Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (801.100)
CH - TI

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria, LSan) 1 del 18 aprile 1989 (stato 15 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 16 settembre 1986 n. 3083 del Consiglio di Stato, decreta: TITOLO I Principi generali
Campo d’applicazione Art. 1 1 Questa legge definisce i principi generali applicabili al settore sanitario e stabilisce le disposizioni di polizia sanitaria.
2 Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantonali e internazionali in materia sanitaria con effetto normativo.

Scopo

Art. 2
1 Lo Stato promuove e salvaguarda la salute della popolazione quale bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività nel rispetto della libertà, dignità e integrità della persona umana.
2 In particolare esso promuove, in modo coordinato, favorendo l’assunzione della responsabilità individuale e collettiva dei cittadini, la prevenzione delle malattie, il mantenimento ed il ricupero della salute di tutti i cittadini senza distinzione di condizione individuale e sociale. Esso crea le premesse affinché siano garantite prestazioni, servizi ed interventi di qualità a costi economici e finanziari sopportabili.
3 Nell’attuare questi scopi lo Stato si avvale della collaborazione dei Comuni, di altri Enti pubblici nonché di persone fisiche e giuridiche di diritto privato, in particolare degli operatori sanitari e degli Ordini delle arti sanitarie, promuovendo la solidarietà a livello cantonale.

Mezzi

Art. 3 Nei limiti dell’articolo 4, gli scopi previsti dall’articolo 2 sono in particolare conseguiti mediante: a) delle libertà individuali dei pazienti e della loro integrità psicofisica; b) e la promozione della salute della popolazione nonché la prevenzione e la lotta malattie trasmissibili; c) delle condizioni indispensabili al mantenimento della salubrità dell’ambiente di in generale, abitativo, scolastico, di svago e di lavoro in particolare; d) della diagnosi precoce delle malattie curabili e delle affezioni in età prescolare la lotta alle malattie sociali, a quelle di larga diffusione e alle tossicodipendenze; e) e la cura degli stati di morbilità e di invalidità nonché la riabilitazione; f) sull’esercizio delle professioni sanitarie e sull’attività dei servizi e delle strutture nonché la vigilanza sulla produzione, il commercio, la distribuzione e la vendita al di agenti terapeutici; h) professionale di base e continua di operatori sanitari; i) di provvedimenti d’urgenza per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria; l) di un sistema informativo coordinato di statistica sanitaria; m) delle cure palliative verso il malato cronico e terminale. n) e il favorimento della ricerca clinica;
2 o) e il favorimento della cultura della donazione d’organi.
3

1

Titolo modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
2 Lett. introdotta dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
3 Lett. introdotta dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
Coordinamento, principi pianificatori e criteri di sussidiamento Art. 4 4
1 Per conseguire gli scopi di questa legge lo Stato assicura il coordinamento degli strumenti e delle risorse disponibili.
2 Esso, nei limiti dei cpv. 3, 4 e 5 di questo articolo, può sussidiare, partecipare alla gestione e, ove ve ne sia necessità, gestire in modo autonomo servizi e strutture sanitari, di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca e di formazione.
3 I sussidi sono concessi per la copertura totale o parziale del disavanzo, fino ad un massimo del
75% della spesa riconosciuta.
4 Il Consiglio di Stato è competente per le decisioni che comportano una spesa unica fino ad un importo massimo di 1'000'000 di franchi o una spesa annua fino ad un importo di 250'000 franchi per almeno quattro anni. Importi superiori sono di competenza del Gran Consiglio. È riservato l’art. 31.
5 Il limite di sussidiamento del 75% della spesa, previsto dal cpv. 3, non si applica nei casi di attività o di iniziative d’interesse generale, di competenza dello Stato in base al cpv. 2 ma che sono svolte o realizzate da altri enti pubblici o da privati.
6 Nella gestione autonoma dei servizi e delle strutture e nella commisurazione dei sussidi secondo i cpv. 2, 3 e 4, si deve tener conto in particolare: a) bisogni sanitari effettivi della popolazione; b) disponibilità attuale e a medio termine di operatori sanitari, di servizi e di strutture d’utilità pubblica e privati sia a livello regionale, sia cantonale e nazionale nonché delle autoterapeutiche della popolazione; c) possibilità di coordinamento e di integrazione territoriale e funzionale dei servizi e strutture in particolare di quelli gestiti o sussidiati dallo Stato; d) mezzi finanziari a disposizione.
7 Il Consiglio di Stato deve segnatamente stabilire nelle linee direttive le priorità d’intervento, ottimalizzando, per l’insieme delle scelte e per ciascuna di esse, il rapporto tra i costi ed i benefici sanitari per la collettività. Esso tiene conto delle pianificazioni settoriali, assicura il coordinamento con la pianificazione cantonale e procede alla verifica periodica della necessità degli interventi. TITOLO II Diritti individuali

Generalità

Art. 5 1 Ogni persona ha diritto a prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute. Esse dovranno essere adeguate alla esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e integrità della persona umana e tenere conto del criterio efficacia sanitaria e del principio dell’economicità.
2 Sono riservate le disposizioni del diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza e le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili. 5

Informazione

a) generalità Art. 6
1 Ogni operatore sanitario, nell’ambito delle proprie competenze professionali, è tenuto a informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti. L’informazione deve essere data in modo chiaro ed accessibile al paziente e tenere conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua personalità. Solo nel caso l’informazione possa essere suscettibile di portare grave pregiudizio allo stato psicofisico del paziente o compromettere l’esito della cura, essa deve essere data ad una persona prossima.
b) incapace di discernimento
2 Se il paziente è incapace di discernimento l’informazione deve essere data alla persona di fiducia designata dal paziente, al rappresentante legale del paziente minorenne o alle persone con diritto di rappresentanza ai sensi dell’art. 378 CC.
6
c) cartella sanitaria
4 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189; precedente modifica: BU
1999, 33.
5 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
6 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
3 Il paziente ha la facoltà, previa domanda scritta e nei limiti di tempo stabiliti all’art. 67 cpv. 4, di consultare presso ogni operatore sanitario, servizio o altra struttura sanitaria la parte oggettiva della cartella sanitaria e gli altri documenti sanitari oggettivi che lo concernono come pure di ottenerne copia. La cartella sanitaria deve essere tenuta conformemente alle disposizioni dell’art . 67. Il paziente ha la facoltà di chiedere la correzione di eventuali errori dei dati e delle informazioni oggettive che lo concernono. È riservato il cpv. 4 di questo articolo.
4 L’operatore sanitario non è tenuto a portare a conoscenza o a mettere a disposizione del paziente le informazioni sanitarie pervenutegli da parte di terzi (ad esclusione dei dati oggettivi di analisi di laboratorio, di accertamenti radiologici o altri) nonché le osservazioni personali. In caso di contestazione è data facoltà di denuncia alla Commissione di vigilanza prevista dall’articolo 24. 7
d) generalità e qualifiche professionali
5 Il paziente ha il diritto di conoscere le generalità e le qualifiche professionali di ogni operatore sanitario che partecipa o interviene nella cura o nel trattamento.
Consenso informato
a) persone capaci di discernimento Art. 7 8
1 Riservato l’art. 5 cpv. 2, il consenso informato del paziente capace di discernimento, maggiorenne o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli.
2 Riservati i casi di cui all’art. 16 CC la capacità di discernimento è presunta nei minorenni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
3 Il consenso di cui al cpv. 1 può essere espresso anche in modo tacito per atti concludenti nel caso di prestazioni sanitarie non invasive o che non comportano un rischio rilevante per il paziente o che non sono suscettibili di invadere la sua sfera intima.
b) direttive anticipate e mandato precauzionale Art. 8 9 1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento e/o designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2 Al riguardo fanno stato gli articoli 370 e seguenti CC.
c) persone incapaci di discernimento Art. 8a 10
1 Al paziente incapace di discernimento si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 377 e seguenti CC.
2 In particolare nelle situazioni d’urgenza possono essere presi i provvedimenti conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 379 CC).

Dimissioni

Art. 9 1 Il paziente capace di discernimento può revocare in ogni tempo il proprio consenso e quindi interrompere una cura, rifiutare prestazioni sanitarie o dimettersi da una struttura stazionaria. Rimane riservato l’art. 5 cpv. 2 di questa legge. 11
2 Se all’interruzione, al rifiuto o alla dimissione ostano motivi di ordine sanitario che possono mettere in pericolo la salute del paziente o di terzi, il paziente, su richiesta del o degli operatori sanitari interessati, è tenuto a liberarli per iscritto da ogni responsabilità. Art. 10 ...
12
Ricerca e sperimentazione
a) Comitato etico
7 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
8 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,

189.

9 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
10 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

11

Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
12 Art. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,

189.

Art. 10a
13
1 Il Consiglio di Stato, dopo consultazione degli Ordini e delle associazioni degli operatori sanitari interessati, nomina il Comitato etico incaricato di esaminare e di approvare i progetti di ricerca ai sensi della legge federale concernente la ricerca sull’essere umano (LRUm).
2 Il Comitato etico è pure competente per esaminare e approvare la ricerca condotta su embrioni in vitro secondo la legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCel).
3 Nessuna ricerca sulle malattie dell’essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano può essere avviata nel Cantone senza l’approvazione del Comitato etico.
4 Il Comitato è composto di almeno nove membri e può avvalersi della consulenza di esperti e di periti esterni.
b) Commissione di ricorso Art. 10b 14 1 Contro le decisioni del Comitato etico è ammesso il ricorso dell’istante, entro 30 giorni dalla notifica, ad una speciale Commissione di ricorso; la procedura è scritta.
2 La Commissione è composta da un esperto di etica e da due docenti universitari di specialità mediche, che vengono designati dal Consiglio di Stato di volta in volta, dopo la ricezione della dichiarazione di ricorso.
3 Per ogni decisione presa, la Commissione di ricorso può prelevare, oltre le spese, una tassa fino ad un massimo di 5000 franchi.
4 Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Art. 11-12 ...
15
Medicina della procreazione Art. 13 16 1 Il Consiglio di Stato designa le autorità cantonali competenti per l’applicazione della legislazione federale in materia di procreazione con assistenza medica.
2 Contro le decisioni delle autorità competenti ai sensi del cpv. 1 è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo.
Sterilizzazione volontaria a fini contraccettivi Art. 14
17
1 Riservati l’art. 122 del Codice penale svizzero e la legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni, sono applicabili le direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche in vigore.
2 Le sterilizzazioni praticate su una persona interdetta o permanentemente incapace di discernimento devono essere notificate da chi le ha eseguite al Medico cantonale nel termine di 30 giorni. Art. 15 ... 18

Autopsie

Art. 16 1 L’autopsia può essere effettuata se: a) non aveva manifestato un’opposizione; b) prossime non vi si oppongono espressamente.
2 Le persone prossime possono ottenere una copia del parere autoptico.
3 Il Medico cantonale può ordinare l’autopsia quando sussistono fondati motivi dell’esistenza di malattie trasmissibili o dubbi sulla causa della morte. Sono riservate le decisioni dell’autorità giudiziaria.
13 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
2001, 189.
14 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedenti modifiche: BU
2001, 189; BU 2009, 28.
15 Art. abrogati dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,

189.

