Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia (942.120)
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Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia

Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia (dell’11 novembre 2003 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO in applicazione dell’art. 16 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, dell’art. 18 dell’Ordinanza federale sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007, dell’art. 53 cpv. 3 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 e l’art. 20 cpv. 2 lett. a della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004;
1 d e c r e t a :

A. Principio

I. In generale 2 Art. 1 3 Il datore di alloggio notifica alla Polizia cantonale l’arrivo di ogni ospite: a) b)

II. Mediante il programma informatico

Art. 1a
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1 Le notifiche sono trasmesse alla Polizia cantonale mediante un programma accessibile via internet.
2 Sono esonerati dall’utilizzo di tale programma: a) b)

B. Notifica

I. Per le famiglie

Art. 2

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1 Le famiglie (marito, moglie, figli) sono notificate con un unico bollettino o inserendo una sola volta i dati del capo famiglia, indipendentemente dall’età dei figli, indicando il numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.
2 Tutti gli altri parenti o accompagnatori devono essere notificati separatamente.

II. Per le comitive

Art. 3

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1 Per le comitive e le scuole sono da registrare i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di
14 anni.
2 In aggiunta ai dati del capogruppo, va compilato l’ulteriore modulo con le generalità dei componenti la comitiva o scuola, che dev’essere conservato dal datore di alloggio, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, per almeno 5 anni.

C. Documenti di legittimazione

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1 di legittimazione che gli viene riconsegnato una volta registrati i dati.
2 Viene registrato anche il numero e il genere del documento.

D. Consegna dei bollettini alle autorità di Polizia

1

Ingresso modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
2 Nota marginale modificata dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e

660.

3 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
4 Art. introdotto dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
5 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

6

Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
7 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

Art. 5

1 Il datore di alloggio deve spedire il primo foglio del bollettino alla Polizia cantonale,
2 Il datore di alloggio, per la consegna o spedizione, deve attenersi alle istruzioni impartite dalla Polizia.
3 La Polizia cantonale può prescrivere modalità di trasmissione elettronica dei dati contenuti nei bollettini di notifica.

E. Indicazioni da parte del datore di alloggio

Art. 6

1 Sul secondo foglio del bollettino di notifica, il datore di alloggio deve indicare il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno.
2 Trattandosi di una comitiva o di una scuola, il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno dell’intero gruppo dev’essere indicato sul bollettino del capogruppo responsabile.
3 Il secondo foglio del bollettino della notifica va conservato, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, dal datore di alloggio per almeno 5 anni.

F. Modelli dei bollettini e distribuzione

Art. 7

1 I modelli ufficiali dei bollettini per le notifiche degli ospiti sono depositati presso la Cancelleria dello Stato.
2 La Polizia cantonale provvede alla stampa e distribuzione gratuita, agli enti turistici, dei blocchetti per le notifiche degli ospiti.
3 Gli enti turistici distribuiscono i bollettini ai datori di alloggio.
4 Le spese per la stampa supplementare della denominazione del datore di alloggio sono a carico dell’interessato.

G. Responsabilità

Art. 8

8 Il datore di alloggio è responsabile della trasmissione di dati completi, esatti e leggibili.

H. Sanzioni

Art. 9

Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale. 9

I. Entrata in vigore

Art. 10

1 Il decreto esecutivo che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia del 14 febbraio
1990 è abrogato.
2 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.
10 Pubblicato nel BU 2003 , 326.
8 Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

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Denominazione modificata in Polizia cantonale dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.
10 Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 326.
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