Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (342.110)
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Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (del 15 dicembre 2010) IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 e l’art. 10 cpv. 4 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6 marzo 2007; d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

1 Il presente regolamento fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone Ticino. Ove necessario, la Direzione emana le disposizioni di dettaglio.
2 Esso si applica a tutte le persone private di libertà collocate nelle strutture carcerarie. Il regolamento è valido anche per i minorenni, riservate le disposizioni emanate dall’autorità competente.

Stabilimenti

Art. 2

Le strutture carcerarie si compongono di: – – – –

Destinazione

Art. 3

1 La Farera è destinata all’incarcerazione di: a) b) c) d) e)
2 Nelle celle di rigore della Farera sono scontate le sanzioni disciplinari inflitte alle persone incarcerate nelle strutture carcerarie o, previa autorizzazione dell’autorità competente, alle persone condannate a una misura o anticipazione di misura giusta l’art. 60 del Codice penale svizzero e collocate nei centri riconosciuti del Cantone Ticino.
3 La Stampa è destinata all’incarcerazione di: a) b) c)
4 La Farera e La Stampa sono considerate strutture chiuse.
5 Lo Stampino e il Naravazz sono considerate strutture aperte.
6 Essi sono destinati all’incarcerazione di: a) b) c) d)
7 L’assegnazione all’una o all’altra struttura è decisa dalla Direzione.

Servizi interni

Art. 4

La Direzione emana, per le singole strutture, le disposizioni di dettaglio regolanti il funzionamento dei servizi interni (cucina, lavanderia, infermeria, spaccio, pulizia, eccetera).

Denominazioni

Art. 5

1 Valgono le seguenti denominazioni e abbreviazioni: – – – – – – – – – – –
2 Tutte le denominazioni riferite alle persone si intendono al maschile e al femminile.

Organizzazione e principi

Art. 6

1 Le strutture carcerarie sono poste sotto l’autorità della Direzione.
2 Essa è nominata dal Consiglio di Stato ed è subordinata alla Divisione.
3 La Direzione promuove, coordina e gestisce l’organizzazione e le attività delle strutture ed è competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del regolamento.
4 La Direzione vigila a che la privazione di libertà alla quale sono sottoposte le persone carcerate avvenga: a) b) c)
5 La Direzione può fare intervenire altre autorità per garantire il rispetto del regolamento.
6 Il regolamento deve essere applicato con imparzialità. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
7 La Direzione, per quanto concerne le persone minorenni, agisce di concerto con l’autorità competente. Capitolo II Incarcerazione

Ammissione e registrazione

Art. 7

1 Nessuno può essere incarcerato senza un titolo di detenzione valido dell’autorità competente.
2 La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato, al quale fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale.
3 Le informazioni sono raccolte su supporto informatico ed in particolare comprendono: a) b) c) d) e) f) g)

Incarcerazione di persone in esecuzione di pena

Art. 8

1 Per le persone che si presentano su convocazione per espiare una pena privativa di
2 Esse devono: a) b) c) d) e) f)

Rilievi, perquisizioni e controlli

Art. 9

1 All’incarcerazione, la persona viene sottoposta alle perquisizioni e controlli, rispettivamente, su ordine dell’autorità competente, ai rilievi fotografici, dattiloscopici e del DNA o ad altri rilievi.
2 La persona incarcerata deve fare una doccia.

Informazioni e colloquio d’entrata

Art. 10

1 La persona incarcerata è accolta dal personale di sorveglianza, che le fornisce le prime informazioni utili per la sua permanenza nelle strutture carcerarie.
2 Di principio entro sette giorni dal suo arrivo, la persona incarcerata ha un colloquio con un operatore sociale del servizio competente, che le consegna una copia del regolamento, possibilmente in una lingua a lei nota, e la informa sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che reggono la privazione di libertà. Il colloquio ha inoltre lo scopo di conoscerne la personalità, le attitudini, problematiche e bisogni.

Informazioni da e alla famiglia

Art. 11

1 La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale, dell’avvenuta incarcerazione.
2 Il personale designato delle strutture carcerarie prende contatto con i familiari, rispettivamente con il rappresentante legale, quando avvenimenti importanti concernenti la persona incarcerata dovessero richiederlo.
3 La persona incarcerata deve essere informata subito di eventi gravi sopravvenuti ad un parente prossimo.
4 Per le persone incarcerate in detenzione preventiva, il personale designato delle strutture carcerarie trasmette le informazioni summenzionate di concerto con l’autorità competente. Capitolo III Oggetti e beni personali

Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)

Art. 12

1 Gli oggetti di uso personale o di valore affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la cura e l’igiene rimangono a disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di sicurezza.
2 Gli altri effetti ed averi sono ritirati e custoditi presso le strutture carcerarie.
3 Il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato dal funzionario e dall’interessato, che ne riceve copia.
4 Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
5 Il denaro viene depositato sull’apposito conto.
6 I medicamenti vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.
7 Apparecchiature di comunicazione sono vietate.
8 La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso.

Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)

Art. 13

1 Salvo eccezioni per motivi di sicurezza, in camera sono autorizzati gli effetti personali necessari e gli apparecchi elettronici e di comunicazione, compatibilmente con lo spazio a disposizione e le possibilità di utilizzazione nel rispetto delle norme e della quiete.
2 Se del caso, il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati;
3 Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
4 La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso, compreso il denaro non depositato volontariamente sull’apposito conto.
5 I medicamenti devono essere spontaneamente annunciati; se del caso, vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.

Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

di comunicazione in uscita

Art. 14

1 In caso di uscita per trasferimento, gli averi seguono la persona tramite gli addetti al trasporto, rispettivamente vengono accreditati sul conto dell’istituto di destinazione. Gli effetti e oggetti personali di prima necessità seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. Il bagaglio ingombrante viene spedito a spese della persona trasferita. La persona trasferita firma le relative ricevute.
2 In caso di uscita per scarcerazione, gli averi vengono di regola consegnati in contanti alla persona liberata. Restano riservate le indicazioni dell’autorità di tutela o di assistenza riabilitativa. Gli effetti e oggetti personali le vengono riconsegnati immediatamente. La persona scarcerata firma le relative ricevute.
3 In caso di uscita per scarcerazione con rimpatrio, gli averi vengono consegnati in contanti agli addetti al trasporto. Gli effetti e oggetti personali fino a concorrenza di 20 chilogrammi seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. La persona in uscita deve occuparsi anticipatamente di organizzare la spedizione del bagaglio eccedente o ingombrante. Le spese sono a suo carico. La persona scarcerata firma le relative ricevute.
4 In caso di morte, gli averi e gli effetti della persona incarcerata sono a disposizione degli eredi legittimi. Qualora non fossero reclamati entro cinque anni, questi saranno posti in vendita, rispettivamente distrutti, mentre il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo sociale.
5 In caso di evasione, gli averi e gli effetti della persona incarcerata restano bloccati fino alla prescrizione della pena. Se non rivendicati entro questo termine, questi saranno posti in vendita, rispettivamente distrutti. Il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo sociale. Resta riservata la distruzione degli effetti per motivi di igiene; in questo caso, ciò viene menzionato nell’inventario.

Deposito e gestione di averi

Art. 15

1 Per ogni persona incarcerata, viene aperto un conto di deposito, alimentato dal denaro in possesso all’entrata, dal denaro che riceve dall’esterno durante la carcerazione e dalla retribuzione pagata dall’amministrazione delle strutture carcerarie per il lavoro prestato, rispettivamente da terzi in caso di lavoro proprio.
2 La retribuzione viene gestita conformemente alle disposizioni del Concordato latino, attualmente come segue: a) b) c)
3 Le somme in possesso all’entrata e ricevute dall’esterno alimentano la porzione disponibile. Il deposito di denaro da familiari, parenti e conoscenti identificati è accettato solo limitatamente ai bisogni della carcerazione (igiene personale, abbigliamento, telefono, spese postali, spesa interna). Somme eccedenti non sono accettate. Le decisioni sulla gestione del conto deposito sono di competenza della Direzione. Il limite massimo di spesa mensile è fissato dalla Direzione.
4 Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata non può essere in possesso di denaro. Le eventuali somme di denaro rinvenute vengono sequestrate, accreditate sulla parte bloccata del conto di deposito e restituite al momento della scarcerazione.
5 In caso di lavoro esterno, il salario deve essere versato direttamente dal datore di lavoro all’amministrazione delle strutture carcerarie. La gestione del conto di deposito è di competenza della Direzione, secondo un piano finanziario elaborato con l’operatore sociale.
6 In caso di semiprigionia, il salario è incassato dalla persona incarcerata.
7 Le strutture carcerarie non concedono crediti.

Abbigliamento e tenuta personale

Art. 16

1 Le persone incarcerate indossano i propri abiti civili, che devono essere puliti e in emblemi, simboli o altro non devono essere esibiti in modo ostentato.
2 All’entrata, gli abiti della persona incarcerata vengono controllati e, se del caso, lavati; la persona riceve, per il tempo necessario, una tenuta fornita dalle strutture carcerarie.
3 Alla persona incarcerata sprovvista di abbigliamento e mezzi, le strutture carcerarie forniscono il necessario.

Animali

Art. 17

Il possesso di animali non è autorizzato. Capitolo IV Cella o camera

Assegnazione della cella o della camera

Art. 18

1 Alla persona incarcerata viene assegnata una cella o una camera dal funzionario incaricato, con il quale verifica lo stato, l’inventario delle attrezzature, delle suppellettili e della biancheria in dotazione.
2 L’inventario è sottoscritto dalle parti e riporta le osservazioni del caso.
3 Presso lo Stampino e il Naravazz, la persona incarcerata riceve una chiave della camera, da consegnare alla ricezione ogni volta in cui lascia la struttura. La camera va sempre lasciata chiusa, pulita e in ordine.

Celle, camere, locali e oggetti delle

strutture carcerarie

Art. 19

1 Le celle e le camere delle strutture carcerarie possono essere singole o a più posti. Esse sono ammobiliate. Qualsiasi modifica nell’arredamento è vietata, salvo autorizzazione espressa della Direzione.
2 La persona incarcerata provvede giornalmente all’ordine e alla pulizia degli spazi abitativi a lei assegnati (cella o camera).
3 Essa deve avere cura dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e degli oggetti delle strutture carcerarie.
4 Presso il Naravazz, ogni persona incarcerata deve contribuire alle pulizie degli spazi comuni.
5 La persona incarcerata è responsabile di ogni danno causato intenzionalmente o per negligenza. Il risarcimento del danno provocato è dovuto indipendentemente da eventuali provvedimenti penali o disciplinari.

