Legge sull’Azienda elettrica ticinese (743.100)
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Legge sull’Azienda elettrica ticinese

Legge sull’Azienda elettrica ticinese (LAET) (del maggio 2016) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 24 giugno 2014 n. 6953 del Consiglio di Stato; – il rapporto 8 marzo 2016 n. 6953R della Commissione speciale energia, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Natura giuridica e iscrizione nel registro di commercio Art. 1
1 L’Azienda elettrica ticinese è un istituto cantonale di diritto pubblico indipendente dall’amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona 1 , iscritto nel registro di commercio con la ragione sociale «Azienda elettrica ticinese».
2 L’Azienda è autonoma a livello di organizzazione e gestione; essa tiene una contabilità propria ed è gestita in base a principi economico-aziendali.
3 Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia non si estende agli impegni di società affiliate.
Scopi e indirizzi Art. 2
1 L’Azienda ha per scopi principali la produzione, il trasporto e il commercio di energia elettrica.
2 L’Azienda, conformemente alle norme della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (LEn) e al Piano energetico cantonale (PEC), concorre all’attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili; promuove l’uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell’uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili.
3 L’Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera e all’estero - né direttamente né indirettamente.
4 Sul totale dell’energia fornita, l’Azienda deve poter offrire al consumatore finale in Ticino una quota minima del 90% di energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali.

Mezzi

Art. 3 Per adempiere i suoi compiti l’Azienda dispone: a) capitale di dotazione fornitole dallo Stato, sul quale essa dovrà corrispondere annualmente Stato un interesse pari all’interesse medio pagato dallo Stato nell’anno corrente per la del suo capitale; b) forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale federale, di altri impianti, nonché delle quote di energia provenienti da partecipazioni del c) mezzi e degli impianti propri, come pure delle quote di energia provenienti da partecipazioni Capitolo secondo Strategia del proprietario e vigilanza
Strategia del proprietario Art. 4 1 Il Consiglio di Stato definisce in un documento apposito, d’intesa con il consiglio di amministrazione dell’azienda, almeno ogni quattro anni gli obiettivi strategici che lo Stato intende perseguire, in coerenza con il Piano energetico cantonale, come proprietario dell’Azienda. Su questa base il consiglio di amministrazione dell’azienda sviluppa e implementa la strategia aziendale, precisando e predisponendo le necessarie risorse finanziarie.
1 Sede modificata a seguito dell’aggregazione del Comune di Monte Carasso nel nuovo Comune
denominato Bellinzona - BU 2016, 227.
2 Nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi strategici il Gran Consiglio: a) mediante i rapporti che gli sottopone il Consiglio di Stato, sulla realizzazione di detti b) al Consiglio di Stato indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo dell’Azienda e prende decisioni genericamente programmatiche.
3 Il consiglio di amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio di Stato in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la relativa verifica.
4 Il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio, in sede di approvazione dei conti aziendali, sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati d’intesa con l’Azienda.

Vigilanza

Art. 5 1 L’Azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza diretta.
2 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza mediante l’esercizio del più ampio diritto d’informazione su tutte le tematiche inerenti alla strategia aziendale e alla gestione dei rischi, nonché di rilevanza per l’attività dell’Azienda, come pure per il tramite del controlling finanziario e di un sistema standardizzato di reporting da parte del consiglio di amministrazione. Questi diritti d’informazione si estendono anche alle società affiliate e partecipate dall’Azienda, purché non pregiudichino gli interessi di altre imprese partecipanti.
3 Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione del controllo del mandato pubblico sugli esiti della sua vigilanza diretta, come pure ogni qualvolta questa Commissione ne faccia esplicita richiesta. La Commissione del controllo del mandato pubblico può chiedere al Consiglio di Stato, su una situazione specifica, di essere informata direttamente da AET.
Alta vigilanza Art. 6 1 Il Gran Consiglio, per il tramite della Commissione speciale dell’energia
2 e per essa della Commissione del controllo del mandato pubblico, esercita l’alta vigilanza sull’Azienda.
2 La Commissione del controllo del mandato pubblico è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale dell’energia 3 per la durata della legislatura. Il regolamento disciplina la rieleggibilità, la decadenza della le incompatibilità della carica.
3 La Commissione del controllo del mandato pubblico prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sugli esiti della vigilanza diretta e riferisce al Gran Consiglio, nella misura compatibile con gli interessi dell’Azienda, riservato l’obbligo al segreto d’affari e d’ufficio dei suoi membri. Alla Commissione è pure data la facoltà di consultare la documentazione integrale consegnata dall’Ufficio di revisione al CdA ai sensi dell’art. 14 della presente legge.
4 Il Gran Consiglio, previo rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione; approva inoltre il conto annuale, esso si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell’utile e sul discarico agli organi dell’Azienda.
5 Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell’Azienda sono soggetti, previa adesione scritta del Consiglio di Stato, all’approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum. Capitolo terzo Organi, personale e responsabilità