16 Art. reintrodotto dalla L 22.6.2005; in vigore dal 19.8.2005 - BU 2005, 261; precedente abrogazione: BU
2001, 189.
17 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
2001, 189.
18 Art. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,

189.

Prestazioni sanitarie Art. 17
1 Le prestazioni sanitarie devono essere date in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 5 e 64.
2 In particolare gli operatori sanitari non possono subordinare la concessione o l’esecuzione di prestazioni sanitarie urgenti a condizioni assicurative, sociali, religiose, di nazionalità o altre dei pazienti. Sono riservate le disposizioni dell’articolo 18.
Obiezione di coscienza Art. 18 1 Nessun operatore sanitario può essere tenuto ad effettuare o partecipare a prestazioni o terapie incompatibili con le proprie convinzioni etiche o religiose. Tuttavia egli non può, con la sua obiezione, l’esecuzione di prestazioni o terapie non contrarie alla legge da parte della struttura sanitaria ove egli opera. È riservato il capoverso 4 di questo articolo.
2 L’obiettore non può essere oggetto di discriminazione, punizione o penalità. Egli deve segnalare la propria posizione di obiettore prima di una eventuale assunzione.
3 L’obiettore deve in ogni caso dare al paziente le informazioni necessarie per l’ottenimento, tramite altri operatori sanitari, delle prestazioni rifiutate.
4 In caso di grave e imminente pericolo per la salute del paziente l’operatore sanitario obiettore è, se richiesto, comunque tenuto a dare la sua collaborazione.
Strutture sanitarie stazionarie Art. 19 1 I diritti e le libertà individuali dei pazienti delle strutture sanitarie stazionarie possono essere limitati solo per motivi di ordine medico o organizzativo prevalenti. In particolare i pazienti hanno diritto all’assistenza spirituale, all’accompagnamento alla morte e alla presenza delle persone prossime. La degenza non deve privare il paziente di alcun diritto civile e costituzionale.
2 In particolare restrizioni concernenti le visite devono essere fondate unicamente su motivi sanitari e/o organizzativi prevalenti.
3 Alle restrizioni delle libertà di movimento come pure alle restrizioni di tutte le libertà personali delle persone incapaci di discernimento in istituti di accoglienza e cura si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 383 e seguenti CC. 19
Segreto professionale Art. 20
20
1 Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente.
2 Ogni operatore sanitario è tenuto, nell’interesse del paziente, al segreto professionale. I funzionari e i privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono considerati ausiliari conformemente alle disposizioni dell’articolo 321, cpv. 1 del Codice penale svizzero e quindi soggetti all’obbligo del segreto professionale.
3 L’operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per decisione del Medico cantonale. Quest’ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del segreto e dopo aver sentito il paziente interessato.
4 Il segreto professionale non può essere opposto all’autorità di vigilanza qualora le informazioni siano chieste ai fini dell’espletamento dei propri compiti d’ispezione e vigilanza.
21
5 Non soggiacciono all’obbligo del segreto professionale: a) obbligatorie previste dall’articolo 68; b) e gli annunci obbligatori alle autorità, segnatamente quelli concernenti le trasmissibili previste da leggi, regolamenti e ordinanze federali e cantonali; c) obbligatorie conformemente al diritto penale; d) e la comunicazione di dati statistici, epidemiologici, di morbilità o altri in conformità
321a del Codice penale svizzero; e) inerenti ai casi in cui vi sia un fondato sospetto di prescrizione o dispensazione adeguata di stupefacenti e sostanze psicotrope che costituiscono un reato ai sensi dell’art. della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951.
22
6 Sono riservati gli articoli 6 cpv. 1 e 2 e 16 cpv. 2.
Denuncia e legittimazione 23
19 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
20 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
21 Cpv. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161;
precedente modifica: BU 2009, 28.
22 Lett. introdotta dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161.
23 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
Art. 21 1 La violazione dei diritti stabiliti da questo Titolo è denunciabile alla Commissione di vigilanza prevista dall’articolo 24.
2 La denuncia può essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante legale e da ogni altra persona, nell’interesse del paziente danneggiato. 24
3 Con la denuncia viene dato avvio a un procedimento disciplinare nei confronti dell’operatore o della struttura sanitari denunciati, oppure nei confronti di entrambi. 25 TITOLO III Organizzazione e autorità competenti
Consiglio di Stato Art. 22 1 Il Consiglio di Stato: a) l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge; b) il coordinamento di tutta la politica sanitaria verificandone in particolare la compatibilità gli scopi, gli obiettivi e i mezzi di questa legge; c) le decisioni che la legge gli conferisce; d) i regolamenti di applicazione della legge, sentito preliminarmente l’avviso degli Ordini arti sanitarie; e) gli statuti ed i regolamenti degli Ordini professionali di diritto pubblico; 26 f) il Dipartimento 27 competente (detto di seguito Dipartimento).
2 Sono riservate le competenze conferite ad altre istanze da leggi speciali cantonali e federali o da norme intercantonali.
3 Il Consiglio di Stato, ove le circostanze lo richiedono, ha la facoltà di istituire commissioni consultive di coordinamento, di studio, di controllo o di ispezione.
4 Il Consiglio di Stato disciplina tramite regolamento la procedura relativa all’interruzione non punibile della gravidanza secondo gli art. 119 e 120 CPS. 28
Dipartimento competente Art. 23 1 Il Dipartimento cura l’esecuzione di questa legge e dei regolamenti nonché delle altre leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze federali, intercantonali e cantonali in materia sanitaria.
2 Sono riservate le competenze che la legislazione in materia sanitaria federale, intercantonale o cantonale attribuisce al Consiglio di Stato o ad altre autorità e istanze.
3 Il Dipartimento è coadiuvato nelle sue funzioni: a) Medico, dal Batteriologo, dal Patologo, dal Chimico, dal Farmacista e dal Veterinario nonché dai medici delegati e scolastici; b) servizi e strutture sanitari dello Stato, dalle commissioni nonché dalle altre istanze tecniche, o di coordinamento decise dal Consiglio di Stato o previste da questa legge o da speciali; c) Comuni e da Enti pubblici che operano in campo sanitario; d) Ordini professionali; 29 e) persone fisiche o giuridiche di diritto privato previste dell’articolo 31.
4 Il Dipartimento, nel conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, assicura il coordinamento e promuove l’integrazione territoriale funzionale dei servizi, delle strutture e delle prestazioni dei diversi settori d’intervento direttamente dipendenti o convenzionati o sottoposti a vigilanza.
Commissione di vigilanza
a) competenze Art. 24
30
1 La Commissione di vigilanza accerta la fondatezza delle denunce previste dall’art. 21 cpv. 1 e 2. 31
2 Essa può: a) al Consiglio di Stato l’ammonimento;

24

Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
25 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
26 Lett. modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
27 Con DE 22.11.1989, modificato dal DE 12.3.2002, è stato designato il Dipartimento della sanità e della
socialità - BU 1989, 293; BU 2002, 76.
28 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 508.

29

Lett. modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
30 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
31 Cpv. modificato dalla L 11.12.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
b) al Consiglio di Stato l’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 95 e seguenti; c) al Consiglio di Stato la revoca dell’autorizzazione al libero esercizio della professione, sensi dell’art. 59. Le sanzioni alle lettere b) e c) sono cumulabili.
3 La Commissione può inoltre proporre la pubblicazione delle decisioni di revoca dell’autorizzazione al libero esercizio della professione, a spese del denunciato se l’interesse pubblico o quello del paziente leso lo richiedono.
4 La Commissione si avvale della collaborazione degli Ordini e delle associazioni professionali degli operatori sanitari o di periti e consulenti esterni.
b) composizione Art. 25 32
1 La Commissione di vigilanza è nominata dal Consiglio di Stato e si compone di almeno
5 membri e dei relativi supplenti. Ne fanno parte di diritto un Magistrato dell’Ordine giudiziario che la presiede, il Medico cantonale, un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari. Fra i membri della Commissione deve essere assicurata una adeguata rappresentanza femminile.
2 Il rappresentante degli operatori sanitari può essere designato di volta in volta dalle associazioni professionali interessate, su invito del presidente, a dipendenza del caso da esaminare.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione.
Medico cantonale Art. 26 33 1 Il Medico cantonale vigila sulla salute pubblica, sull’esercizio delle arti sanitarie e sull’esecuzione dell’interruzione della gravidanza. Egli ha segnatamente le competenze attribuitegli dalla legislazione federale e cantonale nonché dalle disposizioni esecutive del Consiglio di Stato in materia sanitaria. Coordina l’attività dei medici delegati e scolastici.
2 Il Medico cantonale è l’autorità competente a ricevere gli annunci a fini statistici di ogni interruzione della gravidanza secondo l’art. 119 cpv. 5 del Codice penale svizzero.
3 Il Consiglio di Stato può delegare ad altre unità amministrative e agli Ordini e Associazioni professionali (in tal caso considerati ausiliari del Medico cantonale) determinati compiti nell’ambito della vigilanza sanitaria. 34
Medici delegati Art. 27 35
1 Il medico delegato: a) sulle condizioni igienico-sanitarie del circondario di cui è responsabile; b) le prestazioni di polizia sanitaria previste dalla legge e dai regolamenti; c) la sua opera per compiti di medicina legale e ufficiale; d) con il Medico cantonale in ogni settore della salute pubblica.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce i circondari e designa i medici delegati, previo pubblico concorso, mediante conferimento di appositi mandati di diritto privato.
3 Il mandato è conferito in base agli art. 394 e seguenti del CO e determina i compiti e la retribuzione del medico delegato. La durata del mandato è, di regola, di quattro anni.
Medici e dentisti scolastici Art. 28 36 1 Il medico scolastico: a) sulle condizioni igienico-sanitarie degli istituti scolastici di cui è responsabile e collabora della prevenzione primaria; b) le prestazioni di medicina scolastica previste dalla legge e dai regolamenti; c) con il Medico cantonale e il medico delegato in ogni settore della salute pubblica.
2 Il medico dentista scolastico vigila sulla profilassi dentaria negli istituti scolastici di cui è responsabile e, in particolare, esegue le cure dentarie e sorveglia l’attività dell’operatore/trice di prevenzione dentaria.
32 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
33 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 508; precedenti modifiche: BU
1995, 35; BU 2001, 189.

