parenti in linea ascendente e discendente, e sorelle, coniuge, partner registrato, suoceri, partner che convive con l’utente nella economia domestica da almeno cinque anni) maggiorenni esclusivamente della propria famiglia e a condizione che tali prestazioni siano state pianificate e la loro esecuzione delegata dalla direzione sanitaria del SACD, CDT o del CNT; c) le disposizioni emanate dal Medico cantonale sulle mansioni del direttore sanitario nonché qualifiche del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate vengano d) il direttore sanitario e il direttore amministrativo non svolgano attività lucrativa (con qualsiasi di occupazione) indipendente come operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria a titolo indipendente; e) la prima valutazione e le successive rivalutazioni dei dell’utente siano effettuate da infermiere per mezzo di uno strumento conforme agli standard attuali; f) il piano di cura sia steso dall’infermiere responsabile del caso nel rispetto dei principi di dignità e integrità dell’utente nonché secondo i criteri di efficacia e del principio di (art. 5 LSan);
9 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
g) le statistiche sanitarie, gestionali e contabili siano raccolte e trasmesse allo Stato a quanto previsto dalla legislazione federale e cantonale.
2. CDT e CNT
2 I CDT e i CNT devono disporre, oltre a quanto previsto dal cpv. 1, dei seguenti requisiti procedurali supplementari: a) delle disposizioni sulla dotazione in personale curante emanate dal Medico cantonale; b) delle normative relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate
IV. Istanza di autorizzazione Art. 9 1 I SACD, i CDT e i CNT devono presentare l’istanza di autorizzazione al Consiglio di Stato per il tramite dell’Ufficio di sanità.
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2 L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: a) dell’ente giuridico gestore; b) del Registro di commercio; c) la documentazione necessaria a comprova dell’adempimento dei requisiti stabiliti dalle in vigore.
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V. Verifica dei requisiti Art. 10 1 Nell’ambito dell’istruzione dell’istanza di autorizzazione la verifica dei requisiti avviene mediante ispezione da parte del Medico cantonale e dell’Ufficio di sanità.
2 Successivamente ogni SACD, CDTS e CNTS produce annualmente un’autodichiarazione di conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. Restano riservate ispezioni di verifica, anche senza preavviso, da parte del Medico cantonale o dell’Ufficio di sanità.
E. Disposizioni transitorie Art. 11
12 Per i servizi già a beneficio dell’autorizzazione d’esercizio, i requisiti di cui all’art. 7 cpv.
1 lett. a punti 3 e 4 e art. 7 cpv. 1 lett. b punti 4 e 5 devono essere soddisfatti al più tardi entro 5 anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2023.
F. Abrogazione ed entrata in vigore Art. 12 È abrogato il regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio del 22 maggio 2007. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 13 Pubblicato nel BU 2011 , 172.
10 Cpv. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
11 Lett. modificata dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.

12

Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
13 Entrata in vigore: 25 marzo 2011 - BU 2011, 172.
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