Regolamento della Scuola cantonale di commercio (5.1.7.4)
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Regolamento della Scuola cantonale di commercio

5.1.7.4 Regolamento della Scuola cantonale di commercio (del 30 agosto 2000) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: - la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento di applicazione del 22 settembre 1987; - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr); - l’Ordinanza federale sulla formazione professionale del 19 n ovembre 2003 (OFPr) ; - l’Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (O/RR M); ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al femminile e al maschile ,
1 d e c r e t a : TITOLO I Piano degli studi Capitolo I Disposizioni generali
2 Art. 1
3
1 Il piano degli studi della Scuola cantonale di commercio (in seguito SCC) è volto al conseguimento di una maturità commerciale cantonale e di un attestato federale di capacità di impiegato di commercio (AFC).
2 Il regolamento della Scuola cantonale di commercio (in seguito SCC) è conforme ai piani di formazione standard per la formazione professionale pratica e la formazione scolastica nelle scuole medie di commercio emanati dall’Ufficio fe derale della forma zione professionale e della tecnologia (in seguito UFFT) il 28 ottobre 2009. Art. 2
4
1 L’insieme delle materie obbligatorie è costituito di 15 discipline fondamentali e di un’opzione. Le discipline fondamentali sono:
1) italiano
2) francese
3) tedesco
4) inglese
5) comunicazione
6) economia aziendale
7) diritto
8) economia politica
9) matematica
10) scienze naturali
11) storia
12) geografia

1

Ingresso modificato dal R 22 .3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime
classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU

2011, 179.

2

Nota marginale modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014,

327.

3

Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327;

precedente modifica: BU 2011, 179.

4

Art. mo dificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327;

precedenti modifiche: BU 2006, 467; BU 2011, 179.

1 3) educazione fisica e sportiva
14) progetto interdisciplinare
15) area di sperimentazione L’opzione è scelta fra le seguenti discipline: a) francese b) comunicazione c) ma tematica applicata all’economia d) scienze umane
2 A partire dalla prima classe sono istituiti due corsi di francese disciplina fondamentale: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzi onale di francese e francese 2 per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in quarta media indipendentemente dalla nota conseguita.
3 L’opzione scienze umane riunisce le discipline diritto, economia politica, geografia e storia. namento bilingue Art. 3
1 Nel terzo e nel quarto anno è offerta la possibilità di seguire un insegnamento bilingue.
2 La direzione, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce le modalità di attuazione. Art. 4 Nell’ambito della dotazione oraria della sede la direzione può istituire corsi facoltativi. Capitolo II Lezioni settimanali - lezione settimanali Art. 5
5 Il piano delle lezioni settimanali obbli gatorie è stabilito come segue: Materia I II III IV Italiano 5 4 4 4 Francese 2 3 Tedesco 3 3 3 3 Inglese 3 3 3 3 Comunicazione 3 2 2 Economia aziendale 4 3 3 6 Diritto 2 2 Economia politica 2 Matematica 3 3 3 4 Scienze naturali 2 3 2 3 Storia 1 2 2 Geografia 1 2 2 Educazione fisica e sportiva 3 2 2 3 Progetto interdisciplinare 5 Area di sperimentazione 5.5 4.5 5 Opzione 2 2 Totale ore 35.5 36.5 37 33 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Art. 5a
6 Nella dotazione oraria delle lingue sono previste le seguenti attività di laboratorio: - italiano: 2 ore in prima e 1 ora in seconda; - francese: 1 ora in seconda; - inglese: 1 ora in seconda; - tedesco: 1 ora in seconda. e/Comunicazione/Amministrazione

5

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
segui to per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179;

precedente modifica: BU 2005, 168.

