Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica --> 5.3.2... (5.2.2.4)
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Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica --> 5.3.2.3.2

5.2.2.4: R delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica - 26 agosto 2009 Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e la relativa Ordinanza federale del 7 novembre 1979; - l’Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica del 15 marzo 2001; - la Legge della Scuola del 1. febbraio 1990; - la Legge sulle Scuole professionali del 2 ottobre 1996; ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento si applica alle scuole specializzate superiori di tecnica (in seguito SSST) e del settore artistico (in seguito SSSAA) a tempo pieno (TP) o parallele all’esercizio di un’attività professionale (PAP).

Sedi

Art. 2

Le SSST comprendono i cicli di studio: a) dell’abbigliamento in gestione del prodotto e della moda in progettazione e collezione, con sede a Lugano-Viganello, (SSST di Lugano); b) dell’edilizia, della chimica-biologia e dell’impiantistica, con sede a Lugano-Trevano, (SSST di Trevano); c) della meccanica, dell’elettrotecnica e dei processi aziendali, con sede a Bellinzona, (SSST di Bellinzona); d) della grafica digitale con indirizzi web e computer animazione e del tecnical industrial design, con sede a Lugano (SSSAA di Lugano). Capitolo secondo Organizzazione

Direzione generale

Art. 3

dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) per il tramite dell’Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (in seguito UFIAAA) in collaborazione con le direzioni di sede.

Regolamento interno

Art. 4 Ogni SSST e SSSAA si dota di un regolamento interno che stabilisce le modalità di ammissione, di promozione e d’esame. Il regolamento interno è approvato dalla DFP e viene consegnato allo studente all’inizio degli studi.

Organo cantonale dei direttori

Art. 5

I direttori delle SSST e SSSAA formano il Collegio dei direttori. Il Collegio dei direttori sviluppa, promuove e coordina iniziative di interesse comune ed esplica funzioni d’informazione.

Formazione delle classi

Art. 6

L’effettivo delle classi deve essere adeguato al tipo d’insegnamento. Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di studio.
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Art. 7

La tassa di frequenza delle SSST è fissata ogni anno, entro il 1. maggio, per l’anno scolastico successivo, dalla direzione dell’istituto, sentito l’UFIAAA.

Proprietà dei lavori

Art. 8

I lavori svolti dagli studenti durante il periodo di formazione così come il materiale didattico sviluppato dai docenti sono di proprietà dell’istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale. Lo studente si impegna a cedere all’istituto, a titolo esclusivo, i diritti d’autore e gli eventuali profitti sui lavori semestrali o di diploma. Capitolo terzo Vigilanza

Commissioni di vigilanza

Art. 9

La DFP per tramite dell’UFIAAA designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9 membri, comprendente rappresentanti delle associazioni professionali di categoria che vigila sull’organizzazione, gli obiettivi e i contenuti della formazione.

Esperti

Art. 10

L’UFIAAA designa, su proposta della direzione dell’istituto, gli esperti di materia e d’esame. Gli esperti devono avere di regola una formazione accademica o universitaria professionale e possedere un’adeguata esperienza professionale nell’ambito specifico. Capitolo quarto Ammissione

Condizioni

Art. 11

Per essere ammessi alle SSST e alla SSSAA occorre aver terminato con successo un tirocinio in una professione pertinente o provare di possedere una formazione equivalente. Il regolamento interno stabilisce l’ammissione in casi particolari e può richiedere condizioni supplementari. Capitolo quinto Frequenza

Controllo della frequenza

Art. 12

Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie previste dal piano di studio. In casi particolari la direzione dell’istituto può accordare l’esonero dalla frequenza delle lezioni in determinate materie, fermo restante l’obbligo di effettuare le prove di valutazione.

Comportamento

Art. 13

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza e alle norme dell’istituto.

Assenze

Art. 14

Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla direzione dell’istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve essere consegnata. Trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le assenze arbitrarie. Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione. In caso di assenze frequenti la direzione dell’istituto può proporre alla DFP di negare allo studente la promozione alla classe successiva o l’ammissione alla sessione di diploma. Programmi

Piani di studio

Art. 15

della SSSAA sono allestiti dalla direzione dell’istituto conformemente alle esigenze per il riconoscimento federale. Essi sono approvati dall’UFIAAA. La direzione dell’istituto può apportare lievi modifiche ai piani di studio nel rispetto del totale delle ore
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Provvedimenti disciplinari

Interventi e sanzioni

Art. 16

Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore e a un richiamo. Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono previste le seguenti sanzioni: a) l’ammonimento inflitto dal direttore; b) la sospensione temporanea fino a dieci giorni effettivi decisa dal direttore; c) l’espulsione dall’istituto decisa dalla Divisione della formazione professionale, su proposta della direzione. Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente. Capitolo ottavo Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 17

Il Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica del 4 settembre 2001 è abrogato.

Pubblicazione e entrata in vigore

Art. 18

entra in vigore a decorrere dall’anno scolastico 2009/10. Pubblicato nel BU 2009 , 361.
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