Legge organica comunale (181.100)
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Legge organica comunale

Legge organica comunale (LOC) 1 (el 10 marzo 1987 (stato 1° aprile 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 luglio 1985 n. 2954 del Consiglio di Stato, decreta: TITOLO I Il Comune

Definizione

Art. 1 Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
Compiti. Autonomia residua Art. 2 Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

Garanzia

Art. 3 La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.

Suddivisioni

Art. 4 2 1 La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni.
2 Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.
3 L’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.
4 Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.
5 Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità. Art. 5 ... 3
Domicilio comunale Art. 6 È domiciliato in un comune chi vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Diritti politici Art. 7
4
1 I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.
2 La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.
Stemma e sigillo Art. 8 1 Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.
2 L’adozione dello stemma è di competenza dell’assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.
1 Titolo modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
2 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedente modifica: BU 2008,

627.

3 Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
4 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
3 ...
5 TITOLO II Organizzazione politica del comune Capitolo I Gli organi del comune

Organi

Art. 9 1 Gli organi sono: a) b) comunale dove è stato costituito; c)
2 Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.
3 Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l’inizio di un periodo quadriennale di nomina.
4 Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.
6
5 Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate. 7
Data di elezione Art. 10
1 L’elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell’anno precedente. È riservato l’articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre
2003. 8
2 Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall’approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio. 9
Formazione dei membri degli organi comunali Art. 10a
10 Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell’Assemblea comunale. Capitolo II L’assemblea comunale

Definizione

Art. 11
1 L’assemblea comunale è la riunione dei cittadini.
2 È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale.
3 La partecipazione all’assemblea è un dovere civico.

Attribuzioni:

a) per scrutinio popolare Art. 12 1 L’assemblea per scrutinio popolare: a) il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale; b) sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio
2 Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale. 11

5

Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
6 Cpv. modificato L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.
7 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
8 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2004,

59.

9

Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
10 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
11 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
b) in pubblica seduta Art. 13
1 L’assemblea in seduta pubblica: a) i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione; 12 b) la sorveglianza sull’amministrazione comunale; c) il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con stabilisce inoltre il moltiplicatore d’imposta;
13 d) e modifica il piano regolatore; e) le spese di investimento; f) ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro
14 g) l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e i crediti necessari;
15 h) segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la I’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali; 16 i) la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni
17 l) il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono le procedure amministrative; m) l’assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse anche in regime di privativa ; 18 n) l’attinenza comunale; o) i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei e dei singoli statuti consortili; p) i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza
19 q) ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre previste dal regolamento; 20 r) gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.
2 Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest’ultime . 21
3 L’assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato. 22
Numero legale Art. 14 1 L’assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini.
2 Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all’estero.
Assemblea costitutiva

12

Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
13 Lett. modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica: BU 2012,

157.

14 Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
15 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
16 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

17

Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
18 Lett. reintrodotta dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU
1999, 273.
19 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2014, 495.
20 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

21

Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 – BU 2019, 76; precedente modifica: BU
1999, 273; BU 2008, 627.
22 Cpv. introdotto (ex. cpv. dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. 15
23
1 L’assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell’elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l’ufficio provvisorio.
2 L’assemblea provvede esclusivamente: a) nomina per il primo anno del quadriennio dell’ufficio presidenziale; b) nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l’art. 13 o) e p).
Assemblee ordinarie. Oggetti Art. 16
24
1 L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.
2 La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente del comune e delle aziende comunali. 25
3 La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.
Data delle assemblee ordinarie. Rinvio Art. 17 26 1 La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre. 27
1bis Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre. 28
2 Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l’assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell’ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all’albo comunale.
29
3 Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l’assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.
Assemblee straordinarie Art. 18 30
1 Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d’intesa con il municipio: a) il municipio lo ritiene opportuno; b) popolare; c) l’autorità cantonale lo impone.
2 In caso di disaccordo sulla data dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.
Assemblee su domanda popolare Art. 19 1 I cittadini possono chiedere la convocazione di un’assemblea per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.
2 La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno
1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.
3 La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.
4 Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all’estero.
5 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione.
31
6 Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo. 32
23 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
24 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
25 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU
2019, 76.

26

Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

27 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU
2014, 191.
28 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
29 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.

30

Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
31 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
32 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
7 Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall’assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi. 33
Modo di convocazione Art. 20
34
1 Il presidente dell’assemblea, d’intesa con il municipio, convoca l’assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all’albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.
2 L’assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
3 Il presidente, d’intesa con il municipio, può prevedere nell’avviso di convocazione la data di riconvocazione dell’assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all’albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l’opinione del presidente.
Ordine del giorno Art. 21 Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno.
Luogo 35 Art. 22
1 Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale. 36
2 ... 37
Ufficio presidenziale Art. 23
1 Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l’ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori. 38
2 Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell’ufficio presidenziale.
39

Verbale:

a) contenuto Art. 24 1 Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere: a) e l’ordine del giorno; b) dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto
29 cpv. 2; d) delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2 Per la redazione del è ammesso l’ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.
b) approvazione Art. 25
40
1 Il contenuto del verbale relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
2 Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.
3 Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell’assemblea successiva.
Pubblicità dell’assemblea Art. 26 1 L’assemblea è pubblica.

33

Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
34 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994,

285.

