Regolamento della legge sul turismo
Regolamento della legge sul turismo (RLTur) del 17 dicembre 2014 (stato 9 agosto 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur), decreta: Capitolo primo Competenze
Competenze USE
(art. 13 lett. d, f LTur) Art. 1 1 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico (USE): a) annualmente il contributo all’Agenzia turistica ticinese SA (ATT) in base al piano e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente; b) le richieste di sussidio; c) le misure fino a un importo massimo di 500’000 franchi per singola misura e stabilire la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie e/o richieste al beneficiario; 2 d) la restituzione degli aiuti finanziari di cui alla lett. c); e) la direttiva sui contenuti minimi del rapporto dell’organo di controllo esterno delle turistiche regionali (OTR).
Competenze UAC 3
(art. 13 lett. d, f e 36 LTur) Art. 2
4 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling (UAC): a) il contributo all’ATT, di regola in sei rate annue; b) le operazioni di gestione relative al versamento e, in caso di mutui, al rimborso delle ai sensi della legge; 5 c) i contratti di mutuo; d) e, se necessario, istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi ai sensi
34 LTur; e) ai sensi dell’art. 36 LTur le sanzioni previste per infrazioni agli art. 20, 21, 21a e 23 dopo l’istruzione delle procedure da parte delle OTR. 6
Competenze Dipartimento delle istituzioni
(art. 13 lett. i LTur) Art. 3
7 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per il prelevamento e il riversamento alle OTR della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010.
Competenze SF
(art. 13 lett. j LTur) Art. 4 8
1 La Sezione delle finanze (SF) è l’autorità competente per il riversamento all’ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco stabilita dall’art. 17 lett. b LTur.
1 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.
2
Lett. modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
3 Nota marginale modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.
4 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.
5 Lett. modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
6 Lett. modificata dal R 15.6.2022; in vigore dal 17.6.2022 - BU 2022, 161.
7 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
8
Art. modificato dal R 7.8.2024; in vigore dal 9.8.2024 - BU 2024, 180; precedente modifica: BU 2016,
90.
2 L’importo è versato trimestralmente in quattro rate.
Competenze OTR
(art. 36 LTur) Art. 5 9 Le OTR sono le autorità competenti per l’istruzione delle procedure contravvenzionali previste per infrazioni agli art. 20, 21, 21a e 23 LTur. Capitolo secondo Organizzazione
Azionisti ATT
(art. 7 cpv. 3 LTur) Art. 6 Le tre associazioni di categoria che possono detenere azioni dell’ATT sono Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino (Federazione Esercenti Albergatori Ticino) e Associazione Campeggi Ticinesi.
Consiglio d’amministrazione ATT
(art. 10 cpv. 5 LTur) Art. 7 Il Consiglio di Stato ha diritto di delegare quali suoi rappresentanti due persone nel consiglio d'amministrazione della società conformemente all'art. 762 CO.
Fondo di funzionamento
(art. 18 cpv. 3 LTur) Art. 8 L’ATT si dota di uno specifico regolamento e di una speciale commissione consultiva per la gestione e l’utilizzo del fondo di funzionamento. Capitolo terzo Notifica dei pernottamenti
Obblighi per i datori di lavoro
(art. 20 segg. LTur) Art. 9 10
1 I gestori professionali di stabilimenti di alloggio sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio elettronico di tutti i pernottamenti segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.
2 I datori di alloggio che affittano privatamente camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l’anno, al più tardi entro il
5 gennaio.
3 Le OTR possono richiedere il rendiconto annuale dei pernottamenti elaborato dalle piattaforme di riservazione.
4 I datori di alloggio possono, in via eccezionale, trasmettere il conteggio in formato cartaceo, nel caso in cui dimostrino di non avere un allacciamento internet o altri motivi rilevanti che lo giustifichino.
Obblighi per le OTR
(art. 20 LTur) Art. 10 Le OTR sono tenute a: a) in formato elettronico all’USE e all’ATT, ogni anno, il conteggio annuo dei e il numero di proprietari di appartamenti o case di vacanza assoggettati b) i conteggi dei pernottamenti trasmessi dai datori d’alloggio per la durata di 5 anni; c) ai datori d’alloggio che lo necessitano il materiale necessario alla notifica dei e al versamento delle tasse turistiche.
Piattaforma online
a) catalogo dei dati
9
Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.
10 Art. modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
Art. 10a
11
1 La piattaforma online dell’ATT di cui all’art. 15 cpv. 2 lett. m LTur contiene i seguenti dati e documenti: a) identificativo della struttura; b) della struttura/insegna; c) di contatto; d) completo della struttura; e) relativi alla capienza della struttura; f) di alloggio; g)
2 L’organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati SEPU dei seguenti dati: a) identificativo generato da ATT; b) necessari al rilascio del numero identificativo della struttura/attività.
b) diritto di accesso Art. 10b 12 L’ATT garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e può trasmettere, su richiesta scritta, previa presentazione di un documento d’identità, le informazioni contenute nella piattaforma online relative al richiedente.
c) durata di conservazione Art. 10c 13 I dati di cui all’art. 10a cpv. 1 sono conservati per 10 anni a decorrere dalla scadenza dell’autorizzazione; possono essere conservati dall’organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.
