Concordato sull’ esecuzione delle sentenze in materia civile (3.3.2.1.2.1)
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Concordato sull’ esecuzione delle sentenze in materia civile

3.3.2.1.2.1: Concordato sull' esecuzione delle sentenze in materia civile - 10 marzo 1977
3.3.2.1.2.1 sull’ esecuzione delle sentenze in materia civile conchiuso il 10 marzo 1977 approvato dal Consiglio federale il 20 giugno 1977 Capitolo I Condizioni dell’ esecuzione

Campo d’ applicazione

Art. 1

pronunciate in un altro Cantone concordatario. Sono in particolare parificate alle sentenze, la desistenza, il riconoscimento dell’ azione e la transazione giudiziale, così come sentenze di Tribunali arbitrali, provvedimenti d’ urgenza e decisioni d’ Autorità penali in merito a istanze di diritto civile.

Deroga

Art. 2

pagamento di una somma di denaro oppure alla prestazione d’ una garanzia pecuniaria.

Clausola esecutoria

Art. 3

Le sentenze di cui è richiesta l’ esecuzione devono essere munite di un attestato certificante il loro carattere esecutorio a partire dalla data alla quale è stato apposto. L’ attestato deve essere rilasciato dalle Autorità competenti secondo il diritto cantonale. Capitolo II

Competenza e diritto applicabile

Art. 4

L’ esecuzione forzata di una sentenza compete all’ Autorità del luogo nel quale la stessa deve avvenire. L’ Autorità è indicata in un elenco annesso al Concordato. Tale Autorità applica il proprio diritto processuale con riserva delle disposizioni che seguono.

Domanda d’ esecuzione

Art. 5

richiedere l’ esecuzione di provvedimenti d’ urgenza. L’ istante deve inoltrare la conclusione come anche la sentenza che deve essere eseguita. In casi urgenti, l’ Autorità preposta all’ esecuzione può adottare misure cautelative già prima del deposito di tali documenti.

Eccezioni

Art. 6

La parte contro la quale è diretta la domanda d’ esecuzione può sollevare eccezioni contro la stessa, a. ove non sia stata regolarmente citata o legalmente rappresentata; b. ove la decisione sia stata pronunciata da un giudice territorialmente incompetente; c. ove la parte provi con documenti che dopo la sentenza o dopo il giorno a partire dal quale l’ Autorità giudicante non abbia più avuto la possibilità di tener conto di fatti nuovi, siano intervenute circostanze che escludono o sospendono completamente o in parte l’ esercizio delle pretese; d. ove la parte, in seguito a sentenza contumaciale, abbia richiesto un procedimento di revisione e alla sua istanza sia stato accordato effetto sospensivo.

Opposizione di terzi

Art. 7

Procedura

Art. 8

L’ Autorità che procede all’ esecuzione decide con procedura sommaria. La stessa può ordinare
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Verbale

Art. 9

L’ Autorità che procede all’ esecuzione stende o fa stendere processo verbale sull’ esecuzione della sentenza.

Spese

Art. 10

L’ Autorità che procede all’ esecuzione decide delle spese. Essa può chiedere che l’ istante versi un anticipo. Disposizioni finali

Adesione e denuncia

Art. 11

Ogni Cantone può aderire al Concordato. Le dichiarazioni, come pure gli avvisi concernenti l’ elenco delle Autorità annesso al Concordato, sono trasmessi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale. Il Cantone che intende denunciare il Concordato, deve farne dichiarazione al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale. La denuncia ha effetto allo spirare dell’ anno civile successivo a quello in cui è stata notificata.

Entrata in vigore

Art. 12

Il Concordato entra in vigore, per i Cantoni contraenti, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e, per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta suddetta. Il disposto di cui al capoverso 1 di questo articolo vale per l’ elenco delle Autorità cantonali e per i pertinenti complementi e modificazioni. Pubblicato nel BU 2003 , 443.
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