Legge cantonale sulle foreste (921.100)
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Legge cantonale sulle foreste

Legge cantonale sulle foreste (LCFo) (del 21 aprile 1998) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali
Scopo (art. 1 LFo) Art. 1 1 Lo scopo della presente legge è quello di: a) b) c) d) e) f)
2 Essa applica e completa la legislazione forestale federale.
Servizio forestale (art. 51 LFo) Art. 2 1 Per raggiungere gli scopi prefissi dalla legge, il Cantone si dota di un Servizio forestale distribuito sul territorio.
2 Al personale forestale, conformemente a quanto indicato nel Regolamento, compete pure la vigilanza sulla conservazione dell’area forestale, nonchè sulla protezione della natura e del paesaggio.
Definizione di bosco (art. 2 LFo) Art. 3 1 Una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, è da considerare bosco quando presenta: - - -
2 Qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d’acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili.
3 All’interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq. TITOLO II Conservazione del bosco
Accertamento (art. 10 LFo) Art. 4 1 Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura.
2 Il Consiglio di Stato può procedere d’ufficio.
3 Nell’ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore.
4 Salvo diverse disposizioni dell’autorità di pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si riduce in conformità dell’accertamento.
Dissodamento (art. 4 LFo) Art. 5 1 Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di dissodamento e ne definisce la procedura.
2 Il permesso di dissodamento non modifica l’azzonamento previsto dai piani di utilizzazione.
3 Unitamente alla domanda di dissodamento il Consiglio di Stato decide eventuali oneri e condizioni, le misure di compenso, la tassa e l’eventuale contributo di compensazione.
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Distanza dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo) Art. 6 2 1 Costruzioni di superficie, interrate e sotterranee (in seguito: costruzioni), devono rispettare la distanza minima dal bosco di 10 m. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale (avviso vincolante), il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal bosco.
2 Il Consiglio di Stato può definire distanze minime dal bosco inferiori e inderogabili per determinate costruzioni minori o accessorie.

Provvedimenti equivalenti a favore della

protezione della natura e del paesaggio

(art. 7 cpv. 2 LFo) 3 Art. 7 4 Di regola i provvedimenti ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LFo sono eseguiti sulla base di progetti approvati dal Consiglio di Stato.

Contributo finanziario

(art. 7 LFo) 5 Art. 8 6 1 In situazioni particolari, nel caso di dissodamenti definitivi, invece di provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio, il Consiglio di Stato può procedere al prelievo totale o parziale di un contributo finanziario.
2 L’ammontare del contributo finanziario è stabilito dal Consiglio di Stato mediante un importo forfetario.
3 Il contributo finanziario è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento. Con il versamento di tale contributo il compenso del dissodamento è da ritenersi eseguito.
4 Il contributo finanziario alimenta il Fondo cantonale per la conservazione della foresta (art. 33 LCFo).
Contributo di compensazione (art. 9 LFo) Art. 9 1 Il Consiglio di Stato preleva il contributo di compensazione ai sensi dell’articolo 9 LFo definendone le modalità.
2 Esso corrisponde alla metà della differenza tra il valore della superficie boschiva e quello acquisito dalla superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi delle misure di compenso.
3 Il contributo di compensazione è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.
4 A garanzia del pagamento del contributo di compensazione è riconosciuta al Consiglio di Stato un’ipoteca legale a carico del fondo dissodato. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. 7
Accessibilità (art. 14 LFo) Art. 10 1 L’area forestale è accessibile a chiunque. In particolare sono vietate le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l’accesso.
2 Per motivi di interesse pubblico il Consiglio di Stato può limitare l’accesso al bosco.

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Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.

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Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591; precedenti modifiche: BU

1999, 75; BU 2001, 65.

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Nota marginale modificata dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

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Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

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Nota marginale modificata dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

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Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

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Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.

Manifestazioni organizzate

(art. 14 cpv. 2 lett. b LFo)