Riconsegna della cella o della camera o

degli oggetti ricevuti

Art. 20

La cella o la camera e gli oggetti ricevuti devono essere riconsegnati puliti e in ordine; lo stato della cella viene riportato sul foglio dell’inventario e firmato dalla persona incarcerata e dal personale incaricato. Capitolo V Igiene, alimentazione, sostanze

Igiene e cura personale

Art. 21

La persona incarcerata ha cura di sé stessa, della sua igiene e pulizia personale quotidiana, così come dei propri effetti.

Pasti, regime alimentare

Art. 22

1 Alla persona incarcerata è garantita un’alimentazione sana, sufficiente e adeguata.
2 È assolutamente vietato lo sperpero di alimenti.
3 La persona incarcerata riceve e consuma in cella o in un locale comune i pasti forniti dalle strutture carcerarie, a seconda dell’organizzazione vigente e degli orari stabiliti dall’ordine del giorno. E’ vietato cucinare in cella o in camera.
4 Alla persona incarcerata collocata allo Stampino, rispettivamente al Naravazz, non è permesso consumare i pasti in camera.
5 Regimi alimentari speciali sono forniti su prescrizione medica.
6 Le strutture carcerarie tengono conto nella misura del possibile di comprovate convinzioni religiose, culturali e filosofiche.
7 Il Naravazz fornisce la colazione giornalmente, di regola il pranzo e la cena solo durante i fine distribuzione dei pasti e nel riassetto di cucina e refettorio. La persona incarcerata presso il Naravazz provvede autonomamente a eventuali regimi alimentari speciali.

Sciopero della fame

Art. 23

In caso di sciopero della fame dichiarato, la Direzione informa il Servizio medico e vengono presi i provvedimenti del caso.

Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti

Art. 24

L’introduzione, la fabbricazione, la detenzione, il commercio o il consumo, così come qualsiasi atto preparatorio, di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti ai sensi della Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, così come di medicinali non prescritti, sono vietati.

Tabacco

Art. 25

1 La Direzione determina i locali nei quali è vietato fumare.
2 Alle persone minori di anni quattordici è vietato il consumo di tabacchi.

Acquisti, spaccio

Art. 26

1 A condizione che la persona incarcerata disponga dei mezzi finanziari, beni di prima necessità, generi alimentari o tabacchi possono essere acquistati allo spaccio di rivendita, secondo le disposizioni della Direzione. L’utile conseguito viene accreditato al Fondo sociale gestito dalla relativa commissione.
2 Alle persone minori di sedici anni è vietato l’acquisto di tabacchi.
3 In accordo con il responsabile dello spaccio, possono essere acquistati altri generi di merce, per uso proprio all’interno della struttura. Non sono autorizzati acquisti di alcun genere per corrispondenza.
4 La persona incarcerata collocata allo Stampino, che non beneficia del regime di congedi, può effettuare acquisti allo spaccio per il tramite del personale di custodia, con pagamento in contanti alla consegna della merce. Capitolo VI Salute

Visita d’entrata e d’uscita

Art. 27

1 Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata è sottoposta a visita medica generale nella settimana che segue la sua entrata.
2 Tutte le persone incarcerate, che soffrono di problemi di salute o che sono sottoposte ad un trattamento medico, sono tenute a segnalarlo al momento dell’incarcerazione, eventualmente presentando il relativo certificato medico. Sono visitate dal personale competente del Servizio medico nel più breve termine.
3 Ferite visibili o segni derivanti da possibili maltrattamenti sono segnalati dalla Direzione all’autorità competente.
4 Su richiesta della persona incarcerata o per decisione del medico, viene effettuata una visita medica d’uscita.

Assistenza medica, visite specialistiche, dentista

Art. 28

1 L’assistenza medica, medico-dentaria e psichiatrica sono garantite dai medici designati dalle strutture carcerarie.
2 Visite mediche specialistiche sono possibili solo su decisione dei rispettivi medici designati.
3 Il detenuto in cura deve seguire scrupolosamente il trattamento prescrittogli; in caso di contestazioni, decide il Medico cantonale.
4 In casi eccezionali, su richiesta della persona incarcerata, con l’autorizzazione del medico e della Direzione, sono ammessi visite ed interventi del medico di fiducia.
5 La persona incarcerata presso il Naravazz è di regola seguita dal proprio medico, a condizione che sia assoggettata all’obbligo assicurativo. Tutte le spese, comprese quelle ospedaliere, sono a suo carico. Negli altri casi, intervengono i medici designati dalle strutture carcerarie.
6 I medici designati dalle strutture carcerarie allestiscono i preavvisi richiesti dall’autorità competente.
7 Il medico responsabile del servizio preavvisa l’istanza di interruzione dell’esecuzione della pena.

Luogo del trattamento

Art. 29

1 Di regola, il detenuto viene curato presso le strutture carcerarie. Il medico può ordinare il collocamento in una struttura ospedaliera qualora il trattamento lo esiga. Il ricovero avviene secondo le disposizioni della Direzione, rispettivamente dell’autorità competente.
2 L’autorità decide se il periodo di degenza è computato sull’esecuzione della pena.