35 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
36 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
37 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

38

Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
39 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
40 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
2 Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
Ordine nell’assemblea Art. 27 1 Il presidente dirige l’assemblea, mantiene l’ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.
2 Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
3 Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l’assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.
Compiti del presidente. Discussioni e votazioni Art. 28 1 Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all’ordine del giorno.
2 I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.
3 Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.
4 Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.
5 ... 41
Sistema di voto Art. 29 42 1 L’assemblea vota e nomina per l’alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova. Sono riservati i capoversi seguenti.
2 Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
3 Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.
4 Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.

Maggioranza:

a) semplice Art. 30 1 L’assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l’art. 31a. 43
2 Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
3 In caso di parità la votazione viene ripetuta in un’assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.
4 Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit).
44
b) qualificata Art. 31 1 Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e
193f, l’assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.
45
2 Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
3 In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti.
4 Il cittadino escluso dal voto in forza dell’art. 32 non è computato nel numero dei presenti.
Elezione dei delegati del comune; maggioranze e procedura Art. 31a 46 1 Le elezioni dei delegati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.
41 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
42 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
43 Cpv. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.

44

Cpv. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 412.
45 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
46 Art. introdotto dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
2 La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide e computabili.
3 Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.
4 Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.
5 Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.
Casi di collisione Art. 32 47 1 Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l’art. 83.
2 Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.
3 ...
4 L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
5 La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
6 I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto. 48
Messaggi e rapporti Art. 33
49
1 I messaggi all’assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. 50
1bis Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
51
1ter Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso 1 bis . 52
2 Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.
3 Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
4 È applicabile l’art. 57.
Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento Art. 34 53 Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.
Commissioni speciali Art. 35 Per l’esame di problemi determinati l’assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.

Interpellanze

Art. 36 1 Ogni cittadino, esaurito l’ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d’interesse comunale. 54
2 Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
47 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2007, 575.
48 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
49 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
50 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU
2014, 191.
51 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.

52

Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
53 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
54 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
3 Se l’interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima dell’assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa. 55
4 L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale. Vi può essere una discussione generale se l’assemblea lo decide.
56
5 Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.
57

Mozioni

Art. 37 1 Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell’assemblea che non sono all’ordine del giorno.
58
2 Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto. 59
3 Se il municipio dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente.
4 Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l’assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l’esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
5 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.
Proposte di emendamento Art. 38 60 1 Nessuna proposta può essere esaminata dall’assemblea senza il preavviso municipale.
2 È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell’esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l’oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l’art. 177 cpv. 3.
61
3 Le deliberazioni adottate dall’organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale. 62
Revoca di risoluzioni Art. 39
1 L’assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.
2 La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall’art.
19.
63
3 Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione. Art. 40 ... 64
Pubblicazione delle risoluzioni
55 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.
56 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
57 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.

58

Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
59 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
60 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
61 Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU
2012, 157; BU 2014, 191.
62 Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205.

63

Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994,

285.

64 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. 41 1 Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all’albo comunale le risoluzioni dell’assemblea con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. 65
2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione. Capitolo III Il consiglio comunale
Istituzione. Attributi Art. 42 1 I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l’istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a
60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.
2 Il consiglio esercita gli attributi dell’assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.
3 Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge.
66

Eleggibilità

Art. 43 1 Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.
2 La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.
3 Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione. Art. 44 ... 67
Dimissioni e rinuncia alla carica Art. 45
68
1 Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.
1bis Se le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell’articolo 47. 69
2 È riservata la legge speciale.
Seduta costitutiva Art. 46 1 Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
2 La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l’ufficio provvisorio due scrutatori.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi Art. 47
70 I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall’Autorità designata.
Ufficio presidenziale Art. 48 1 L’ufficio presidenziale è costituito di: a) presidente; b) o due vicepresidenti; c) scrutatori.
2 Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della prima sessione ordinaria.
3 Le cariche non sono obbligatorie.
Sessioni ordinarie
65 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
66 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
67 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

68

Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
69 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
70 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Art. 49 1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.
71
2 La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente. 72
3 La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.
4 ... 73
5 Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre. 74
Sessioni straordinarie Art. 50 1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) lo ritiene opportuno; b) un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
2 Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d’accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l’opinione del presidente.
75
3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali. 76
Modo di convocazione Art. 51
1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d’intesa con il municipio, con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l’opinione del presidente. 77
2 La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente. 78
3 La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Luogo

Art. 52
1 Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale. 79
2 ... 80
Frequenza. Sanzioni Art. 53 1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2 ... 81
3
... 82
4 Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza. 83
Riconvocazione. Sanzione
71 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
72 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.

73

Cpv. abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
74 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
75 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
76 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

77 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994,

285.

78 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
79 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
80 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

81

Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
82 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
83 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. 54 1 Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2 Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione. 84
3 ...
85
4 Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all’art. 53 cpv. 4.

Funzionamento

Art. 55
1 Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.
2 Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.
3 Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali. 86
4 Per il mantenimento dell’ordine, il comportamento del pubblico, l’esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.
Messaggi municipali Art. 56 1 I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. 87
1bis Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 88
1ter Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso 1 bis
.
89
2 Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.
Ritiro e rinvio
90 Art. 57 91
1 I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.
2 Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi. Art. 58 ... 92
Urgenza ed emendamenti 93 Art. 59 1 Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell’ordine del giorno, se non è accolta l’urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L’urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva. 94
2 Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all’ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all’art. 38 cpv. 2.
Sistema di voto
84 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
85 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
86 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
87 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.

88

Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
89 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
90 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
91 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008,

627.

