Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna (805.110)
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Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna

Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna (RMont) 1 (del 26 gennaio 1999) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont), decreta:
Istanza amministrativa e di vigilanza Art. 1 2
1 L’Area di gestione sanitaria è l’istanza designata dal Consiglio di Stato per l’applicazione della LMont.
2 Essa esercita l’attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.
Caratteristiche della convenzione Art. 2 Nel modello di convenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont sono stabiliti in particolare: a) che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione tutto l’arco dell’anno; b) “medico contraente” può riferirsi a un solo medico, a più medici o a un circolo
3 c) di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e condizioni topografiche che la caratterizzano, nonché le modalità di versamento della
4 d) della convenzione e le condizioni di disdetta. 5
Obblighi del medico contraente Art. 3
1 Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull’arco di tutta la giornata e per tutto l’anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza.
2 Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la circoscrizione.
Assenza del medico contraente Art. 4 1 In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l’incarico di svolgere il mandato che gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all’esercizio dall’Autorità cantonale.
2 Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati: a) cantonale di vigilanza; b) dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la
Versamento dell’indennità Art. 5 6 L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è versata dall’Area di gestione sanitaria in rate mensili posticipate.
Contributi sociali

1

Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
2 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011,

130-171.

3 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
4 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
5 Lett. introdotta dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.

6

Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019,

421.

Art. 6
7
1 L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è assoggettata ai contributi sociali ai sensi
2 Il Cantone effettua il riversamento dei contributi sociali agli enti assicurativi o ne verifica l’attuazione. Art. 7 ...
8
Entrata in vigore Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 9 Pubblicato nel BU 1999 , 22.
7 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019,

421.

8 Art. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-

171.

9 Entrata in vigore: 29 gennaio 1999 - BU 1999, 22.
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