Regolamento della Commissione d’esperti indipendenti per l’esame e il preavviso dell... (177.415)
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Regolamento della Commissione d’esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

Regolamento della Commissione d’esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati (del 24 settembre 2019) LA COMMISSIONE D’ESPERTI visti: – 36 cpv. 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997; – 23 lett. b) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24
2015; – 2 a 7 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, decreta: Art. 1 La Commissione svolge i compiti assegnatile dalla Costituzione e dalla legge, secondo la procedura fissata in questo regolamento. Essa elabora e aggiorna il proprio regolamento e nomina il Presidente. Funge da Segretario il Segretario generale del Gran Consiglio. Il recapito della Commissione è presso il suo Segretario. Art. 2 I candidati a una funzione di magistrato che partecipano al concorso pubblico, pubblicato nel Foglio ufficiale a cura della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, devono documentare l’adempimento dei requisiti fissati dalla legge per la singola carica. Essi devono inoltre presentare un estratto del casellario giudiziale e un curriculum vitae accompagnato da atti attestanti la loro formazione giuridica, i loro eventuali lavori scientifici, la loro esperienza professionale e la loro eventuale partecipazione a cariche pubbliche. Art. 3 La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta il Gran Consiglio debba procedere all’elezione di un magistrato per la quale è previsto il suo intervento. La Commissione non interviene per i candidati già in carica nella funzione prevista dal concorso. Per l’elezione dei giudici del Tribunale d’appello, la Commissione accerta presso la presidenza quale funzione dovrà essere ricoperta. Ricevuti dalla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio gli atti di pubblicazione del bando di concorso e quelli attinenti alle nuove candidature, il Segretario provvede a inviarli in copia a ciascun membro della Commissione. Art. 4 Prima di convocare i singoli candidati, la Commissione può effettuare un esame preliminare delle candidature e stabilire le modalità e l’ordine delle audizioni. Ogni candidato è sentito singolarmente. La Commissione lo ascolta particolarmente sulla sua formazione giuridica, sulle sue esperienze professionali e sui motivi per i quali egli intende entrare nella magistratura e coprire la carica sottoposta a concorso. Se necessario procede ad un esame sulle sue conoscenze giuridiche in relazione alla carica per cui si candida. La Commissione assume tutte le informazioni e le consulenze che ritiene necessarie per la valutazione del candidato. Art. 5 La valutazione del candidato avviene in funzione della sua idoneità a coprire la carica messa a concorso. A questo riguardo verranno prese segnatamente in considerazione la personalità del candidato, la sua formazione e le specializzazioni, la sua esperienza professionale e la sua capacità a svolgere con serietà ed efficacia l’attività di magistrato. La valutazione si conclude con una decisione della Commissione. La decisione è presa a maggioranza, ritenuto che in caso di impedimenti la Commissione può deliberare alla presenza di almeno tre dei suoi membri. Art. 6 Le decisioni della Commissione sono riportate in un rapporto scritto e motivato, che si riferisce alle singole candidature, per ciascuna delle quali viene espressa una valutazione circostanziata sull’eleggibilità e l’idoneità del candidato a coprire la carica messa a concorso e a svolgere la funzione prevista.
Art. 7 Il rapporto della Commissione, che vale come preavviso per l’Autorità di elezione riguardo a ogni nuova candidatura, viene quindi trasmesso alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio. Una copia del preavviso, per la parte che lo concerne, è trasmessa al candidato. Art. 8 Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Esso abroga quello del 23 giugno 2000 ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2019 , 353.
1 Entrata in vigore: 11 ottobre 2019 - BU 2019, 353.
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