Regolamento sulle strade nazionali (725.210)
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Regolamento sulle strade nazionali

1 Regolamento sulle strade nazionali (del 27 novembre 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge di applicazione della legge sulle strade nazionali (LaLSN) del 17 settembre
2007 e l’art. 15 della LF sulle espropriazioni del 20 giugno 1930 (RS 711); d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di strade nazionali.

Mandati

Art. 2

I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze dei servizi cantonali interessati.

Altri compiti

Art. 3

1 I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla legge di applicazione cantonale.
2 Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.
Pretese (art. 15 LFespr.) Art. 4 Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull’art. 15 LFespr. è di competenza del Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell’ente convenuto.

Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 5

1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.
2 Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato. Pubblicato nel BU 2007 , 696.
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