6

Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.
Art. 5b
7 La disciplina comunicazione e i laboratori delle lingue fanno parte dell’area ICA (Informazione, Comunicazione, Amministrazione). Art. 5c
8 Le discipline economia aziendale, diritto ed economia politica fanno parte dell’area economia e società. Art. 5d
9 Le parti pratiche integrate (PPI) sono svolte nell’area di sperimentazione. Art. 5e
10 Il lavoro autonomo e l’unità di formazione vengono svolte nell’ambito del progetto interdisciplinare. Art. 6 Nel quarto an no l’insegnamento dell’economia aziendale comprende un corso di quattro ore tenuto a classe intera e un corso a blocchi tematici di due ore. Art. 7 Il progetto interdisciplinare riunisce le seguenti discipline: diritto, economia aziendale, economia politica, geografia, storia. Art. 8 ...
11 Art. 9
12 L’insegnamento dell’opzione comunicazione, dell’opzione matematica applicata all’economia e dell’opzione scienze umane può essere organizzato per blocchi tematici. Capitolo III Scelte dell’allievo Art. 10 1 L’allievo decide l’opzione al momento dell’iscrizione al terzo anno.
2 Ogni anno scolastico la direzione dell’istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano degli studi della SCC, delle iscrizioni e della dotazione oraria della sede.
3 E’ escluso il cambiamento dell’opzione nel passaggio dal terzo al quarto anno.
4 Possono iscriversi all’opzione di francese gli allievi che hanno seguito il corso di francese 2 o che hanno superato un esame di ammissione.
13 Art. 11
1 L’allievo decide di frequentare l’insegnamento bilingue entro la fine del secondo anno.
2 La direzione stabilisce, d’intesa con la Divisione della scuola, il numero dei corsi e i criteri di ammissione.
3 L’allievo che ha scelto l’insegnamento bilingue è tenuto a frequentarlo anche nel quarto anno. Art. 12 1 Nei casi in cui l’insegnamento di una materia preveda la possibilità di scelte fra diversi blocchi tematici l’allievo esprime le proprie scelte entro la fine dell’anno precedente.

7

Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

8

Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

9

Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

10

Art. introdotto dal R 24.6 .2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

11

Art. abrogato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

12

Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

13

Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall’anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in
seguito per le se conde nell’anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU

2006, 467.

2 Ogni anno scolastico la direzione dell’istituto stabilisce quali blocchi tematici organizzare sulla base del piano degli studi della SCC, delle iscrizioni e della dotazione oraria della sede. Capitolo IV Insegnamenti coordinati Art. 13 1 Il piano degli studi definisce gli indirizzi generali e gli obiettivi della SCC.
2 Nel piano degli studi della SCC si precisano le esigenze di collaborazione interdisciplinare e di coordinam ento dell’insegnamento delle diverse materie. Art. 14
1 I settori di studio costituiscono ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento.
2 Il settore di studio de lle lingue comprende: l’italiano e le lingue moderne francese, tedesco e inglese.
3 Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende: la matematica, la matematica applicata all’economia e le scienze naturali.
4 Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende il diritto, l’economia aziendale, l’economia politica, la geografia, la storia.
14
5 Le scienze umane comprendono parzialmente anche l’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza.
15
6 La valut azione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza è inserita nelle note semestrali e finali delle seguenti materie: a) nel primo anno: economia aziendale, geografia e storia; b ) nel secondo anno: economia aziendale, diritto, geografia e storia; c) nel terzo anno: economia aziendale, diritto, economia politica, geografia e storia; d) nel quarto anno: economia aziendale e nel progetto interdisciplinare.
16
7 L’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza può completarsi con l’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base alle disposizioni dell’art. 22.
17 Art. 15 ...
18 TITOLO II Organizzazione della SCC e degli insegnamenti Capitolo I Organizzazione della SCC Art. 16
1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti la SCC elabora il proprio piano degli studi.
2 La SCC si caratterizza anche attraverso l’elaborazione del propr io progetto, impostato su uno o più anni e fondato, nei limiti dei margini di autonomia riconosciuti, su scelte qualificanti per la sede.
3 Al fine di coordinare e sviluppare le attività definite nei capoversi precedenti, la direzione organizza le riunioni degli organi della SCC, dei gruppi di materia e dei settori di studio e delle aree disciplinari.
19 Art. 17
1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, sentito il Collegio dei direttori delle scuole medie superiori, definisce annualmente la dotazione di ore della sede.
20

14

Cpv. modificato dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

15

Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

16

Cpv. intr odotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

17

Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

18

Art. abrogato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito pe r le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

19

Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi,
in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze ne l 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011,

179.

