Regolamento sui corsi d’ introduzione (5.2.1.1.4)
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Regolamento sui corsi d’ introduzione

5.2.1.1.4: R sui corsi d’ introduzione - 11 dicembre 1991
5.2.1.1.4 Regolamento sui corsi d’ introduzione (dell’ 11 dicembre 1991) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamate la Legge federale sulla formazione professionale (LFP) del 19 aprile 1978 [1] , l’ Ordinanza federale sulla formazione professionale (OFP) del 7 novembre 1979 [2] , la Legge cantonale sulla formazione professionale (LCFP) del 24 maggio 1984 e il suo Regolamento d’ applicazione (RALCFP) dell’
8 gennaio 1985, Capitolo I Generalità

Campo d’ applicazione

Art. 1

Sono considerati corsi d’ introduzione (in seguito corsi) e disciplinati dal presente regolamento: a) i corsi d’ introduzione regolamentati sul piano federale; b) i corsi d’ introduzione organizzati solo nel Cantone in assenza della regolamentazione federale; c) i corsi pratici (di consolidamento o di sviluppo) per apprendisti durante il tirocinio.

Responsabilità

Art. 2
1 relativa associazione professionale per il tramite della propria Commissione dei corsi d’ introduzione (in seguito Commissione).
2 Nelle professioni non rappresentate da un’ associazione la Commissione è istituita dalla Sezione per la formazione professionale (in seguito Sezione).

Composizione delle Commissioni

Art. 3 Le Commissioni sono composte dei rappresentanti delle associazioni professionali, oppure, ove queste non esistano, dei maestri di tirocinio, di due rappresentanti della Sezione e di un rappresentante della scuola, designato dal Dipartimento della pubblica educazione (in seguito Dipartimento).

Vigilanza

Art. 4 provvedimenti e alla corrispondente documentazione dell’ associazione professionale responsabile e può convocare in riunione i responsabili e gli operatori dei corsi. Capitolo II Organizzazione

Direzione e segreteria dei corsi

Art. 5

1 Per lo svolgimento del loro mandato le Commissioni possono valersi di una direzione dei corsi e di una segreteria.
2 Durante lo svolgimento dei corsi direzione e segreteria devono essere costantemente raggiungibili.

Calendario dei corsi

Art. 6

1 Il calendario annuale di massima dei corsi viene stabilito dalla Commissione entro il 30 giugno e comunicato alla Sezione, ai maestri di tirocinio e alle scuole all’ inizio dell’ anno scolastico.
2 Di regola il calendario dei corsi segue quello dell’ anno scolastico.

Sede dei corsi

Art. 7

1 I corsi si svolgono: a) nei centri di formazione delle associazioni; b) nei centri di formazione aziendali o interaziendali; c) nei laboratori o nelle officine delle scuole professionali.
scolastico o di una mensa.

Attrezzature didattiche

Art. 8 Le infrastrutture tecniche e le attrezzature didattiche delle sedi dei corsi devono corrispondere per livello di qualità a quelle delle aziende ed essere aggiornate allo sviluppo tecnologico.

Programma dei corsi

Art. 9
1 Sulla scorta di quanto previsto dai rispettivi regolamenti dei corsi, le Commissioni elaborano un programma di dettaglio prescrittivo coordinato con l’ insegnamento professionale.
2 Il programma è inviato alla Sezione che lo mette a disposizione degli enti interessati.

Durata dei corsi

Art. 10

1 Per i corsi regolamentati sul piano federale fa stato la durata prevista dal rispettivo regolamento.
2 Per i corsi cantonali e i corsi pratici la durata è fissata dalla Commissione d’ intesa con la Sezione.

Convocazione

Art. 11
1 La convocazione ai corsi è effettuata dalle Commissioni, mediante avviso ai maestri di tirocinio con copia all’ apprendista, di regola almeno un mese prima dell’ inizio dei corsi stessi, sulla base degli elenchi messi a disposizione dalla Sezione o dalle scuole.
2 Alla convocazione sono allegati: a) il programma generale del corso; b) l’ elenco degli eventuali attrezzi individuali da portare; c) eventuali indicazioni particolari sulla tenuta (occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, protezioni auricolari, ecc.). Istruttori

Requisiti degli istruttori

Art. 12

1 Gli istruttori dei corsi devono possedere, in aggiunta ai requisiti professionali di legge, adeguate competenze pedagogiche; a tal fine essi sono tenuti a frequentare entro un anno dalla loro assunzione i corsi di iniziazione pedagogica dell’ Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.
2 Le Commissioni provvedono alla designazione e alla formazione di uno o più sostituti degli istruttori titolari.