34

Cpv. introdotto dalla L 11.12.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
35 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
36 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
3 I medici ed i dentisti scolastici sono designati dal Consiglio di Stato in analogia a quanto previsto dall’art. 27 cpv. 2 e 3.
4 Il medico scolastico può assumere totalmente o parzialmente la funzione di medico delegato del circondario di cui è titolare.

Comuni

Art. 29 1 I Comuni hanno le competenze espressamente loro attribuite da questa legge o da leggi speciali.
2 Compete inoltre ai Comuni: a) sull’osservanza delle leggi e regolamenti in materia sanitaria e denunciare al le trasgressioni che comportano sanzioni non di competenza comunale; b) con il Medico cantonale e i medici delegati e scolastici nell’ambito di ogni settore salute pubblica.
3 I Comuni possono inoltre: c) in modo autonomo o d’intesa con il Dipartimento provvedimenti di prevenzione e educazione sanitaria della popolazione; d) all’attuazione dei provvedimenti sociosanitari in grado di rispondere ai bisogni di domiciliare, ambulatoriale e istituzionale della popolazione del Comune.
Ordini e associazioni degli operatori sanitari Art. 30 37
1 Gli operatori sanitari possono riunirsi in Ordini e associazioni professionali.
2 Sono in particolare istituiti i seguenti Ordini professionali quali corporazioni di diritto pubblico: a) dei medici; b) dei medici dentisti; c) dei farmacisti; d) dei medici veterinari.
3 Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore sanitario o dell’adozione di importanti provvedimenti di portata generale, è richiesto l’avviso degli Ordini e delle associazioni degli operatori sanitari interessati.
Compiti di interesse generale Art. 30a 38 1 Gli Ordini previsti all’articolo precedente collaborano con lo Stato nella tutela della salute della popolazione e per l’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione sanitaria.
2 In particolare, gli Ordini dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari organizzano il servizio sanitario di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico. 39
3 Il Consiglio di Stato, tramite regolamento, delega agli Ordini altri compiti generali e particolari.
Altri enti o persone Art. 31 40 1 Lo Stato, nell’adempimento dei compiti attribuitigli, collabora con altri enti di diritto pubblico o privato e con persone che operano nel campo della protezione promovimento della salute quando i bisogni e gli obiettivi della politica sanitaria cantonale lo richiedano.
2 Le modalità della collaborazione sono stabilite tramite speciali convenzioni che indicano in modo particolare il campo d’attività, le funzioni di pubblico interesse attribuite, i criteri e le modalità di sussidiamento ed il grado di autonomia. TITOLO IV Prevenzione e promozione della salute CAPITOLO I Generalità

Nozione

Art. 32 È considerato preventivo ogni provvedimento inteso: a) la responsabilità, l’informazione e le conoscenze dei cittadini nella salvaguardia salute individuale e collettiva; b) l’incidenza di una malattia nella popolazione riducendo i rischi di apparizione di casi;
37 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

38

Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
39 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
40 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
c) lo sviluppo di una malattia nella popolazione riducendone la diffusione e la durata; d) lo sviluppo delle invalidità croniche della popolazione riducendo al minimo le funzionali conseguenti alla malattia.

Provvedimenti

Art. 33 Lo Stato promuove, sostiene e attua la prevenzione tramite: a) di studi epidemiologici sulla diffusione e l’incidenza delle malattie e dei fattori rischio nella popolazione; b) alla salute della popolazione; c) dell’immunizzazione volontaria e la lotta alle malattie trasmissibili; d) sanitaria della popolazione scolastica; e) alle malattie di rilevanza sociale, a quelle di larga diffusione, alle tossicodipendenze e incidenti; f) di misure atte a valutare l’efficacia degli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici riabilitativi proposti e/o attuati.
Preferenza indigena Art. 33a 41 Nell’assunzione del personale, gli enti attivi nella prevenzione e promozione della salute finanziati con contratto di prestazione ed in ragione della disponibilità di personale con determinati requisiti professionali in ambito sociale o sanitario, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
Rispetto del contratto collettivo di lavoro Art. 33b
42 La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi che assicurano i provvedimenti ai sensi dell’art. 33 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali. CAPITOLO II Educazione alla salute

Scopo

Art. 34
1 L’educazione alla salute deve favorire l’autonomia e l’assunzione della responsabilità personale nella salvaguardia della salute individuale e collettiva.
2 Essa ha lo scopo di dare alla popolazione le conoscenze e le competenze idonee a scegliere un modo di vita sano e a valutare criticamente l’esistenza di pericoli per la salute nonché ad utilizzare convenientemente le risorse individuali e collettive atte al promovimento e al mantenimento della salute e segnatamente l’automedicazione.
Compiti, coordinamento e collaborazione Art. 35 1 Il Dipartimento è l’istanza competente a promuovere e coordinare gli interventi, i programmi e le azioni di educazione per la salute nel Cantone.
2 Esso collabora con gli altri Dipartimenti e segnatamente con quello della pubblica educazione per gli interventi nel settore scolastico. L’educazione per la salute deve essere integrata nella formazione prescolastica e scolastica.
Programma d’intervento Art. 36 Il Dipartimento presenta ogni anno al Consiglio di Stato per approvazione un programma, accompagnato dal preventivo, degli interventi previsti per l’anno successivo. CAPITOLO III Protezione sanitaria A. Salubrità dell’ambiente
41 Art. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 201.
42 Art. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 101.
Pericolo imminente Art. 37 43
1 Ove sia accertato e documentato un imminente grave e non altrimenti evitabile pericolo per la salute, il Consiglio di Stato può decidere ogni provvedimento indispensabile, in particolare: a) la sospensione, l’annullamento o la chiusura temporanea o definitiva di attività, manifestazioni e processi produttivi; b) temporaneo o definitivo di vendita di sostanze, prodotti, derrate alimentari, utensili, c) e lo sgombero coatti, temporanei o definitivi, di popolazione e animali; d) di accesso, di transito, di passaggio o di circolazione temporaneo o definitivo in aree o private; e) e l’inagibilità di costruzioni ed edifici privati e pubblici.
2 Sono riservate le competenze di polizia sanitaria dei Comuni previste dalla legge organica comunale, come pure le disposizioni riguardanti l’organizzazione del Servizio sanitario coordinato.
Salubrità dell'ambiente
a) vigilanza Art. 38 44
1 La vigilanza sulla salubrità dell’ambiente di vita, abitativo, di studio, di svago e di lavoro incombe in prima istanza ai Comuni, che si avvalgono della collaborazione dei medici delegati.
2 Il Dipartimento può in ogni caso intervenire d’ufficio o su istanza degli interessati per tutelare la salubrità pubblica.
b) abitabilità, agibilità Art. 38a 45 1 Al Dipartimento compete il riconoscimento della abitabilità e dell’agibilità degli edifici di uso pubblico e collettivo, ai Municipi di tutte le altre costruzioni.
2 Il riconoscimento può essere revocato in ogni momento, se non risultano soddisfatte le condizioni per la sua concessione e se sussiste una situazione di pericolo per la salute.
c) costruzioni nuove e esistenti Art. 38b
46
1 Il Consiglio di Stato stabilisce le norme ed i requisiti di igiene per le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le riattazioni e gli ampliamenti di edifici.
2 Il Dipartimento promuove l’eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità delle persone invalide.

Balneabilità

a) principio Art. 38c 47 1 A tutela della salute dei bagnanti, la qualità dell’acqua delle spiagge e delle piscine di uso pubblico o collettivo deve essere periodicamente verificata per accertarne igienico sanitarie.
2 In caso di acque inquinate, impure o comunque pericolose per la salute, la balneazione deve essere vietata.
3 Il regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque, i provvedimenti da adottare per la tutela della salute dei bagnanti e le autorità competenti.
Acqua potabile Art. 39 1 Ogni edificio adibito ad abitazione dev’essere allacciato a spese del proprietario ad una rete di distribuzione d’acqua potabile con l’impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede.
2 ... 48
3 ... 49
4 Il Dipartimento assicura la vigilanza sugli acquedotti nonché sulle modalità di distribuzione per il tramite dei competenti servizi tecnico-sanitari, che, segnatamente, provvedono ai controlli
43 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
44 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
45 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
46 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

47

Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
48 Cpv. abrogato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289.
49 Cpv. abrogato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289.
batteriologici e chimici dell’acqua potabile nonché alla tenuta del casellario tecnico-sanitario delle acque potabili del Cantone.
50
Cimiteri. Sepoltura, trasporto di salme 51 Art. 40 52 1 Deve essere assicurata la sepoltura o la cremazione di tutte le persone morte nel Cantone.
2 Ogni Comune deve disporre di un cimitero. Con l’autorizzazione del Dipartimento possono essere creati cimiteri che servono a più Comuni.
3 Il Consiglio di Stato è competente per disciplinare il trasporto, la sepoltura, la cremazione e l’esumazione delle salme cosi come gli interventi praticati su di esse.
4 Il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e disciplina l’attività delle imprese di pompe funebri.
5 Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantonali e internazionali in questa materia.
Esercizio di imprese di pompe funebri Art. 40a 53 1 L’esercizio di imprese di pompe funebri, con sede o attività nel Cantone, è sottoposto all’autorizzazione del Dipartimento, che ne decide pure la revoca.
2 L’autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti minimi richiesti al titolare dell’impresa o, nel caso di persone giuridiche, a chi è responsabile della società, che devono: a) l’esercizio dei diritti civili; b) in possesso di un diploma riconosciuto; c) degno di fiducia; d) essere gravato da attestati di carenza beni, provvisori o definitivi o certificati equipollenti; e) di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, estesa anche ai f) di disporre di locali e attrezzature adeguate per l’esercizio dell’attività.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le modalità relative alla concessione e alla revoca dell’autorizzazione. B. Malattie trasmissibili 54 Art. 40b 55 Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie) e delle relative ordinanze ed emana le necessarie disposizioni.

Vaccinazioni

Art. 41 1 Lo Stato promuove l’immunizzazione volontaria della popolazione dalle malattie.
2 Allo scopo di limitare la diffusione delle malattie trasmissibili il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone quando la salvaguardia della salute pubblica lo impone.
Provvedimenti coattivi Art. 42 56
1 Il Medico cantonale può ordinare al paziente infettivo o contagioso e alle persone che hanno avuto con lui contatto, misure di profilassi, di cura, di isolamento, di controllo, di disinfezione e di restrizione della libertà personale. Egli può parimenti vietare al paziente l’esercizio di determinate attività e professioni.
2 Se il paziente non dà seguito alle misure previste dal capoverso precedente, il Medico cantonale può disporre provvedimenti coattivi segnatamente l’isolamento obbligatorio. Egli può avvalersi della forza pubblica.

50

Cpv. modificato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289.
51 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
52 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128; precedente modifica: BU
2001, 189.
53 Art. reintrodotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128; precedenti modifiche: BU
2001, 189; BU 2009, 28.