2 La dotazione oraria della sede è destinata all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento. Capitolo II Organizzazione degli insegnamenti azione dell’anno scolastico Art. 18 L’anno scolastico è diviso in due semestri: il primo va da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno. Art. 19 Il piano delle lezioni settimanali della SCC è stabilito dal consiglio di direz ione. Art. 20
1 Il consiglio di direzione stabilisce i criteri per la distribuzione delle lezioni e delle materie sull’arco settimanale, tenendo prioritariamente conto delle esigenze didattiche delle diverse materie.
2 L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato. In questo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie. ento Art. 21 La direzione può organizzare giornate e settimane tematiche per l’attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo (team) e l’approccio interdisciplinare all’insegnamento. Art . 22 1 La direzione può organizzare attività culturali e attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all’ambiente, all’economia e alla formazione civica fino ad un massimo di 5 giorni.
2 Per gli studenti in gravi difficoltà, la di rezione organizza, di regola nel primo biennio, attività di sostegno. Art. 23 La direzione può organizzare, di regola nel secondo biennio, corsi facoltativi. Art. 24 L’onere di preparazione e di svolgimento d elle attività previste negli articoli 21, 22 e 23 è a carico della dotazione oraria della sede. Art. 25
21 La direzione, tenuto conto della dotazione oraria della sede, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce il numero di corsi tematici. Art. 26
1 Il progetto interdisciplinare è organizzato secondo i seguenti criteri: - il numero di gruppi è definito dalla direzione, tenuto conto della dotazione di ore della sede, d’intesa con la Divisione della scuola; - di regola i progetti concernono quattro discipline; in ogni caso almeno tre; - nel complesso dei progetti le discipline dovranno essere presenti con un numero di ore - lezione almeno pari al numero delle classi, l’economia aziendale con un numero di ore p ari al doppio del numero delle classi.
22

20

Cpv. modificato dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall’anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in
seguito per le seconde nell’anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/1 1 - BU

2006, 467.

21

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

22

Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi,
in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011,

179.

2 Gli allievi scelgono il progetto entro la fine del terzo anno. Art. 27
23 Le lezioni di comunicazione si tengono a gruppi ridotti: di regola sono organizzati 3 gruppi ogni due classi. di sperimentazione Art. 27a
24 Le attività dell’area di sperimentazione si svolgono a gruppi ridotti, di regola sono organizzati 3 gruppi ogni due classi. Art. 28
25 I corsi di esercitazioni pratiche di laboratorio di scien ze naturali sono integrati nell’insegnamento della materia e si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore deve essere equivalente a un’ora settimanale per un anno scolastico. La direzione, d’intesa con la Divisione della scuola, stabilisce le modalità organizzative. Art. 29 Sono istituiti corsi complementari di educazione fisica e sportiva di due ore settimanali. La direzione definisce il numero dei corsi tenendo conto della dotazione oraria della se de. Art. 30 La direzione, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggia la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classe, a soggiorni in altre scuol e in Svizzera e all’estero e sostiene altre iniziative che perseguono lo stesso scopo. Capitolo III Insegnamento religioso Art. 31 L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito secondo le disposizioni della Legge della scuola, in ragione di un’ora settimanale. TITOLO III Ammissione - Promozione - Diploma e maturità Capitolo I Ammissione Art. 32
1 Al primo anno della SCC possono iscriversi come allievi regolari senza esami di ammissione: a) gli allievi che sono in possesso della licenza della scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media; b) gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero, pur ché conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione al liceo (riconosciuto ai sensi dell’O/RRM) richiesti nel cantone di provenienza .
26
2 Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle Scu ole medie superiori. Art. 33
1 Al primo anno della SCC possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammissione: a) gli allievi in possesso della licenza della scuola media, ma che non hanno i requisiti previs ti dal Regolamento della scuola media;

23

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’ann o scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

24

Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi , in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

