Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d’assunzione... (5.1.4.3.4)
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Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d’assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e in altri gradi di scuole

5.1.4.3.4 Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d’assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamati gli art. 50 cpv. 3 e 51 cpv. 1-3 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

Campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento definisce: a) i titoli di studio richiesti per l’assunzione all’insegnamento; b) lo svolgimento delle prove di assunzione; c) [1] Sono interessati i candidati all’assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori, nelle scuole speciali e, nelle scuole elementari, limitatamente al sostegno pedagogico, all’educazione fisica e all’educazione musicale. [2] TITOLO I Titoli richiesti per le scuole medie Capitolo I

Caratteri generali dei titoli di studio richiesti

Art. 2

Per l’insegnamento nella scuola media sono richiesti titoli di studio conseguiti in un’università svizzera o estera di statuto pubblico o privato parificato. I titoli devono essere: a) di grado accademico, secondo la caratterizzazione di cui all’art. 3; b) specifici per i diversi insegnamenti o funzioni secondo la caratterizzazione di cui all’art. 4.

Caratterizzazione accademica

Art. 3

Sono considerati di grado accademico: a) il dottorato; b) la licenza; c) i diplomi per l’insegnamento nelle scuole medie superiori (Diplom für das Höhere Lehramt, Oberlehrerdiplom e simili); d) per le materie scientifiche e tecniche i diplomi delle università e delle scuole politecniche. Per le università straniere sono riconosciute le seguenti corrispondenze: Italia: dottorato ottenibile con un corso di laurea; Francia: “diplôme d’études approfondies”; attestato di “maîtrise”; Germania: dottorato; attestato di “Magister”; attestato di Staatsexamen 1 o 2 per l’insegnamento nei Gymnasien. Per le università di altre nazioni, la corrispondenza è stabilita dall’Ufficio dell’insegnamento medio. La durata minima per ottenere i titoli riconosciuti non può essere inferiore a sei semestri di studi completi. Art. 3a [3] Sono considerati i seguenti titoli di grado accademico rilasciati dalle università che hanno organizzato gli studi secondo il modello previsto dalla Dichiarazione congiunta dei ministri europei dell’lstruzione superiore intervenuti al convegno di Bologna il 19 giugno 1999 (in seguito Dichiarazione di Bologna): a) il dottorato (minimo 8 anni) b) il master (minimo 5 anni) , preceduto da un bachelor Per le università straniere la corrispondenza è stabilita dalla Divisione della scuola.

Caratterizzazione disciplinare

Art. 4

La caratterizzazione disciplinare dei titoli di studio dei concorrenti è classificata
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Nel caso dei titoli accademici svizzeri la classificazione è stabilita in base ai seguenti criteri: a) alta: tesi o lavoro personale inerente alla materia, la quale figura come materia principale; b) media: seconda materia o materia ai cui esami si può accedere dopo almeno 6 semestri; c) Se la seconda e la terza materia comprendono studi di uguale impegno e durata, sono classificate entrambe come medie. Nel caso di titoli accademici italiani, la caratterizzazione disciplinare è stabilita in base ai seguenti criteri: a) alta, quando l’argomento della tesi o l’indirizzo degli studi è inerente alla materia; oppure quando almeno sette degli esami sostenuti sono inerenti alla relativa area disciplinare; b) media, quando cinque o sei esami sono inerenti alla relativa area disciplinare; c) In ogni caso almeno due esami devono concernere direttamente e in modo generale la materia in questione. La caratterizzazione disciplinare è insufficiente quando non raggiunge i requisiti indicati nei cpv. 2 e 3. Art. 4a [4] La caratterizazione disciplinare dei titoli di studio dei concorrenti di cui all’art.
3a è classificata secondo due gradi: alta, media. Nel caso di titoli accademici svizzeri la classificazione è stabilita in base ai seguenti criteri: a) alta: bachelor e master inerenti alla materia; bachelor inerente alla materia e master in un ambito disciplinare affine; b) media: bachelor inerente alla materia e master in un altro ambito disciplinare; bachelor in un ambito disciplinare e master inerente alla materia. Nel caso di titoli accademici rilasciati dalle università straniere la classificazione è stabilita dalla Divisione della scuola. II Norme particolari

Educazione visiva

Art. 5

Per l’insegnamento dell’educazione visiva sono riconosciuti: a) gli attestati per l’insegnamento dell’educazione artistica o del disegno nelle scuole medie superiori rilasciati dagli appositi istituti superiori di formazione; b) le licenze e i diplomi delle accademie e delle scuole svizzere di belle arti o titoli ritenuti equivalenti.