92 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

93

Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
94 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

Art. 60
95
1 Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali. 96
2 Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
3 In materia di concessione dell’attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale.
4 Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.
Quoziente di voto
a) maggioranza semplice
b) maggioranza qualificata
c) maggioranza assoluta Art. 61 97
1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.
2 Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. 98
3 In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.
4 I consiglieri esclusi dal voto in forza dell’articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.
99
5 Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit)
6 Le elezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L’art. 31a è applicabile.

Verbale:

a) contenuto
b) approvazione Art. 62
100
1 Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all’art. 24.
2 Il contenuto relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
3 Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.
4 Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
5 Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.
Revoca di risoluzioni Art. 63 Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Casi di collisione Art. 64 Nei casi previsti dall’art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al voto.

Interrogazioni

Art. 65 101 Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi
95 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
96 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
97 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254; precedente modifica: BU
2017, 412.
98 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

99

Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
100 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
101 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
essenziali o tacere aspetti negativi. una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.

Interpellanze

Art. 66 1 Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d’interesse comunale.
2 Il regolamento comunale può prevedere l’obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.
3 Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l’interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
102
4 L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale. Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide. 103
5 Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento. 104

Mozioni

Art. 67 105
1 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo. 106
2 Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l’obbligo del municipio di allestire: a) preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; b) preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il municipio intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. 107
3 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.
4 Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
5 Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
6 Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.
Commissioni permanenti Art. 68
1 Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.
2 Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.
3 Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.
Commissioni speciali Art. 69 È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l’esame di determinati problemi.
Sedute delle commissioni 108 Art. 70 1 Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
1bis Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma;
102 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.
103 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
104 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
105 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

106

Cpv. modificato dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.
107 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 189.
108 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell’articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
109
2 Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
3 Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.
110
4 La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di assenza per legittimi motivi. 111

Rapporti

Art. 71 112
1 La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea rispettivamente del consiglio comunale.
2 La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.
3 Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
Commissione della gestione Competenze Art. 72 1 La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e seguenti.
113
2 Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.
Rappresentanza proporzionale; gruppi 114 Art. 73 115
1 Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.
2 Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista. 116
3 I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.
4 La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.
5 I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l’elezione del Consiglio comunale stabilito dalla legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione. 117
6 I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura. 118
Pubblicazione delle risoluzioni Art. 74 1 Il presidente pubblica entro cinque giorni all’albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l’esercizio del diritto di referendum. 119
2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Referendum

109 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
110 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
111 Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 165.
112 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

113

Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica:
2008, 627.
114 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
115 Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631.
116 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
117 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedente modifica: BU
2008, 627.
118 Cpv. modificato dalla L 21.9.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 542.
119 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Art. 75 1 Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini. 120
2 Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.
121
3 La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. 122
4 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione. 123
5 Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione. 124

Iniziativa

Art. 76 125
1 Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali. 126
2 I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comunale. 127
3 La domanda dev’essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini. 128
4 Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all’estero. 129
5 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto. 130
6 Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.
131
Esame e decisione del Consiglio comunale 132 Art. 77 133 1 Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.
2 Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
120 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU
2004, 481; BU 2009, 275.
121 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
122 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedenti modifiche: BU
2001, 265; BU 2004, 481; BU 2009, 275.
123 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
124 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU
1998, 391; FU 1999, 5138; BU 1999, 273.
125 Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152.
126 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
127 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedente modifica: BU
2009, 275.
128 Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU
2004, 481.
129 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
130 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998,
391 e FU 1999, 5138.
131 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998,
391 e FU 1999, 5138.

132

Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
133 Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994;
285; BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
3 Qualunque sia la forma dell’iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.
Votazione popolare Art. 77a
134
1 Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale. 135
2 Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
3 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
4 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.
Ritiro dell’iniziativa Art. 78
1 I firmatari dell’iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.
2 Per essere valida l’autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.
3 L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all’albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all’iniziativa. 136
4 Il sindaco pubblica immediatamente all’albo comunale il ritiro dell’iniziativa.
Norme sussidiarie Art. 79 137 Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull’esercizio dei diritti politici.
Trasmissione dati Art. 79a 138 I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell’even tuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato. Capitolo IV Il Municipio
Funzione, composizione, carica 139 Art. 80 1 Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge. 140
2 Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.
3 La carica è obbligatoria.

Supplenti

Art. 81
1 Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.
2 Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio.

Incompatibilità:

134 Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
135 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU
1998, 391; FU 1999, 5138; BU 2000, 207.
136 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
137 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

138

Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 -BU 2022, 17.
139 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
140 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
a) per carica Art. 82 Non possono assumere la carica di municipale: a) di Stato e il cancelliere dello Stato; b) dell’ordine giudiziario; 141 c) dell’Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato; 142 d) di nomina comunale; e) del comune e delle sue aziende.
b) parentela Art. 83 143 1 Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.
2 Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.
3 Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe. Art. 84 ... 144

Dimissioni

Art. 85 1 Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare: 145 a) coperto la carica l’intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro
146 b) di 65 anni; 147 c) di salute o altre giustificate ragioni. 148
2 Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.
Procedura dimissioni e rinuncia alla carica 149 Art. 86 150 1 Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 85 cpv. 1 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
2 Il Consiglio di Stato decide, su preavviso del municipio, in merito alle dimissioni di chi invoca il motivo dell’art. 85 cpv. 1 lett. c) e alla rinuncia alla carica.
3 È riservata la legge speciale. Art. 87 ...
151
Durata della carica Art. 88 152 1 Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
2 Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.
Seduta costitutiva Art. 89 1 Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l’elezione del sindaco.
141 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1992,

349.

142 Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedenti modifiche: BU
1992, 42; BU 2012, 307.
143 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 2007,

575.