54

Titolo modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
55 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
56 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
3 Ogni medico autorizzato ha la facoltà di imporre in via provvisionale al paziente contagioso provvedimenti coattivi, dandone immediata comunicazione al Medico cantonale che si pronuncerà giusta il capoverso 1 di questo articolo.
4 Il paziente e le altre toccate dalla misura hanno la facoltà di ricorrere contro i provvedimenti del Medico cantonale al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Divieti generali Art. 43 1 Al fine di prevenire la diffusione di malattie trasmissibili, il Medico cantonale può vietare o limitare manifestazioni, chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private, vietare l’accesso a determinati edifici e l’uscita dagli stessi come pure stabilire divieti di balneabilità.
2 Il Medico cantonale può subordinare, alla presentazione di certificati di vaccinazione, l’ammissione a scuole, colonie, case per bambini o altri istituti, l’occupazione in strutture sanitarie, nell’industria alimentare e alberghiera, l’esercizio di attività a contatto con il pubblico o particolarmente esposte a pericolo di contagio.
3 Esso si avvale della collaborazione dei Comuni, dei medici delegati e della pubblica.
4 Contro le decisioni del Medico cantonale è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo. C. Protezione sanitaria nella scuola
a) medicina scolastica Art. 44 1 Il medico scolastico vigila sulla salubrità e sicurezza delle scuole, degli istituti di educazione, delle scuole dell’infanzia pubbliche e private del proprio circondario. La vigilanza si estende: a) scolari, agli insegnanti e agli inservienti; b) edifici, ai locali, ai servizi e agli arredamenti scolastici, alle mense e ai dormitori nonché alle sportive e ricreative annesse. 57
2 Gli allievi di tutti gli ordini di scuola come pure i docenti, i supplenti e gli inservienti possono beneficiare delle visite e prestazioni del medico scolastico stabilite dalla legge e dai regolamenti.
b) servizio dentario scolastico Art. 45 1 Il servizio dentario scolastico ha lo scopo di promuovere la prevenzione e la cura dentaria degli allievi delle scuole elementari e medie, pubbliche e private, del Cantone.
58
2 L’organizzazione e la vigilanza del servizio è affidata al Dipartimento. Esso si avvale della collaborazione dell’Ordine dei medici dentisti.
Servizi dentari comunali e consortili Art. 46
1 I servizi dentari scolastici comunali e consortili sono riconosciuti nel quadro dell’organizzazione cantonale; essi godono delle stesse facilitazioni previste per il servizio cantonale purché le prestazioni date corrispondano a quelle previste dalla legge e dai regolamenti di applicazione.
2 I Comuni e i Consorzi devono nominare con pubblico concorso i medici dentisti scolastici.
Finanziamento medicina scolastica Art. 47 59 1 I Comuni partecipano, secondo la loro forza finanziaria, nella misura minima del 20% e massima del 70% alle spese per le visite e le prestazioni dei medici scolastici.
2 La ripartizione dell’onere a carico dei Comuni è fatta tenendo conto della popolazione scolastica.
Finanziamento servizio dentario scolastico Art. 47a
60
1 Le prestazioni di prevenzione e di cura ad opera del servizio dentario scolastico sono fatturate secondo tariffe agevolate stipulate tra il Consiglio di Stato e l’Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino.
2 Il Cantone si assume i costi delle prestazioni di prevenzione eseguite dai medici dentisti scolastici.
3 I Comuni partecipano ai costi delle prestazioni di prevenzione secondo la loro forza finanziaria, in base alla legge sulla perequazione finanziaria.
57 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

58

Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
59 Art. modificato dalla L 29.1.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 513.
60 Art. introdotto dalla L 29.1.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 513.
4 La ripartizione dell’onere a carico dei Comuni è fatta tenendo conto degli allievi curati domiciliati in ogni singolo Comune.
5 Il Cantone anticipa i costi delle prestazioni di cura dentaria, che recupererà poi integralmente dai Comuni.
6 Le famiglie possono essere chiamate dai Comuni ad assumere i costi per le cure dentarie. In questo caso, i nuclei familiari a reddito modesto hanno il diritto di ottenere un contributo dai Comuni alle spese di cura in misura proporzionale al reddito imponibile; il Consiglio di Stato elabora, a titolo indicativo, una tavola dei contributi. D. Malattie di rilevanza sociale, di larga diffusione, tossicodipendenze e comportamenti pericolosi per la salute

Nozione

Art. 48 Sono in particolare considerate malattie di rilevanza sociale, di larga diffusione, tossicodipendenze e comportamenti pericolosi per la salute: a) congenite ed ereditarie; b) e i problemi sanitari legati all’ambiente sociale di vita e di lavoro e al comportamento, la bronchite cronica, il diabete, il reumatismo, le affezioni tumorali, psichiche, l’alcolismo, il tabagismo, la farmacodipendenza e le altre c) conseguenti alla modifica della struttura della popolazione, segnatamente

Provvedimenti

Art. 49 61 1 Lo Stato promuove, collaborando con ordini e associazioni degli operatori sanitari, nonché con altri enti, associazioni o persone interessate, la lotta contro le malattie di rilevanza sociale o di larga diffusione, le tossicomanie e i comportamenti pericolosi per la salute tramite l’educazione sanitaria della popolazione in generale e dei gruppi sottoposti a rischi particolari.
2 Su proposta del Dipartimento il Consiglio di Stato può e partecipare all’attività di enti e associazioni di diritto pubblico e privato che si occupano di prevenzione e riabilitazione nel campo delle malattie sociali di larga diffusione, delle tossicomanie e dei comportamenti pericolosi per la salute.
3 Il Consiglio di Stato può parimenti attuare, su proposta del Dipartimento, azioni di profilassi per la diagnosi precoce delle affezioni curabili limitatamente ai gruppi a rischio e nel rispetto delle libertà individuali.
4 Il Consiglio di Stato può adottare, su proposta del Dipartimento, misure e provvedimenti atti a prevenire gli infortuni e a salvaguardare l’incolumità pubblica. Essi devono essere conformi al principio della proporzionalità. È riservato il diritto federale e speciale.
Altre misure 62 Art. 50 1 Il Consiglio di Stato può imporre restrizioni e divieti, oltre a quelli previsti dagli articoli 49 e seguenti della legge, alla pubblicità, al consumo e alla vendita di bevande alcoliche, tabacco e altre sostanze, agenti terapeutici e altre sostanze che creano dipendenza nel rispetto delle disposizioni costituzionali e della legislazione federale, intercantonale e cantonale. 63
2 È riservato l’articolo 93 cpv. 3 di questa legge.
Consumo di bevande alcoliche Art. 51 64 1 Nei commerci e nei negozi del Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche: a) persone di età inferiore ai 18 anni; b) persone che si trovano in stato di ebrietà.
2 Sono parimenti vietati: a) di bevande alcoliche destinate a persone inferiori ai 18 anni o in stato di ebrietà;
61 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
62 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

63

Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147.
64 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
1996, 122.
b) al consumo di alcolici di cui all’art. 20 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla del 15 marzo 2023 (LEAR).
65
3 La distribuzione e la vendita di alcol tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal cpv. 1 sia garantito da adeguate misure di controllo.
Consumo di tabacco e altre sostanze
a) generalità Art. 52 66
1 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per o modalità di consumo. 67
1bis Il capoverso 1 è parimenti applicabile ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. 68
b) informazione
2 Il Consiglio di Stato, nel rispetto delle libertà individuali, promuove l’informazione alla popolazione sugli effetti nocivi del fumo attivo e passivo.
c) divieti e obblighi 69
3 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare.
4
... 70
5 ... 71
d) protezione dei giovani Art. 52a
72 1 La distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vietata. 73
2 Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.
3 La distribuzione e la vendita di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal capoverso 1 sia garantito da adeguate misure di controllo. 74
4 I capoversi 1, 2 e 3 sono parimenti applicabili alla distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. 75 TITOLO V Operatori sanitari Capitolo I Disposizioni comuni
Autorizzazione e vigilanza Art. 53
76
1 L’esercizio nel Cantone di un’attività sanitaria relativa a pazienti umani o animali è sottoposto ad autorizzazione.
2 L’autorizzazione viene rilasciata agli operatori sanitari di cui all’art. 54, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dai regolamenti.
3 Qualsiasi tipo di attività sanitaria è in ogni caso sottoposto a vigilanza.
65 Lett. modificata dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 214.
66 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
67 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147.
68 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147.

69

Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
70 Cpv. abrogato dalla L 12.10.2005; in vigore dal 12.4.2006 - BU 2006, 145 e 147.
71 Cpv. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
72 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
73 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147.
74 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147.

75

Cpv. introdotto dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147.
76 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
2001, 189.
4 Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione delle leggi federali concernenti le professioni sanitarie. Esso può inoltre disciplinare per regolamento l’attività degli operatori sanitari previsti dall’art. 54 e proteggere e riconoscere i diplomi e titoli degli operatori sanitari previsti dall’art. 62.
5 L’operatore autorizzato è tenuto ad esporre in modo ben visibile nel proprio ambulatorio il certificato di libero esercizio rilasciato dal Cantone.
Obbligo di dichiarazione
a) prestatori di servizi transfrontalieri Art. 53a 77 1 I prestatori di servizi ai sensi dell’art. 1 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del
14 dicembre 2012 (LDPS) possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta, previa verifica delle qualifiche professionali, e secondo le disposizioni di quest’ultima legge.
2 Laddove la competenza di regolamentazione delle qualifiche di una professione sanitar ia spetta al C antone, il Dipartimento verifica le qualifiche professionali dei prestatori di servizi. Se la qualifica p rofessionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l’esercizio della p rofessione validi nel Cantone, tale da nuocere alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la p ossibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le c onoscenze e le competenze mancanti.
3 Il nulla osta è rilasciato alle medesime condizioni del libero esercizio.
b) prestatori di servizi residenti in altri Cantoni Art. 53b 78 1 Gli operatori sanitari che dispongono di un’autorizzazione al libero esercizio della propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta.
2 Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività.
3 Essi sono tenuti a informare in anticipo le autorità competenti mediante dichiarazione scritta corredata da una copia autenticata dell’autorizzazione di libero esercizio rilasciata dal Cantone di residenza, dall’attestato originale di good professional standing dell’autorità competente del Cantone di residenza e dell’eventuale ulteriore documentazione stabilita dal Consiglio di Stato.
Operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale
a) definizioni Art. 54 79
1 Sono considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipendente o dipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di: a) medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo in ambito sanitario, psicoterapeuta; b) infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale, terapista con federale, igienista dentale, audioprotesista.
2 Il Consiglio di Stato può completare l’elenco di cui al cpv. 1 con ulteriori professioni laddove ciò appaia giustificato in virtù dei relativi percorsi formativi e quadri professionali.