Art. 11

1 Il Comune può autorizzare l’organizzazione di manifestazioni in bosco. Se la manifestazione tocca più Comuni decide il Consiglio di Stato.
2 Il Comune, nel limite del possibile, è tenuto ad informare i proprietari mediante pubblico avviso.
3 L’autorizzazione è rifiutata se la manifestazione: a) b)
4 Il Consiglio di Stato definisce le manifestazioni soggette ad autorizzazione e la relativa procedura.
Attività nel bosco (art. 14 cpv. 2 lett. a LFo) Art. 12 1 Il Consiglio di Stato può limitare l’attività di persone singole o gruppi al fine di impedire un rilevante uso pregiudizievole del bosco.
2 Il ciclismo, l’equitazione sono ammessi sulle strade forestali, salvo disposizioni contrarie.
3 Con il consenso del Consiglio di Stato, il Comune può autorizzare lo svolgimento di tali attività su percorsi o all’interno di comprensori prestabiliti e segnalati.
Circolazione con veicoli a motore (art. 15 LFo) Art. 13 1 Sulle strade forestali è ammesso il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o di interesse pubblico.
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2 Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale, sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Stato.
3 Il beneficiario di un’autorizzazione eccezionale è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione.
4 Il proprietario provvede ad un’adeguata segnaletica e collabora con il Comune ai necessari controlli.
Utilizzazioni dannose (art. 16 LFo) Art. 14
1 Sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal Regolamento.
2 Il Consiglio di Stato definisce le modalità per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LFo.
3 La costituzione di servitù ed oneri fondiari che pregiudicano le funzioni del bosco e ne intralciano la gestione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Stato.
4 Ogni inconveniente derivante da autorizzazione eccezionale deve essere equamente compensato a favore della conservazione del bosco.
Alienazione e frazionamento (art. 25 LFo) Art. 15 1 L’alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico ed il frazionamento di bosco devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato.
2 Esso definisce le modalità di autorizzazione e provvede al coordinamento con la procedura prevista dalla legislazione sul diritto fondiario rurale. TITOLO III
Misure di prevenzione (art. 19 LFo) Art. 16 Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata prevenzione dai pericoli naturali e dagli incendi segnatamente mediante: a) b) c) d)

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Cpv. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.

Interventi urgenti

Art. 17

1 In caso di evento pericoloso in corso il Comune, sentito il Consiglio di Stato, decide prontamente tutte le misure di protezione e ripristino necessarie. Per quanto possibile sono utilizzati metodi e tecnologie rispettose dell’ambiente.
2 In caso di inadempienza il Consiglio di Stato interviene d’ufficio.
3 Le relative autorizzazioni possono essere richieste successivamente.
Responsabilità (art. 19 LFo) Art. 18
1 Il proprietario ed il gestore di infrastrutture turistiche e di trasporto devono provvedere alla sicurezza dei medesimi e dei loro utenti contro i pericoli naturali accertati.
2 In caso di negligenza essi sono tenuti a risarcire il danno cagionato. TITOLO IV Gestione del bosco
Principi della gestione (art. 20 LFo) Art. 19 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni. Nell’allestimento delle necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, il Cantone terrà conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.
Piano forestale cantonale (art. 20 cpv. 2 LFo) Art. 20 1 Il piano forestale cantonale è lo strumento che definisce le funzioni, gli obiettivi generali ed i principi di gestione valevoli per tutta l’area forestale.
2 Esso è allestito dal Consiglio di Stato e vincola le autorità.
3 Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e revisione.
Piano di gestione (art. 20 cpv. 2 LFo) Art. 21 1 Il piano di gestione è lo strumento che concretizza le indicazioni del piano forestale cantonale e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari.
2 Il piano di gestione è approvato dal Consiglio di Stato e vincola il proprietario.
3 Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e di revisione.
Gestione (art. 20 LFo) Art. 22 1 La gestione del bosco spetta al proprietario.
2 Alle condizioni definite dal Consiglio di Stato il proprietario può delegare tale compito.
3 Il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario ad adottare appropriati provvedimenti per garantire la funzione protettiva e per prevenire e riparare i danni al bosco.
4 Nell’interesse della conservazione del bosco e del mantenimento delle sue funzioni il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario a tollerare la gestione.
Riserve forestali e genetiche (art. 20 cpv. 4 LFo) Art. 23 1 Per garantire la conservazione della molteplicità delle speci animali e vegetali, nell’ambito del piano forestale cantonale il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare riserve forestali e genetiche e proteggerle con adeguate misure.
2 Esse sono istituite secondo la procedura prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.

Bosco di particolare pregio

Art. 24

Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale.
Danni della selvaggina (art. 27 cpv. 2 LFo) Art. 25
1 Il Consiglio di Stato provvede alla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina nell’ottica della conservazione del bosco.
2 Nell’ambito della pianificazione forestale devono essere predisposte adeguate misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina.
TITOLO V Provvedimenti promozionali e prestazioni finanziarie
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Formazione (art. 30 LFo) Art. 26 1 Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’istituzione di un centro per la formazione professionale e la formazione continua nel settore forestale.
2 Nell’ambito dell’aggiornamento e del perfezionamento professionale il Consiglio di Stato stabilisce e regola l’organizzazione di corsi obbligatori.