Salute pubblica

Art. 30

1 I medici di riferimento assicurano la supervisione di tutto quanto è attinente alla salute e all’igiene delle persone presenti nelle strutture carcerarie, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, la sussistenza, la distribuzione di medicamenti, l’ambiente e la prevenzione di malattie trasmissibili.
2 I provvedimenti ritenuti necessari dai medici vengono adottati con l’accordo della Direzione. In caso di estrema urgenza, il medico ordina le misure necessarie.

Costi sanitari e delle cure dentarie

Art. 31

1 I costi derivanti dalle cure mediche e stazionarie sono coperti secondo le disposizioni della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie. L’amministrazione delle strutture carcerarie interviene unicamente in modo sussidiario, per quanto non coperto dalla legge.
2 Qualora il detenuto abbia intenzionalmente o per negligenza grave causato tali costi, essi possono essere messi a suo carico.
3 I costi relativi ad eventuali visite e interventi del medico di fiducia sono a carico della persona incarcerata.
4 Le spese derivanti da cure dentarie dei prevenuti sono interamente a loro carico.
5 Le spese derivanti da cure dentarie dei condannati sono regolate dalle norme del Concordato latino.
6 Le cure dentarie urgenti sono garantite. Capitolo VII Servizi

Assistenza sociale

Art. 32

1 L’assistenza sociale individuale è garantita dall’Ufficio di Patronato, rispettivamente dal Servizio educativo minorile, entrambi sottoposti a una direzione propria.
2 Ad ogni persona incarcerata viene assegnato un operatore sociale di riferimento.
3 Gli operatori sociali contribuiscono alla ricerca delle soluzioni dei problemi di carattere sociale e materiale della persona incarcerata.
4 In modo particolare mantengono i necessari rapporti con: a) b) c) d)
5 Gli operatori sociali allestiscono i preavvisi richiesti dalle autorità competenti.
6 Gli operatori sociali sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto col consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente.
7 Ad eccezione del primo colloquio, la persona incarcerata formula per iscritto le richieste di appuntamento all’operatore sociale.

Piano di esecuzione della sanzione o della misura

Art. 33

1 Per ogni persona condannata che deve scontare una pena o un residuo di pena, viene elaborato un piano individualizzato di esecuzione; se la pena o il residuo di pena sono uguali o inferiori a sei mesi, viene elaborato un piano semplificato di preparazione alla liberazione.
2 Il piano viene elaborato dall’operatore sociale con la partecipazione attiva della persona condannata. Esso viene presentato e discusso in una riunione apposita tra i servizi interessati. Il PES, rispettivamente il PEM, viene firmato dalla persona condannata, dall’operatore sociale, dalla Direzione, e sottoposto all’approvazione della Divisione.
3 Il PES e il PEM, una volta approvati dalla Divisione, sono trasmessi al Giudice dell’applicazione della pena per il suo incarto.

Assistenza religiosa e spirituale

Art. 34

1 Ogni persona incarcerata ha il diritto di praticare liberamente la propria convinzione
2 La persona incarcerata può usufruire dell’assistenza spirituale da parte dei rappresentanti religiosi designati dalle strutture carcerarie. Per le persone prevenute, ciò ha luogo previo avviso all’autorità competente.
3 Attività di proselitismo non sono ammesse.

Collaborazioni con partner esterni

Art. 35

Le strutture carcerarie possono avvalersi della collaborazione di partner esterni, nell’ottica di accompagnare e sostenere le persone incarcerate, segnatamente per mantenere e favorire i legami familiari, in particolare con i figli. Capitolo VIII Regime

Ordine e sicurezza

Art. 36

1 L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza, della vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle strutture carcerarie.
2 La vita interna è regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.

Perquisizioni

Art. 37

1 La persona incarcerata, come pure i suoi oggetti e averi, la cella o camera, ed i locali comuni, possono essere perquisiti in qualsiasi momento. La cella o camera può essere perquisita anche in sua assenza.
2 La perquisizione corporale è eseguita da un membro del personale dello stesso sesso.
3 Qualora, a giudizio del personale incaricato, si rendesse necessaria la perquisizione corporale approfondita, la stessa è eseguita da un medico o da un membro del personale addetto all’infermeria.
4 Oggetti o averi non consoni possono essere requisiti e, se del caso, trasmessi all’autorità competente. La Direzione decide in merito alla destinazione degli oggetti o averi. La persona incarcerata viene informata.

Controlli

Art. 38

1 La persona incarcerata può essere sottoposta in qualsiasi momento ai controlli per appurare l’uso di stupefacenti, medicamenti o alcol. Un rifiuto di sottoporsi a tali controlli viene considerato come una positività alla sostanza più pesante.
2 Qualora le analisi risultassero positive, le relative spese sono a carico della persona incarcerata.

Fase di osservazione

Art. 39

1 Per i primi dieci giorni di detenzione, la persona incarcerata è posta in osservazione; dal giorno successivo al suo arrivo, è ammessa al passeggio secondo le disposizioni interne.
2 La Direzione si riserva le decisioni sui casi particolari.