Autorizzazione

b) autorità competente 80 Art. 55 1 Il Dipartimento è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione per l’esercizio di una professione sanitaria.
81
2 All’esercizio sotto la responsabilità professionale di un altro operatore sanitario autorizzato delle professioni previste dall’art. 54 lett. b) si applicano le disposizioni dell’art. 58 e le eventuali direttive emanate dal Dipartimento. 82
3 Sono riservate le norme particolari previste per gli operatori di cui agli art. 62 e 63.
77 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
78 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
79 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
2001, 189.

80

Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
81 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
82 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
c) requisiti
83 Art. 56
1 L’autorizzazione è concessa alle persone che: a) titolari di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti; b) degne di fiducia; c) i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione; d) assolto un periodo di pratica di due anni, laddove ciò è previsto dai regolamenti di della presente legge. 84
2 Sono inoltre richiesti: a) della lingua italiana;
85 b) copertura assicurativa sufficiente per eventuali danni cagionati nell’ambito dell’attività
86
3 Ove le circostanze lo esigono l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può chiedere, prima di concedere il libero esercizio di una professione sanitaria, l’assolvimento di un periodo di pratica professionale quale operatore sanitario dipendente. È riservato il diritto federale.
4 Il Consiglio di Stato può precisare mediante regolamento i requisiti di cui ai cpv. 1 e 2; esso può in particolare prevedere l’obbligo di dimostrare la padronanza della lingua italiana mediante il superamento di un esame specifico. Eccezioni al cpv. 2 lett. a) sono possibili temporaneamente per coloro che esercitano sotto sorveglianza specialistica, nella misura in cui ciò si impone per garantire l’assistenza ai pazienti, non sia stato possibile trovare persona in grado di comprovare tali competenze linguistiche e sia garantita la sicurezza dei pazienti. In questi casi le conoscenze linguistiche richieste dovranno tuttavia essere acquisite entro un anno. 87
5 Se le condizioni previste per la sua concessione non sono soddisfatte l’autorizzazione è rifiutata o revocata; ove le circostanze lo esigono la decisione di revoca può essere resa immediatamente esecutiva a titolo cautelativo.
88
6 Sono riservate le disposizioni federali applicabili agli operatori sanitari soggetti alle leggi federali. 89
d) documentazione Art. 56a
90
1 I requisiti di cui all’art. 56 sono documentati: a) diploma, dall’attestato o dal certificato di capacità; b) del casellario giudiziale completo rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in l’istante ha risieduto e lavorato nei cinque anni precedenti l’istanza; c) good professional standing rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l’istante è attivo nei cinque anni precedenti l’istanza; d) compilata sui moduli dell’autorità competente; e) un certificato medico di idoneità. È riservato l’art. 60; f) attestati scolastici o certificati rilasciati conformemente al portafoglio europeo delle lingue; g) certificato d’assicurazione.
2 Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell’autorità competente, sia mediante coinvolgimento dell’istante, sia mediante contatto diretto con altre autorità o con i datori di lavoro dell’istante.
e) eccezione 91 Art. 57 92 1 Se l’interesse pubblico o circostanze eccezionali lo richiedono, il Consiglio di Stato può autorizzare all’esercizio dipendente o indipendente di una professione sanitaria, operatori in possesso di diplomi, attestati o certificati diversi da quelli previsti dall’art. 56 ma comunque ritenuti idonei.
2 Prima di concedere l’autorizzazione il Consiglio di Stato sente l’avviso dell’Ordine e dell’associazione professionale interessati.
83 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
84 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

85

Cpv. modificato dalla sentenza del 12 maggio 2020 del Tribunale federale; in vigore dal 24 luglio 2020
- BU 2020, 245; precedenti modifiche: BU 2018, 271 e 366.
86 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
87 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271 e 366; BU 2020, 245.
88 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
89 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

90

Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
91 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
92 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
3 L’autorizzazione è limitata nel luogo e nel tempo.
f) esercizio dipendente sotto la responsabilità di terzi 93 Art. 58 1 Se sono ossequiate le disposizioni di questo articolo è presunta l’autorizzazione degli operatori delle professioni previste dall’art. 54 lett. b), se l’operatore in questione non esercita sotto la propria responsabilità professionale.
94
2 L’operatore sanitario titolare oppure la direzione sanitaria o amministrativa di un servizio o struttura sanitari autorizzati, prima di assumere un operatore in forma dipendente che non necessita di autorizzazione del Dipartimento, deve procedere alla verifica delle condizioni e dei requisiti conformemente alle disposizioni dell’art. 56 cpv. 1 lett. a), b) e c), cpv. 2 e cpv. 4 e dell’art. 59.
95
3 Per la verifica dei requisiti il titolare o la direzione possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento.
4 ... 96
5
... 97
6 Il titolare e la direzione sanitaria o amministrativa sono tenuti in ogni tempo a mettere a disposizione del Dipartimento, per ogni operatore sanitario dipendente, i documenti previsti dall’articolo 56a. 98
7 Il Dipartimento può, ove le circostanze lo richiedono, sottoporre all’autorizzazione prevista dall’art.
55 cpv. 1 anche operatori sanitari dipendenti.
g) operatori in formazione Art. 58a
99
1 Gli operatori sanitari in formazione devono disporre dei diplomi, attestati o certificati adeguati ed esercitano sotto la sorveglianza e la responsabilità del titolare o dell’operatore sanitario superiore in possesso del libero esercizio e di un’adeguata esperienza.
2 L’autorizzazione è limitata nel luogo e nel tempo.
3 Il Dipartimento può stabilire il numero massimo di persone ammesse alla formazione per responsabile o servizio.
h) pratica professionale sotto supervisione/mentorato Art. 58b
100
1 Gli operatori sanitari che svolgono il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato volto all’ottenimento del diploma federale di terapista complementare, del diploma federale di naturopata e del diploma federale di arteterapeuta, devono avere ottenuto il certificato settoriale.
2 Il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato per ottenere il diploma federale di terapista complementare, il diploma federale di naturopata e il diploma federale di arteterapeuta, è svolto sotto la propria responsabilità professionale e necessita di un’autorizzazione formale del Dipartimento.
3 Per ottenere l’autorizzazione, l’operatore sanitario, oltre alla condizione di cui al cpv. 1, deve adempiere i requisiti di cui all’art. 56 cpv. 1, ad esclusione della lett. d, e cpv. 2.
4 L’autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato viene rilasciata per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovata fino a un massimo di sette anni.
i) misure disciplinari 101 Art. 59
102
1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari: a) avvertimento; b) ammonimento; c) multa fino a 20’000 franchi;
93 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
94 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
95 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

96

Cpv. abrogato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
97 Cpv. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
98 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
99 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
100 Art. introdotto dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61.
101 Nota marginale modificata dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61; precedente
modifica: BU 2018, 271.
102 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedenti modifiche: BU
2001, 19; BU 2009, 28.
d) divieto di libero esercizio della professione per sei anni al massimo (divieto temporaneo); e) divieto definitivo di libero esercizio della professione per l’intero campo d’attività o per una di esso.
2 Le misure disciplinari di cui al cpv. 1 sono pronunciate dal Dipartimento, sentito l’avviso della Commissione di vigilanza prevista dall’art. 24, salvo nei casi di infrazione alle disposizioni sulla pubblicità, sull’obbligo di partecipare ai servizi di emergenza, sull’obbligo di aver concluso un’assicurazione di responsabilità civile e nei casi di esercizio abusivo.
3 È riservata la possibilità di delega di competenze decisionali agli Ordini professionali di diritto pubblico, in applicazione dell’art. 26 cpv. 3.
4 Ove le circostanze lo esigono il Dipartimento può sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, l’autorizzazione.
5 Nell’ambito del procedimento disciplinare è pure ammesso l’interrogatorio della parte; al riguardo si applicano per analogia gli articoli 142-146 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, ritenuto che le autorità amministrative incaricate della vigilanza sono parificate alle autorità penali e gli interrogatori possono essere effettuati anche dai loro collaboratori.
6 I provvedimenti e le sanzioni pronunciati in virtù del presente articolo o delle disposizioni federali sono comunicate agli Ordini professionali e possono essere pubblicati sul Foglio ufficiale. Nei casi di particolare gravità possono parimenti essere comunicati alle strutture o servizi sanitari autorizzati nella misura in cui si tratti di potenziali datori di lavoro. In ogni caso, i motivi della misura disciplinare possono essere trasmessi unicamente nel singolo caso di comprovata necessità.
j) durata 103 Art. 60 1 L’autorizzazione al libero esercizio delle professioni di cui all’art. 54 cpv. 1 è per principio valida fino al compimento del settantesimo anno di età. 104
2 Essa è in seguito rinnovata ogni due anni previo accertamento dell’idoneità psicofisica all’esercizio della professione da parte del Medico cantonale.
3 L’autorizzazione decade indipendentemente dall’età, previo accertamento formale impugnabile, nei casi in cui non ne viene fatto uso per due anni consecutivi.
105
k) iscrizione all’albo 106 Art. 61 1 Gli operatori sanitari ammessi al libero esercizio sono iscritti d’ufficio nell’albo tenuto ed aggiornato periodicamente dal Dipartimento.
2 L’albo è pubblicato per esteso periodicamente sul sito internet dell’Amministrazione cantonale. 107
Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale Art. 62 108 1 Non è soggetta ad autorizzazione l’attività degli operatori sanitari non elencati all’art. 54 e che, a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali operatori dipendenti sotto la responsabilità professionale di un operatore, servizio, ambulatorio o struttura autorizzati.
2 L’operatore sanitario titolare oppure la direzione sanitaria o amministrativa di un servizio, ambulatorio o struttura sanitari autorizzati, prima di assumere un operatore in forma dipendente che n on necessita di autorizzazione del Dipartimento deve accertarsi che l’operatore in questione sia in p ossesso del diploma, svizzero o riconosciuto, confacente.
3 Eccezioni a quanto previsto dal cpv. 2 possono essere autorizzate dal Dipartimento previo preavviso dei rispettivi Ordini o Associazioni professionali.
4 Gli operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale possono dispensare e/o attuare, nell’ambito dell’ambulatorio, del servizio o della struttura sanitaria, prestazioni e terapie prescritte da operatori sanitari autorizzati, nei limiti delle proprie capacità e conoscenze collaudate ed in quelli stabiliti dal competente operatore sanitario prescrittore.
5 L’operatore non abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale è sottoposto, nell’esercizio delle attività previste dal cpv. 4 a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge e dei
103 Nota marginale modificata dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61; precedente
modifica: BU 2018, 271.
104 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271..
105 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
106 Nota marginale modificata dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61; precedente
modifica: BU 2018, 271.
107 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
108 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
regolamenti; egli può inoltre essere sanzionato ai sensi dell’art. 59 ed essere oggetto di un divieto d’esercizio della professione per mancato ossequio dei requisiti all’art 56 cpv. 1.
Terapisti complementari
a) autorizzazione Art. 63 109 1 È considerato terapista complementare ai sensi di questa legge chi è in possesso della relativa autorizzazione cantonale ed esercita la sua attività a titolo indipendente. Gli articoli 63-63c non si applicano al «naturopata con diploma federale» e al «terapista complementare con diploma federale». 110
2 L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata dal Dipartimento alle persone che: a) superato l’apposito esame cantonale; b) di buona reputazione; c) di buona salute psichica e fisica; d) di locali idonei all’attività svolta.
3 Il terapista complementare è subordinato, nell’esercizio della sua attività, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge. Si applicano in particolare anche il Titolo II e l’art. 59.
b) esame Art. 63a 111 1 L’esame di terapista complementare è volto a verificare le conoscenze del candidato relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza dell’intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di estendere l’esame anche a materie specifiche nell’ambito delle terapie complementari.
2 Unitamente alla domanda di ammissione all’esame il candidato è tenuto a trasmettere al Consiglio di Stato la documentazione relativa alla sua formazione e ad indicare il tipo di prestazioni che intende dispensare, così come eventuali attrezzature e apparecchiature che intende utilizzare.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le ulteriori modalità relative all’ammissione, allo svolgimento e alla valutazione dell’esame cantonale. Esso può segnatamente: a) del tutto o parzialmente dall’esame i terapisti che hanno superato un esame analogo altri Cantoni o che sono in possesso di un diploma riconosciuto dal Cantone o dalle professionali cui è stato delegato tale compito; b) l’ammissione all’esame alla prova di aver effettuato una formazione pratica nel d’attività prescelto dal candidato.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse d’esame.
c) limiti di competenza a dare le prestazioni
aa) in generale Art. 63b 112
1 Il terapista complementare è tenuto a limitare le sue prestazioni e/o terapie ai campi d’attività indicati all’autorità sanitaria. Egli è in particolare tenuto a: a) il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica prima di dare una o attuare una terapia, in modo tale da escludere qualsiasi confusione con gli sanitari di cui all’art. 54; b) c) per ogni paziente, una cartella sanitaria ai sensi dell’art. 67; d) il Consiglio di Stato di ogni mutamento concernente la sua formazione o le prestazioni terapie applicate.
2 Egli non può: a) interventi chirurgici e/o ostetrici; b) iniezioni e prelievi di sangue; c) punzioni di ogni genere e tipo; d) malattie veneree e trasmissibili; e) apparecchiature ionizzanti; f) utilizzare o vendere apparecchiature destinate all’uso da parte dei medici; g) e somministrare medicamenti, ad eccezione dei prodotti appartenenti alle categorie ed E in base alle convenzioni intercantonali di cui all’art. 92, di quelli autorizzati dal e dei medicamenti di medicina omeopatica ed antroposofoca notificati come senza ricetta medica in base alle convenzioni intercantonali di cui all’art. 92;
109 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95.

