Regolamento della legge sugli aiuti allo studio (431.110)
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Regolamento della legge sugli aiuti allo studio

Regolamento della legge sugli aiuti allo studio (RLASt) del 15 aprile 2015 (stato 1° giugno 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Dipartimento competente Art. 1 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (di seguito legge) e delle norme esecutive ad essa relative.
2 Le decisioni in materia di concessione, revoca, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio, abbandono di crediti, accertamento e modalità di rimborso sono di competenza dell’Ufficio degli aiuti allo studio (di seguito ufficio). 1
Domicilio determinante Art. 2 1 Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di aiuti allo studio: a) civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità di protezione competente, con della lett. d); b) d’origine, con riserva della lett. d), per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono in Svizzera, per i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori o per i svizzeri che vivono con la loro famiglia all’estero, ma solo per studi in Svizzera; c) civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori all’estero oppure per gli orfani maggiorenni; d) nel quale i richiedenti maggiorenni prima d’iniziare la formazione per la quale una richiesta hanno avuto il domicilio per almeno due anni avendo svolto, dopo aver una prima qualifica professionale, un’attività lucrativa tale da garantirsi finanziaria dai genitori (art. 11 della legge).
2 Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone, fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l’autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l’autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l’autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente, fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.
3 In presenza di più cantoni d’origine, fa stato quello con la cittadinanza più recente.
4 Una volta definito il domicilio determinante, lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.
Formazioni nel secondario II fuori Cantone Art. 3 Gli aiuti allo studio per formazioni del secondario II possono essere erogati per formazioni in altri Cantoni o all’estero solo in presenza dell’autorizzazione alla frequenza e al riconoscimento delle spese da parte del Cantone rilasciati dall’autorità competente. Capitolo secondo Calcolo e criteri determinanti
Costi di formazione Art. 4 1 I costi di formazione di cui all’art. 7 della legge sono determinati sommando i seguenti fattori: a) vitale definito dalle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito direttive DSS) per
1 Denominazione modificata come da RG del 23 febbraio 2016; in vigore dal 1.5.2016.
che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare. In caso di studi il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%; 2 b) d’integrazione definito dalle direttive DSS se il richiedente è coniugato, o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che durante la vive fuori dall’abitazione familiare. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%;
3 c) per l’alloggio (importo forfettario) pari alla media del massimale della legge e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (massimale per la quota parte di un alloggio occupato da tre persone nella Regione 3. In caso di studi il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%; 4 d) per il pranzo fuori casa pari a fr. 2’000.–, ritenuto un tragitto casa-scuola superiore a minuti; e) di viaggio secondo la modalità più conveniente con i mezzi pubblici, al massimo di fr. per studi all’estero; f) scolastica, al massimo di fr. 2’000.– per studi all’estero e per la frequenza di scuole
5 g) per libri e materiale scolastico pari a fr. 500.– per scuole di grado secondario II e preparatorie e a fr. 1’000.– per studi di grado terziario.
2 I dati del PIL pro capite di cui alle lett. a), b) e c) del capoverso 1 sono quelli definiti dalla Banca Mondiale. Per l’anno scolastico di riferimento si applicano i dati estrapolati il primo giorno lavorativo del mese di giugno del primo anno civile. 6
Quota di partecipazione Art. 5 1 Al fine di calcolare la quota di partecipazione della famiglia in base all’art. 8 cpv. 1 della legge: a) vitale e il supplemento d’integrazione sono definiti dalle direttive DSS. Se i genitori all’estero, il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del
7 b) per l’alloggio (importo forfettario) per le unità di riferimento composte da una sola è pari al massimale Laps per la persona sola, quello per le unità di riferimento di due è pari al massimale Laps per due persone, quello per le unità di riferimento di tre o più è pari al massimale Laps per tre o più persone ritenuti i costi della Regione 2 per le che vivono in Svizzera e i costi della Regione 3 per le persone che vivono all’estero. i genitori risiedono all’estero, il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in del 20%. 8
2 I dati del PIL pro capite di cui alle lett. a) e b) del cpv. 1 sono quelli definiti dalla Banca Mondiale. Per l’anno scolastico di riferimento si applicano i dati estrapolati il primo giorno lavorativo del mese di giugno del primo anno civile. 9
3 Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, la quota di cui all’art. 8 cpv. 2 della legge che il genitore che non vive con il richiedente destinare a quest’ultimo corrisponde: a) per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione b) per il genitore risposato;
2 Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

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Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.
4 Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86; precedente modifica: BU 2021,

84.