Aggiornamento degli istruttori

Art. 13
1 professionali frequentando gli appositi corsi organizzati da istituzioni pubbliche, associazioni professionali, ditte, o altri enti.
2 Agli istruttori che partecipano, al di fuori del tempo d’ istruzione, a corsi di aggiornamento riconosciuti dalla Sezione sono corrisposte le indennità previste per le commissioni governative.

Istruttori a tempo pieno

Art. 14

settimane all’ anno, di cui almeno 40 effettive, della durata di 40 ore la settimana, per l’ istruzione nei corsi. Capitolo IV

Trasferte

Art. 15

L’ apprendista frequenta i corsi utilizzando per principio i mezzi pubblici.

Orario giornaliero

Art. 16

L’ orario dei corsi è di 8 ore giornaliere, comprensive di una pausa di un quarto d’ ora al mattino e al pomeriggio.

Assenze e ritardi

Art. 17
1 apprendisti e le annota nell’ apposita scheda; in caso di assenza prende contatto, il più presto possibile durante la giornata, con il maestro di tirocinio.
2 È fatto obbligo all’ apprendista di segnalare l’ assenza all’ istruttore e di giustificarla per iscritto.
Art. 18
1 istruttore; la parte di attività di carattere prettamente teorico del piano di lavoro giornaliero può comprendere mediamente al massimo un’ ora.
2 Il piano di lavoro, con l’ indicazione degli obiettivi di formazione, deve essere presentato agli apprendisti e tenuto sempre a disposizione dei membri della Commissione o dei rappresentanti della Sezione.

Coordinamento con l’ insegnamento professionale

Art. 19

1 contatti con i docenti di conoscenze professionali, in particolare con il rappresentante della scuola in seno alla Commissione.
2 Le Commissioni, per il tramite della Sezione, convocano almeno una volta all’ anno una riunione di coordinamento, cui partecipano tutti gli istruttori e i docenti di conoscenze professionali della professione interessata.

Attività dell’ istruttore

Art. 20
1 L’ istruzione degli apprendisti avviene con la costante assistenza dell’ istruttore; egli può assentarsi dal corso solo se è stato preventivamente autorizzato dalla direzione dei corsi, per motivi giustificati e alla condizione che sia idoneamente sostituito.
2 In caso di assenza sono applicabili per analogia le disposizioni del Regolamento dei dipendenti dello Stato.
3 Durante i giorni di frequenza scolastica l’ istruttore a tempo pieno svolge attività di preparazione o di verifica dei corsi.

Attività dell’ apprendista

Art. 21

dal piano di lavoro, adeguandosi alle indicazioni dell’ istruttore e mantenendo un comportamento irreprensibile, in conformità con i regolamenti e con le direttive vigenti nelle singole aziende di tirocinio.

Refezione

Art. 22 che non possono rientrare a domicilio sono tenuti a prendere il pasto in tale ristorante o mensa.

Copertura assicurativa

Art. 23 Durante lo svolgimento dei corsi vale per gli apprendisti la copertura assicurativa stipulata dalle aziende di tirocinio.

Lavori di riordino e di pulizia

Art. 24
1 Compatibilmente con le caratteristiche della professione gli apprendisti, sotto la guida dell’ istruttore, svolgono giornalmente le attività di riordino delle attrezzature individuali e comuni, rispettivamente di pulizia dei locali di lavoro.
2 Per esigenze particolari, d’ intesa con la Sezione, la pulizia è affidata a personale specializzato; a quest’ ultimo è pure affidata la pulizia dei locali di ristoro e, più in generale, di servizio.

Valutazione degli apprendisti

Art. 25
1 Al termine di ogni corso l’ istruttore formula, sull’ apposito formulario elaborato dalla Sezione d’ intesa con le Commissioni, una valutazione individuale dell’ attività svolta da ogni partecipante, esprimendo in particolare un apprezzamento sul grado di conseguimento degli obiettivi di formazione contemplati dal piano di lavoro.
2 La valutazione è inviata al maestro di tirocinio, rispettivamente al rappresentante legale dell’ apprendista e, in copia, alla Sezione, la quale, se del caso, prende i provvedimenti di sua competenza coinvolgendo gli ispettori del tirocinio.

Mancata frequenza e ripetizioni

Art. 26
1 possibilmente entro l’ anno; esso deve pure essere recuperato, a giudizio della Sezione, in caso di presenze inferiori al 50%, indipendentemente dai motivi.
2 Le Commissioni sono tenute a segnalare alla Sezione i casi di assenze ingiustificate; per tali casi valgono le disposizioni dell’ art. 40 del presente regolamento.
3 Gli apprendisti al beneficio di una riduzione della durata del tirocinio ai sensi dell’ art. 18 della LFP sono tenuti, nel limite del possibile, a ricuperare i corsi d’ introduzione non frequentati.
4 Gli apprendisti che prolungano la durata del tirocinio sono tenuti a nuovamente frequentare il corso d’

Visita del corso

Art. 27 Le Commissioni fissano nel programma una giornata durante la quale i maestri di tirocinio possono visitare il corso; un invito in tal senso è inserito nella convocazione ai corsi.