25

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

26

Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.
b) gli allievi che, avendo frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o sv izzere all’estero non riconosciute ai sensi dell’O/RRM.
27
2 Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle Scuole medie superiori. senza i requisiti Art. 34
1 Gli allievi di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica.
28
2 L’esame è superato con la sufficienza in tutte le materie.
29
3 Gli allievi che intendono seguire il corso di francese 2 devono inoltre superare un esame scritto e orale di francese 2.
30
4 Sono esonerati dall’esame di francese 2 gli allievi che hanno seguito il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza.
31 A rt. 35 1 Gli allievi di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, francese 1, tedesco, inglese, matematica e un esame orale in storia e geografia.
32
2 L’esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle quattro materie con esame scritto.
3 Gli allievi che intendono seguire il corso di francese 2 devono superare un esa me scritto e orale di francese 2.
33 Art. 36
1 Possono iscriversi al secondo e al terzo anno della SCC gli allievi promossi dalla prima rispettivamente dalla seconda classe del Liceo e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel loro cantone la promozione nelle classi precedenti e conoscano a sufficienza la l ingua italiana.
34
2 Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.
3 La direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve so stenere, a dipendenza del curricolo precedente.
4 La direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso la quantità e le modalità di recupero della formazione professionale pratica, a dipendenza del curricolo precedente .
35 issione al terzo anno della SCC fessionale ta in una scuola media
36

27

Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

28

Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327;

precedenti modifiche: BU 2006, 467; BU 2011, 179.

29

Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

30

Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall’anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in
seguito per le seconde nell’anno 2008/09, per l e terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU

2006, 467.

31

Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall’anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in
seguito per le seconde nell’anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU

2006, 467.

32

Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327;

precedente modifica: BU 2006, 467.

33

Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall’anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in
seguito per le seconde nell’anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU

2006, 467.

34

Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

35

Cpv. introdotto dal R 22 .3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

Art. 37

37
1 Gli allievi in possesso della maturità professionale commerciale e gli studenti diplomati da una scuola media di commercio, curricolo di maturità, possono iscriversi al terzo anno della SCC.
2 Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.
3 Gli allievi che non hanno frequentato con successo fino al terzo anno il corso nella materia complementare di scienze/ecologia/ambiente devono superare un esame scritto e orale di scienze naturali.
4 La direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso la quantità e le modalità di recupero della formazione professionale pratica, a dipendenza del curricolo precedente. derale to in una scuola media
38 Art. 38
39
1 Gli studenti che hanno ottenuto l’attestato federale di capacità in una scuola media di commercio riconosciuta dall’UFFT possono iscriversi al terzo anno della SCC.
2 Essi devono sostenere un esame scritto e orale nelle seguenti materie: - italiano - tedesco - inglese - matematica - scienze naturali
3 ...
4 L’esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3. Art. 39
40
1 Gli allievi provenienti da scuole pubbliche o private del Cantone, riservato il caso del liceo e delle scuole previste agli art. 37 e 38, di altri cantoni o estere, possono iscriversi previo esame di ammissione al sec ondo rispettivamente terzo an no della SCC, purché abbiano frequentato regolarmente un curricolo scolastico di dieci rispettivamente undici anni.
41
4)
2 La stessa possibilità è offerta a coloro che hanno terminato il tirocinio triennale di commercio e sono in possesso dell’attestato federale di capacità rilasciato ai sensi dell’art. 43 della Legge federale sulla formazione professionale.
3 La direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza del curricolo precedente.
4 La direzione dell’istituto, d’intesa con la Divis ione della scuola, definisce per ogni caso le modalità di recupero della formazione professionale pratica, a dipendenza del curricolo precedente. Art. 40 1 Gli esami di ammissione al primo anno della SCC sono organizzati nell’ambito degli esami di ammissione alle scuole medie superiori, per incarico del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, entro la fine di agosto.
42

36

Nota marginale modificata dal R 22.3.2011; in vigore a partire da ll’anno scolastico 2011/12, per le
prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 -
BU 2011, 179.

37

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

38

Nota marginale modificata dal R 22.3.20 11; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le
prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 -

BU 2011, 179.

39

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolast ico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

40

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
segu ito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

41

Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

42

Cpv. modificato dal R 7.11.2006; in vigore a partir e dall’anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in
seguito per le seconde nell’anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU

2006, 467.