d) misure di sicurezza Art. 10d 14 Per la sicurezza della piattaforma online dell’ATT vengono adottate le opportune misure tecniche. Capitolo quarto Tasse per il turismo
Categorie di alloggio
(art. 21 e 23 LTur) Art. 11 Le categorie di alloggio per la definizione delle aliquote delle tasse turistiche sono: a) alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una dell’offerta equivalente; b) alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati; c) gli appartamenti, le case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili; 15 d) i «motorhomes» o alloggi turistici simili; e) della gioventù o alloggi turistici simili; f) gli alloggi collettivi o alloggi turistici simili; g) d’alloggio che vengono offerti mediante portali online a incasso diretto. 16
Tassa di soggiorno 17
(art. 21 cpv. 5 LTur) Art. 12 I datori d’alloggio sono tenuti a: a) la tassa di soggiorno all’ospite separatamente da ogni prestazione fornita; b) la tassa di soggiorno presso l’ospite e riversarne l’importo alle OTR secondo le definite OTR.
Importo annuale fisso obbligatorio
(art. 21 cpv. 6 LTur) 18
11
Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
12 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
13 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
14 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
15 Lett. modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
16 Lett. introdotta dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
17
Nota marginale modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.
18 Nota marginale modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.
Art. 13 1 Nella fissazione dell’importo annuale fisso della tassa di soggiorno, le OTR applicano criteri uniformi d’imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso, tenuto conto delle condizioni di cui all’art. 21 cpv. 5 LTur.
2 Il proprietario e l’ospite di appartamenti e di case di vacanze sottoposti all’importo annuale fisso sono tenuti a versare la tassa all’OTR entro il 30 aprile dell’anno di tassazione.
3
... 19
Tassa di promozione
(art. 14 cpv. 2 lett. l LTur) Art. 14 Le OTR sono tenute a riversare almeno trimestralmente all’ATT il 20% della tassa di promozione incassata.
Contributo comunale
(art. 24 LTur) Art. 15 1 I Comuni sono tenuti a versare il loro contributo entro il 30 aprile dell’anno di tassazione, sulla base dei conteggi elaborati dall’OTR.
2 Le OTR applicano le aliquote sugli importi annuali fissi con criteri uniformi nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso. Capitolo quinto Assegnazione degli aiuti finanziari pubblici
Eccezioni ai criteri
(art. 30 LTur) Art. 16 La valutazione di progetti a carattere pubblico senza scopo può prescindere dall’esame della sostenibilità economica se una parte terza garantisce la copertura di eventuali disavanzi d’esercizio.
Richiesta di sussidio
(art. 30 LTur) Art. 17 1 Chi intende beneficiare dei sussidi è tenuto a presentare all’USE una richiesta motivata e corredata dalla seguente documentazione di base: a) per la domanda di sussidio debitamente compilato; b) dettagliata del progetto; c) dettagliato dei costi; d) di finanziamento; e) dell’OTR; f) della proprietà, modalità di gestione del progetto, piano economico e finanziario con sulla gestione, solo per investimenti strutturali di cui all’art. 27 lett. a LTur.
2 Per i progetti alberghieri, l’USE può inoltre richiedere una valutazione del piano economico e finanziario da parte della Società svizzera di credito alberghiero.
Decisione
(art. 32 LTur) Art. 18 1 La percentuale e la forma del sussidio varia a dipendenza dell’importanza per il turismo e per l’economia regionale del progetto, del valore aggiunto prodotto e della sostenibilità economica.
2 L’USE può autorizzare l’inizio anticipato della realizzazione del progetto, impregiudicata la decisione di concessione dei sussidi pubblici. Restano impregiudicate le decisioni di altre istanze chiamate a decidere in questioni di loro competenza.
Versamento
(art. 32 LTur) Art. 19 1 Il sussidio viene versato dopo l’approvazione dei consuntivi di spesa da parte dell’UAC e dell’istanza preposta al collaudo.
2 L’UAC può autorizzare il versamento di acconti in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, sino a un ammontare massimo pari all’80% dell’importo del sussidio concesso; in casi particolari, segnatamente in mancanza di mezzi propri da parte del destinatario, l’acconto può raggiungere il
90% del sussidio concesso. 20
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Cpv. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.
20 Cpv. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.
3 Il diritto al versamento del sussidio si prescrive in 5 anni dalla data della decisione dell’USE.
Obbligo d’informazione
(art. 32 LTur) Art. 20 I beneficiari dei sussidi sono tenuti ad informare immediatamente l’USE di ogni eventuale cambiamento del progetto e a trasmettergli tutte le informazioni richieste.
Garanzia di restituzione
(art. 32 LTur) Art. 21 1 I beneficiari di mutui agevolati sono tenuti a trasmettere all’UAC un titolo al portatore, a garanzia esclusiva del rimborso del mutuo concesso.
2 Di regola, questo titolo, che potrà essere iscritto a registro fondiario, deve essere coperto dal valore di reddito del progetto sussidiato. Capitolo sesto Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 22 Il regolamento d’applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 23 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 558.
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