Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome
10.2.7.2 Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome (del 16 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO - visto il messaggio 15 ottobre 1999 no. 4929 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 30 novembre 1999 no. 4929 R della Commissione della gestione e delle finanze, d e c r e t a : Art. 1 Il finanziamento da parte del Cantone di prestazioni fornite da enti, istituti, associazioni, fond azioni e aziende autonome dall’ Amministrazione cantonale - finora assicurato attraverso la copertura del fabbisogno d’ esercizio o attraver so contributi stabiliti con un’ aliquota minima e massima - verrà garantito in futuro tramite un contributo globale, calcolat o annualmente sulla base dei mandati di prestazione e della relativa attività, o tramite un contributo fisso. Art. 2
1 I messaggi per la modifica delle singole basi legali saranno presentati entro il 31 luglio
2000.
2 Le nuove basi legali, che introdurranno contributi globali per mandati di prestazione, saranno corredate da norme transitorie valide fino all’ entrata in vigore dei mandati di prestazione.
3 Per il Preventivo 2000 rimangono applicabili le norme di sussidiamento attuali. Art. 3 1 Successiva mente, i contributi di cui all’ art. 1 saranno bloccati al livello del Preventivo
2000 fino alla presentazione dei messaggi concernenti la modific a delle basi legali di cui all’ art. 2 cpv. 1.
2 L e norme transitorie di cui all’ art. 2 cpv. 2 stabiliranno i criteri p e r limitare i crediti fino all’ entrata in vigore dei mandati di prestazione. Art. 4 1 Rimangono riservati i casi particolari, segnatamente quelli disciplinati da norme federali, concordati intercantonali o norme di altri Cantoni.
2 Il Consiglio di Stato pres enterà unitamente al Preventivo 2001 la lista dei contributi, contenuti nell’ elenco allegato al Messaggio n. 4929 del 15 ottobre 1999, ch e non soggiaceranno al campo d’ applicazione del presente decreto.
1 Art. 5 Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
2 Pubblicato nel BU 2000 , 41.
1
Cpv. modificato dalla L 5.6.2001; in vigo re dal 3.8.2001 - BU 2001, 255.
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Entra ta in vigore: 11 febbraio 2000.
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