Regolamento di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese
Regolamento di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ROImM) del 6 novembre 2024 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 323 capoverso 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), decreta:
Diritto applicabile Art. 1 Per l’organizzazione e la procedura in materia di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese, per quanto non dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.
Autorità cantonali dell’imposta speciale dei grandi gruppi di imprese Art. 2 1 La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta integrativa.
2 L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta integrativa svizzera e internazionale.
3 L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione e la garanzia dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.
Violazione degli obblighi procedurali, sottrazione e frode nell’imposta integrativa Art. 3 1 I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 29 OImM) sono di pertinenza dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, mentre i procedimenti per sottrazione dell’imposta integrativa (art. 30–31 OImM) sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali.
2 L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo l’articolo 33 dell’ordinanza sull’imposizione minima del 22 dicembre 2023 (OImM), denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.
Entrata in vigore Art. 4 Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2024 , 260.
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