Regime ordinario

Art. 40

1 Qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano, la persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario, secondo le disposizioni interne. Per le persone in detenzione preventiva, ciò ha luogo previo accordo dell’autorità competente.
2 In regime ordinario, il lavoro e le attività sono trascorsi in comune ed in locali designati. Nel restante tempo, la persona incarcerata rimane in cella.

Regime speciale

Art. 41

Su ordine dell’autorità competente, per motivi di inchiesta la persona incarcerata rimane in cella. Le è concesso il passeggio comune per almeno un’ora al giorno, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione.

Regime separato

Art. 42

1 Su ordine dell’autorità competente per motivi di inchiesta o su ordine della Direzione per motivi di sicurezza, d’ordine interno o di trattamento individuale, la persona incarcerata rimane isolata in cella. Le è concesso il passeggio separato per almeno un’ora al giorno, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione.
2 ...
1

Progressione dell’esecuzione della pena

Art. 43

1 L’esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES. I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.
2 Abusi durante le fasi possono comportarne la sospensione, rispettivamente la regressione nelle fasi.

Altri regimi e forme di esecuzione

Art. 44

La semiprigionia, la pena per giorni, il lavoro esterno, l’alloggio esterno e gli arresti domiciliari sono disciplinati dalle disposizioni rilevanti del CPS, di leggi e di regolamenti di applicazione.

Modifica del regime di semiprigionia

e dell’esecuzione per giorni separati

Art. 45

1 La persona incarcerata può rinunciare alla semiprigionia, rispettivamente all’esecuzione per giorni separati, in ogni momento, con comunicazione scritta alla Direzione. L’autorità competente può revocare in qualsiasi momento tali regimi in caso di inosservanza delle condizioni stabilite. In entrambi i casi, l’autorità competente decide le modalità di espiazione del residuo della pena.
2 Non esistono le «vacanze carcerarie».
3 In caso di vacanze collettive fissate dal datore di lavoro, la persona incarcerata è sottoposta al regime ordinario. La persona collocata presso il Naravazz continua l’esecuzione della pena di principio presso lo Stampino.

Misure particolari

Art. 46

La Direzione può adottare misure volte a limitare il contatto tra categorie particolari di persone incarcerate. Capitolo IX Rapporti e contatti

Rapporti interni al carcere

Art. 47

1 La persona incarcerata è rispettosa dei membri del personale, delle altre persone incarcerate e di tutti coloro che a diverso titolo intervengono nelle strutture carcerarie.
2 La persona incarcerata rispetta le regole del vivere comune e la quiete collettiva.

Contatti con l’esterno

Principio

Art. 48

1 I contatti con l’esterno sono regolati dalla Direzione. Per le persone in detenzione preventiva, ciò avviene in accordo con l’autorità competente.
2 Di regola, essi sono sorvegliati e/o controllati e/o sottoposti a censura e/o registrati.

Modalità e presupposti

Art. 49

1 La persona incarcerata può mantenere i contatti con l’esterno.
2 Essi consistono in contatti: a) b) c) d) e)
3 La possibilità di fruire dei contatti tiene conto del comportamento della persona incarcerata ed avviene a dipendenza del regime di esecuzione, della struttura di collocamento, delle possibilità logistiche e delle disposizioni emanate dalla Direzione.
1 Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1.1.2013.
4 I contatti possono essere limitati o vietati dall’autorità competente per ragioni d’inchiesta o dalla persona incarcerata o di terzi.

Accesso alle strutture carcerarie

Art. 50

1 Tutte le persone che accedono alle strutture carcerarie si attengono alle disposizioni emanate dalla Direzione, segnatamente: a) b) c) d) e) f) g)
2 La perquisizione o lo spoglio della persona possono essere effettuati quando tali misure si rivelassero necessarie e proporzionate.
3 Tale controllo è effettuato da una persona dello stesso sesso in un locale adeguato.

Autorità e commissioni di sorveglianza

Art. 51

1 I contatti sono garantiti e liberi con: a) b) c) d) e)
2 Lettere indirizzate a queste autorità sono consegnate in busta chiusa e non sono sottoposte a censura.
3 In particolare, la persona incarcerata può rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione del Gran Consiglio del Cantone Ticino. Il reclamo, motivato, deve essere presentato in forma scritta. La Commissione non ha competenze in materia giudiziaria.

Difesa

Art. 52

1 Ad ogni persona incarcerata nell’ambito di una procedura penale o amministrativa, è garantito il diritto alla difesa o alla rappresentanza legale.
2 I contatti con il difensore designato sono regolati dal CPP.
3 I contatti col difensore o col rappresentante legale nell’ambito di una procedura sono di principio liberi e non limitati, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle strutture carcerarie. Essi possono essere sorvegliati, ma non ascoltati né sottoposti a censura.

Corrispondenza

Art. 53

1 La corrispondenza in entrata e in uscita non è di principio limitata.
2 Le lettere in uscita dalle strutture chiuse devono essere consegnate al personale di servizio in busta aperta. La Direzione può imporre questa regola anche per le strutture aperte.
3 La corrispondenza può essere trattenuta dall’autorità competente per ragioni d’inchiesta o dalla Direzione per ragioni di sicurezza o di ordine interno o a protezione degli interessi propri della persona incarcerata o di terzi. In questo caso, l’interessato viene avvertito.
4 Le spese per gli invii postali sono a carico della persona incarcerata.