144 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

145

Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
146 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
147 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
148 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
149 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
150 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 2008,

627.

151 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
152 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
2 Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli
13 capoverso 1 lettera p, 90 e 91. 153

Dicasteri

Art. 90 1 Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di sua competenza.
2 Nessun municipale può rifiutare che gli è attribuito.
3 L’assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.
154
4 Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.
Delegazioni e commissioni Art. 91 1 Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell’amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l’articolo 192c. 155
2 Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.
156
3 Il municipio decide sull’opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l’art. 4. 157
4 Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.
Luogo delle sedute Art. 92 1 Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.
2 Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.
Convocazione delle sedute Art. 93 1 Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.
2 Il municipio è inoltre convocato dal sindaco: a) lo reputa necessario; b) di almeno un terzo dei municipali. In quest’ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 197.
158
3 Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un municipale.
Validità della seduta Art. 94
1 Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.
2 Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.
2bis Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati. 159
3 Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l’oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.
4 Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.
Chiamata dei supplenti
153 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
154 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
155 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
156 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
157 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

158 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
159 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. 95 1 I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
2 Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale.
3 I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell’art. 100, viene a mancare la maggioranza assoluta.
4 I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.
Frequenza e sanzioni Art. 96 1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2 ... 160
3 Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all’autorità di vigilanza. 161
Difetto della maggioranza assoluta Art. 97 Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.
Sedute municipali
a) preparazione e direzione
b) discussione e votazioni
162 Art. 98
1 Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione. 163
2 Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
3 Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.
4 Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all’anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.
5 Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.
6 Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati. È inoltre riservato l’art. 104 LOC.
164
Validità delle risoluzioni Art. 99 1 Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto.
2 Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
3 In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
4 Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
Collisione di interesse Art. 100 1 Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 83.
2 Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti. 165
3 L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
166
160 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
161 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
162 Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente
modifica: BU 2008, 627.
163 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

164

Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
165 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
166 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
4 La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. 167
Divieto di prestazione Art. 101 Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.
Revoca di risoluzioni Art. 102 Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.
Verbale. Contenuto e approvazione Art. 103
1 Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.
2 Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
3 Ogni municipale può farvi iscrivere, seduta stante, come votato.
4 Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.
Discrezione e riserbo Art. 104 168 I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.
Obbligo di denuncia Art. 104a 169 1 Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al municipio i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
2 Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al municipio, l’obbligo di denuncia incombe ad essi.
3 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
Ispezione di atti
170 Art. 105
1 I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l’amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell’art. 98 LOC. 171
2 Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell’assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
3 Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione. 172
4
... 173
5 ... 174
6 ...
175
Competenze generali
167 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
168 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
169 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 49; precedente modifica: BU 2010,

251.

170

Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
171 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
172 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
173 Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994,

285.

174 Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994,

285.

175 Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994,

285.

Art. 106 176 Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale: a) l’attività del comune, dirige l’amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti sua competenza a tutela dell’interesse del comune, comprese le procedure amministrative; b) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea e del consiglio comunale; c) sulle decisioni prese l’assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato; d) le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, dal regolamento comunale; e) e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l’archivio comunale. 177
Polizia locale Art. 107 1 Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale. 178
2 Queste hanno specialmente per oggetto: a) dell’ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente e le misure dettate dallo stato di necessità; b) della pubblica salute ed igiene; c) intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l’uso dei beni comuni, a disciplinarne accresciuto ed esclusivo; d) intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge e cantonale; e) di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.
3
... 179
4 Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.
5 Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione. 180 Art. 108 ... 181
Perquisizione domiciliare Art. 108a
182 Il sindaco, i membri del municipio e i funzionari comunali indicati dal municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie 183 Art. 109 1 In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.
2 Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l’azione penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità. 184
3 Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro. 185
Competenze amministrative Art. 110
186
1 Nell’amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:
176 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

177 Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 129.
178 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

179

Cpv. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
180 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
181 Art. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
182 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.
183 Nota marginale modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
184 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

185

Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
186 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

a) ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge; 187 b) all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi il secondo anno in cui sono scadute; c) all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, dei capitali, all’accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del
188 d) i regolamenti comunali; e) i dipendenti comunali; f) in tema di commesse pubbliche; g) all’assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza; h) le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della se l’amministrazione è affidata a terzi; 189 i) i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti. l) gli interessi del comune e dei suoi organi nell’ambito di procedure civili, penali ed informando l’assemblea o il consiglio comunale; m) uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle b) e c). 190 Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i. 191
2 Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell’art. 13 cpv. 2.
3 Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi diritto di firma collettiva con il sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune. 192
4 Il municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento di cui alle lettere b) e c) del cpv. 1. 193
Pubblicazioni delle risoluzioni Art. 111 Il sindaco provvede entro cinque giorni, all’esposizione all’albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l’interesse generale lo richiede.

Informazione

Art. 112 1 Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.
2 Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell’art. 4. 194 Art. 113 ... 195 Art. 113a ... 196 Art. 114 ... 197 Art. 115 ...
198
Tasse e indennità speciali Art. 116 1 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l’ammontare e le modalità di pagamento.
2 Il regolamento comunale fissa l’ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.

187

Lett. modificata dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.
188 Lett. modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
189 Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
190 Lett. introdotta dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
191 Frase modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
192 Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

193

Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
194 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
195 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifica: BU 1999,

273.

196 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; introdotto dalla L 1.12.1997 - BU
1998, 126.

