Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole (402.185)
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Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole (dell’11 giugno 2007) IL MEDICO CANTONALE Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l’art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del
23 settembre 1998; tenuto conto della necessità di regolare l’impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche; in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale; sentito l’avviso del Collegio dei medici scolastici, emana la seguente Direttiva: Art. 1 I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati. Ordine di scuola Caso Medico ● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni. N.B. Assenze inferiori o uguali ai
14 giorni sono giustificate dai genitori. Certificato rilasciato dal medico curante . ● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell’assenza: secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l’ammissione e l’esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive. Certificato rilasciato dal medico curante . ● Scuola elementare, media, speciale, scuole post- obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute. N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria. Certificato del medico curante , secondo l’apposito modulo del Medico cantonale. Certificato (e visita) del medico scolastico se l’incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese. ● Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute. Certificato del medico curante. ● Scuola dell’infanzia. Ammissione quale nuovo allievo alla scuola. Certificato del medico curante secondo l’apposito modulo del Medico cantonale. Art. 2 In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica. Art. 3 Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari. Art. 4 La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.
Pubblicata nel BU 2007 , 484.
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