Telefonate

Art. 54

1 Le telefonate in entrata non sono ammesse.
2 Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime speciale o separato sono possibili, se autorizzate dall’autorità competente, alle condizioni da questa fissate.
3 Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime ordinario sono possibili.
4 Per entrambe le categorie, fanno stato le disposizioni della Direzione.
5 Le telefonate possono essere registrate.
6 I costi delle telefonate sono a carico della persona incarcerata.

Pacchi

Art. 55

1 La persona incarcerata può ricevere o inviare pacchi.
2 I pacchi in entrata sono controllati e consegnati aperti.
3 Una disposizione della Direzione regola la frequenza di ricezione dei pacchi e la merce, rispettivamente le quantità autorizzate.
4 Qualora la merce non fosse conforme alle disposizioni, sarà ritornata al mittente, salvo che le spese risultino sproporzionate o motivi di igiene lo richiedano; in tal caso, sarà distrutta. La persona incarcerata è informata; le spese sono a suo carico.

Visite

Art. 56

1 Alla persona incarcerata è permesso ricevere in visita, contemporaneamente, un massimo di tre persone maggiorenni.
2 Chi intende rendere visita ad una persona incarcerata a regime speciale o separato deve presentare l’autorizzazione dell’autorità competente.
3 Chi intende rendere visita ad una persona incarcerata a regime ordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
4 La Direzione può vietare le visite ritenute inopportune. I minorenni sono ammessi unicamente se accompagnati: a) b)
5 I minorenni sopra i quattordici anni possono essere ammessi da soli in visita ad un genitore incarcerato, a condizione che questi eserciti l’autorità parentale, rispettivamente se muniti di un’autorizzazione scritta e dichiarata autentica del genitore che esercita l’autorità parentale o di chi ne fa le veci.
6 Salvo eccezioni consentite dalla Direzione: a) b) c)
7 I giorni, gli orari, la sorveglianza e le modalità di visita sono regolati da disposizioni della Direzione.
8 Il tempo di visita è conteggiato in ore piene (al massimo due ore consecutive alla Stampa e allo Stampino, un’ora alla Farera) e non può essere frazionato.
9 Una disposizione della Direzione fissa il monte ore periodico massimo per ogni regime; esso si estingue con la fine di ogni periodo.
10 La visita avviene negli appositi spazi, sotto il controllo del personale di custodia.
11 È assolutamente vietato consegnare o ricevere dalla persona incarcerata qualsiasi cosa. Oggetti o merci destinati alla persona incarcerata devono essere depositati all’entrata; essi verranno consegnati alla persona incarcerata dopo i controlli. Una disposizione della Direzione regola il tipo di merce, la quantità e la frequenza di ricezione.

Altri contatti personali

Art. 57

Colloqui gastronomici, La Silva, Pollicino, eventi particolari sono disciplinati da disposizioni emanate dalla Direzione; si applicano inoltre per analogia le regole previste per le visite.

Sospensione o revoca

Art. 58

1 In caso di abuso nell’esercizio di un contatto, la Direzione può sospendere o revocare un permesso già accordato, rispettivamente interrompere un contatto in corso.
2 La Direzione si riserva di informare l’autorità competente.

Accesso alla rete informatica

Art. 59

1 L’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete, sono vietati, salvo nei casi seguenti: a) b)
c)
2 Altre eccezioni possono essere previste dalla Direzione. Capitolo X Attività

Attività

Art. 60

1 Le strutture carcerarie, nel limite del possibile, offrono alle persone incarcerate possibilità di attività lavorative, formative, culturali, sportive o ricreative, tenendo conto delle caratteristiche e competenze individuali.
2 Per le persone condannate, tali attività rientrano nel PES o nel PEM.

Lavoro

Art. 61

1 Alla persona prevenuta maggiorenne incarcerata a regime speciale o ordinario può essere assegnata un’attività lavorativa, col suo accordo, fatte salve le esigenze d’inchiesta.
2 La persona condannata è obbligata al lavoro. Essa è tenuta a svolgere il lavoro che le viene assegnato; se si sottrae a tale obbligo, è passibile di sanzioni. Il rispetto dell’obbligo di lavorare costituisce inoltre una delle condizioni per l’avanzamento del regime progressivo, rispettivamente per il suo mantenimento.
3 Entrambe le categorie di persone possono procurarsi un’attività lavorativa propria da svolgere all’interno delle strutture, se ritenuta adeguata e compatibile con l’ordine e la sicurezza. I proventi sono versati sul conto deposito dell’interessato, dedotti eventuali costi vivi e la partecipazione alle spese di carcerazione. Si applicano per analogia le disposizioni sulla retribuzione del CPS e del Concordato latino.
4 Il lavoro esterno (art. 77a CPS) e il lavoro in semiprigionia (art. 77b e 79 CPS) sono disciplinati con disposizioni separate. Si applicano inoltre le disposizioni rilevanti del REP, del presente regolamento e, per analogia, le disposizioni del CPS e del Concordato latino.