2 Gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno della SCC sono organizz ati entro la fine di agosto dalla direzione della SCC. Capitolo II Promozione Art. 41 1 Le prestazioni dell’allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano di studio con note espresse i n punti interi e mezzi punti.
2 Le note semestrali e finali vanno dall’1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l’1; il 4 significa la sufficienza.
3 Le note finali sono assegnate alla fine dell’anno scolastico dai docenti delle discipline fondament ali, dell’opzione e dei corsi facoltativi, tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
4 Nel caso in cui più insegnanti partecipano all’insegnamento di una disciplina la nota è concordata.
5 Le note semestrali e finali non possono esser e mutate durante i consigli di classe.
6 Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per scritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l’allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.
7 Per le note finali di ICA, fanno stato le note di comunicazione.
43 Art. 42
44 Nel computo della media contano doppio le note d elle materie seguenti: - italiano, - tedesco, - economia aziendale, - matematica, - inglese. Art. 43
1 La promozione all’anno successivo è data con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4.
2 La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui si a stata concessa la dispensa per l’educazione fisica. Art. 43a
45 La promozione dal terzo al quarto anno è data se le condizioni dell’art. 43 sono soddisfatte e se i risultati conseguiti agli esami di cui all’art. 45b permettono l’ottenimento dell’AFC alla fine della quarta . Art. 44 1 Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo a frequentare l’anno successivo, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall’art. 43, può promuovere l’allievo nei seguenti casi: a) quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie obbligatorie, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4; b) quando, sussistendo al massimo tre insufficienze nelle materie obbligatorie, si verifichi almeno la media del 4.
2 L’applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dell’allievo.
3 Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvediment o partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie. Qualora per motivi di forza maggiore si

43

Cpv. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

44

Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

45

Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 201 3/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.
verifichino assenze, la discussione sulla promozione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, suss istano le condizioni per una decisione corretta. Ai consigli di classe possono partecipare, senza diritto di voto, i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari.
4 La discussione nel consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il qua le redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.
5 Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che ins egna. Il voto deve essere espresso in forma aperta; non è ammessa l’astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità la promozione è concessa. Capitolo III Diploma e maturità merciale ed capacità
46 Art. 45 1 Il Cantone rilascia all’allievo promosso dal quarto anno un attestato cantonale di maturità commerciale.
47
2 All’allievo promosso che ha seguito l’insegnamento bilingue è rilasciato un attestato con menzione bilingue. Art. 45a
48 Il Cantone rilascia all’allievo promosso dal quarto anno un attestato federale di capacità di impiegato di commercio formazione estesa. Art. 45b
49
1 Per ottenere l’AFC di impiegato di c ommercio formazione estesa (pro filo E) l’allievo deve sostenere gli esami secondo le Direttive per l’organizzazione della formazione professionale di base e della procedura di qualificazione presso le scuole medie di commercio.
2 L’attestato federale di capacità (profilo E) è conferi to al termine del quarto anno in base ai disposti del vigente Regolamento federale.
3 Per la nota della materia Lavoro autonomo, fa stato la nota del progetto interdisciplinare assegnata alla fine del quarto anno.
4 Per le note di italiano, tedesco e inglese fanno stato le rispettive note di maturità.
5 Per la nota di economia e società (esami nazionale e regionale) fa stato la nota di maturità di economia aziendale con coefficiente doppio rispet to alle altre note previste nell’am bito della procedura di qualif icazione.
6 Per la nota di economia e società (nota scolastica) fa stato la media, arrotondata al mezzo punto per eccesso, delle note di maturità di diritto e di economia politica. Art. 45c ...
50 Art. 46
1 L’attestato di maturità reca: a) le note delle seguenti materie:
1. italiano
2. tedesco
3. inglese
4. comunicazione
5. economia aziendale

46

Nota marginale modificata dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le
prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 -

BU 2011, 179.

47

Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi,
in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011,

179.

48

Art. introdott o dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in
seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

49

Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire da ll’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327;

precedente modifica: BU 2011, 179.

50

Art. abrogato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327;

precedente modifica: BU 2011, 179.

