Regolamento del Parco botanico (442.400)
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Regolamento del Parco botanico

Regolamento del Parco botanico (del 7 febbraio 1995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
1 , e il d e c r e t a : Destinazione
1 La flora delle Isole di Brissago è il Parco botanico del Cantone Ticino.
2 Il Parco botanico è destinato a scopi didattici e scientifici, accanto alla funzione turistica promossa Organi
1 Hanno cura del Parco botanico: - la Commissione scientifica; - il sovrintendente, di regola docente delle scuole cantonali incaricato di questa funzione a tempo parziale; - i giardinieri previsti dall’organico dello Stato.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport affida la gestione amministrativa del
2 Commissione scientifica
1 Il Dipartimento designa ogni quattro anni il Presidente e i membri della Commissione,
2 La Commissione indirizza lo sviluppo e la funzione scientifica del Parco, vigila in generale sulla
3 La Commissione può promuovere pubblicazioni e far capo a collaboratori esterni per singoli Sovrintendente Il sovrintendente: assicura la funzione didattica e vigila sulla manutenzione del Parco; cura lo sviluppo e l’attività di ricerca secondo le direttive della Commissione scientifica. Disposizione finale Il presente regolamento abroga il regolamento della Commissione per il Parco botanico
3
1995 , 101.
1 BU 1949, 116.
2 Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
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