Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale ... (6.4.6.1.7)
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Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011

6.4.6.1.7 Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 (del 26 gennaio 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visti l’art. 55a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie e la relativa modifica del 12 giugno 2009 e l’Ordinanza del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie; - visto il messaggio 13 ottobre 2009 n. 6280 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 14 gennaio 2010 n. 6280R della Commissione speciale sanitaria, d e c r e t a : zione Art. 1 Il Consiglio di Stato è competente ad emanare le disposizioni cantonali di attuazione dell’art. 55a LAMal secondo i principi stabiliti dall’Ordinanza federale del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di presta zioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, con i relativi allegati. Art. 2 1 Le autorizzazioni ordinarie ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi co - sanitarie quali fornitori di prestazioni indipendenti come pure in istituti ai sensi dell’art.
36a LAMal o nel settore ambulatoriale ospedaliero sono rilasciate dal Consiglio di Stato.
2 Le autorizzazioni possono anche essere rilasciate a titolo eccezion ale, in particolare quando la copertura sanitaria in parti del Cantone risulta insufficiente.
3 L’attività dei medici che esercitano nel settore ambulatoriale ospedaliero secondo gli art. 39 LAMal e 1a OLNF è fatta dipendere dall’esistenza di un bisogno.
4 L ’autorizzazione può essere concessa a due medici che assumono insieme a tempo parziale la conduzione di uno studio medico, a condizione che non vengano erogate complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno.
5 L’autorizzazione può inoltre essere accordata in caso di comprovata cessione e ripresa di uno studio medico esistente, il cui precedente titolare era ammesso ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
6 Il Consiglio di Stato deve chiedere un parere alle istanze interessate ed in particolare all’Ordine dei medici del Cantone Ticino e a santésuisse.
7 Il Consiglio di Stat o fissa termini ragionevoli entro i quali tali pareri devono essere rilasciati.
8 Il Consiglio di Stato pronuncia la decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata utilizzazione entro un determinato termine, nonché la revoca in caso di mancato rispetto delle condizioni a cui l’autorizzazione stessa è vincolata. Art. 3 1 Per il rilascio dell’autorizzazione viene prelevata una tassa fino ad un massi mo di
500. - franchi.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce la tariffa e le modalità di riscossione. di diritto Art. 4
1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo federa le.
2 La procedura è retta dal diritto federale. Art. 5 1 Il presente decreto legislativo, con la normativa d’attuazione, è applicabile a tutte le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore.
2 Non può essere fatta dipendere dall’esistenza di un bisogno l’attività dei medici che esercitavano nel settore ambulatoriale ospedaliero secondo l’art. 39 LAMal prima dell’e ntrata in vigore del presente decreto legislativo e che continuano a esercitare in tale settore. Art. 6 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo viene pubblicato nel Bollettino uffic iale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.
2 Esso ha effetto fino alla scadenza delle relative disposizioni federali, ovvero fino al 31 dicembre
2011 . Pubblicato nel BU 2010 , 121.
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