Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (704.110)
    CH - TI

    Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione

    Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI) dell’11 dicembre 2013 (stato 8 novembre 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
    Oggetto e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).
    2 Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.
    Applicazione del diritto federale Art. 2 Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI). Capitolo secondo Organizzazione e competenze
    Consiglio di Stato Art. 3 Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.
    Commissione della geoinformazione Art. 4 1 La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.
    2 Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a. 1
    3 In particolare la commissione: a) e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione; b) l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul dei suoi obiettivi; c) e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza la geoinformazione gli necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati; d) l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia; e) di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni; f) il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;
    2 g) la formazione.
    Centro di competenza per la geoinformazione Art. 5 L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo): a) dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);
    1 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    2 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    b) con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei c) da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, Comuni, le scuole, le associazioni e i privati; d) e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei di base federali di competenza cantonale; e) atto dei cataloghi dei geodati di base comunali; f) la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei
    3 g) i modelli dei geodati cantonali; h) direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza archiviazione dei dati; i) le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione; 4 j) la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata; k) la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione; l) e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di e geometadati; 5 m) le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nazionale; n) al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti; 6 o) i flussi dei dati da e verso i servizi competenti; 7 p) la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3); q) e giudica le contravvenzioni; r) la geoinformazione; s) le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione; t) i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente in collaborazione con il CSI; u) della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad servizi o autorità.
    Servizi competenti Art. 6 8 I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti): a) i geodati e i geometadati; b) i geodati e i geometadati in base al modello; c) aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati; d) la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale; e) le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo; f) l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
    Servizi specializzati Art. 6a 9 I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati): a) i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo aggiornamento; b) in vigore e rendono pubblici i modelli.
    Centro dei sistemi informativi
    3 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    4 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    5 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    6 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

    7

    Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    8 Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    9 Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    Art. 7 1 Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) e coordinamento. 10
    2 In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso: a) in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo; 11 b) un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali; c) l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione; d) attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la dei geodati e geometadati; 12 e) base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne la disponibilità; 13 f) e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi
    14 g) e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune; h) i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente in collaborazione con il CCgeo.
    3 Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI: a) e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati; b) alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), installa e lo configura; c) e gestisce le relative licenze; d) la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi e) le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del funzionamento.

    Municipi

    Art. 8 1 Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi: a) i geodati e i geometadati; b) i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale; c) la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive settoriali.
    2 Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo. Capitolo terzo Infrastruttura cantonale di geodati
    Disposizioni generali Art. 9
    1 Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.
    2 L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.
    3 Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
    Modelli di geodati Art. 10 1 I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.
    2 Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g). 15
    10 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    11 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    12 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

    13

    Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    14 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    15 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    3 Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica
    Modelli di rappresentazione Art. 11 1 I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.
    2 Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
    3 Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).
    16
    Aggiornamento e storicizzazione Art. 12 1 Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
    17 a) requisiti tecnici; b) esigenze degli utenti; c) stato della tecnica; d) costi dell’aggiornamento.
    2 I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.
    Garanzia della disponibilità e archiviazione Art. 13 1 I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. 18
    2 Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti. 19
    3 Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione e laborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. q).
    4 È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

    Geometadati

    Art. 14 1 Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
    2 Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.
    3 I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
    Accesso e utilizzo
    I. Livelli di autorizzazione all’accesso Art. 15 1 Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso: a) di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A; b) di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso c) di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
    2 I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.
    3 Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.
    II. Autorizzazione all’utilizzo

    1. Condizioni

    Art. 16
    1 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se: a) essere autorizzato l’accesso (art. 15);
    16 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

    17

    Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    18 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    19 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    b) ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato; c) è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso
    2 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se: a) essere autorizzato l’accesso (art. 15); b) è registrato; c) ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale; d) è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso e) che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

    2. Procedura

    Art. 17
    1 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione. 20
    2 L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.
    3 In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione. 21
    4 Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.
    3. Obblighi degli utenti Art. 18 1 Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
    2 Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.
    3 In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.

