Legge di applicazione alla ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Legge di applicazione alla ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (del 20 settembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo primo Scopo, competenze e definizioni
Scopo
Art. 1
La presente legge disciplina gli interventi di competenza cantonale in applicazione dell’Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA).
Competenze
a) Consiglio di Stato
Art. 2
Il Consiglio di Stato: a) b) c)
b) Municipi
Art. 3
I Municipi applicano le misure di polizia locale e svolgono i compiti assegnati loro dalla presente legge. Capitolo secondo Organizzazione della raccolta Infrastruttura e logistica
Raccolta regionale
Art. 4
1 Il Consiglio di Stato istituisce dei comprensori regionali di raccolta, in cui deve funzionare un centro di raccolta.
2 Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, designa per ogni comprensorio un Comune-sede incaricato di allestire il centro di raccolta autonomamente o tramite accordi con altri enti pubblici o aziende private.
3 I Comuni facenti parte di uno stesso comprensorio devono stipulare una convenzione che regoli le questioni organizzative, finanziarie ed amministrative riguardanti il centro.
4 Il Comune-sede ha la facoltà di delegare a privati la gestione del centro di raccolta.
5 Le convenzioni vanno sottoposte per approvazione al Dipartimento competente.
6 Il Dipartimento, sentito il veterinario cantonale, stabilisce le modalità di raccolta dei sottoprodotti di origine animale presso i macelli e delle carcasse di animali di grossa taglia.
Centro di raccolta cantonale
Art. 5
Il Cantone predispone un centro cantonale per il deposito intermedio dei sottoprodotti di origine animale provenienti dai punti di raccolta periferici.
Trasporto e trattamento
Art. 6
Il Cantone predispone un servizio di trasporto dei sottoprodotti di origine animale dai punti di raccolta periferici fino al centro di raccolta regionale e all’impianto di trattamento.
Capitolo terzo Finanziamento
Cantone
Art. 7
Sono a carico del Cantone la costruzione e la gestione del centro di raccolta cantonale, il servizio di trasporto e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alla cui eliminazione il proprietario non è in grado di provvedere.
Comuni
Art. 8
Sono a carico dei Comuni: a) b)
Tasse e regolamento
Art. 9
1 Al finanziamento della raccolta, del trasporto e del trattamento dei sottoprodotti di origine animale partecipano: a) b)
2 Il Consiglio di Stato emana il relativo tariffario.
3 Il Consiglio di Stato può rinunciare all’integrale trasferimento dei costi di trattamento a carico dei proprietari di sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui ciò corrisponda all’interesse pubblico o il relativo onere amministrativo sia sproporzionato.
4 Il Consiglio di Stato emana il regolamento d’applicazione della presente legge. Capitolo quarto Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
Art. 10
1 Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base alla presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 1 Capitolo quinto Disposizioni penali
Contravvenzioni
Art. 11
1 Chi viola le norme della presente legge o le relative norme di applicazione può essere punito con una multa fino a fr. 10'000.--, riservata l’applicazione della Legge federale sulle epizoozie per le infrazioni alla stessa.
2 È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni. Capitolo sesto Norme abrogative e finali
Abrogazioni
Art. 12
La Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 13
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
2 Pubblicata nel BU 2010 , 433.
1
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
2 Entrata in vigore: 12 novembre 2010 - BU 2010, 433.
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