Formazione

Art. 62

1 La persona prevenuta minorenne è tenuta a frequentare i corsi di formazione organizzati, con l’accordo dell’autorità competente. La formazione non è retribuita.
2 La persona prevenuta maggiorenne può frequentare i corsi di formazione organizzati, fatte salve le esigenze dell’inchiesta. Per le donne incarcerate alla Farera, la partecipazione alle attività formative e culturali corrisponde all’obbligo del lavoro.
3 La persona condannata può frequentare corsi di formazione generale o professionale organizzati all’interno delle strutture carcerarie.
4 La Direzione può autorizzare formazioni con programmi individuali a distanza.
5 Parte dei costi relativi alla formazione possono essere messi a carico della persona incarcerata.
6 La Direzione può revocare l’autorizzazione alla formazione per motivi disciplinari, di sicurezza o di ordine interno o per mancanza di applicazione.
7 La Direzione emana le disposizioni generali inerenti alla formazione.

Esonero dalle attività lavorative e di formazione

Art. 63

La Direzione può esonerare temporaneamente dal lavoro o dalla formazione la persona incarcerata: a) b) c)

Retribuzione

Art. 64

1 Per il lavoro prestato, viene corrisposta una retribuzione secondo le disposizioni del CPS e del Concordato latino.
2 Per la partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento professionale in luogo del lavoro, viene corrisposta una congrua retribuzione.
3 Alla persona condannata, cui non è possibile fornire un’attività lavorativa o formativa, viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione minima.
4 Alla persona inabile al lavoro o alla formazione per motivi di salute certificati dal medico delle strutture carcerarie, viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione stabilita.
5 La Direzione emana le disposizioni inerenti al calcolo delle indennità.

Partecipazione alle spese di esecuzione

Art. 65

1 Le persone incarcerate partecipano alle spese di esecuzione: a) b) c)
2 Gli importi sono fissati secondo le norme del Concordato latino.
3 Per le spese di cui alle lettere b) e c), la Direzione decide, a istanza della persona interessata, sulla riduzione o sull’esonero.

Passeggio

Art. 66

1 Le persone incarcerate sono ammesse al passeggio per almeno un’ora al giorno a partire da quello successivo alla loro incarcerazione.
2 Durata, condizioni e modalità generali del passeggio sono regolate da disposizioni della Direzione per le singole strutture ed applicate individualmente dal personale di custodia.

Lavoro facoltativo durante il tempo libero

Art. 67

Con l’autorizzazione della Direzione, la persona incarcerata può dedicarsi durante il tempo libero ad un’attività produttiva finalizzata al conseguimento di un guadagno; esso viene accreditato sul conto deposito.

Mezzi di informazione

Art. 68

1 Durante la prima settimana di detenzione, alla persona prevenuta è escluso l’accesso ai mezzi di informazione. L’accesso può essere negato o ristretto in qualsiasi altro momento su decisione dell’autorità competente, rispettivamente della Direzione, per motivi di ordine interno. 2
2 Le persone minorenni hanno accesso ai programmi televisivi e radiofonici in modo regolamentato e limitato, secondo le disposizioni della Direzione, in accordo con l’autorità competente.

Attività culturali e ricreative, biblioteca

Art. 69

1 La persona incarcerata è invitata a mantenere ed estendere le proprie competenze culturali, attraverso la partecipazione alle attività e manifestazioni ed usufruendo di opere prestate dalla biblioteca interna.
2 La Direzione disciplina le modalità di fruizione delle attività culturali e ricreative e della biblioteca.

Abbonamenti a giornali e riviste e TV

Art. 70

1 Alla persona incarcerata è concesso di abbonarsi a proprie spese a pubblicazioni in libero commercio in Svizzera.
2 La Direzione emana le disposizioni inerenti alla ricezione di programmi televisivi e radiofonici; il canone degli apparecchi nelle celle e nelle camere è a carico delle persone incarcerate. È vietata l’installazione di antenne esterne.

Apparecchiature proprie di intrattenimento

e supporti dati

Art. 71

La Direzione emana le disposizioni inerenti alle apparecchiature, in particolare le apparecchiature informatiche, i supporti e i lettori di dati (videocassette, CD, DVD, eccetera), rispettivamente ai contenuti autorizzati.

Esercizi fisici e sport

Art. 72

1 La persona incarcerata è invitata a prendersi cura del proprio stato di salute anche attraverso la pratica di esercizi fisici, in cella o in camera, al passeggio o negli spazi previsti per questo scopo. La persona incarcerata è tenuta a portare un abbigliamento adeguato.
2 La pratica di attività sportive presso le strutture aperte è disciplinata da disposizioni particolari.

Tempo di lavoro e tempo libero presso lo Stampino

e il Naravazz

2 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 388.

Art. 73

1 Gli orari di uscita ed entrata per lo svolgimento dell’attività lavorativa o di formazione posto di lavoro o di formazione.
2 Il tempo libero presso lo Stampino e il Naravazz è trascorso in camera o negli spazi comuni secondo disposizioni interne. Salvo per attività organizzate con l’accordo della Direzione, è vietato uscire dal perimetro della struttura. Capitolo XI Autorizzazioni d’uscita

Autorizzazione di uscita (lavoro o formazione)

Art. 74

La persona incarcerata in regime di lavoro o formazione esterni o semiprigionia deve sempre essere munita della relativa decisione, la quale indica la durata, gli orari, il luogo, il datore di lavoro o la scuola, il mezzo di trasporto e le norme di condotta.