    Geoservizi

    Art. 19
    1 I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi: a) di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione A; b) di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e
    2 In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.
    3 I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico. 22
    Scambio di dati tra autorità Art. 20 1 Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.
    2 Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Finanziamento

    Emolumenti

    Art. 21 1 L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.
    2 Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.
    3 Essi sono riscossi dai servizi competenti. 23
    Attività amministrative straordinarie
    20 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

    21

    Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    22 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    23 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    Art. 22 1 Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante. 24
    2 In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia. Capitolo quinto Disposizioni finali
    Entrata in vigore Art. 23 Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013 , 517. Allegato 1 25 Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a

    Denominazione

    Cantone Cantone Comune Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore
    Registro fondiario:
    designazione del
    fondo, descrizione
    del fondo,
    proprietario, forma
    di proprietà, data
    di acquisto URF A CH-7
    Registro fondiario:
    ulteriori dati
    conformemente a

    eGRISDM

    URF B CH-8
    Censimento della

    circolazione

    stradale sulla rete
    regionale e locale UMLS A X CH-14
    Inventario delle vie
    di comunicazione
    storiche in

    Svizzera

    (regionale e

    locale)

    UBC A X CH-17
    Altri biotopi

    d’importanza

    regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-23

    Inventario

    cantonale delle
    zone golenali di

    importanza

    nazionale,

    regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-26

    Inventario

    cantonale delle
    torbiere alte e
    delle torbiere di
    transizione di

    importanza

    nazionale,

    regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-27

    24

    Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
    25 Allegato modificato dal R 6.11.2024; in vigore dall’8.11.2024 - BU 2024, 249; precedenti modifiche: BU
    2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382.
    Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune

    Inventario

    cantonale delle
    paludi di

    importanza

    nazionale,

    regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-28

    Inventario

    cantonale dei siti
    di riproduzione di
    anfibi di

    importanza

    nazionale,

    regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-29
    Piano per il
    registro fondiario

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. c RL 216.310 UCR X A X CH-51
    Piano di base –

    MU–CH

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. f RL 216.310 UCR X A X CH-52
    Punti fissi PFP2,
    PFA2, PFP3,

    PFA3

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. a RL 216.310 UCR X A X CH-54
    Copertura del
    suolo (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-55
    Oggetti singoli

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-56

    Altimetria

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-57

    Nomenclatura

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-58
    Beni immobili

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-59
    Indirizzi di edifici

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 [UCR] Comuni X A X CH-60
    Spostamenti di
    terreno permanenti

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-61

    Confini

    giurisdizionali

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-62

    Suddivisioni

    amministrative

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-63

    Condotte

    sotterranee

    (misurazione

    ufficiale)

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-64
    Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune

    Inventario

    dell’approvvigio-

    namento con
    acqua potabile in
    situazioni di

    emergenza

    RL 722.100 a rt. 2 lett. b, a rt. 5 [UPAAI] Comuni B CH-66
    Rete delle piste

    ciclabili

    RL 725.100 a rt. 43d UMLS A X CH-67
    Superfici per

    l’avvicendamento

    delle colture RL 701.100 RL 910.200 [UPD] Comuni A X CH-68
    Piani direttori

    cantonali

    RL 701.100 RL 701.110 UPD A CH-69
    Piani di

    utilizzazione

    (cantonali)

    RL 701.100 RL 701.110 UPL X A X CH-73A
    Piani di

    utilizzazione

    (comunali)

    RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni b X A X CH-73B

    Stato

    dell’urbanizza-

    zione

    RL 701.100 [UPL] Comuni A X CH-74
    Zone di

    pianificazione

    RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni X A X CH-76
    Reti di percorsi
    pedonali e sentieri RL 726.100 UMLS A X CH-79
    Protezione contro
    le catastrofi
    naturali (ulteriori

    rilevamenti)

    UCA UPIP A CH-81

    Limitazioni

    per la navigazione

    interna

    SN A X CH-100
    Catasto dei rischi
    (rilevamenti dei

    Cantoni)

    RL 831.100 UGRAS B CH-113
    Impianti per i rifiuti RL 831.100 a rt. 15 cpv. 2 l ett. b e c URSI A X CH-114
    Catasto dei siti

    inquinati

    RL 831.100 URSI X A X CH-116

    Rilevamenti

    cantonali

    dell’inquinamento

    atmosferico (reti di

    rilevamento)

    RL 834.350 art. 3 cpv. c UACER A X CH-122
    Risultati della

    sorveglianza

    cantonale del
    deterioramento del

    suolo

    RL 831.100 UGRAS A CH-125

    Pianificazione

    regionale dello
    smaltimento delle
    acque di scarico UPAAI A X CH-128

    Pianificazione

    comunale dello
    smaltimento delle
    acque di scarico RL 833.100 art. 12 segg. [UPAAI] Comuni A X CH-129
    Settori di
    protezione delle

    acque

    RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI A X CH-130
    Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune
    Zone di protezione
    delle acque

    sotterranee

    RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI X A X CH-131
    Aree di protezione
    delle acque

    sotterranee

    RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI X A X CH-132
    Qualità delle
    acque (ulteriori

    rilevamenti)

    UPAAI B CH-134

    Condizioni

    idrologiche

    (ulteriori

    rilevamenti)

    UCA A CH-136

    Approvvigionamen

    to in acqua
    potabile (ulteriori

    rilevamenti)

