Monitoring Gesetzessammlung

Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale (942.120)

CH - TI

Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale (942.120)

Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale

Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale del 5 giugno 2024 (stato 7 giugno 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR); vista la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI); vista l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA); vista la legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Autorità competente Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi è l’autorità competente per l’applicazione delle norme di cui al presente regolamento. Capitolo secondo Notifica

Principio

Art. 2 1 Il datore di alloggio entro 24 ore notifica al Servizio l’arrivo di ogni ospite: a) intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola b) intende pernottare a pagamento in altre destinate all’alloggio; c) pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.
2 Non sottostanno all’obbligo di notifica le capanne e i rifugi di montagna nonché gli alloggi per gruppi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LEAR.

Modalità

Art. 3 1 Le notifiche sono trasmesse al Servizio in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma su internet.
2 Eccezionalmente, previa richiesta scritta e debitamente motivata, il Servizio può autorizzare la notifica degli ospiti in forma cartacea, tramite appositi blocchetti forniti gratuitamente.
Notifica delle famiglie Art. 4
1 Di principio, tutti gli ospiti devono essere registrati sulla base di un documento d’identità valido.
2 Le famiglie (marito, moglie, partner registrato e figli maggiorenni) sono notificate separatamente con una notifica per persona. I figli minori di 18 anni vengono notificati con uno dei genitori.
Notifica di comitive, scuole, colonie e gruppi Art. 5 1 Per le comitive, le scuole, le colonie e i gruppi devono essere registrati i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi rispettivamente con più e meno di 14 anni.
2 In aggiunta ai dati del capogruppo, dev’essere compilato l’ulteriore modulo con le generalità (nome, cognome, data di nascita e nazionalità) dei componenti della comitiva o la scuola; lo stesso dev’essere conservato dal datore di alloggio e rimanere per 5 anni a disposizione del Servizio e delle organizzazioni turistiche regionali.
3 Per gruppo si intende un minimo di 6 persone compreso il capogruppo. Capitolo terzo Disposizioni diverse
Documenti di identità
1 identità valido che gli viene restituito una volta registrati i dati.
2 Viene registrato anche il numero e il genere del documento, senza procedere alla fotocopia dello stesso.
3 I minori di 18 anni, non accompagnati, devono inoltre presentare un’autorizzazione scritta dei genitori. I datori di alloggio devono tenere copia di questo documento per 5 anni. In assenza di tale dichiarazione il datore di alloggio deve avvisare senza indugio la Polizia cantonale.
Responsabilità e vigilanza Art. 7
1 Il datore di alloggio è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati.
2 Nella notifica di polizia devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi: – e nome; – di nascita; – – di arrivo e data di partenza; – del datore di alloggio e indirizzo della struttura.
3 Il Servizio vigila sul corretto funzionamento delle notifiche da parte dei datori di alloggio.

Infrazioni

Art. 8 1 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono perseguite e punite dal Servizio. Sono punibili il datore di alloggio o il gerente in applicazione degli articoli 42 e 43 LEAR.
2 Il Municipio persegue e punisce il gerente per le infrazioni commesse nell’ambito della legge sui campeggi. Capitolo quarto Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 9 Il regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 10 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente 1 . Pubblicato nel BU 2024 , 138.
1 Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 138.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht