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Direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti di cura per anziani

Direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti di cura per anziani (Direttiva sulla qualità) (del 15 dicembre 2003) IL MEDICO CANTONALE - - - «Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione del 14 maggio 1993; - La promozione della qualità negli istituti di cura per » (Salute pubblica No. 11); - emana la seguente Direttiva:

Principio

Art. 1

1 Il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio di ogni Istituto di cura per persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’allegato
1.
2 Essi riguardano segnatamente l’organizzazione interna dell’istituto, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.
3 In conformità con la letteratura specialistica, i presenti requisiti di qualità sono suddivisi in tre categorie: requisiti strutturali (S), requisiti procedurali (P) e requisiti di risultato (R).

Verifica

Art. 2

1 La verifica dei requisiti essenziali di qualità è basata sull’autodichiarazione di conformità.
2 Ogni Istituto di cura per anziani produce annualmente un’autodichiarazione di conformità ai presenti requisiti.
3 Ove le circostanze lo richiedono, il Medico cantonale effettua, anche senza preavviso, un’ispezione di verifica. Parimenti esso può richiedere un’autodichiarazione supplementare.
4 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Direttiva, gli istituti ricevono le istruzioni relative alle modalità e ai tempi dell’autodichiarazione di conformità.

Competenze

Art. 3

1 La direzione dell’Istituto di cura per anziani è competente per la corretta applicazione dei presenti requisiti essenziali di qualità.
2 Ove non specificato, per Direzione s’intende l’azione congiunta e concordata della direzione sanitaria e amministrativa.

Costi

Art. 4

I costi derivanti dalla realizzazione e dalla dichiarazione dell’ottemperanza dei presenti requisiti sono a carico degli istituti.

Pubblicazione

Art. 5

La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Essa sostituisce le « Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione interna, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino» del 14 maggio
1993.

