Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (704.110)
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Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione

Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI) dell’11 dicembre 2013 (stato 8 novembre 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).
2 Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.
Applicazione del diritto federale Art. 2 Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI). Capitolo secondo Organizzazione e competenze
Consiglio di Stato Art. 3 Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.
Commissione della geoinformazione Art. 4 1 La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.
2 Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a. 1
3 In particolare la commissione: a) e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione; b) l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul dei suoi obiettivi; c) e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza la geoinformazione gli necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati; d) l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia; e) di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni; f) il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;
2 g) la formazione.
Centro di competenza per la geoinformazione Art. 5 L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo): a) dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);
1 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
2 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
b) con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei c) da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, Comuni, le scuole, le associazioni e i privati; d) e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei di base federali di competenza cantonale; e) atto dei cataloghi dei geodati di base comunali; f) la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei
3 g) i modelli dei geodati cantonali; h) direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza archiviazione dei dati; i) le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione; 4 j) la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata; k) la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione; l) e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di e geometadati; 5 m) le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nazionale; n) al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti; 6 o) i flussi dei dati da e verso i servizi competenti; 7 p) la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3); q) e giudica le contravvenzioni; r) la geoinformazione; s) le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione; t) i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente in collaborazione con il CSI; u) della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad servizi o autorità.
Servizi competenti Art. 6 8 I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti): a) i geodati e i geometadati; b) i geodati e i geometadati in base al modello; c) aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati; d) la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale; e) le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo; f) l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
Servizi specializzati Art. 6a 9 I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati): a) i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo aggiornamento; b) in vigore e rendono pubblici i modelli.
Centro dei sistemi informativi
3 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
4 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
5 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
6 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

7

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
8 Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
9 Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. 7 1 Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) e coordinamento. 10
2 In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso: a) in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo; 11 b) un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali; c) l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione; d) attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la dei geodati e geometadati; 12 e) base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne la disponibilità; 13 f) e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi
14 g) e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune; h) i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente in collaborazione con il CCgeo.
3 Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI: a) e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati; b) alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), installa e lo configura; c) e gestisce le relative licenze; d) la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi e) le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del funzionamento.

Municipi

Art. 8 1 Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi: a) i geodati e i geometadati; b) i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale; c) la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive settoriali.
2 Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo. Capitolo terzo Infrastruttura cantonale di geodati
Disposizioni generali Art. 9
1 Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.
2 L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.
3 Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
Modelli di geodati Art. 10 1 I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.
2 Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g). 15
10 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
11 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
12 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

13

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
14 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
15 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
3 Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica
Modelli di rappresentazione Art. 11 1 I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.
2 Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
3 Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).
16
Aggiornamento e storicizzazione Art. 12 1 Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
17 a) requisiti tecnici; b) esigenze degli utenti; c) stato della tecnica; d) costi dell’aggiornamento.
2 I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.
Garanzia della disponibilità e archiviazione Art. 13 1 I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. 18
2 Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti. 19
3 Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione e laborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. q).
4 È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

Geometadati

Art. 14 1 Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
2 Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.
3 I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
Accesso e utilizzo
I. Livelli di autorizzazione all’accesso Art. 15 1 Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso: a) di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A; b) di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso c) di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
2 I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.
3 Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.
II. Autorizzazione all’utilizzo

1. Condizioni

Art. 16
1 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se: a) essere autorizzato l’accesso (art. 15);
16 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

17

Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
18 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
19 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
b) ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato; c) è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso
2 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se: a) essere autorizzato l’accesso (art. 15); b) è registrato; c) ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale; d) è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso e) che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

2. Procedura

Art. 17
1 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione. 20
2 L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.
3 In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione. 21
4 Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.
3. Obblighi degli utenti Art. 18 1 Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
2 Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.
3 In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.