197

Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
198 Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.
Onorario e rimborso spese dei membri del municipio Art. 117
199 Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l’assolvimento del mandato pubblico. Capitolo V Il sindaco
Competenze e funzioni del sindaco:
a) in genere Art. 118 1 Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge. 200
2
... 201
3 Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.
4 Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.
b) in particolare Art. 119
202 In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f: a) b) della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune; c) alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione d) in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione; e) l’esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell’art. 111; f) in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale; g) i provvedimenti conferitegli dalla LAC.
Supplenza del sindaco Art. 120
203 In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.
Casi urgenti Art. 121 Nei casi urgenti, che esigono l’intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco. Art. 122 - 123 ... 204 Capitolo VI L’opzione

Termini

Art. 124 205 1 Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art.
43 e 82 deve optare per una delle cariche.
2 Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.
3 Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell’atto di nomina.
4 Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.
199 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
200 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627
201 Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
202 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

203

Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
204 Art. abrogati dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
205 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
TITOLO III Capitolo I I dipendenti del comune
In genere Art. 125 Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti.

Nomine

Art. 126 1 I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all’albo per un periodo di almeno sette giorni.
2 Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale. 206
Nomine generali:
a) periodo di nomina
b) durata in carica
c) mancata conferma Art. 127 207 1 Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l’art. 135 cpv. 3 LOC. 208
2 Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in o gni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell’art. 132.
3 La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito dei dipendenti.
Nullità della nomina Art. 128 209 È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi Art. 129
210 Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.
Periodo di prova Art. 130 211
1 Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.
2 Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.
3 Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.
4 Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
Segreto d’ufficio Art. 131 1 I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d’ufficio.
2 Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.
Scioglimento del rapporto d’impiego Art. 132 1 Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.
2 Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell’impiego.
206 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
207 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 541.
208 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

209

Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
210 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
211 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria Art. 133
212 Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.
Provvedimenti disciplinari Art. 134
213
1 La violazione di doveri d’ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l’azione penale: a) b) fino a fr. 500.--; c) temporaneo in situazione provvisoria; d) ad altra funzione; e) dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo di tre mesi; f) per un tempo determinato dell’assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio; g) temporanea a una classe inferiore dell’organico; h)
2 Tali misure sono applicabili anche nei casi dell’art. 133.
3 L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell’accusa mossagli e dei risultati dell’inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all’interessato con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
4 Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza. La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. 214
Impugnabilità; prescrizione Art. 134a 215
1 Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo. 216
2 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.
Regolamento organico dei dipendenti comunali Art. 135 1 I rapporti d’impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.
2 Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il Regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza. 217
3 In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD. 218
Dipendenti delle aziende municipalizzate
212 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.

213

Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994,

285.

214 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU
2010, 541; BU 2013, 471.
215 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
216 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.

217

Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
218 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU
1995, 237 e 297; BU 1999, 273.
Art. 136 219 Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari. Capitolo II Il segretario comunale

Competenze:

a) in genere Art. 137
1 Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale. 220
2 Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.
b) in particolare Art. 138 221 In particolare il segretario: a) col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la legge e il regolamento comunale; b) il verbale dell’assemblea o del Consiglio comunale e del municipio; c) della corretta gestione dell’archivio amministrativo e dell’archivio storico del in base legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici; 222 d) le funzoni attribuitegli dalla LAC; e) del sigillo comunale e del suo uso.

Incompatibilità

Art. 139
1 Il segretario è soggetto all’incompatibilità d’ufficio stabilita per i membri del municipio alle lett. a) e b) dell’art. 82. 223
2 La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all’art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali. Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe. 224
Collisione di interesse Art. 140
225 In caso di collisione d’interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall’art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitamente alla trattanda che lo concerne.

Supplenza

Art. 141 1 In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.
2 Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.
Requisiti; diploma cantonale per l’esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di

formazione

Art. 142 226 1 Il segretario comunale dev’essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civici ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all’esercizio della professione.
2 Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.
3 Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.

219

Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
220 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
221 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
222 Lett. modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
223 Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.
224 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU
2007, 575; BU 2008, 627.
225 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
226 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. 143 ... 227
Corsi di formazione Art. 144 228 Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari. TITOLO IV Norme di polizia

Contravvenzioni

Art. 145 1 Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
2 Il massimo della multa è di fr. 10’000.-, riservate le leggi speciali.
3 La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera. 229
Rapporti. Segnalazioni Art. 146 1 I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio. 230
2 Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura:

a) rapporto di contravvenzione Art. 147 1 Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
2 Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale, lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte. 231
3 È applicabile, per il resto, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
232
b) decisione Art. 148 1 Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) di contravvenzione; b) della multa; c) delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la d) dei mezzi e dei termini di ricorso. Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300. –. 233
2 La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato. 234
3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 235
4 La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al denunciato.

Prescrizione

Art. 149
236 Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
227 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
228 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

229

Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 201.
230 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
231 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
232 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
233 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
234 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

235

Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
236 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006,

561.

Pagamento e commutazione Art. 150
1 Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
2 Il municipio può concedere proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
3 Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.
4 Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione. 237 238
5 Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il Codice di procedura penale del 5 ottobre
2007. 239 240 TITOLO V 241 Gestione finanziaria e contabilità Capitolo I Principi generali

Principi

Art. 151 1 La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della parsimonia, dell’economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate.
2 La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.
3 Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.
4 Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.
Piano finanziario Art. 152 1 A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo.
2 Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio municipale.
3 Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.
4 Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.
Modello contabile armonizzato Art. 153 La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. Capitolo II Struttura del modello contabile
Elementi del modello contabile Art. 154 Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli investimenti e l’allegato.
237 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU
2007, 17; BU 2010, 251.