110

Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
111 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95.
112 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95.
h) prestazioni rientranti nel campo di competenza del «naturopata con diploma federale» e «terapista complementare con diploma federale», né di altre professioni sanitarie
113 i) il paziente da cure e prestazioni scientificamente riconosciute. 114
3 Il Medico cantonale può accordare eccezioni in casi particolari.
bb) i terapisti in possesso di un diploma riconosciuto Art. 63c 115
1 Il terapista complementare in possesso di un diploma riconosciuto è tenuto a rispettare i limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione e comprovate dal diploma o certificato.
2 Il Consiglio di Stato può stabilire delle deroghe all’art. 63b cpv. 2.

Guaritori

Art. 63d 116 1 Sono considerati «guaritori», secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un’autorizzazione per l’esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie comunemente accettate dalla tradizione locale e popolare a pazienti che lo richiedono.
2 Il guaritore: a) godere di buona reputazione e di buona salute psichica e fisica; b) disporre di locali idonei all’attività svolta; c) dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro natura, all’incolumità del paziente e non può distogliere il paziente da cure e prestazioni riconosciute; d) comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in esercita l’attività; e) di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori di cui all’art. 54 e i terapisti complementari autorizzati; f) può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili; g) può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti; h) può fare alcuna pubblicità; i) può ricevere alcun compenso né rimborso spese per le proprie prestazioni.
3 In caso di mancato ossequio ai requisiti e vincoli di cui al cpv. 2 l’autorità di vigilanza sanitaria può vietare al guaritore la dispensazione delle proprie prestazioni.

Levatrici

Art. 63e
117 Nel caso di parto domiciliare, le levatrici sono autorizzate a somministrare e a dispensare medicamenti sottoposti a ricetta medica, nella misura in cui il parto sia sotto la responsabilità di un medico che dispone del libero esercizio nel Cantone.
Obblighi professionali Art. 64
118
1 Gli operatori sanitari sono tenuti al rispetto degli obblighi professionali previsti dalle relative disposizioni federali per l’attività sotto la propria responsabilità professionale, mentre agli operatori sanitari non disciplinati a livello federale si applicano per analogia gli obblighi professionali di cui all’art. 40 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006.
2 Gli operatori sanitari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale devono disporre di locali adeguati all’esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno di un locale sicuro ove conservare gli eventuali medicamenti e le cartelle sanitarie cartacee e/o un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico, riservato l’art. 67 cpv. 4. Essi sono tenuti a notificare all’autorità competente ogni cambiamento di attività o indirizzo.
3 Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriormente gli obblighi professionali degli operatori sanitari. Egli può in particolare fare riferimento a disposizioni emanate da associazioni professionali di diritto pubblico o privato.
113 Lett. introdotta dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
114 Lett. introdotta dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
115 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95.
116 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
2004, 95.
117 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95.
118 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
Autonomia professionale Art. 65 119
1 L’ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all’esercizio indipendente della professione è identificato dalle generalità e dalle qualifiche del titolare.
2 Negli studi e ambulatori collettivi, gestiti in forma associativa o organizzati nella forma di persona giuridica commerciale, la responsabilità professionale degli operatori sanitari che vi operano è personale.
3 L’autonomia professionale degli operatori sanitari associati o dipendenti deve essere garantita. A questo scopo il Dipartimento può verificare e, se necessario, fare modificare i relativi contratti associativi e di lavoro.
Obbligo di presenza Art. 66 1 L’ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all’esercizio indipendente può essere aperto al pubblico solo se il titolare è in servizio.
2 Ove le circostanze lo richiedono il Dipartimento può consentire, per brevi periodi, eccezioni segnatamente quando un altro operatore autorizzato nella medesima specialità è presente.
Cartella sanitaria Art. 67 1 Ad eccezione dell’assistente farmacista e dell’odontotecnico, ogni operatore sanitario ai sensi dell’art. 54 attivo nel settore ambulatoriale, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria nella quale devono essere almeno indicati: a) b) di trattamento eseguito; c) effettuate; d) di inizio e di conclusione del trattamento nonché la data di ogni consultazione. Egli deve, nell’ambito del rispettivo campo d’attività, indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e, se ne ha facoltà, gli agenti terapeutici prescritti. È riservato l’art. 11 cpv. 6. 120
2 Le informazioni di cui all’art. 6 cpv. 4 possono essere menzionate su un documento separato dalla cartella sanitaria.
3 Per ogni intervento chirurgico, oltre alle informazioni di cui al cpv. 1 di questo articolo, devono essere documentate le informazioni cliniche e tecniche sull’intervento, nonché le generalità del o degli operatori e dell’anestesista, delle altre persone coinvolte nell’intervento, nonché il genere, la durata e l’ora dell’intervento chirurgico e dell’anestesia.
3a La cartella sanitaria del paziente deve menzionare il tipo o il genere di sperimentazione e ricerca cui egli è stato sottoposto. 121
4 La cartella e gli altri documenti sanitari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla conclusione del trattamento. È riservato il diritto del paziente ad accedere alla cartella sanitaria conformemente all’art. 6 cpv. 3 e 4.
Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari 122 Art. 68 123 1 Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica.
2 Egli ha l’obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza in relazione con l’esercizio della propria funzione o professione. 124
3 ...
125
Obbligo di segnalazione da parte di direzioni amministrative e sanitarie
119 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

120

Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
121 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
122 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente
modifica: BU 2001, 189.
123 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
124 Cpv. modificato dalle sentenze del 18 marzo 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 25.3.2021 - BU
2018, 271 e 366, BU 2021, 161.
125 Cpv. annullato dalle sentenze del 18 marzo 2021 del Tribunale federale - BU 2018, 271 e 366, BU
2021, 161; precedente modifica: BU 2012, 366.
Art. 68a
126
1 Chiunque diriga una struttura o servizio sanitari ha l’obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di reato di cui all’art. 68 cpv. 2 perpetrato da un proprio dipendente o collaboratore di cui è venuto a conoscenza in relazione con la propria funzione e professione. 127
2 Egli è parimenti tenuto a informare immediatamente il Dipartimento se l’assunzione o la collaborazione con un operatore sanitario è stata rifiutata o se il contratto è stato revocato, rescisso o non rinnovato per violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione.
Obbligo di segnalazione da parte del Ministero pubblico Art. 68b
128 Il Ministero pubblico notifica al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l’esercizio dell’attività sanitaria.
Situazioni d’urgenza
a) picchetti Art. 69
129
1 Tutti gli operatori sanitari sono tenuti, in situazioni d’urgenza o di catastrofe, a dare le prestazioni necessarie nell’ambito delle loro competenze professionali e della loro formazione specifica.
2 I medici, i dentisti, i farmacisti ed i veterinari, sono tenuti ad assicurare i servizi di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico organizzati dagli Ordini a livello regionale e locale in conformità all’art. 30a cpv. 2. 130
3 Nell’esplicare questa funzione gli Ordini possono adottare le misure atte a questo scopo.
4 Gli Ordini sono autorizzati a riscuotere un contributo sostitutivo dagli operatori sanitari esonerati dal servizio di picchetto in virtù delle disposizioni di applicazione di cui al cpv. 3. Il contributo sostitutivo può corrispondere al minimo a 100 franchi e al massimo a 1000 franchi per giorno di picchetto esonerato. 131
b) procedura Art. 69a
132
1 Se gli Ordini non organizzano i servizi di picchetto previsti dall’art. 30a cpv. 2 secondo le necessità della popolazione, il Dipartimento può disporre i provvedimenti necessari per garantire detti servizi.
2 Se le circostanze lo richiedono il Dipartimento può estendere questo obbligo ad altre associazioni professionali sanitarie.
3 Il Medico cantonale, sentito l’avviso degli Ordini e delle associazioni professionali interessate, può, per motivi di salute, età avanzata o altri, dispensare un operatore dal partecipare ai servizi di picchetto.
Pubblicità e comparaggio Art. 70 133
1 Ogni operatore sanitario deve praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente.
2 Egli deve tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari.
3 In particolare è vietata ogni forma di contratto o accordo tra operatori sanitari che limiti la libertà di scelta del paziente o che lo esponga a uno stato di dipendenza. Sono parimenti vietati accordi o contratti con laboratori di analisi, farmacie, altre strutture sanitarie o aziende che espongono l’operatore sanitario a obblighi e situazioni di dipendenza incompatibili con la dignità professionale o con l’interesse sanitario o economico del paziente.
4 Sono riservati i contratti con gli assistenti e quelli per l’assolvimento di periodi di pratica e perfezionamento professionale.
126 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161.