    UPAAI B CH-138
    Inventario delle
    falde freatiche e
    degli impianti

    adibiti

    all’approvvigionam

    ento idrico (parte

    falda)

    RL 833.100 a rt. 34 segg. RL 722.300 UPAAI A X CH-139A
    Inventario delle
    falde freatiche e
    degli impianti

    adibiti

    all’approvvigionam

    ento idrico (parte

    rete)

    RL 722.100 art. 2 lett. b, art. 5 [UPAAI] Comuni A X CH-139B
    Inventario dei
    prelievi d’acqua

    esistenti

    RL 721.100 RL 721.110 UEn A CH-140

    Affioramenti,

    captazioni e
    impianti di

    ravvenamento

    della falda freatica RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI A X CH-141
    Catasto dei rumori
    – strade principali
    e altre strade RL 834.150 art. 4 UPR A CH-144
    Gradi di sensibilità
    al rumore (in zone

    d’utilizzazione)

    RL 834.150 art. 6 [UPR] [UPL] Comuni X A X CH-145
    Catasto viticolo RL 910.110 SV A X CH-151
    Superfici agricole RL 910.100 RL 910.110 UGDA A X CH-153
    Sorveglianza del

    territorio

    (organismi nocivi) RL 910.100 SF A X CH-154
    Margini statici
    della foresta RL 921.100 a rt. 4 RL 921.110 a rt. 5 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-157
    Linee di distanza
    dalle foreste RL 921.100 a rt. 6 RL 921.110 a rt. 13 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-159
    Riserve forestali RL 921.100 art. 23 RL 921.110 art. 44 UPSP X A X CH-160

    Pianificazione

    forestale

    (condizioni delle
    ubicazioni, funzioni RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X CH-161
    Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune

    forestali)

    Carte dei pericoli UCA UPIP A CH-166
    Catasto dei
    pericoli (Catasto
    degli eventi) RL 701.500 RL 921.100 RL 921.110 UCA UPIP A CH-167
    Bandite di
    caccia (cantonali) UCP A X CH-168

    Riserve

    d’uccelli (cantonali

    )

    UCP A X CH-172
    Zone di protezione

    ittica

    UCP A X CH-174
    Banca dati sul

    radon

    US B CH-182

    Sicurezza

    dell’approvvigiona

    mento elettrico:
    comprensori di

    rete

    RL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5 UEn A X CH-183
    Itinerari cantonali
    dei trasporti

    speciali

    Emma UGM A X CH-184
    Dissodamenti e

    rimboschimento

    compensativo

    UPSP A CH-185

    Parchi

    d’importanza

    nazionale

    UNP A CH-187

    Inventario

    cantonale dei beni

    culturali

    d’importanza

    regionale e locale RL 445.100 art. 42 UBC A CH-188

    Inventario

    cantonale dei prati
    e pascoli secchi

    d’importanza

    nazionale,

    regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-189
    Spazio riservato
    alle acque RL 701.100 art. 41 RL
    701.110 art. 50 [UCA] [UPL] Comuni X A X CH-190

    Pianificazione

    delle

    rivitalizzazioni

    delle acque UCA A X CH-191
    Pianificazione del

    risanamento

    nell’ambito della
    forza idrica e
    relativi rapporti UCA A CH-192
    Impianti di

    accumulazione

    sottoposti a

    vigilanza

    cantonale

    UCA A X CH-194
    Zone di tranquillità
    per la selvaggina
    (compresa la rete
    di percorsi) UCP A X CH-195
    Restrizioni di
    utilizzo in caso di
    suoli contaminati RL 831.100 UGRAS A X CH-199 A
    Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune
    contigui ai sensi

    dell'ordinanza

    sulla protezione
    contro gli incidenti

    rilevanti

    (rilevamenti dei

    Cantoni)

    Infrastrutture

    agricole

    USA A X CH-227

    Misurazione

    ufficiale

    RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-228

    a

    La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla
    geoinformazione (OGI; RS 510.620).
    b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