Geoservizi

Art. 19
1 I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi: a) di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione A; b) di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e
2 In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.
3 I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico. 22
Scambio di dati tra autorità Art. 20 1 Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.
2 Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Finanziamento

Emolumenti

Art. 21 1 L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.
2 Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.
3 Essi sono riscossi dai servizi competenti. 23
Attività amministrative straordinarie
20 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

21

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
22 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
23 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. 22 1 Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante. 24
2 In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia. Capitolo quinto Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 23 Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013 , 517. Allegato 1 25 Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a

Denominazione

Cantone Cantone Comune Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore
Registro fondiario:
designazione del
fondo, descrizione
del fondo,
proprietario, forma
di proprietà, data
di acquisto URF A CH-7
Registro fondiario:
ulteriori dati
conformemente a

eGRISDM

URF B CH-8
Censimento della

circolazione

stradale sulla rete
regionale e locale UMLS A X CH-14
Inventario delle vie
di comunicazione
storiche in

Svizzera

(regionale e

locale)

UBC A X CH-17
Altri biotopi

d’importanza

regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-23

Inventario

cantonale delle
zone golenali di

importanza

nazionale,

regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-26

Inventario

cantonale delle
torbiere alte e
delle torbiere di
transizione di

importanza

nazionale,

regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-27

24

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
25 Allegato modificato dal R 6.11.2024; in vigore dall’8.11.2024 - BU 2024, 249; precedenti modifiche: BU
2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382.
Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune

Inventario

cantonale delle
paludi di

importanza

nazionale,

regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-28

Inventario

cantonale dei siti
di riproduzione di
anfibi di

importanza

nazionale,

regionale e locale RL 480.100 a rt. 11 RL 480.110 a rt. 12 UNP A X CH-29
Piano per il
registro fondiario

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. c RL 216.310 UCR X A X CH-51
Piano di base –

MU–CH

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. f RL 216.310 UCR X A X CH-52
Punti fissi PFP2,
PFA2, PFP3,

PFA3

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. a RL 216.310 UCR X A X CH-54
Copertura del
suolo (misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-55
Oggetti singoli

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-56

Altimetria

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-57

Nomenclatura

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-58
Beni immobili

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-59
Indirizzi di edifici

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 [UCR] Comuni X A X CH-60
Spostamenti di
terreno permanenti

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-61

Confini

giurisdizionali

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-62

Suddivisioni

amministrative

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-63

Condotte

sotterranee

(misurazione

ufficiale)

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-64
Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune

Inventario

dell’approvvigio-

namento con
acqua potabile in
situazioni di

emergenza

RL 722.100 a rt. 2 lett. b, a rt. 5 [UPAAI] Comuni B CH-66
Rete delle piste

ciclabili

RL 725.100 a rt. 43d UMLS A X CH-67
Superfici per

l’avvicendamento

delle colture RL 701.100 RL 910.200 [UPD] Comuni A X CH-68
Piani direttori

cantonali

RL 701.100 RL 701.110 UPD A CH-69
Piani di

utilizzazione

(cantonali)

RL 701.100 RL 701.110 UPL X A X CH-73A
Piani di

utilizzazione

(comunali)

RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni b X A X CH-73B

Stato

dell’urbanizza-

zione

RL 701.100 [UPL] Comuni A X CH-74
Zone di

pianificazione

RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni X A X CH-76
Reti di percorsi
pedonali e sentieri RL 726.100 UMLS A X CH-79
Protezione contro
le catastrofi
naturali (ulteriori

rilevamenti)

UCA UPIP A CH-81

Limitazioni

per la navigazione

interna

SN A X CH-100
Catasto dei rischi
(rilevamenti dei

Cantoni)

RL 831.100 UGRAS B CH-113
Impianti per i rifiuti RL 831.100 a rt. 15 cpv. 2 l ett. b e c URSI A X CH-114
Catasto dei siti

inquinati

RL 831.100 URSI X A X CH-116

Rilevamenti

cantonali

dell’inquinamento

atmosferico (reti di

rilevamento)

RL 834.350 art. 3 cpv. c UACER A X CH-122
Risultati della

sorveglianza

cantonale del
deterioramento del

suolo

RL 831.100 UGRAS A CH-125

Pianificazione

regionale dello
smaltimento delle
acque di scarico UPAAI A X CH-128

Pianificazione

comunale dello
smaltimento delle
acque di scarico RL 833.100 art. 12 segg. [UPAAI] Comuni A X CH-129
Settori di
protezione delle

acque

RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI A X CH-130
Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune
Zone di protezione
delle acque

sotterranee

RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI X A X CH-131
Aree di protezione
delle acque

sotterranee

RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI X A X CH-132
Qualità delle
acque (ulteriori

rilevamenti)