238

Norma transitoria : BU 2007 , 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza
dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
239 Norma transitoria : BU 2007 , 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza
dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).

240

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251; precedenti modifiche: BU
1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
241 Titolo integralmente modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

Bilancio

Art. 155
1 Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.
2 Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi.
3 I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.
Conto economico Art. 156 1 Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.
2 Il conto economico presenta: a) dell’attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie; b) dell’attività straordinaria; c) totale d’esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso l’eccedenza o il disavanzo di bilancio.
3 Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o controllabili e non fanno parte dell’attività operativa.
Conto degli investimenti Art. 157
1 Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile, finalizzate alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.
2 Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto.
3 Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene amministrativo.

Allegato

Art. 158 L’allegato è l’insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.
Capitale proprio Art. 159 1 Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall’ec cedenza o disavanzo di bilancio.
2 L’eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d’esercizio degli anni precedenti.
3 Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.
Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati Art. 160 Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.
Contabilità dei cespiti Art. 161 1 La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull’evoluzione dei beni d’investimento attivati a bilancio.
2 Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni amministrativi.
3 A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento. Capitolo III Beni comunali, valutazione, ammortamenti
Beni amministrativi Art. 162 1 I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.
2 I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.
Beni patrimoniali
1
2 I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
Valutazione dei beni comunali Art. 164
1 I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal regolamento.
2 I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento.
3 Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.
Ammortamenti sui beni amministrativi Art. 165
1 I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita a preventivo.
2 I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva.
3 Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore all’ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore.
4 Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l’eccezione dell’art 164 cpv. 2.
5 Ammortamenti supplementari non sono ammessi.
Amministrazione dei beni comunali Art. 166 Il municipio provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.
Alienazioni e locazioni di beni comunali Art. 167 1 Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.
2 Il concorso deve essere annunciato all’albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.
3 In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l’interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
4 Sono riservate disposizioni di leggi speciali.
Divieto di speculazione Art. 168 I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. Capitolo IV Atti autorizzativi e procedure
Preventivo - Contenuto, approvazione Art. 169
1 Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal regolamento.
2 Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d’esercizio sono forniti a titolo informativo.
3 Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell’espletamento delle sue competenze esecutive.
4 Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.
5 Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui singoli emendamenti e nel complesso.
Preventivo - Crediti e sorpassi Art. 170 1 I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo oggetto e fino a concorrenza dell’importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza.
2 I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l’art. 169 cpv. 3.
3 Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.
Assenza di preventivo approvato Art. 171 1 In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza.
2 Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino all’approvazione del preventivo.
3 Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un’inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali.
Previsione di spesa globale Art. 172 I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell’art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

Consuntivo

Art. 173
1 Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo.
2 Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.
Credito di investimento Art. 174
1 Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate le competenze dell’art. 13.
2 Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi.
3 Il credito di investimento può essere impiegato solo per l’oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso.
4 I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all’importanza del comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell’investimento per le finanze del comune.
Credito quadro Art. 175
1 I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d’opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un’unità non suddivisibile.
2 Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.
3 Il regolamento definisce i presupposti d’utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.
Credito suppletorio, sorpasso di credito Art. 176
1 Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.
2 Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20’000.-.
3 Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi.
Moltiplicatore d’imposta - Definizione e approvazione Art. 177
1 Il moltiplicatore d’imposta è la percentuale di prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all’unità intera.
2 L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si riferisce, ma al più tardi
3 Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione,
tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno
10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.
4 La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
5 Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell’anno precedente; è riservato l’art. 178 cpv. 2.
Moltiplicatore d’imposta - Criteri di fissazione Art. 178 1 Nella fissazione del moltiplicatore, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1 e dell’ammontare del capitale proprio.
2 In presenza di un disavanzo di bilancio il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento.
3 Il Consiglio di Stato modifica d’ufficio il moltiplicatore se il comune non da seguito a quanto stabilito dal cpv. 2. Capitolo V Controllo finanziario. Gestione della qualità e controllo interno
Controllo finanziario Art. 179 1 La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell’autorità superiore.
2 Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all’indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.
3 Nell’esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.
4 Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.
Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno Art. 180
1 Il municipio può dotare l’amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull’analisi dei rischi.
2 Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.
3 Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative. TITOLO VI Commissione della gestione - Competenze

Attribuzioni

Art. 181 242 1 L’esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l’art. 179 cpv. 2.
2 A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell’amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell’art. 104.
3 La commissione si pronuncia: a) preventivo; b) proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio in virtù dell’art. 13, a meno che l’esame non rientri nella competenza esclusiva di commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di sugli aspetti finanziari; c) consuntivo.
4 La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Incompatibilità

242 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. 182
243
1 Non possono far parte della commissione: a) del municipio ed i supplenti; b) nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; c) che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il comunale. Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.
2 Nei comuni in regime d’assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all’art. 43 cpv. 3.

Collisione

Art. 183 244
1 Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione.
2 Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Rapporto

Art. 184 245 1 La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l’art. 71.
2 Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’assemblea o al consiglio comunale.
3 L’assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento. Art. 185 ...
246 TITOLO VII Capitolo I 247 Regolamenti, ordinanze
Regolamenti; procedura
248 Art. 186
1 Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
2 L’approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.
249

Esposizione

Art. 187 250 I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: a) i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio Stato; b) comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è facoltà di referendum a norma dell’articolo 75. 251

Approvazione

Art. 188 1 Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l’approvazione.
2 Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.
3 Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100. – a fr. 2’000.– in sede di decisione sulla ratifica.
252
243 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
244 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

245

Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
246 Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
247 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
248 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
249 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
250 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2013,

471.