Rapporto sul corso

Art. 28 Gli istruttori redigono un rapporto annuale sullo svolgimento dei corsi all’ indirizzo della Commissione; copia del rapporto è inviata anche alla Sezione. Capitolo V Finanziamento

Quote a carico delle aziende di tirocinio

Art. 29

1 L’ ammontare delle quote a carico delle aziende di tirocinio è calcolato deducendo dalle spese il presumibile importo dei contributi del Cantone, della Confederazione o di altri enti (commissioni paritetiche, sindacati, associazioni professionali, ecc.).
2 La differenza tra le quote a carico delle aziende di tirocinio associate e quelle a carico delle aziende non associate non può oltrepassare la ripartizione dell’ onere effettivo assunto dall’ associazione stessa.

Emissione e controllo delle quote

Art. 30

Le quote a carico delle aziende di tirocinio sono emesse dalle Commissioni che ne controllano il versamento; in nessun caso il controllo deve essere fatto coinvolgendo l’ apprendista, che ha comunque il diritto di frequentare il corso.

Richiami del pagamento delle quote

Art. 31 I richiami in caso di mancato pagamento delle quote vengono emessi dalla relativa Commissione; in caso di diffida essa ne dà comunicazione alla Sezione per un suo intervento; se anche quest’ ultimo è infruttuoso la Commissione dà il via alla procedura d’ incasso esecutivo, dandone comunicazione alla Sezione per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni di legge sulla formazione professionale.

Anticipo dei contributi cantonali

Art. 32 Al fine di evitare oneri d’ interesse le Commissioni sono tenute a chiedere tempestivamente il versamento di anticipi sui contributi presumibilmente riconosciuti in sede di consuntivo; tali anticipi sono versati, fino all’ aliquota dell’ 80%, solo se la Sezione ha approvato i relativi preventivi.

Partecipazione delle commissioni paritetiche

Art. 33 spese, soprattutto nel caso di forti disavanzi d’ esercizio o di elevate quote a carico delle aziende di tirocinio.

Ammortamenti e accantonamenti

Art. 34 Per fissare l’ ammontare delle quote a carico delle aziende di tirocinio deve essere calcolato un ammortamento economico delle attrezzature didattiche e degli altri investimenti effettuati.

Limite massimo computabile per affitti e noleggi

Art. 35
1 Per affitti e noleggi fa stato il limite massimo considerato come computabile dalla Confederazione.
2 Per il calcolo dell’ affitto, riconosciuto come rimborsabile, di stabili già al beneficio di contributi d’ investimento in base alle leggi sulla formazione professionale fa stato solo l’ investimento netto residuo a carico del proprietario.

Altre spese per il personale riconosciute

Art. 36 versamento dei contributi di legge cantonali e federali: a) le spese di direzione, fino a un massimo del 15% degli stipendi degli istruttori; b) le spese di personale per la preparazione dei programmi d’ istruzione dei corsi nel caso della loro istituzione ex-novo o di modificazioni importanti dei loro regolamenti, rispettivamente dei regolamenti di tirocinio, fino a un massimo del 20% delle ore computate per l’ istruzione e una sola volta.

Acquisti di una certa importanza

Art. 37

L’ acquisto di attrezzature didattiche o di materiale di consumo giudicato di una certa importanza

Rimborso delle spese in caso d’ assenza degli istruttori

Art. 38 Le spese di supplenza degli istruttori a tempo pieno assenti sono rimborsate secondo i criteri della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti; in ogni caso all’ associazione professionale responsabile è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa d’ indennità per perdita di guadagno a partire dal 31° giorno d’ assenza.

Inventario

Art. 39

a disposizione degli organi di vigilanza che ne fanno richiesta. Capitolo VI Misure disciplinari e penali

Responsabilità del maestro di

tirocinio e dell’ apprendista

Art. 40

Sono applicabili le relative disposizioni di legge federali e cantonali.

Responsabilità dell’ istruttore

Art. 41

Sono applicabili le disposizioni di legge federali vigenti per il maestro di tirocinio e, per analogia, le disposizioni del Regolamento dei dipendenti dello Stato. Capitolo VII Disposizioni finali

Validità

Art. 42 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 1991. Pubblicato nel BU 1991 , 389.

[1]

RS 412.10

[2]

RS 412.101

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