127

Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147.
128 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
129 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
130 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
131 Cpv. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
2004, 305.

132

Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
133 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
2001, 189.
Titoli di studio esteri Art. 71 134
1 L’operatore sanitario che ha conseguito un titolo di studio in uno Stato dell’Unione europea ha il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine a condizione che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato.
2 Se il titolo di studio dello Stato membro d’origine può essere confuso con un titolo che in Svizzera richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, il Consiglio di Stato può imporre a quest’ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine in una forma adeguata che esso gli indicherà, obbligandolo in particolare a indicare la sigla, posta tra parentesi, dello Stato membro d’origine.
Assenze, sostituzioni Art. 72 135 1 Un operatore sanitario autorizzato può, in caso di impedimento a tempo pieno e per principio per un massimo di sei mesi, farsi sostituire nell’esercizio della propria attività, notificando la sostituzione al Dipartimento.
2 La supplenza di cui al cpv. 1 è eccezionalmente ammessa in caso di assenza a tempo parziale se la stessa è dovuta a malattia dell’operatore sanitario titolare o dei suoi parenti stretti, a maternità, al servizio militare o ad attività di insegnamento accademico.
3 Il supplente deve essere in possesso del libero esercizio e, se è richiesto per il rilascio del libero esercizio, di un titolo di perfezionamento uguale o affine a quello dell’operatore impedito.
4 Il Dipartimento, sentito l’Ordine, può autorizzare la supplenza da parte di operatori che non sono in possesso del libero esercizio, ma che hanno concluso la formazione di base e si trovano in fase avanzata di un percorso di perfezionamento uguale o affine a quello dell’operatore impedito. Capitolo II Disposizioni particolari

Medici

a) medicamenti e altri agenti terapeutici Art. 73
1 Ai medici è vietata la vendita o la dispensazione all’utenza di medicamenti e degli agenti terapeutici previsti dall’art. 89.
2 Sono riservati i casi d’urgenza e la dispensazione da parte dei medici veterinari di medicamenti di prescrizione veterinaria.
3 Ove le circostanze lo richiedono, il Dipartimento può autorizzare la dispensazione di medicamenti e di agenti terapeutici da parte dei medici e negli ambulatori degli istituti ospedalieri se il disservizio per l’utenza è manifesto e documentato o per fare fronte a esigenze particolari nell’interesse dei pazienti. 136
b) ambulatori secondari Art. 74 137 La gestione di ambulatori secondari soggiace all’autorizzazione del Dipartimento. Tali ambulatori possono essere aperti all’utenza solo se il titolare è presente. Art. 75 ... 138

Farmacisti

a) esclusività Art. 76 139 La dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti, delle specialità farmaceutiche e delle specialità di banco è permessa ai soli farmacisti ad eccezione dei prodotti la cui vendita è consentita anche nelle drogherie e di quelli di libera vendita secondo il diritto federale.
b) collaboratori farmacisti
134 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
135 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
136 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
137 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

138

Art. abrogato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
139 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
2001, 189.
Art. 77
140
1 Il farmacista responsabile di una farmacia può avere quali dipendenti uno o più farmacisti o assistenti farmacisti, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 56 e
57.
2 Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità d’assunzione.

Odontotecnici

Art. 78 1 Prestazioni di odontotecnica possono essere eseguite solo su ordinazione o sulla base di un’impronta fornita da un medico dentista autorizzato.
2 All’odontotecnico è proibito qualsiasi intervento o semplice manipolazione nella bocca del paziente. TITOLO VI Strutture e servizi sanitari 141
Nozione e vigilanza Art. 79 142
1 Sono strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i locali, i vani o gli ambienti, anche mobili: a) sono distribuite o attuate, a pazienti degenti o ambulanti e ad animali prestazioni sanitarie e terapeutiche in vista della promozione, della protezione, del mantenimento o del della salute; b) hanno luogo attività di produzione, di commercio o di distribuzione di medicamenti e farmaceutiche, agenti terapeutici, principi attivi, materiale e attrezzature sanitarie, analitiche, di accertamento diagnostico o terapeutiche, come pure di ogni altro bene servizio assimilabile; c) hanno luogo attività di ricerca o didattiche, di insegnamento e di apprendimento di teoriche o pratiche sanitarie.
2 Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture, e sulle attività previste dal cpv. 1 e sui servizi che, pur non disponendo di una struttura o di attrezzature fisse, offrono le medesime prestazioni al domicilio degli utenti (servizi di assistenza e cura a domicilio). Esso può segnatamente imporre l’adozione di tutti i provvedimenti e le misure atte a garantire le premesse di sicurezza per i pazienti, di qualità delle prestazioni, dei beni e dei servizi distribuiti, commerciati o prodotti nonché la validità dei diplomi e dei certificati distribuiti.
3 In particolare l’impiego di apparecchiature tecnico-scientifiche a tecnologia avanzata o che impiegano radiazioni ionizzanti è autorizzato solo se è accertata e documentata la disponibilità di operatori qualificati e competenti.
4 I responsabili delle strutture e dei servizi che distribuiscono prestazioni sanitarie o attuano terapie devono tenere, per ciascun paziente, la cartella sanitaria prevista dall’art. 67.
Ospedali, cliniche, case di cura, altre strutture assimilabili
a) autorizzazione Art. 80 143
1 Per l’esercizio di un ospedale, di una clinica, di un cronicario, di un convalescenziario, di una casa di cura o di riposo per anziani, di un istituto di riabilitazione e in genere per ogni altra struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato.
2 Se le circostanze lo richiedono, il Consiglio di Stato può sottoporre ad autorizzazione anche altre strutture e servizi previsti dall’art. 79.
3 L’autorizzazione è concessa se sono ossequiati i requisiti di cui all’art. 81 di questa legge. È riservato il cpv. 2 dell’art. 102.
4 L’autorizzazione deve menzionare il campo d’attività, i limiti e le condizioni che ne hanno determinato la concessione.
b) requisiti Art. 81 1 La concessione dell’autorizzazione d’esercizio è subordinata all’accertamento della disponibilità di una direzione sanitaria e amministrativa, di un numero adeguato di operatori sanitari, di strutture, servizi e attrezzature sanitarie, e di un’organizzazione interna atti a garantire le premesse di sicurezza dei pazienti, di qualità delle prestazioni e delle cure.
140 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

141

Titolo modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
142 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
143 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
2 La disponibilità di cui al cpv. 1 sarà determinata dall’indirizzo e dal genere d’attività, dal numero, dall’età e dal grado di dipendenza degli ospiti nonché dal tipo di casistica curata.
3 Il Consiglio di Stato, può, in ogni tempo, chiudere o limitare l’attività di strutture sanitarie che non rispettano le condizioni che hanno determinato l’autorizzazione ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio.
4
... 144
5 Il Dipartimento stabilisce il numero minimo di posti di formazione per categoria professionale per responsabile o servizio di ogni singolo istituto proporzionato alla dimensione e ai volumi di prestazioni dello stesso.
145

Statistiche

Art. 82 1 Allo scopo di disporre delle basi statistiche necessarie alla conoscenza della distribuzione e dell’incidenza delle malattie e dei fattori di rischio nella popolazione nonché alla valutazione dei bisogni sanitari, alla elaborazione della pianificazione ed alla definizione delle priorità d’intervento, come pure allo scopo di disporre delle informazioni indispensabili all’organizzazione del servizio sanitario coordinato e in caso di catastrofe, le strutture sanitarie previste dall’art . 80 sono tenute a mettere a disposizione, su richiesta e secondo modalità stabilite dal Dipartimento, i dati statistici sul movimento degli ospiti, sulla classificazione delle malattie, sul numero e il tipo di prestazioni, sul numero e le qualifiche del personale impiegato, sul numero dei letti, sulla dotazione di attrezzature e sui costi totali d’esercizio.
2 Ove la siuazione epidemiologica lo richiede il Consiglio di Stato, sentito l’avviso del Medico cantonale, può estendere questo obbligo anche a operatori sanitari previsti dall’art. 54.

Farmacie

Art. 83 146
1 L’apertura al pubblico di una farmacia è subordinata ad un’autorizzazione del Dipartimento.
2 L’autorizzazione è concessa se: a) sanitario è un farmacista autorizzato all’esercizio indipendente della b) l’idoneità dei locali, dell’arredamento e dello strumentario in conformità alle della farmacopea elvetica e del regolamento d’esecuzione.
3 Al farmacista responsabile non proprietario deve essere garantita l’indipendenza necessaria all’assunzione della responsabilità sanitaria della farmacia.
4 Durante le ore di servizio deve essere presente costantemente in farmacia il responsabile sanitario o un altro farmacista o assistente farmacista autorizzato.
5 La preparazione di medicamenti può essere eseguita solo da un farmacista o da un assistente farmacista autorizzato.
6 Il Consiglio di Stato può in ogni tempo chiudere una farmacia quando le condizioni ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio non sono più ossequiati.
7 ...
147

Drogherie

Art. 84 148 1 Sono drogherie secondo questa legge i negozi che, diretti da un droghiere, vendono agenti terapeutici la cui vendita è consentita nelle drogherie oppure in tutti i commerci, conformemente alle disposizioni intercantonali e federali in materia.
149
2 L’apertura al pubblico di una drogheria è subordinata ad un’autorizzazione del Dipartimento. L’autorizzazione è concessa se: a) sanitario è un droghiere ammesso all’esercizio sotto la propria responsabilità b) l’idoneità dei locali, dell’arredamento e dello strumentario in conformità alle della farmacopea elvetica e del regolamento d’esecuzione. 150
144 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
145 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2018, 271 e BU 2021, 161.
146 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
147 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

148

Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
149 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
150 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
3 Durante le ore di servizio deve essere costantemente presente in drogheria il responsabile sanitario o un altro droghiere autorizzato. 151
4 Il Consiglio di Stato può in ogni tempo chiudere una drogheria quando le condizioni ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio non sono più ossequiati.
5 ...
152
Laboratori d’analisi sanitarie Art. 85 1 Per l’esercizio di un laboratorio privato di analisi sanitarie, è necessaria l’autorizzazione del Dipartimento.
2 L’autorizzazione è concessa dopo verifica: a) diplomi, dei certificati di specializzazione e di pratica nonché dell’estratto del casellario della persona responsabile della conduzione tecnico-scientifica del laboratorio; b) disponibilità e delle qualifiche del personale dipendente; c) locali, dell’arredamento e dello
3 L’autorizzazione menziona il campo di attività e le altre condizioni alle quali essa è concessa.
4 Se le condizioni stabilite nell’autorizzazione non fossero rispettate o quando le circostanze lo esigono il Consiglio di Stato può, in ogni tempo, revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione come pure limitare il campo di attività di un laboratorio di analisi sanitarie.
153
5 ... 154
6 I laboratori, compresi quelli degli ambulatori medici delle strutture sanitarie, possono essere sottoposti a controlli ufficiali di qualità. Art. 86 ... 155 Art. 87 ... 156

Fabbricazione

Art. 88
157 Il Consiglio di Stato è competente per rilasciare l’autorizzazione per la fabbricazione di medicamenti dichiarati di competenza cantonale ed a disciplinarne le condizioni. TITOLO VII Agenti terapeutici Art. 89 ...
158
Vigilanza - autorizzazione Art. 90 159 Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici) ed emana le necessarie disposizioni. Art. 91 ...
160 Art. 92 ... 161 Art. 93 ... 162 TITOLO VIII
151 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
152 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

153

Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
154 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
155 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518.
156 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
2001, 189.
157 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
2001, 189.
158 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
2001, 189.
159 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518.
160 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
2001, 189.