Organi

Art. 7 Gli organi dell’Azienda sono il consiglio di amministrazione, la direzione e l’ufficio di revisione.
Consiglio di amministrazione:
autorità di nomina, composizione,
ineleggibilità, durata in carica, capacità di deliberare Art. 8 1 Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; è nominato dal Consiglio di Stato e l’intero consiglio o ogni suo singolo membro può essere revocato in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione della Commissione del controllo del mandato pubblico.
2 Adesso Commissione ambiente, territorio energia.
3 Adesso Commissione ambiente, territorio energia.
2 I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari dello Stato, i dipendenti dell’Azienda, i magistrati dell’ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di membri del Consiglio di direzione dell’Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. 4
3 Non sono di principio eleggibili nel consiglio di amministrazione, o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del consiglio di amministrazione o dipendenti di società o imprese che esercitano attività nei settori della produzione, trasporto o del commercio di energia ovvero di società o imprese che svolgono o appartengono a gruppi con attività in concorrenza con l’AET o con una società da essa affiliata o partecipata. Il Consiglio di Stato può derogare eccezionalmente a questi criteri se l’elezione è sorretta da un interesse assolutamente preminente dell’Azienda; in caso di conflitto di interessi il membro del consiglio di amministrazione si astiene dalla discussione e dal voto.
4 Il Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e dell’economia può partecipare a titolo informativo e consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.
5 I membri del consiglio di amministrazione stanno in carica per la durata di tre anni con scadenza al 31 agosto; i membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.
Criteri di nomina Art. 9 1 I criteri determinanti per la nomina nel consiglio di amministrazione sono i seguenti: la formazione, le competenze e le esperienze professionali specifiche nel campo energetico o in materia di gestione economico-aziendale, la disponibilità nonché un’attività irreprensibile.
2 La composizione del consiglio di amministrazione deve garantire la presenza di competenze ed esperienze interdisciplinari e complementari.
Convocazioni, sedute, capacità di deliberare e conflitti d’interesse Art. 10
1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di un membro del medesimo o del direttore.
2 Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare quando sono presenti almeno 4 membri.
3 Un membro del consiglio di amministrazione non può partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge organica comunale, o quello di persone giuridiche o imprese di cui è beneficiario economico, amministratore o dipendente, ovvero con le quali è in relazione d’affari.
4 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti, fatte salve contrarie disposizioni del regolamento di organizzazione dell’Azienda; in caso di parità dei voti decide il presidente.

Attribuzioni

Art. 11
1 Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’art.
716a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, sempreché questa legge non disponga altrimenti.
2 Il consiglio di amministrazione svolge in particolare le seguenti funzioni: a) il regolamento per la gestione e l’organizzazione dell’Azienda, soggetto a ratifica da del Consiglio di Stato; b) le direttive interne necessarie all’attuazione dello scopo; c) sospende e revoca il direttore nonché i membri della direzione e ne stabilisce la d) le persone che, con firma collettiva, vincolano l’azienda verso terzi; e) un revisore interno; f) i conti preventivi e accorda i crediti nei limiti delle sue competenze; g) alle autorità superiori gli impegni sorpassanti le sue competenze; h) i progetti di convenzione circa la costruzione di impianti e le partecipazioni, riservato prescritto all’art. 6 cpv. 5; i) i contratti di acquisto e di vendita dell’energia, in quanto non sono delegati ad altri l) sul rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio, all’attenzione del Consiglio di Stato, quale, previa approvazione, riferisce al Gran Consiglio.

Emolumenti

4 Cpv. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 24.1.2020 - BU 2020, 17.
Art. 12 Gli emolumenti e le indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei criteri invalsi in Svizzera per la remunerazione degli organi superiori delle imprese statali autonome.