251 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
252 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
Facoltà del Consiglio di Stato Art. 189
1 Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 194 della legge, può: a) d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le della costituzione e delle leggi; b) il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi; c) l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine
2 Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.
3 I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo comunale. 253

Applicabilità

Art. 190
1 Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.
2 L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.
Copia ai cittadini Art. 191
1 Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.
2 I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

Ordinanze

Art. 192 254 1 Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
2 Le ordinanze sono esposte all’albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute. 255 Capitolo II 256 Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali
a) Assunzione di servizi di interesse comunale Art. 192a 257 1 Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l’esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.
2 L’assunzione è decisa dall’assemblea o dal consiglio comunale.
b) Aziende comunali

Principio

Art. 192b
258
1 Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell’amministrazione comunale.
2 Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.

Organizzazione

Art. 192c 259 1 Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.
2 Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104.
253 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
254 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
255 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
256 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

257

Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
258 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
259 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
3 I dipendenti integrati nell’organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.
4 È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3.
Regolamento delle aziende Art. 192d 260 1 Il regolamento delle aziende comunali deve contenere: – e il settore di attività dell’azienda – i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della amministratrice – di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta
192c. – e le tasse applicate all’utenza per i servizi prestati.
2 Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.
Gestione finanziaria e contabilità Art. 192e 261 1 Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È applicabile l’articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori. 262
2 Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
3 Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell’utile all’erario comunale. Capitolo III 263 Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune
Esecuzione dei compiti pubblici
a) principio
Istruzioni e revoca rappresentanti 264 Art. 193 265 1 Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.
2 Il Comune è responsabile dell’esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.
3 Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.
4 Il Municipio, l’Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull’attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l’organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni. 266
5 Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.
b) convenzioni Art. 193a
267
1 Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l’esecuzione dei suoi compiti.
2 La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
260 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

261

Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
262 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica:
2019, 69.
263 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
264 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274; precedente
modifica: BU 2008, 627.

265

Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
266 Cpv. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274.
267 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
3 La stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste p er il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.
c) mandati di prestazione Art. 193b
268
1 Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere: - e le modalità esecutive, - finanziari, - - e obblighi reciproci, - facoltà di revoca.
2 Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art.
208 e seguenti.
3 Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.
d) ente autonomo di diritto comunale.

Principio

Art. 193c 269 1 Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
2 L’assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell’ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.
3 Il comune può attribuire il compito all’ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l’art.
193b.
Statuti e organizzazione Art. 193d 270 1 Lo statuto dell’ente deve in particolare contenere: - e compiti; - dell’ente, competenze e funzionamento; - di controllo degli organi comunali; - misura l’ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale; - copertura del disavanzo, ripartizione degli utili; - mandati di prestazione; - di scioglimento. Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.
2 I conti dell’ente devono essere approvati dall’assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell’ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell’Esecutivo pure all’art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Scioglimento

Art. 193e 271 L’ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.
e) Concessioni
Principio e contenuti Art. 193f 272 1 Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.
2 L’atto di concessione deve prevedere: a) della concessione; b) preavviso e condizioni per il riscatto secondo l’art. 193h, per l’anticipata immissione possesso degli impianti e per l’eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa. c) riguardanti la qualità del prodotto fornito; d) per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
268 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
269 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

270

Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
271 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
272 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
– una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all’attività svolta nell’ambito della concessione – ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione – una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all’utenza; e) per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di speciali; f) di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi g) di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all’anno il valore di degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso annualmente al Municipio; h) in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della in caso di grave violazione delle sue disposizioni.
3 Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.
Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento Art. 193g 273
1 L’atto di concessione è adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell’atto.
2 L’atto è sottoposto per l’approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.

Riscatto

Art. 193h
274
1 Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d’interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione.
2 Il comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.
3 L’indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all’investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione.
4 In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all’esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell’indennità di riscatto.
5 Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali.

Contestazioni

Art. 193i 275 1 Riservate norme di leggi speciali e l’art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2 Le contestazioni sull’anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. TITOLO VIII Capitolo I Della vigilanza sui comuni

Vigilanza

273

Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
274 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
275 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. 194 276 I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.
Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali Art. 195 277 1 Nell’esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull’uso e sulla gestione dei beni comunali.
2 Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell’amministrazione dei Comuni.
3 Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.
Procedura di vigilanza 278 Art. 196 279 1 L’autorità, d’ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.
2 Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.
Istanza d’intervento:
a) generalità Art. 196a 280 1 L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.
2 L’introduzione dell’istanza non dà diritto all’entrata in materia. L’istante non ha ruolo di parte.
3 Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un’entrata in materia sono evase con breve motivazione.
b) forma Art. 196b 281 1 L’istanza deve essere presentata in forma scritta all’autorità di vigilanza.
2 Essa deve contenere: a) della decisione o del comportamento censurati; b) chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l’indicazione di eventuali mezzi di richiesti; c) dell’istante.
3 L’istanza deve essere corredata dall’eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione.
Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell’autorità di vigilanza 282 Art. 196c 283 1 L’autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente: a) degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di b) importanti e preponderanti interessi collettivi. Le misure possono essere precedute da un’inchiesta amministrativa.
2 La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l’azione di risarcimento.
276 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
277 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

278 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

279

Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

280 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

281 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

282

Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
283 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.
Sanzioni disciplinari:
a) nell’ambito delle funzioni Art. 197 284 1 ll Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti: a) b) c) fino ad un massimo di fr. 20'000.--; d) dalla carica fino ad un massimo di sei mesi; e)
2 Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti.
3 Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.
4 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.
5 I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.
6 Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.
7 ... 285
b) sospensione per altri motivi Art. 198
1 Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell’art. 95 cpv. 4. 286
2 La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti: a) di un attestato di carenza beni; b) di fallimento. 287
3 L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento.