161

Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518.
162 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
2001, 189.
Tasse, procedure e contravvenzioni

Tasse

Art. 94 163 1 Per l’istruzione delle pratiche amministrative legate ai compiti previsti da questa legge, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, di ispezione e di consulenza da parte delle istanze previste dalla legge sono percepite tasse e spese.
2 Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita ritenuto un minimo di 200 franchi e un massimo di 5000 franchi.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce con regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse.
Disposizioni penali Art. 95 164 1 Le infrazioni alle disposizioni di questa legge e dei regolamenti d’applicazione sono punite con la multa fino a centomila franchi.
2 Le infrazioni intenzionali gravi sono punite con la multa fino a cinquecentomila franchi. 165
3 La complicità, il tentativo e l’istigazione sono punibili, così come l’omissione. 166
4 Le contravvenzioni ai sensi del capoverso 1 sono decise dal Consiglio di Stato; le infrazioni ai sensi del capoverso 2 sono di competenza della magistratura penale.
167
5 Le autorità amministrative di vigilanza istituite dalla presente legge e dai relativi regolamenti per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero ai sensi dell’art. 357 del Codice federale di procedura penale del 5 ottobre 2007. 168
Persone giuridiche Art. 95a 169 Se una contravvenzione, punibile con la multa ai sensi dell’art. 95 cpv. 1, è commessa nella gestione d’affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica e la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della multa, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.
Infrazioni in materia di alcol e tabacco Art. 95b 170 1 L’importo minimo per le contravvenzioni relative alle disposizioni in materia di consumo di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 51 e al consumo di tabacco e altre sostanze ai sensi dell’art.
52 è fissato a 200 franchi.
2 Sono punibili: a) dello spaccio o chi lo sostituisce; b) quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del
3 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.
Confisca e devoluzione Art. 96
1 Il Dipartimento può ordinare la confisca o la distruzione di attrezzi, merci o di qualunque cosa mobile che ha costituito oggetto di contravvenzione o che è servita a commetterla.
2 Gli oggetti confiscati sono devoluti allo Stato.
3 I vantaggi pecuniari illeciti sono devoluti allo Stato.
Altre misure, spese Art. 97 1 In caso di contravvenzione il Dipartimento ordina tutte le misure atte a far cessare uno stato di fatto contrario alla legge, segnatamente la chiusura di strutture sanitarie.
163 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
164 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
165 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18.
166 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021 161.
167 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18.

168

Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
169 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
170 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
2 Il Dipartimento può addebitare al contravventore la totalità o parte delle spese che si sono rese necessarie per accertare o documentare la contravvenzione, segnatamente le spese d’ispezione, di analisi, di perizie, ecc.
3 È applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 171

Prescrizione

Art. 98 172 I procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge si prescrivono nei termini previsti dall’art. 46 della legge federale sulle mediche universitarie del 23 giugno 2006.
Altre misure Art. 99 173
1 I funzionari previsti dall’art. 23 cpv. 3 lett. a) hanno in ogni tempo durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza ed agli stabilimenti annessi. Al fine di accertare una contravvenzione, possono procedere ad ogni altra indagine ritenuta necessaria.
2 Essi possono ordinare con effetto immediato le misure provvisionali ed i provvedimenti che si rendono necessari per acquisire le prove, per evitare la sottrazione di eventuali profitti illeciti e per prevenire o far cessare una situazione di pericolo grave e imminente per la salute pubblica.
3 Il Consiglio di Stato, può attribuire anche ad altri funzionari le competenze previste ai capoversi precedenti.
Rimedi di diritto Art. 99a 174 1 Contro le decisioni del Dipartimento, del Medico cantonale, degli Ordini professionali di diritto pubblico o di altre autorità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge preveda il ricorso diretto a questa autorità giudiziaria. 175
2 Il ricorso contro le decisioni di cui all’art. 37 cpv. 1, contro le decisioni di revoca a titolo cautelativo di autorizzazioni all’esercizio e contro le decisioni di chiusura a titolo cautelativo di strutture e servizi sanitari non ha effetto sospensivo.
Assistenza amministrativa Art. 99b 176 Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano al Dipartimento, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per l’esame delle istanze di autorizzazione e nell’ambito della vigilanza sanitaria. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari. TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali
Ordini delle arti sanitarie Art. 100 Entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge gli Ordini delle arti sanitarie, istituiti secondo l’art. 30, devono presentare al Consiglio di Stato per approvazione gli statuti, le norme deontologiche e i regolamenti interni.
Operatori sanitari Art. 101 Gli operatori sanitari che all’entrata in vigore di questa legge hanno compiuto il settantesimo anno di età sono tenuti a chiedere, entro un anno, il rinnovo dell’autorizzazione conformemente alle disposizioni dell’art. 60.
Strutture sanitarie Art. 102 1 Le strutture sanitarie non al beneficio di autorizzazione d’esercizio conformemente alla legge sanitaria del 18 novembre 1954 devono chiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 80 entro due anni dalla data d’entrata in vigore di questa legge.
171 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
172 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
173 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

174

Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
175 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
176 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
2 Durante i primi cinque anni dall’entrata in vigore di questa legge, l’autorizzazione di cui all’articolo
80 cpv. 1 è concessa solo se la struttura non distoglie mezzi e risorse indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica sanitaria segnatamente nel campo ospedaliero e dell’assistenza alle persone anziane.
Droghisti e drogherie. Autorizzazione Art. 102a 177
1 L’uso delle denominazioni «droghiere» e «drogheria» è riservato agli operatori ed ai locali commerciali autorizzati rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e seguenti e 84. 178
2 Le denominazioni «droghista» e «drogheria», al di fuori dei casi previsti dal cpv. 1, devono essere abbandonate entro tre anni dall’entrata in vigore di questa modifica legislativa.
3 I droghisti residenti nel Cantone e che, all’entrata in vigore di questa legge, gestiscono una drogheria ed intendono continuare ad esercitare la professione facendo uso delle denominazioni sopraccitate, devono presentare al Dipartimento le istanze d’autorizzazione, previste dagli art. 54 e seguenti e dall’art. 84, entro un anno dall’entrata in vigore di questa modifica legislativa.
4 Il regolamento d’applicazione stabilisce i requisiti e i termini per l’adeguamento dei locali commerciali adibiti a drogheria.
Terapisti complementari. Autorizzazione Art. 102b 179 I guaritori ai sensi del diritto previgente che sono in grado di comprovare un’attività di almeno 10 anni possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto dei limiti di competenza previgenti per un periodo massimo di 3 anni.
Imprese di pompe funebri. Autorizzazione Art.102c 180 L’art. 40a cpv. 2 lett. b) non è applicabile alle imprese di pompe funebri già autorizzate secondo il regolamento previgente. Tuttavia, se dovesse cambiare il titolare dell’impresa, questi dovrà conformarsi alla nuova disposizione entro 5 anni dall’entrata in funzione.
Assistenti farmacisti, audioprotesisti, terapisti complementari, guaritori Art. 102d 181 1 Le autorizzazioni di libero esercizio rilasciate agli assistenti farmacisti prima dell’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 conservano la loro validità.
2 Gli audioprotesisti residenti nel Cantone e che, all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre
2017, sono attivi a titolo indipendente sono autorizzati se presentano l’istanza di autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica di legge.
3 I terapisti complementari autorizzati conformemente all’art. 63 segg. previgenti all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «naturopata con diploma federale», del «terapista complementare con diploma federale» e dell’arteterapeuta possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato tali attività.
4 I guaritori notificati al Dipartimento conformemente all’art. 63d lett. b) previgente all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti per un periodo massimo di 5 anni.
Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale Art. 102f 182 L’obbligo di cui all’art. 62 cpv. 2 si applica al personale assunto dopo l’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017.
Competenze linguistiche Art. 102g 183 Gli operatori che all’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017 sono autorizzati a esercitare una professione sanitaria dovranno acquisire le competenze linguistiche di cui all’art. 56 cpv. 2 lett. a) entro due anni dall’entrata in vigore della precitata modifica di legge.

Prescrizione

177 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
178 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
179 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95.
180 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128.

181

Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
182 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
183 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271 e 366, BU 2020, 245.
Art. 102h 184 Ai procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge relativi a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017 si applicano i termini di prescrizione previgenti.
Attività sotto supervisione/mentorato Art. 102i 185 L’operatore sanitario che al momento dell’entrata in vigore dell’art. 58b svolge iI periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente può continuare la propria attività professionale ma deve richiedere l’autorizzazione entro sei mesi.
Regolamenti di applicazione Art. 103 I regolamenti di applicazione, le ordinanze, i decreti e le prescrizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento emanati giusta la legge sanitaria del 18 novembre 1954 rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questa legge, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva stabilita dal Consiglio di Stato.
Entrata in vigore Art. 104 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore. 186
Disposizioni abrogate Art. 105 Con l’entrata in vigore di questa legge è abrogata la legge sanitaria del 18 novembre
1954 e ogni altra disposizione legislativa od esecutiva cantonale contraria o incompatibile. Pubblicata nel BU 1989 , 177.

184

Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
185 Art. introdotto dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61.
186 Entrata in vigore: 1. luglio 1989 - BU 1989, 177.
Markierungen
Leseansicht