6. diritto
7. economia politica
8. matematica
9. scienze naturali
10. storia
11. geografia
12. educazione fisica e sportiva
13. progetto interdisciplinare
14. opzione
15. area di sperimentazione ;
51 b) il titolo del progetto interdisciplinare ; c) il titolo dei blocchi tematici di economia aziendale del quarto anno.
52
2 Sull’attestato di maturità bilingue sono segnalate le materie seguite nella lingua seconda.
3 Sono pure iscritte separatamente le note finali dei corsi facoltativi e dell’insegnamento religioso seguiti dall’allievo, e la nota di francese del secondo anno se l’allievo non ha frequentato l’opzione di francese. Art. 47 1 Per ottenere l’attestato di maturità il candidato deve sostenere un esame scritto e orale nelle cinque materie seguenti: - italiano - inglese - tedesco - economia aziendale - matematica e un esame orale nella materia progetto interdisciplinare.
2 L’esame deve s volgersi essenzialmente sul programma degli ultimi due anni.
3 La Divisione della scuola è competente a emanare le disposizioni riguardanti l’organizzazione degli esami e l’assegnazione delle note.
53 Art. 48 1 Le note di maturità vanno dall’1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l’1; il 4 significa la sufficienza. E’ ammesso l’uso dei mezzi punti.
2 Nel computo delle note di maturità per le materie con esame si terrà conto delle note dei due semestri dell’ultimo anno e de lle note d’esame.
3 La nota di maturità delle altre materie è assegnata in base ai risultati dell’ultimo anno dell’insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
4 Se l’insegnamento è impartito da più docenti le note semestral i, finali e di maturità sono concordate.
5 Le note semestrali, le note d’esame e la nota di maturità non possono essere mutate durante la conferenza finale. Art. 49 Nel calcolo del totale dei punti per l’attestato di maturit à sono moltiplicate per il coefficiente 2 le note delle materie d’esame. Art. 50
1 Le note semestrali, finali e di maturità devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigli di classe.
2 Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per scritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l’allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre la nota f inale e quella di maturità non possono essere assegnate.
3 Il consiglio di classe, presieduto dal direttore, decide sul rilascio degli attestati di maturità.

51

Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigo re a partire dall’anno scol a stico 2014/15 - BU 2014, 327.

52

Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2011/12, per le prime classi,
in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011,

179.

53

Cpv. modificato dal R 22.10.2003; in vigore dal 1.9.2003 - BU 2003, 285; precedente modifica: BU

2002, 195.

Art. 51

1 Ottengono l’attestato di maturità gli allievi che presentano al minim o 84 punti, 80 per gli allievi che sono dispensati dall’educazione fisica, e al massimo 3 insufficienze, di cui al massimo 2 nelle materie italiano, tedesco, inglese, economia aziendale e progetto interdisciplinare.
54
2 Quando non sia stata assegnata la nota di maturità in una materia obbligatoria l’attestato di maturità non è concesso. Fa eccezione il caso in cui sia stata accordata la dispensa per l’educazione fisica. Art. 52 1 Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all’ottenimento dell’attestato di maturità benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall’art. 51, può decidere di concedergli l’attestato nel caso in cui sussistano almeno 83 punti, 79 per gli allievi che sono dispensati dall’educazione fisica, al massimo 3 insufficienze, di cui 2 al massimo nelle materie italiano, tedesco, inglese, economia aziendale, progetto interdisciplinare e le condizioni per l’ottenimento dell’AFC.
55
2 L’applicazione del provvedime nto, che non modifica il totale dei punti né le singole note, è segnata nella tabella della scuola e nella pagella dell’allievo.
3 Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i do centi delle materie obbligatorie le cui note figurano nell’attestato di maturità e il cui insegnamento è stato impartito fino all’ultimo anno. Qualora, per motivi di forza maggiore, si verifichino assenze, la discussione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta.
4 La discussione nel consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire present ando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.
5 Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Il voto deve essere espresso in forma aperta; non è ammessa l’astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità, l’attestato di maturità è concesso. Art. 53 1 Il candidato che non abbia ottenuto l’attestato di maturità ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l’ultimo anno come allievo regolare.
2 Non è permesso un terzo esame. TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali Art. 54 Il Regolamento della Scuola cantonale di commercio del 9 aprile 1991 resta in vigore per le classi che hanno iniziato gli s tudi alla SCC prima dell’anno scolastico 2000/2001. Art. 55 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2000/2001, pe r le prime classi, in seguito per le seconde nel 2001/2002, per le terze nel 2002/2003 e per le quarte nel 2003/2004. Pubblicato nel BU 2000 , 301.

54

Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

55

Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327;

precedenti modifiche: BU 2003, 285; BU 2011, 179.

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