Autorizzazione di uscita (congedo, permesso,

accompagnamento)

Art. 75

1 La persona incarcerata può chiedere per tempo un’autorizzazione d’uscita secondo il CPS, il REP e le disposizioni del Concordato latino.
2 L’uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.
3 Le spese per l’uscita sono interamente a carico della persona incarcerata, che deve preventivamente dimostrare di poterle assumere.
4 Ogni autorizzazione d’uscita viene formalizzata per iscritto dalla Direzione, con copia all’autorità di polizia; essa indica le condizioni obbligatorie per l’effettuazione dell’uscita, va conservata dalla persona durante tutta la durata dell’uscita e va riconsegnata al rientro.
5 Il tempo per uscite non effettuate o revocate dalla Direzione o non completamente sfruttate non può essere recuperato.
6 Durante le uscite è vietato: a) b) c) d)
7 Un’uscita già autorizzata può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, qualora una delle condizioni per la sua concessione non fosse più data.
8 L’uscita può avvenire solo se la cella o la camera è in ordine e pulita.

Congedo

Art. 76

1 Il primo congedo è concesso dall’autorità competente. I congedi successivi sono concessi dalla Direzione.
2 Il congedo avviene di principio durante i fine settimana e i giorni festivi, ed è regolato dalle disposizioni emanate dalla Direzione.

Permesso e accompagnamento

Art. 77

La Direzione può concedere alla persona condannata un permesso straordinario di uscita, rispettivamente un accompagnamento ad opera di una persona di fiducia, limitatamente al tempo strettamente necessario, per occuparsi delle sue pratiche personali, professionali o giudiziarie, che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile, o per altri motivi eccezionali a giudizio della Direzione. Capitolo XII Diritti, doveri e misure disciplinari

Diritti

Art. 78

La persona incarcerata gode di tutti i diritti riservati all’individuo ed al cittadino e protetti dalla legge, ad eccezione di: a) b)

Doveri

1
2 È sottoposta alla disciplina della struttura e si conforma alle disposizioni e agli ordini impartiti dal personale.
3 La persona incarcerata ha il dovere di prendere atto delle procedure amministrative, giudiziarie o disciplinari che la riguardano. Qualora in tali ambiti essa dovesse rifiutarsi di apporre la propria firma su un documento, questo porta l’osservazione con indicato il motivo del rifiuto e la firma del funzionario incaricato.

Colloquio di Direzione

Art. 80

La persona incarcerata può chiedere un colloquio di Direzione. La domanda scritta e motivata deve essere indirizzata alla Direzione, di regola per il tramite del personale di custodia.

Reclamo

Art. 81

1 La persona incarcerata gode del diritto di reclamo.
2 Il reclamo, formalmente indicato come tale e debitamente motivato, è da indirizzare in busta chiusa entro cinque giorni dalla decisione o dall’atto contestati: a) b) c)
3 La decisione è intimata all’interessato nella forma scritta.
4 In casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione possono applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr. 100.– 3 .

Petizione

Art. 82

1 Le persone incarcerate hanno il diritto di presentare, in nome proprio o collettivamente, richieste, proposte o lamentele su situazioni o fatti riguardanti il trattamento o la vita interna nelle strutture carcerarie.
2 Le richieste, proposte o lamentele devono essere indirizzate nella forma scritta alla Direzione, per i minorenni alla Magistratura dei minorenni, per il tramite della Direzione.

Infrazioni disciplinari

Art. 83

1 Costituiscono un’infrazione disciplinare: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare; n) o)
2 L’azione penale rimane riservata.
3 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.

Procedura disciplinare

Art. 84

1 Se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione disciplinare, è soggetta ad una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione.
2 Prima di procedere alla sanzione, la persona incarcerata è informata e sentita sui fatti a lei imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente o per iscritto.
3 La sanzione è commisurata tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale.
4 La sanzione è notificata nella forma scritta. Deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il ricorso, che deve essere presentato entro il termine di tre giorni, non ha effetto sospensivo 4 .
5 Tutte le infrazioni disciplinari, nelle quali si configura un atto perseguibile penalmente, sono segnalate all’autorità competente.
6 Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all’autorità competente.

Sanzioni

Art. 85

1 Le sanzioni applicabili sono 5 : a) b) c) d) e) f)
2 Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento.
3 La Direzione è competente per pronunciare le sanzioni disciplinari; in caso di ricusa, la competenza passa alla Divisione.
4 ... 6 Capitolo XIII Trasferimento e scarcerazione

Trasferimento

Art. 86

La persona incarcerata può essere trasferita: a) b) competente; c) condannati.

Scarcerazione

Art. 87

1 Nessuno può essere scarcerato senza un regolare ordine scritto, datato e firmato dall’autorità competente.
2 L’apposito supporto informatico viene aggiornato indicando: a) b) c)

4

Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
5 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
6 Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
3 La conferma della scarcerazione viene trasmessa alle autorità interessate. Per le persone
4 L’allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente il rimpatrio, sono di esclusiva competenza dell’autorità amministrativa preposta. Capitolo XIV Entrata in vigore

Entrata in vigore

Art. 88

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011. Esso abroga tutti i precedenti regolamenti delle strutture carcerarie. Pubblicato nel BU 2013 , 22.
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