Indagine, ricerca e informazione

Art. 27

Il Consiglio di Stato: a) b) c)

Uso del legno

Art. 28

1 Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’utilizzazione del legno indigeno.
2 In particolare essa è favorita nel settore dell’edilizia pubblica e dell’approvvigionamento energetico.
Competenze 10 Art. 29 11
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... 12
2 Il Consiglio di Stato designa nel Regolamento le autorità competenti in materia di prestazioni finanziarie e di controllo di qualità.
3 I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli previsti dall’art. 27 da addebitare al conto di gestione corrente.
Provvedimenti sussidiabili 13 Art. 30 14 1 Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone, conformemente al diritto federale, accorda sussidi per i seguenti provvedimenti: a) b) c) d)
2 Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone accorda inoltre sussidi per i seguenti provvedimenti: a) b) c)
Fornitori di prestazioni 15 Art. 31 16 I fornitori di prestazioni beneficiari dei sussidi di cui all’art. 30 sono segnatamente: a) b) c) d) e)

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Titolo modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

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Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

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Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715; precedente modifica: BU

2006, 528.

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Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

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Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

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Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

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Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

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Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

Costi riconosciuti

Art. 31a
17 Il Consiglio di Stato definisce nel Regolamento i costi riconosciuti per il calcolo del sussidio.

Commisurazione del sussidio

Art. 31b 18 Dal punto di vista finanziario, il sussidio è stabilito tenuto conto segnatamente: a) b)

Ammontare del sussidio

Art. 31c
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1 Per i provvedimenti riguardanti la protezione dai pericoli naturali e il bosco di protezione, il sussidio complessivo massimo è dell’80% dei costi riconosciuti.
2 Per i provvedimenti riguardanti la costruzione, la gestione e la manutenzione di stazioni nivometereologiche d’importanza cantonale e/o nazionale il sussidio complessivo massimo è del
100% dei costi riconosciuti.
3 Per i provvedimenti riguardanti la diversità biologica del bosco e l’economia forestale, il sussidio complessivo massimo è del 70% dei costi riconosciuti.
4 In ogni caso il sussidio cantonale (senza partecipazione federale) o la partecipazione cantonale al sussidio complessivo ammonta al massimo al 60% dei costi riconosciuti.

Diritto suppletorio

Art. 31d 20 Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Mutuo di investimento (art. 40 LFo) Art. 32
1 Il Consiglio di Stato amministra il mutuo globale concesso dalla Confederazione.
2 Essa può subordinare la concessione di un mutuo alla prestazione di un’adeguata garanzia.

Fondo cantonale per la

conservazione della foresta

Art. 33

1 È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.
2 Esso è alimentato: a) b) c) 21 TITOLO VI Disposizioni varie

Collaborazione e delega

Art. 34

1 Il Consiglio di Stato assolve i compiti conferiti dalla legislazione forestale in collaborazione con i proprietari, i Patriziati, i Comuni, le associazioni e le organizzazioni del settore.
2 Esso può delegare a terzi compiti stabiliti dalla presente legge come la promozione della gestione, la valorizzazione del legno, la formazione professionale e l’informazione.
3 Il Consiglio di Stato definisce le condizioni e le modalità per le deleghe.

Espropriazione

Art. 35

Per tutte le opere ed i provvedimenti forestali previsti nella presente legge o autorizzati in applicazione ad essa è dichiarata la pubblica utilità.

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Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

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Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

19

Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

20

Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

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Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

Demanio forestale

Art. 36

1 Il demanio forestale è costituito: - - -
2 Per quanto non stabilito dalla presente legge è applicabile la legge sul demanio del 18 marzo
1986.

Prestazioni a terzi

Art. 37

Il Consiglio di Stato fattura le prestazioni eseguite dal personale forestale a terzi. TITOLO VII Disposizioni penali
Contravvenzioni (art. 43 LFo) Art. 38
1 Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20’000.--.
2 Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10’000.--.

Procedura e competenze

Art. 39

1 I reati elencati all’articolo 42 LFo sono perseguiti e giudicati dall’autorità giudiziaria.
2 Gli altri reati previsti dalla legge federale sulle foreste e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dall’autorità competente in applicazione della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 22
3 Se l’autorità competente ritiene doversi infliggere una pena privativa della libertà, trasmette l’incarto all’autorità giudiziaria.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 40

1 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l’esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine.
2 L’ordine può essere impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’articolo 292 CPS e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato.

Ripristino e risarcimento

Art. 41

Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato. TITOLO VIII Rimedi giuridici

Ricorsi

Art. 42

23 1 Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso. TITOLO IX Disposizioni finali e transitorie
Applicazione diretta (art. 50 cpv. 1 LFo) Art. 43 Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l’applicazione della legislazione federale sulle foreste.

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Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

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Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica:

BU 2006, 435.

Norme transitorie

Art. 44

1 Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.
2 I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 45

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. 24 Pubblicata nel BU 1999 , 67.

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Entrata in vigore: 1° marzo 1999 - BU 1999, 75.

Approvazione federale: 23 marzo 1999 - BU 2003, 2.

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