5 Lett. modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
6 Cpv. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.
7 Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

8

Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86; precedente modifica: BU 2021,

84.

9 Cpv. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.
c) per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è destinato ai figli dalla nuova unione.
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Reddito disponibile di riferimento Art. 6 1 Nell’ambito del calcolo del reddito di riferimento di cui all’art. 9 della legge, le spese professionali sono riconosciute per un importo annuo forfettario massimo di fr. 4’000.– alle unità di riferimento nelle quali almeno un membro esercita un’attività dipendente. Se la somma dei redditi netti conseguiti con l’attività dipendente è inferiore all’importo forfettario, le spese professionali sono riconosciute unicamente fino all’ammontare di tale reddito.
2 Le spese per interessi passivi privati ed aziendali sono riconosciute per un importo annuo forfettario massimo di fr. 3’000.-.
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...
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Calcolo provvisorio Art. 7
1 Quando non è ancora disponibile una tassazione determinante, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dell’ultima tassazione disponibile o dei redditi accertati.
2 Ciò è possibile segnatamente: a) di celebrazione del matrimonio, registrazione dell’unione domestica registrata, divorzio, per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata o b) di persone domiciliate che, al momento dell’inoltro della richiesta, non dispongono alcuna tassazione relativa al periodo fiscale determinante.
3 La decisione provvisoria determina il periodo fiscalmente determinante o le entrate determinanti che saranno alla base della decisione definitiva.
Indipendenza economica dai genitori Art. 7a 13 Il salario netto mensile corrisponde a un reddito annuo netto di fr. 30’000.– (fr. 2’500.– netti mensili per 12 mensilità).
Reddito ipotetico Art. 8 Nei casi di cui all’art. 12 cpv. 2 della legge, se può essere ragionevolmente pretesa un’attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo di fr. 30’000.– per un’occupazione a tempo pieno oppure di fr. 15’000.– se a metà tempo.
Partner conviventi Art. 9 La convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) figli in comune; b) procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) dura da almeno sei mesi. Capitolo terzo Sostegni allo studio
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Prestiti di studio Art. 9a 15 In deroga all’art. 16 cpv. 4 della legge, tenuto conto dei costi di formazione riconosciuti, può essere riconosciuto il prestito di studio per un importo che considera solo metà dell’importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli.
Criteri di calcolo per l’assegno di riqualificazione professionale Art. 10 Oltre ai parametri di cui all’art. 5 cpv. 1, le spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente sono quelle definite dalla tassazione determinante. Capitolo quarto
10 Cpv. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.
11 Cpv. abrogato dal R 10.4.2018, in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.
12 Cpv. abrogato dal R 10.4.2018, in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

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Art. introdotto dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 384.
14 Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.
15 Art. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.
Sostegni della formazione professionale 16
Preavvisi vincolanti Art. 11 1 Per la concessione dell’aiuto sociale speciale di cui all’art. 24 della legge è necessario il preavviso positivo di una commissione composta dai direttori dalla Sezione delle scuole comunali, dalla Sezione dell’insegnamento medio e dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del Dipartimento sanità e socialità.
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2 Per l’accertamento della necessità di uno studio fuori Cantone per gli sportivi d’élite e i talenti artistici è necessario il preavviso positivo del Dipartimento.
Decisione provvisoria per l’aiuto al perfezionamento professionale Art. 12
1 Se la formazione per il perfezionamento professionale si svolge nell’arco di più anni scolastici, la decisione inerente l’aiuto è provvisoria.
2 La decisione sarà resa definitiva solo dopo che il richiedente avrà completato la frequenza della formazione durante tutta la sua durata, secondo il calendario del corso, e potrà documentare di aver ottenuto il certificato di studio previsto.
3 La situazione finanziaria sarà valutata durante tutto il periodo della formazione. Ogni inizio d’anno scolastico il richiedente dovrà perciò trasmettere all’ufficio l’attestato di frequenza e documentare la sua situazione economica.
4 Qualora non vi fossero le condizioni per confermare il diritto all’aiuto, segnatamente a seguito della mutata situazione finanziaria, oppure qualora il richiedente interrompa la frequenza della formazione, oppure ancora non ottenga il certificato finale, la decisione provvisoria potrà essere riconsiderata, con l’eventuale revoca dell’aiuto e successiva richiesta di restituzione.
Minimo vitale per il calcolo dell’aiuto al perfezionamento professionale Art. 13 18
1 Il minimo vitale e il supplemento d’integrazione sono definiti dalle direttive DSS. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%.
2 I dati del PIL pro capite di cui al capoverso quelli definiti dalla Banca Mondiale. Per l’anno scolastico di riferimento si applicano i dati estrapolati il primo giorno lavorativo del mese di giugno del primo anno civile.
Scambio individuale di allievi Art. 13a
19 È riconosciuta la metà della spesa dell’alloggio in base all’importo comunicato dal Servizio mobilità e scambi.
Formazioni terziarie sociosanitarie riconosciute Art. 13b 20 Le formazioni riconosciute di cui all’art. 32b cpv. 3 della legge sono elencate nell’allegato.
Criteri di calcolo per l’assegno di formazione terziaria sociosanitaria Art. 13c
21 Oltre ai parametri di cui all’art. 5 cpv. 1, le spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente sono quelle definite dalla tassazione determinante. Capitolo quinto Aiuti particolari
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Richiesta

