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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR) 1 del 20 aprile 2010 (stato 8 marzo 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno
2009 (in seguito: legge), decreta:

Competenza

a) in generale
(art. 4 cpv. 1 legge) Art. 1 2 L’applicazione della legislazione federale e cantonale sulla politica regionale è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi. Art. 1a 3 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico (di seguito Ufficio): a) le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure di cui agli art. 11 e seguenti legge; b) il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto; c) l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il richiesto, fino ad un importo massimo di 500’000 franchi; d) le misure previste dalla legge fino ad un importo massimo di 500’000 franchi per aiuto finanziario e stabilire l’importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario; e) un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni; f) modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d; g) sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d non conformi. Art. 1b 4 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling: a) i fondi per attuare le misure e le altre decisioni ai sensi della legge; b) l’esecuzione dei progetti; c) le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi; d) la banca dati dei progetti sostenuti; e) tutti i dati necessari per il monitoraggio della legge.
b) grado di raggiungimento degli obiettivi
(art. 4 cpv. 2 lett. d legge) Art. 2
5 Il Consiglio di Stato valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella convenzione di programma e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio per il tramite del rendiconto annuale.
c) zone a basso potenziale di sviluppo
(art. 4 cpv. 2 lett. f legge) Art. 3
1 Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socioeconomiche che comprovano l’esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa.
1 Titolo modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 72.
2 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 208.
3 Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
5 Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 72; precedente modifica: BU 2020, 113.
2 Esse sono stabilite nella convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e gli Enti regionali per
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3 Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a: a) le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico b) il coordinamento e la cooperazione tra gli attori regionali e i progetti in modo da le sinergie, consolidare l’unità quali premesse per uno sviluppo virtuoso questi territori. 7
d) bandi di concorso
(art. 4 cpv. 2 lett. i legge) Art. 4
1 Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma. 8
2 Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione degli aiuti.
Enti regionali per lo sviluppo: riconoscimento
(art. 6 cpv. 3 legge) Art. 5 9 Sono riconosciuti gli ERS che rappresentano una parte significativa della regione funzionale comprendente almeno i rispettivi centri urbani (Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio- Chiasso). Le modifiche statutarie e i cambiamenti nella composizione degli organi direttivi sono da notificare al Consiglio di Stato nel termine di un mese dalla relativa decisione.
Agenzie regionali per lo sviluppo
a) compiti
(art. 7 lett. a, c, d legge) Art. 6
1 Nell’esercizio della loro attività le Agenzie regionali per lo sviluppo (in seguito: Agenzie) devono in particolare: a) l’informazione sugli obiettivi generali del programma d’attuazione della politica regionale e della convenzione di programma; 10 b) un costante flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche viceversa; c) la partecipazione di un loro rappresentante ad almeno una delle piattaforme
2 L’ERS e i Comuni possono attribuire all’Agenzia altri compiti che esulano dal campo d’applicazione della legge, assicurandone il finanziamento.
b) convenzione Art. 7 11 1 La convenzione di sussidiamento definisce i compiti e gli obiettivi dell’Agenzia nell’applicazione della l’entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
2 La validità della convenzione coincide con il periodo di validità del programma d’attuazione e della convenzione di programma.
3 Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
Gruppo strategico per la politica regionale: composizione
(art. 8 cpv. 1 legge) 12 Art. 8 1 Il Gruppo strategico è composto da al massimo 12 membri ed è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia.
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Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
7 Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
8 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
9 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
10 Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
11 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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Nota marginale modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
13 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
2 Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti del Cantone e gli esperti tematici fino ad un massimo
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3 Ciascun ERS è rappresentato dal presidente.
4 L’Ufficio assicura il segretariato. 15
5 L’Ufficio per lo sviluppo economico (in seguito: Ufficio) assicura il segretariato. 16
Piattaforme tematiche

a) identificazione

(art. 8 cpv. 2 lett. c legge) Art. 9
17 Il Consiglio di Stato designa le piattaforme tematiche per il periodo di validità del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma, previo avallo del Gruppo strategico per la politica economica regionale.
b) commissione consultiva: composizione e funzionamento
(art. 10 cpv. 1 legge) Art. 10 18
1 La commissione consultiva è composta da 8 membri: 4 rappresentanti del gruppo strategico e un rappresentante di ciascuna Agenzia.
2 La commissione consultiva viene nominata dal Consiglio di Stato.
3 L’Ufficio assicura il segretariato.

Progetti

(art. 11 legge)
a) modalità di presentazione Art. 11 19
1 I progetti identificabili con una regione funzionale devono essere presentati all’Ufficio per il tramite della rispettiva Agenzia.
2 Di regola il promotore sottopone un’idea di progetto.
3 I progetti di valenza cantonale, interregionale, intercantonale e transfrontaliera devono venir presentati direttamente all’Ufficio.
4 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia- Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
b) elaborazione progetto
(art. 7 cpv. 2 lett. b legge) 20 Art. 12 1 I promotori di progetto possono avvalersi dei servizi delle Agenzie per l’accompagnamento e il sostegno: a) contatti con i Comuni e l’Ufficio; b) dello studio di fattibilità; c) dei diversi aspetti del progetto, compreso il piano degli affari; d) messa a punto del progetto definitivo; e) del dossier da presentare all’Ufficio ; f) fase di realizzazione.
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2 Le Agenzie possono fatturare ai promotori le prestazioni di servizio fornite in relazione a progetti che esulano dal campo d’applicazione della legge. 22
3 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia- Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
c) preavvisi
14 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
15 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
16 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

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Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
18 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

19 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

20 Nota marginale modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
22 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
Art. 13
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1 L’Agenzia trasmette i progetti identificabili con una regione funzionale all’Ufficio, con
2 Ogni progetto viene valutato tenendo in considerazione i progetti già realizzati, in divenire o in fase di realizzazione.
3 L’Ufficio raccoglie i preavvisi preliminari: a) piattaforme tematiche; b) altri uffici cantonali.
4 L’Ufficio verifica la concordanza con gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale, della convenzione di programma e della sostenibilità economica del progetto e formula una proposta di aiuto finanziario.
d) commissione consultiva
(art. 10 cpv. 2 legge) Art. 14
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1 La commissione consultiva tiene conto dei preavvisi e delle proposte preliminari e si esprime sul sostegno definitivo ad un progetto.
2 La commissione non si esprime sugli studi di base e di fattibilità, che sono decisi direttamente dall’Ufficio, sentita la rispettiva piattaforma tematica.
Entrata in vigore Art. 15 25 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore 26 . Art. 16-21 ... 27 Pubblicato nel BU 2010 , 155.
23 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

24 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

25 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

26 Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 155.

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Art. abrogati dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedenti modifiche: BU 2011,
287; BU 2017, 208.
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