    Abbreviazioni

    Servizi cantonali
    EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale
    SF Servizio fitosanitario
    SN Servizio navigazione
    SV Servizio viticoltura
    UACER Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili
    UBC Ufficio dei beni culturali
    UCA Ufficio dei corsi d’acqua
    UCP Ufficio della caccia e della pesca
    UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari
    UEn Ufficio dell’energia
    UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli
    UGM Ufficio della gestione dei manufatti
    UGRAS Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo
    UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto
    UNP Ufficio della natura e del paesaggio
    UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
    UPD Ufficio del piano direttore
    UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
    UPL Ufficio della pianificazione locale
    UPR Ufficio della prevenzione dei rumori
    UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
    URF Uffici del registro fondiario
    URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
    US Ufficio di sanità
    USA Ufficio dello sviluppo agricolo
    Allegato 2 26
    Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone]
    Denominazione Base giuridica Cantone Comune Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore
    Inventario dei
    beni culturali RL 445.100 art. 42 UBC A TI-1
    26 Allegato modificato dal R 6.11.2024; in vigore dall’8.11.2024 - BU 2024, 249; precedenti modifiche: BU
    2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382.
    Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Comune
    Decreti di

    protezione

    RL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15 UNP X A X TI-2
    Incendi di bosco RL 921.100 art. 27 UPIP A TI-3

    Infrastrutture

    antincendio

    RL 821.110 art. 24, 27 UPIP A TI-4
    Impianti a fune

    metallica

    RL 770.100 art. 3 UPSP B TI-5
    Boschi di

    particolare

    pregio: selve
    castanili gestite,
    lariceti pascolati,

    formazioni

    minoritarie

    RL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46 UPSP A TI-6
    Bosco di

    protezione

    RL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25 UPSP A TI-7
    Strade e piste

    forestali

    RL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37 UPSP A TI-8

    Circondari

    forestali e settori

    forestali

    RL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2 UPSP A TI-9
    Piano forestale

    cantonale

    RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A TI-10
    Assi delle strade

    cantonali

    RL 725.100 art. 5a Ugeo [UTrac] A TI-11
    Rete dei trasporti

    pubblici

    RL. 752.100 art. 9 UTP A TI-12

    Inventario

    cantonale dei
    paesaggi di

    importanza

    cantonale

    RL 701.100 art. 95 RL 701.110 art.101 UNP A X TI-13

    Inventario

    cantonale dei
    comparti naturali
    di importanza
    cantonale e

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-14

    Inventario

    cantonale dei
    geotopi di

    importanza

    cantonale e

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-15

    Inventario

    cantonale degli
    elementi naturali
    emergenti di

    importanza

    cantonale e

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-16
    Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Comune

    Inventario

    comunale delle
    zone golenali di

    importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-17

    Inventario

    comunale delle
    torbiere alte e
    delle torbiere di
    transizione di

    importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-18

    Inventario

    comunale delle
    paludi di

    importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-19

    Inventario

    comunale dei siti
    di riproduzione di
    anfibi di

    importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-20

    Inventario

    comunale dei
    prati e pascoli

    secchi

    d’importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-21

    Inventario

    comunale di altri

    biotopi

    d’importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-22

    Inventario

    comunale dei
    comparti naturali
    di importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-23

    Inventario

    comunale dei
    geotopi di

    importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-24

    Inventario

    comunale degli
    elementi naturali
    emergenti di

    importanza

    locale

    RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-25
    Accordi di
    gestione dei

    biotopi

    d’importanza

    nazionale e

    cantonale

    RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 UNP A X TI-26
    Accordi di
    gestione dei

    biotopi

    d’importanza

    locale

    RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 [UNP] Comuni A X TI-27
    Piani di

    utilizzazione

    cantonali

    [modello

    RL 701.100 art. 44 RL 701.110 art. 63 UPL X A X TI-28A
    Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Comune
    cantonale] c
    Piani regolatori RL 701.100 art. 18 RL 701.110 art. 25 [UPL] Comuni b X A X TI-28B
    Bosco con

    funzione

    di svago RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X TI-29

    Accertamento

    forestale

    RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 4, 5 e 6 UPSP A X TI-30
    Catasto delle

    canalizzazioni

    private

    RL 833.120 art. 4 [UPAAI] Comuni B TI-31
    Aree pianificate
    dai progetti
    stradali cantonali RL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9 UPL [DC] X A X TI-32
    Piani cantonali

    con

    autorizzazione a

    costruire

    RL 701.100 art. 55a RL 701.110 art. 79a UPL X A X TI-33
    Carte dei pericoli

    [modello

    cantonale]

    c RL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5 UCA UPIP A X TI-34
    Settori di pesca RL 923.110 art. 8 UCP A X TI-35
    Aule nel bosco RL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. h UPSP A X TI-37

    b

    Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
    c
    Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.

    Abbreviazioni

    Servizi cantonali
    DC Divisione delle costruzioni
    UBC Ufficio dei beni culturali
    UCA Ufficio dei corsi d’acqua
    UCP Ufficio della caccia e della pesca
    UGeo Ufficio della geomatica
    UNP Ufficio della natura e del paesaggio
    UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico
    UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
    UPL Ufficio della pianificazione locale
    UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
    UTP Ufficio dei trasporti pubblici
    UTrac Ufficio del tracciato
    Markierungen
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