UPAAI B CH-134

Condizioni

idrologiche

(ulteriori

rilevamenti)

UCA A CH-136

Approvvigionamen

to in acqua
potabile (ulteriori

rilevamenti)

UPAAI B CH-138
Inventario delle
falde freatiche e
degli impianti

adibiti

all’approvvigionam

ento idrico (parte

falda)

RL 833.100 a rt. 34 segg. RL 722.300 UPAAI A X CH-139A
Inventario delle
falde freatiche e
degli impianti

adibiti

all’approvvigionam

ento idrico (parte

rete)

RL 722.100 art. 2 lett. b, art. 5 [UPAAI] Comuni A X CH-139B
Inventario dei
prelievi d’acqua

esistenti

RL 721.100 RL 721.110 UEn A CH-140

Affioramenti,

captazioni e
impianti di

ravvenamento

della falda freatica RL 833.100 art. 34 segg. UPAAI A X CH-141
Catasto dei rumori
– strade principali
e altre strade RL 834.150 art. 4 UPR A CH-144
Gradi di sensibilità
al rumore (in zone

d’utilizzazione)

RL 834.150 art. 6 [UPR] [UPL] Comuni X A X CH-145
Catasto viticolo RL 910.110 SV A X CH-151
Superfici agricole RL 910.100 RL 910.110 UGDA A X CH-153
Sorveglianza del

territorio

(organismi nocivi) RL 910.100 SF A X CH-154
Margini statici
della foresta RL 921.100 a rt. 4 RL 921.110 a rt. 5 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-157
Linee di distanza
dalle foreste RL 921.100 a rt. 6 RL 921.110 a rt. 13 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-159
Riserve forestali RL 921.100 art. 23 RL 921.110 art. 44 UPSP X A X CH-160

Pianificazione

forestale

(condizioni delle
ubicazioni, funzioni RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X CH-161
Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune

forestali)

Carte dei pericoli UCA UPIP A CH-166
Catasto dei
pericoli (Catasto
degli eventi) RL 701.500 RL 921.100 RL 921.110 UCA UPIP A CH-167
Bandite di
caccia (cantonali) UCP A X CH-168

Riserve

d’uccelli (cantonali

)

UCP A X CH-172
Zone di protezione

ittica

UCP A X CH-174
Banca dati sul

radon

US B CH-182

Sicurezza

dell’approvvigiona

mento elettrico:
comprensori di

rete

RL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5 UEn A X CH-183
Itinerari cantonali
dei trasporti

speciali

Emma UGM A X CH-184
Dissodamenti e

rimboschimento

compensativo

UPSP A CH-185

Parchi

d’importanza

nazionale

UNP A CH-187

Inventario

cantonale dei beni

culturali

d’importanza

regionale e locale RL 445.100 art. 42 UBC A CH-188

Inventario

cantonale dei prati
e pascoli secchi

d’importanza

nazionale,

regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-189
Spazio riservato
alle acque RL 701.100 art. 41 RL
701.110 art. 50 [UCA] [UPL] Comuni X A X CH-190

Pianificazione

delle

rivitalizzazioni

delle acque UCA A X CH-191
Pianificazione del

risanamento

nell’ambito della
forza idrica e
relativi rapporti UCA A CH-192
Impianti di

accumulazione

sottoposti a

vigilanza

cantonale

UCA A X CH-194
Zone di tranquillità
per la selvaggina
(compresa la rete
di percorsi) UCP A X CH-195
Restrizioni di
utilizzo in caso di
suoli contaminati RL 831.100 UGRAS A X CH-199 A
Denominazione Base giuridica a Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comune
contigui ai sensi

dell'ordinanza

sulla protezione
contro gli incidenti

rilevanti

(rilevamenti dei

Cantoni)

Infrastrutture

agricole

USA A X CH-227

Misurazione

ufficiale

RL 216.300 a rt. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-228

a

La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla
geoinformazione (OGI; RS 510.620).
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

