Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i re... (853.350)
CH - TI

Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal

Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal (del 10 dicembre 2002) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - - ricordato che a seguito degli accordi intervenuti su richiesta dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC), a partire dal 2003 la gestione delle ospedalizzazioni fuori Cantone non sarà più assicurata dall’EOC (cfr. Messaggio governativo n. 5177 del 27 novembre 2001); considerato che per motivi di semplificazione della procedura e di razionalità amministrativa è indicato affidare la competenza di verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone e quella di rilasciare la garanzia finanziaria per tutte le ospedalizzazioni fuori Cantone alla medesima istanza; sentito il Medico cantonale, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità d e c r e t a :

Competenza

Art. 1

1 L’Ufficio del medico cantonale è designato quale istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone per tutte le ospedalizzazioni e a rilasciare la relativa garanzia finanziaria.
2 L’Ufficio è pure competente a decidere sull’assunzione da parte del Cantone dei costi delle prestazioni di cura ambulatoriale fornite in ospedali fuori Cantone.

Addebitamento

Art. 2

Le spese di partecipazione cantonale conseguenti all’applicazione dell’art. 41 cpv. 3 LAMal sono addebitate alla voce di spesa n. 295.364.003 «Contributi cantonali per le ospedalizzazioni fuori Cantone».

Abrogazione e diritto transitorio

Art. 3

1 Il presente decreto abroga il Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art.
41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone del 9 febbraio 1999.
2 Alle richieste di assunzione dei costi e di garanzia finanziaria inoltrate prima del 1° gennaio 2003 si applicano il diritto e la procedura previgenti.
3 I ricoveri ospedalieri autorizzati dall’Ente Ospedaliero Cantonale e la cui degenza è iniziata prima del 31 dicembre 2002 vengono addebitati all’EOC in base al diritto previgente. Nel caso dovesse emergere una differenza tra il contributo assegnato all’EOC nel 2002 e la spesa effettiva, detta differenza verrà compensata tra il Cantone e l’EOC.

Entrata in vigore

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2002 , 455.
Markierungen
Leseansicht