Direzione

Art. 13
1 La direzione quale principale organo operativo dell’Azienda ne cura la gestione conformemente al regolamento per la gestione e l’organizzazione e alle direttive interne.
2 La direzione istruisce le pratiche di competenza del consiglio di amministrazione e formula il suo preavviso.
Ufficio di revisione Art. 14 1 Il consiglio di amministrazione, in accordo con il Consiglio di Stato, nomina una società di revisione abilitata ad analizzare e verificare un conto di gruppo ai sensi dell’art. 963 seg. del Codice delle obbligazioni.
2 I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni, applicabili per analogia. Esso in particolare verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di questa con le decisioni degli organi dell’azienda, il conto economico e il bilancio, e presenta annualmente il suo rapporto al consiglio di amministrazione e per suo tramite al Consiglio di Stato. I membri di questo ufficio hanno in ogni tempo il diritto di accedere a ogni documento aziendale.
Rapporti d’impiego Art. 15 Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato nella forma di una convenzione collettiva di lavoro.
Precedenze nelle assunzioni Art. 16 5 Nell’assunzione del personale, la direzione dell’Azienda elettrica ticinese, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, deve dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
Rapporti giuridici e responsabilità Art. 17 1 I rapporti giuridici dell’Azienda sono retti dalle disposizioni del diritto privato, quando le leggi federali applicabili non li assoggettano imperativamente al diritto pubblico.
2 La responsabilità dell’Azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. Sono in particolare applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo gli articoli del Codice delle obbligazioni.
3 I membri del consiglio d’amministrazione devono prestare una copertura adeguata per la responsabilità civile professionale; il Consiglio di Stato per regolamento fissa la copertura minima e le modalità della stessa. Capitolo quarto Principi di gestione aziendale e assoggettamento fiscale
Rendiconto, tenuta della contabilità e destinazione dell’utile Art. 18
1 L’esercizio dell’Azienda si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2 Entro cinque mesi dalla chiusura il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato, previa approvazione del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di revisione. Entro fine settembre il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere sottoposti al Gran Consiglio, previa approvazione del Consiglio di Stato che si esprimerà al riguardo con relativo messaggio all’indirizzo del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio dovrà esprimersi entro fine febbraio del secondo anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
3 L’Azienda è tenuta ad allestire un conto consolidato annuale secondo i principi degli articoli 963 e seguenti del Codice delle obbligazioni, applicabili per analogia. Il conto annuale è allestito conformemente a raccomandazioni contabili adeguate secondo regolamento aziendale.
4 Il consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli, secondo criteri di economia aziendale.
5 Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sui criteri adottati per la costituzione o lo scioglimento delle riserve.
6 L’utile rimanente dell’Azienda, risultante dopo l’assegnazione alle riserve, è devoluto allo Stato.
5 Art. modificato dalla L 11.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 - BU 2019, 35.
Esonero dalle imposte, compenso e riparto Art. 19 1 L’azienda cantonale è esonerata da imposte e tasse cantonali e comunali che non siano quelle di concessione e di esercizio, riservato il diritto a un’indennità di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall’azienda.
2 L’indennità di compenso per la perdita delle imposte comunali è fissata in fr. 13.60 all’anno per kW lordo.
3 Il Consiglio di Stato determina nel regolamento i criteri per la fissazione di questa indennità in base alla produzione massima teorica, alla popolazione residente permanente del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente, alle stime immobiliari degli impianti di proprietà dell’Azienda, ai salti teorici dei corsi d’acqua, ai deflussi naturali misurati alla captazione e alle lunghezze di sponda dei corsi d’acqua. Capitolo quinto Rimedi di diritto
Diritto di ricorso Art. 20 Contro le decisioni di diritto amministrativo cantonale dell’Azienda è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione della decisione. Rimane riservata la tutela giurisdizionale disciplinata dalle leggi federali. Capitolo sesto Disposizioni finali

Esecuzione

Art. 21 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Abrogazione

Art. 22 La legge istituente l’Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è abrogata.
Norme transitorie Art. 23 1 Quale interesse medio pagato dall’Azienda allo Stato per la provvista del suo capitale di dotazione (art. 3 lett. a) fa stato l’interesse pagato al 31 dicembre dell’esercizio concluso nell’anno dell’entrata in vigore di questa legge.
2 Il computo della durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione in funzione al giorno dell’entrata in vigore di questa legge (art. 8 cpv. 5) è effettuato dal giorno dell’entrata effettiva in carica.
3 I revisori nominati dal Gran Consiglio secondo la legge abrogata rimangono in carica fino al giorno dell’entrata in vigore di questa legge.
Entrata in vigore Art. 24
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
6 Pubblicata nel BU 2016 , 329.
6 Entrata in vigore: 8 luglio 2016 - BU 2016, 329.
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