Abbreviazioni

Servizi cantonali
EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale
SF Servizio fitosanitario
SN Servizio navigazione
SV Servizio viticoltura
UACER Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari
UEn Ufficio dell’energia
UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli
UGM Ufficio della gestione dei manufatti
UGRAS Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo
UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
UPD Ufficio del piano direttore
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPR Ufficio della prevenzione dei rumori
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
URF Uffici del registro fondiario
URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
US Ufficio di sanità
USA Ufficio dello sviluppo agricolo
Allegato 2 26
Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone]
Denominazione Base giuridica Cantone Comune Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore
Inventario dei
beni culturali RL 445.100 art. 42 UBC A TI-1
26 Allegato modificato dal R 6.11.2024; in vigore dall’8.11.2024 - BU 2024, 249; precedenti modifiche: BU
2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382.
Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Comune
Decreti di

protezione

RL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15 UNP X A X TI-2
Incendi di bosco RL 921.100 art. 27 UPIP A TI-3

Infrastrutture

antincendio

RL 821.110 art. 24, 27 UPIP A TI-4
Impianti a fune

metallica

RL 770.100 art. 3 UPSP B TI-5
Boschi di

particolare

pregio: selve
castanili gestite,
lariceti pascolati,

formazioni

minoritarie

RL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46 UPSP A TI-6
Bosco di

protezione

RL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25 UPSP A TI-7
Strade e piste

forestali

RL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37 UPSP A TI-8

Circondari

forestali e settori

forestali

RL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2 UPSP A TI-9
Piano forestale

cantonale

RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A TI-10
Assi delle strade

cantonali

RL 725.100 art. 5a Ugeo [UTrac] A TI-11
Rete dei trasporti

pubblici

RL. 752.100 art. 9 UTP A TI-12

Inventario

cantonale dei
paesaggi di

importanza

cantonale

RL 701.100 art. 95 RL 701.110 art.101 UNP A X TI-13

Inventario

cantonale dei
comparti naturali
di importanza
cantonale e

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-14

Inventario

cantonale dei
geotopi di

importanza

cantonale e

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-15

Inventario

cantonale degli
elementi naturali
emergenti di

importanza

cantonale e

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-16
Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Comune

Inventario

comunale delle
zone golenali di

importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-17

Inventario

comunale delle
torbiere alte e
delle torbiere di
transizione di

importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-18

Inventario

comunale delle
paludi di

importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-19

Inventario

comunale dei siti
di riproduzione di
anfibi di

importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-20

Inventario

comunale dei
prati e pascoli

secchi

d’importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-21

Inventario

comunale di altri

biotopi

d’importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-22

Inventario

comunale dei
comparti naturali
di importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-23

Inventario

comunale dei
geotopi di

importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-24

Inventario

comunale degli
elementi naturali
emergenti di

importanza

locale

RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-25
Accordi di
gestione dei

biotopi

d’importanza

nazionale e

cantonale

RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 UNP A X TI-26
Accordi di
gestione dei

biotopi

d’importanza

locale

RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 [UNP] Comuni A X TI-27
Piani di

utilizzazione

cantonali

[modello

RL 701.100 art. 44 RL 701.110 art. 63 UPL X A X TI-28A
Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Comune
cantonale] c
Piani regolatori RL 701.100 art. 18 RL 701.110 art. 25 [UPL] Comuni b X A X TI-28B
Bosco con

funzione

di svago RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X TI-29

Accertamento

forestale

RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 4, 5 e 6 UPSP A X TI-30
Catasto delle

canalizzazioni

private

RL 833.120 art. 4 [UPAAI] Comuni B TI-31
Aree pianificate
dai progetti
stradali cantonali RL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9 UPL [DC] X A X TI-32
Piani cantonali

con

autorizzazione a

costruire

RL 701.100 art. 55a RL 701.110 art. 79a UPL X A X TI-33
Carte dei pericoli

[modello

cantonale]

c RL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5 UCA UPIP A X TI-34
Settori di pesca RL 923.110 art. 8 UCP A X TI-35
Aule nel bosco RL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. h UPSP A X TI-37

b

Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
c
Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.

Abbreviazioni

Servizi cantonali
DC Divisione delle costruzioni
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UGeo Ufficio della geomatica
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
UTP Ufficio dei trasporti pubblici
UTrac Ufficio del tracciato
Markierungen
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