Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli (561.350)
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Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli

Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli (del 12 luglio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 9b della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, d e c r e t a :

Oggetto

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’impiego da parte della polizia cantonale di strumenti di lettura automatica e di riconoscimento delle targhe di veicoli, come pure l’utilizzo delle relative registrazioni.

Campo d’applicazione e principi

Art. 2

1 Le registrazioni possono essere effettuate unicamente allo scopo di confrontare le targhe dei veicoli con quelle registrate in banche dati, nell’ambito di operazioni di ricerca, segnatamente di un veicolo rubato, di un veicolo usato per commettere un atto illecito o del veicolo di una persona scomparsa.
2 L’impiego degli strumenti di lettura automatica e di riconoscimento dei veicoli deve essere idoneo e proporzionato per raggiungere lo scopo perseguito, oltre che riconoscibile mediante misure adeguate.

Apparecchi autorizzati e tipo d’impiego

Art. 3

Gli apparecchi per la lettura automatica e di riconoscimento delle targhe possono essere fissi o mobili.

Competenza in materia di impiego

Art. 4

L’ufficiale responsabile ordina l’impiego e le relative modalità.

Conservazione e distruzione delle registrazioni

Art. 5

1 Le registrazioni sono conservate dalla polizia cantonale, la quale prende le misure di sicurezza adeguate e necessarie per impedire la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecita delle stesse.
2 Le registrazioni conservate quale mezzo di prova in vista di una procedura penale, civile e amministrativa ai sensi dell’art. 9b cpv. 3 della legge sulla polizia sono distrutte al più tardi con la scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione.

Trasmissione delle registrazioni

alle autorità competenti

Art. 6

La trasmissione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 9b cpv. 3 della legge sulla polizia può avvenire spontaneamente o su loro richiesta motivata.

Entrata in vigore

Art. 7

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2011 , 439.
1 Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 439.
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