Comunicazione

Art. 6

Comunicazione: Direzione amministrativa e sanitaria di ogni Istituto di cura del Cantone Ticino; Collegio dei medici responsabili delle case per anziani sussidiate dallo Stato, Viganello; ARODEMS, Viganello; Associazione delle case ticinesi di riposo per persone anziane, Locarno; Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Rivera; Associazione svizzera delle infermiere, sezione Ticino, Chiasso; Associazione svizzera della geriatria, riabilitazione e lungodegenza, Monteggio; Società ticinese dei medici geriatri, Lugano; Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario, Lugaggia; Scuola superiore per le formazioni sanitarie, Stabio; Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; Dipartimento della sanità e della socialità, Bellinzona; Divisione della salute pubblica, Bellinzona; Divisione dell’azione sociale, Bellinzona; Ufficio di sanità, Bellinzona; Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona; Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona; santésuisse Ticino, Bellinzona; Farmacista cantonale, Mendrisio. Bellinzona, 15 dicembre 2003 Il Medico cantonale I. Cassis Pubblicato nel BU 2003 , 426. Allegato 1. Requisiti essenziali di qualità Requisiti essenziali Da realizzare entro S 1 L’ente proprietario dell’Istituto di cura nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario (medico responsabile), che congiuntamente compongono la direzione, alla quale compete la verifica dell’applicazione dei presenti requisiti. Ogni modifica nominale è tempestivamente comunicata all’Ufficio di sanità. Il direttore sanitario agisce in conformità con l’apposito mansionario cantonale.
31 marzo 2004 S 2 L’Istituto dispone dei seguenti documenti: - Missione (filosofia) dell’Istituto - Statuto giuridico dell’Istituto - Regolamento e direttive interne - Filosofia delle cure - Filosofia e modalità dell’animazione - Contratto d’ammissione per i residenti - Criteri di ammissione dei pazienti - Prestazioni offerte - Organigramma comprendente i reparti, le unità operative o altri servizi interni.
31 marzo 2004 S 3 La struttura architettonica è confacente alle specifiche norme architettoniche e di polizia del fuoco.
31 marzo 2004 S 4 L’Istituto è provvisto di segnaletica esterna ed interna, che permetta ai residenti e ai visitatori l’accesso e l’orientamento, così come l’individuazione degli specifici locali (reparti di degenza, fisioterapia, ristorante, locali e altri spazi).
31 dicembre 2004 S 5 Ogni persona attiva all’interno dell’Istituto deve essere identificabile tramite apposita targhetta di riconoscimento.
31 marzo 2004 S 6 Ogni persona attiva all’interno dell’Istituto agisce in base ad un mansionario esplicito,
31 marzo 2004
Requisiti essenziali Da realizzare entro che definisce compiti, competenze e funzioni. Il mansionario è parte integrante del contratto di lavoro. S 7 La dotazione del personale curante è calcolata sulla base della specifica circolare.
31 marzo 2004 S 8 L’Istituto dispone di un infermiere responsabile delle cure (1 UTP = unità a tempo pieno), cui compete il coordinamento del personale curante.
31 marzo 2004 S 9 L’Istituto dispone di almeno 1 UTP d’infermiere con specializzazione clinica in geriatria.
31 marzo 2004 S 10 L’Istituto dispone di personale infermieristico e curante presente in servizio
24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno.
31 marzo 2004 S 11 Tutto il personale curante deve essere in possesso di un titolo di formazione riconosciuto dalla CRS o ritenuto equivalente dalle competenti autorità.
31 marzo 2004 S 12 Il personale addetto alle cure (personale curante) deve essere facilmente riconoscibile in modo differenziato dal personale alberghiero.
31 marzo 2004 S 13 L’Istituto è munito di un servizio - interno od esterno - di fisioterapia / ergoterapia.
31 marzo 2004 S 14 L’Istituto si avvale dell’attività di un servizio d’animazione.
31 marzo 2004 S 15 Per garantire la formazione continua del personale, l’Istituto fissa annualmente obiettivi, budget e piano formativo.
31 marzo 2004 S 16 L’Istituto designa una persona responsabile della medicina preventiva ospedaliera (igiene ospedaliera e Direttiva del Medico cantonale concernenti i controlli sanitari del personale attivo negli istituti di cura e nelle istituzioni socio-sanitarie del Cantone Ticino del 23 dicembre 2000). Questa persona tiene un diario delle attività svolte in quest’ambito.
31 dicembre 2004 S 17 L’Istituto designa una persona responsabile del coordinamento delle attività di valutazione e promozione della qualità.
31 marzo 2004 S 18 L’Istituto elabora un programma di valutazione del personale (conoscenze, competenze, attitudini), con espliciti criteri. Parimenti si adopera per promuovere buone condizioni lavorative e misura periodicamente la soddisfazione del personale.
31 dicembre 2004 S 19 La cartella sanitaria (= insieme della documentazione clinica) di ogni residente è tenuta conformemente alla prescrizioni del Medico cantonale. Essa è costantemente aggiornata, redatta in modo ordinato e leggibile, e sempre facilmente accessibile al personale curante e ai medici chiamati ad intervenire in caso d’emergenza.
31 marzo 2004 S 20 L’Istituto dispone di almeno 1 set di emergenza, facilmente reperibile ed immediatamente disponibile. Il contenuto del set è definito per iscritto dalla direzione
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Requisiti essenziali Da realizzare entro sanitaria. S 21 L’Istituto dispone dell’inventario scritto aggiornato di tutte le apparecchiature medico-tecniche. L’inventario precisa la data d’acquisto, le procedure di controllo e di manutenzione (incluse le tarature), in base all’Ordinanza federale.
31 dicembre 2004 S 22 L’Istituto garantisce il controllo di qualità delle cucine secondo le apposite norme di legge e le indicazioni del Chimico cantonale.
31 marzo 2004 S 23 L’Istituto elabora un protocollo scritto che esplicita le modalità di trasferimento del residente verso altre destinazioni, segnatamente l’ospedale.
31 marzo 2004 P 1 L’Istituto elabora ed applica ogni direttiva interna, ritenuta necessaria ed adeguata, per garantire il coordinamento di specifici interventi sanitari preventivi e/o curativi. Le direttive sono tenute a disposizioni in caso d’ispezione.
31 dicembre 2004 P 2 Ogni richiesta di ammissione in Istituto è analizzata secondo un’esplicita procedura scritta, in base al risultato della quale l’Istituto decide sull’idoneità all’ammissione. La procedura riporta i criteri utilizzati per analizzare i bisogni dell’anziano, la lista dei servizi sociosanitari alternativi presenti sul territorio e le ragioni della scelta.
31 dicembre 2004 P 3 L’Istituto elabora per ogni ospite un piano di presa a carico interdisciplinare personalizzato, che riporta gli obiettivi di cura e le strategie necessarie per raggiungerli.
31 dicembre 2004 R 1 L’Istituto rileva i dati dei requisiti di risultato in base alle specifiche indicazioni del Medico cantonale.
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