Matematica

Art. 6 Per l’insegnamento della matematica sono considerati con grado di caratterizzazione: a) alta, i titoli accademici specifici in matematica; b) media, i titoli accademici di fisica, ingegneria elettrotecnica, meccanica, civile, informatica e altri titoli accademici nell’ambito delle scienze naturali che comprendono almeno 4 esami di matematica; [5] c) minima, i titoli accademici nell’ambito delle scienze naturali che prevedono 2 esami di matematica.

Scienze naturali

Art. 7 [7] caratterizzazione: a) alta, i titoli accademici nei settori della biologia, della fisica, della chimica e delle scienze della terra comprendenti corsi di almeno 2 semestri, nelle altre due materie scientifiche complementari; b) media, i titoli sopraccitati con un solo corso della durata di almeno 2 semestri in una delle altre due materie scientifiche complementari; i titoli di ingegnere rilasciati dalle scuole politecniche federali nei settori dell’agricoltura, delle foreste, dell’alimentazione, della meccanica, dell’elettronica e simili e i titoli completi ottenuti nelle arti sanitarie (medicina, farmacia, veterinaria); c) minima, i titoli accademici nei settori della biologia, della chimica e della fisica senza corsi nelle altre 2 materie scientifiche complementari.

Educazione musicale

Art. 8

[8] Sono riconosciuti con grado di caratterizazione disciplinare: a)
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diploma in didattica musicale (in Svizzera “Lehrmusik II” o “Brevet de Maître de Musique” - in Italia “Didattica della musica”) oppure di un diploma di Direzione di coro e/o orchestra; b) media, i diplomi di conservatorio o scuole superiori di musica riconosciute attestanti una formazione di solista (2° livello) o decimo anno (se italiani) in Pianoforte, Organo o Chitarra; c) minima, i diplomi di conservatorio, scuole musicali Jazz o scuole superiori di musica riconosciute attestanti una formazione strumentale di 2° livello (solista, concertista, virtuoso o artistico) negli strumenti non elencati nella lettera b) e i diplomi di formazione strumentali di 1° livello (“Lehrdiplom” o “Diploma di pedagogia musicale”) in Pianoforte, Organo o Chitarra.

Educazione fisica

Art. 9

Sono riconosciuti con grado di caratterizzazione disciplinare: a) svizzere e dalle scuole politecniche federali; b) media, un titolo di studio di grado accademico riconosciuto per altre materie d’insegnamento, che comprenda l’educazione fisica con una formazione di almeno quattro semestri; c) minima, il “diploma 1” di docente di educazione fisica e sport, a condizione che la durata degli studi comprenda sei semestri completi di studio.

Tecnica dell’abbigliamento o economia familiare

Art. 10

[9] È riconosciuto il titolo di maestro di economia familiare e di attività tessili, rilasciato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), o da altri titoli a giudizio del Dipartimento.

Educazione tecnica e corsi opzionali di tipo tecnico

Art. 11

a) dell’elettronica e simili; b) media, la licenza da una scuola tecnica superiore nei settori della meccanica, dell’elettronica e simili; c) minima, la licenza da una scuola tecnica o il certificato professionale di maestria nei settori della meccanica, dell’elettronica e simili.

Attività commerciali

Art. 12 È riconosciuto il diploma cantonale di docente di attività commerciali e di stenodattilografia o altri titoli a giudizio del Dipartimento.

Corso pratico

Art. 13

Sono assunti quali docenti di corso pratico i docenti in carica nelle scuole medie a condizione che abbiano un’adeguata formazione tecnico-pratica.

Sostegno pedagogico

Art. 14

Per i candidati alla funzione di docente di sostegno pedagogico la caratterizzazione disciplinare comprende i titoli accademici in psicologia, pedagogia, pedagogia curativa e scienze dell’educazione; non sono previsti gradi di caratterizzazione.

Istruzione religiosa

Art. 15 dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione, del 10 febbraio 1993.

Titoli rilasciati secondo il modello previsto

dalla Dichiarazione di Bologna

Art. 15a [10] Ai titoli rilasciati dalle università che hanno organizzato gli studi secondo il modello previsto dalla Dichiarazione di Bologna, si applica per analogia quanto previsto dagli articoli da 5 a 15. Titoli richiesti per le scuole medie superiori [11] Capitolo I

Caratteri generali dei titoli di studio richiesti

conseguiti in un’università svizzera o estera di statuto pubblico o privato parificato. [12] I titoli devono essere: a) di grado accademico, secondo la caratterizzazione di cui all’art. 17; b) specifici per i diversi insegnamenti, secondo la caratterizzazione di cui all’art. 18.