Art. 14 La richiesta di aiuto allo studio è presentata mediante l’apposito formulario dal richiedente e dev’essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, anche dai suoi genitori, dall’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente e altro rappresentante legale. Se il richiedente è minorenne, la richiesta è presentata in sua vece dai suoi genitori o da chi ne detiene l’autorità parentale oppure, in caso di tutela, dal tutore.
16 Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.
17 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
18 Art. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.
19 Art. introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.

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Art. introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.
21 Art. introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.
22 Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.
Elaborazione dei dati Art. 15
1 Allo scopo di garantire l’elaborazione razionale dei dati, l’ufficio riceverà, singolarmente mediante liste o su supporti elettronici, i dati necessari all’esecuzione dei propri compiti. Essi possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.
2 Di regola non è previsto un accesso diretto ai dati fiscali, che sono forniti tramite un’interfaccia realizzata dal Centro sistemi informativi secondo le indicazioni della Divisione delle contribuzioni.
3 Con l’inoltro della richiesta l’ufficio è autorizzato a consultare i dati fiscali necessari a determinare il diritto alla prestazione. Capitolo sesto Procedura
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Commissione

Art. 16 1 È istituita la Commissione sugli aiuti allo studio, composta da 5 membri nominati dal Dipartimento, la quale: a) il controllo generale sulle finalità e sull’efficacia degli aiuti allo studio riferendo le proprie periodicamente al Dipartimento e al Consiglio di Stato; b) su richiesta le istanze competenti nell’esame di casi particolari; c) per quanto possibile le sinergie tra gli aiuti allo studio pubblici e quelli erogati dai privati.
2 Per il resto l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del
6 maggio 2008. Capitolo settimo 24 Norme finali e transitorie
Norma abrogativa e transitoria Art. 17 Il regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 è abrogato. Rimane applicabile per il solo anno scolastico 2015/2016 l’art. 34 relativo al prestito speciale di transizione.
Entrata in vigore Art. 18 Il presente regolamento, insieme al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2015, con effetto per l’anno scolastico 2015/2016. Pubblicato nel BU 2015 , 195. Allegato 25 (art. 13b) Formazioni riconosciute Scuola Formazione
1 Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche Infermiere/a dipl. SSS
2 Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche Soccorritore/trice dipl. SSS
3 Scuola specializzata superiore medico-tecnica Lugano Tecnico dipl. SSS di sala operatoria SSS
4 Scuola specializzata superiore medico-tecnica Lugano Specialista in attivazione dipl. SSS
5 Scuola specializzata superiore Tecnico dipl. SSS in analisi biomediche

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Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.
24 Capitolo introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.
25 Allegato introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.
medico-tecnica Locarno
6 Scuola specializzata superiore medico-tecnica Locarno Tecnico dipl. SSS in radiologia medica
7 Scuola specializzata superiore medico-tecnica Lugano Podologo/a dipl. SSS
8 Scuola universitaria professionale della S vizzera italiana Bachelor in cure infermieristiche
9 Scuola universitaria professionale della S vizzera italiana Bachelor in fisioterapia
10 Scuola universitaria professionale della S vizzera italiana Bachelor in ergoterapia
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