Destituzione

Art. 199 1 Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull’esercizio dei diritti politici. 288
2 Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.
Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria Art. 200 289 L’autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
Provvedimenti di eccezione:
a) gestione speciale 290

284

Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
285 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
286 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51.
287 Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.
288 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica:
2007, 17.

289

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2012,

363.

290 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. 201 1 Quando un comune si trova nell’impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell’amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento.
2 L’assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.
b) aggregazione Art. 202 291 Perdurando i motivi d’intervento di cui all’art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d’ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.
c) sostegno del Cantone 292 Art. 203 1 Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.
2 Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l’apertura di crediti sul mercato monetario. 293
3 In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.
Spese d’istruttoria 294 Art. 204 1 Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d’istruttoria. 295
2 Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.
3 Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese. 296 Art. 205 ...
297
Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito Art. 206 298 1 Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest’ultimo statuisce in merito, ritenuto che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del legislativo. 299
2 Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.
Autorità di ricorso Art. 207 300
1 Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione del presente capitolo.
2 Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia. Capitolo II Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali

Competenze

291 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
292 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
293 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
294 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

295

Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
296 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
297 Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.
298 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

299

Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
300 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 1999,

273.

Art. 208 1 Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione.
3 I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non sospendono l’entrata in carica delle persone elette. 301
Legittimazione attiva Art. 209 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali: a) cittadino del comune; b) altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.
Nullità assoluta Art. 210 Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente.

Annullabilità:

a) di tutte le decisioni degli organi comunali Art. 211 Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili: a) fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione stata influente sulle deliberazioni; b) la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.
b) delle singole decisioni Art. 212 Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili: a) a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti; b) fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto sulle deliberazioni; c) non sia stata eseguita secondo le norme di legge; d) a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto; e) fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.
Termini e forma Art. 213 1 Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.
2 Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. 302
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali. 303 Capitolo III 304 Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali
Autorità di ricorso Art. 213a
305
1 Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IX Disposizioni transitorie, abrogative e finali
301 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
302 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.

303

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
304 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
305 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
Art. 214 ... 306
Introduzione MCA2 Art. 215 307 1 Il Consiglio di Stato provvede all’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le necessarie direttive.
2 Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In questi ambiti restano in vigore le normative precedenti. 308 Art. 215a ...
309 Art. 216 ...
310
Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico Art. 217 311 1 Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento.
2 Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati disposti di legge speciale.
Regolamenti di applicazione Art. 218 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge. Art. 219 ... 313
Entrata in vigore Art. 220 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data d’entrata in vigore.
314 Pubblicata nel BU 1987 , 173. Diritto transitorio della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 215 cpv. 2 LOC)
Conto amministrativo Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti.
Conto di gestione corrente Art. 154
1 Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile.
2 Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.
3 In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.
306 Art. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 39; precedente modifica: BU 2008,

627.

307 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
308 Diritto transitorio consultabile in fondo alla legge.

309

Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

273.

310 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
311 Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU
2008, 627.
312 Articoli consultabili in fondo a questa legge.

313

Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
314 Entrata in vigore: 7 luglio 1987, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c) entrati in vigore il 24
aprile 1988 - BU 1987, 173.
Conto degli investimenti Art. 155
1 Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d’utilizzazione di più anni.
2 Esso deve indicare l’investimento lordo e netto.
3 Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell’investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice.
Ammortamento. Interesse del debito Art. 158 1 Ogni anno deve essere previsto l’ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d’investimento.
2 In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all’8%.
3 Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell’acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d’ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.
4 I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l’esercizio.
5 L’eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni.
6 Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.
Contenuto della sostanza ammortizzabile Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d’investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.
Bilancio patrimoniale Art. 160 1 Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato.
2 I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.
3 Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.
Debito pubblico e autofinanziamento Art. 161 1 Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.
2 L’autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell’avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.
3 Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall’autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.
Contenuto del consuntivo Art. 167 1 Il consuntivo contiene: a) amministrativo; b) patrimoniale.
2 Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori.
Norme per i libri contabili e i conti Art. 171
1 I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia.
2 Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati. Diritto transitorio della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre
1907 (art. 217 cpv. 2 LOC)
Art. 35 Qualunque concessione di aziende d’interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti: a) votata dai due terzi dell’Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza dei membri componenti il Consiglio comunale. municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini un mese prima dell’assemblea; b) in venti anni la durata della concessione, riservato l’Art. 44; c) la clausola e le condizioni del riscatto secondo l’Art. 38; d) l’obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato aziendale generale dell’attività svolta nell’ambito della concessione. La contabilità segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le fornite e il ricavo lordo. ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di e di ispezione da stabilire esplicitamente nell’atto di concessione; e) le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire. Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l’azienda. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata; f) le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in di grave violazione delle sue disposizioni. La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa. Gli atti di concessione sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione. Art. 36 Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita. Art. 38
1 Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un’azienda consortile di cui fa parte il servizio d’interesse pubblico.
2 A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.
3 Nell’ambito dei servizi definiti dall’art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.
4 L’indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.
4bis Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.
5 Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.
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