Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (874.500)
CH - TI

Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi

Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (dell’11 aprile 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – – – – – – – – d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

La legge disciplina la decisione e l’esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.

Misure restrittive della libertà personale

Art. 2

1 Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.
2 Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell’istituto e nella società.
3 Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

Campo d’applicazione

Art. 3

La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell’art. 1 per uno dei seguenti scopi: a) b)

Sussidiarietà delle misure

Art. 4

Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive.

Formazione del personale

libertà personale. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari

Infrazioni disciplinari

1 prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del personale o dell’autorità che ha ordinato l’affidamento o il collocamento possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.
2 Sono considerate infrazioni disciplinari: a) b) c) d) e) f)
3 Il tentativo, l’istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.
4 È riservata la denuncia penale.

Sanzioni disciplinari

Art. 7

1 Le sanzioni disciplinari sono: a) b) c)
2 Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.
3 Non è ammessa alcuna punizione corporale.

Portata della sanzione

Art. 8

1 La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della violazione o della messa in pericolo dell’ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del buon funzionamento della struttura, cosí come in funzione della situazione personale dei minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.
2 Le sanzioni collettive non sono ammesse.

Competenze

Art. 9

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di decisione scritta.

Procedura

Art. 10

1 I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.
2 Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.
3 La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
4 La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.

Mediazione

Art. 11

1 Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorenne per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un mediatore formato.
2 Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una mediazione.
3 Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l’accordo trovato o l’avvenuto fallimento.
4 In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del rispetto dell’accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene riattivata.
5 I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.
Capitolo terzo Misure di sicurezza

Controlli e ispezioni

Art. 12

1 La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e le ispezioni seguenti: a) b) c)
2 I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del minorenne interessato.

Ispezioni corporali

Art. 13

1 Se un minorenne è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l’ispezione corporale superficiale.
2 L’ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla presenza di una terza persona, in un locale separato.
3 L’ispezione corporale intima è esclusa.

Misure di sicurezza particolari

Art. 14

1 La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon funzionamento della struttura.
2 Sono considerate misure di sicurezza particolari: a) b) c) d)

Procedura

Art. 15

1 In caso vengano ordinate misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.
2 La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo rappresentante legale e comunicata all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
3 La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.
4 La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del personale da essa designato. Capitolo quarto Disposizioni varie e finali

Principi di esecuzione

Art. 16

1 L’applicazione di una misura di sicurezza è immediatamente interrotta quando il motivo che ne è all’origine non sussiste piú.
2 Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.
3 I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.
4 Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.

Registro

Art. 17

1 La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà personale che menziona almeno: a) b) c)
2 Il registro è messo a disposizione dell’Autorità di vigilanza.

Ricorsi

1 sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.
2 Contro le decisioni dell’UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
3 Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenne o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
4 Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.

Effetto sospensivo

Art. 19

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti, d’ufficio o su richiesta del minorenne o del suo rappresentante legale.

Procedura

Art. 20

1 La procedura è di regola gratuita.
2 I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.
3 La Camera di protezione applica per analogia gli art. 450 segg. CC. Il termine per la presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori scambi di allegati.

Entrata in vigore

Art. 21

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2017 , 161.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 161.
Markierungen
Leseansicht