Regolamento di applicazione della legge sull’Azienda elettrica ticinese (743.110)
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Regolamento di applicazione della legge sull’Azienda elettrica ticinese

Regolamento di applicazione della legge sull’Azienda elettrica ticinese (del 7 dicembre 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sull’Azienda elettrica ticinese (LAET) del 10 maggio 2016, decreta:
Commissione del controllo del mandato pubblico
(art. 6 cpv. 2 LAET) Art. 1 Nell’ambito dell’esercizio dell’alta vigilanza sull’Azienda elettrica ticinese (in seguito: AET) da parte del Gran Consiglio è istituita una commissione di controllo denominata «Commissione del controllo del mandato pubblico dell’AET» (in seguito: Commissione). Art. 2 1 La Commissione designa, all’inizio del suo mandato, un presidente, un vicepresidente e un segretario.
2 Il presidente, il vicepresidente ed il segretario formano l’Ufficio presidenziale. Art. 3
1 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L’astensione dal voto non è ammessa. In caso di parità decide il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente.
2 La Commissione allestisce un verbale delle sedute e un protocollo delle decisioni, che vengono conservati in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati. Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione. Art. 4 1 I membri sono rieleggibili.
2 La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale dell’energia.
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3 La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione dell’AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione, distribuzione e commercio di energia.
4 I membri e il segretario della Commissione sono tenuti a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni. Art. 5 La Commissione svolge i compiti previsti dalla legge, secondo la procedura fissata nel presente regolamento. Art. 6
1 Per singoli oggetti, la Commissione può coinvolgere l’intera Commissione speciale dell’energia 2 , avuto riguardo ad eventuali conflitti di interessi.
2 In tal caso, anche i membri della Commissione speciale dell’energia
3 sono sottoposti alle condizioni e agli obblighi previsti dall’art. 6 cpv. 3 LAET. Art. 7 I documenti e le informazioni acquisiti dalla Commissione sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale. Essi non possono essere trasmessi o divulgati a terzi. Art. 8 La Commissione speciale dell’energia
4 , sentito il Consiglio di Stato, decide circa l’informazione da trasmettere al Gran Consiglio. Art. 9 Le indennità dei membri della Commissione sono stabilite secondo le norme vigenti per le Commissioni del Gran Consiglio.
Copertura per la responsabilità civile professionale
1 Adesso Commissione ambiente, territorio energia.
2 Adesso Commissione ambiente, territorio energia.

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Adesso Commissione ambiente, territorio energia.
4 Adesso Commissione ambiente, territorio energia.
(art. 17 cpv. 3 LAET) Art. 10 Per la responsabilità civile professionale dei membri del Consiglio di amministrazione, AET provvede a un’adeguata copertura assicurativa (minimo 10 milioni di franchi).
Esonero dalle imposte; compenso e riparto
(art. 19 LAET) Art. 11 Dall’indennità a titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall’azienda, fissata a franchi 13,60 per anno e per kW lordo dalla LAET, è dedotta in primo luogo la somma necessaria a corrispondere un’indennità di franchi 5.- per testa di popolazione residente nei Comuni del bacino imbrifero, ritenuto un minimo di fr. 8750.–. Art. 12 La somma da ripartire ai sensi dell’art. 11 non può essere superiore alla metà dell’indennità a titolo di compenso disponibile. Qualora la superi, sono decurtati in primo luogo e proporzionalmente gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune e, per la rimanenza, i minimi medesimi. Art. 13 Nel caso di impianti sovrastanti l’uno all’altro e appartenenti a diverse aziende, l’indennità corrisposta per testa di popolazione residente è decurtata degli importi provenienti da terzi in modo da non superare complessivamente i franchi 5.- per abitante ed il massimo di fr. 8750.–. L’indennità non distribuita a questo titolo, viene aggiunta alla porzione residua per l’ulteriore riparto. Art. 14 L’indennità a titolo di compenso residua è assegnata per il 50%, in ragione delle stime ufficiali. L’ulteriore 50% è attribuita: – il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d’acqua utilizzati, in alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d’acqua giurisdizioni comunali, moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione; – il 40% ai medesimi Comuni, in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma delle lunghezze di sponda dei corsi d’acqua entro le giurisdizioni comunali, moltiplicate i deflussi naturali misurati alla captazione.
Disposizioni abrogative Art. 15 Il regolamento della commissione del controllo del mandato pubblico dell’AET del 4 settembre 2007 e il regolamento sui criteri di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda elettrica ticinese del 29 aprile 2014 sono abrogati.
Entrata in vigore Art. 16 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
5 Pubblicato nel BU 2016 , 508.
5 Entrata in vigore: 9 dicembre 2016 - BU 2016, 508.
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