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Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia (942.120)

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Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia (942.120)

Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia

Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia (dell’11 novembre 2003 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO in applicazione dell’art. 16 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, dell’art. 18 dell’Ordinanza federale sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007, dell’art. 53 cpv. 3 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 e l’art. 20 cpv. 2 lett. a della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004;
1 d e c r e t a :

A. Principio

I. In generale 2 Art. 1 3 Il datore di alloggio notifica alla Polizia cantonale l’arrivo di ogni ospite: a) b)

II. Mediante il programma informatico

Art. 1a
4
1 Le notifiche sono trasmesse alla Polizia cantonale mediante un programma accessibile via internet.
2 Sono esonerati dall’utilizzo di tale programma: a) b)

B. Notifica

I. Per le famiglie

Art. 2

5
1 Le famiglie (marito, moglie, figli) sono notificate con un unico bollettino o inserendo una sola volta i dati del capo famiglia, indipendentemente dall’età dei figli, indicando il numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.
2 Tutti gli altri parenti o accompagnatori devono essere notificati separatamente.

II. Per le comitive

Art. 3

6
1 Per le comitive e le scuole sono da registrare i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di
14 anni.
2 In aggiunta ai dati del capogruppo, va compilato l’ulteriore modulo con le generalità dei componenti la comitiva o scuola, che dev’essere conservato dal datore di alloggio, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, per almeno 5 anni.

C. Documenti di legittimazione

7
1 di legittimazione che gli viene riconsegnato una volta registrati i dati.
2 Viene registrato anche il numero e il genere del documento.

D. Consegna dei bollettini alle autorità di Polizia

1

Ingresso modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
2 Nota marginale modificata dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e

660.

3 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
4 Art. introdotto dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
5 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

6

Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
7 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

Art. 5

1 Il datore di alloggio deve spedire il primo foglio del bollettino alla Polizia cantonale,
2 Il datore di alloggio, per la consegna o spedizione, deve attenersi alle istruzioni impartite dalla Polizia.
3 La Polizia cantonale può prescrivere modalità di trasmissione elettronica dei dati contenuti nei bollettini di notifica.

E. Indicazioni da parte del datore di alloggio

Art. 6

1 Sul secondo foglio del bollettino di notifica, il datore di alloggio deve indicare il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno.
2 Trattandosi di una comitiva o di una scuola, il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno dell’intero gruppo dev’essere indicato sul bollettino del capogruppo responsabile.
3 Il secondo foglio del bollettino della notifica va conservato, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, dal datore di alloggio per almeno 5 anni.

F. Modelli dei bollettini e distribuzione

Art. 7

1 I modelli ufficiali dei bollettini per le notifiche degli ospiti sono depositati presso la Cancelleria dello Stato.
2 La Polizia cantonale provvede alla stampa e distribuzione gratuita, agli enti turistici, dei blocchetti per le notifiche degli ospiti.
3 Gli enti turistici distribuiscono i bollettini ai datori di alloggio.
4 Le spese per la stampa supplementare della denominazione del datore di alloggio sono a carico dell’interessato.

G. Responsabilità

Art. 8

8 Il datore di alloggio è responsabile della trasmissione di dati completi, esatti e leggibili.

H. Sanzioni

Art. 9

Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale. 9

I. Entrata in vigore

Art. 10

1 Il decreto esecutivo che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia del 14 febbraio
1990 è abrogato.
2 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.
10 Pubblicato nel BU 2003 , 326.
8 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

9

Denominazione modificata in Polizia cantonale dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.
10 Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 326.
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