Caratterizzazione accademica

Art. 17

Sono considerati di grado accademico: a) il dottorato; b) la licenza; c) i diplomi per l’insegnamento nelle scuole medie superiori (Diplom für das Höhere Lehramt, Oberlehrerdiplom e simili); d) per le materie scientifiche, i diplomi delle università e delle scuole politecniche. Per le università straniere sono riconosciute le seguenti corrispondenze: Italia: dottorato ottenibile con un corso di laurea; Francia: “diplôme d’études approfondies”; attestato di “maîtrise”; Germania: dottorato; attestato di “Magister”; attestato di Staatsexamen 1 o 2 per l’insegnamento nei Gymnasien. Per altri casi non previsti dal presente regolamento e per le università di altre nazioni, la corrispondenza è stabilita dall’Ufficio dell’insegnamento medio superiore. La durata minima degli studi per l’ottenimento dei titoli riconosciuti non può essere inferiore a sei semestri. Art. 17a che hanno organizzato gli studi secondo il modello previsto dalla Dichiarazione di Bologna: a) il dottorato (minimo 8 anni) b) il master (minimo 5 anni) Per le università straniere la corrispondenza è stabilita dalla Divisione della scuola.

Caratterizzazione disciplinare

Art. 18

secondo due gradi: alta, media. Nel caso dei titoli accademici svizzeri la classificazione è stabilita in base ai seguenti criteri: a) alta: tesi o lavoro personale inerente alla materia, la quale figura come materia principale; diplomi per l’insegnamento nelle scuole medie superiori; b) media: seconda materia, con la stessa durata e analoghe esigenze di studio della prima materia. Nel caso di titoli accademici italiani, la caratterizzazione disciplinare è stabilita in base ai seguenti criteri: a) alta: quando l’argomento della tesi è inerente alla materia; b) media: quando l’indirizzo degli studi è chiaramente inerente alla materia. Art. 18a La caratterizzazione disciplinare dei titoli di studio dei concorrenti di cui all’art.
17a è classificata secondo due gradi: alta, media. Nel caso di titoli accademici svizzeri la classificazione è stabilita in base ai seguenti criteri: a) alta: bachelor e master inerenti alla materia; bachelor inerente alla materia e master in un ambito disciplinare affine. b) media: bachelor inerente alla materia e master in un altro ambito disciplinare oppure bachelor in un ambito disciplinare e master inerente alla materia. Nel caso di titoli accademici rilasciati dalle università straniere la classificazione è stabilita dalla Divisione della scuola. Norme generali [15]
Economia e diritto [16] Art. 19 Per l’insegnamento dell'economia e del diritto nei licei (introduzione all'economia e al diritto, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare economia e diritto) è riconosciuta la licenza in economia o in diritto.
Arti visive [18] Art. 20 [19] Per l’insegnamento delle arti visive sono riconosciuti gli attestati per l’insegnamento dell’educazione artistica o delle arti visive nelle scuole medie superiori rilasciati dagli appositi istituti superiori di formazione; il titolo di architetto rilasciato da un politecnico o da una università, le licenze e i diplomi delle accademie e delle scuole svizzere di
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Musica e musica strumentale

Art. 21

Per l’insegnamento della musica sono riconosciuti la laurea in musicologia, i diplomi di docente di educazione musicale per le scuole medie superiori rilasciati dagli istituti specializzati svizzeri; i diplomi svizzeri di concertista e i diplomi conclusivi dei conservatori italiani per la composizione, il canto corale e la formazione strumentale in pianoforte o violino (10° anno). Per l’insegnamento della musica strumentale sono riconosciuti i diplomi rilasciati da conservatori svizzeri con almeno sei semestri completi di studio; i diplomi conclusivi di formazione strumentale dei conservatori italiani di statuto pubblico o privato parificato (7° o
10° anno).

Educazione fisica e sportiva; opzione

complementare sport Art. 22 Per l’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva e dell'opzione complementare sport è riconosciuto il “diploma 2” di docente di educazione fisica e di sport rilasciato dalle università svizzere e dalle scuole politecniche federali e i titoli equivalenti conseguiti all’estero.
a) Istruzione religiosa [22] Art. 23 [23] dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione, del 10 febbraio 1993.

b) Opzione complementare religione

Per l’insegnamento dell’opzione complementare religione nei licei sono considerati specifici i titoli previsti per l’insegnamento religioso nelle scuole postobbligatorie a tempo pieno nella Convenzione di cui al capoverso 1 oppure la licenza in storia, in filosofia o in antropologia con tesi o lavoro personale di licenza inerente alla materia, la quale figura come materia principale.

Opzione complementare

pedagogia/psicologia [24] Art. 24 [25] Per l’insegnamento dell’opzione complementare pedagogia/psicologia nei licei sono considerati titoli specifici la licenza, il diploma, la laurea o il dottorato in scienze dell’educazione, pedagogia, pedagogia curativa (licenza), psicologia e filosofia, a condizione che per quest’ultima il relativo corso di studi abbia un indirizzo psicopedagogico. Art. 25-27 ... [26]
Comunicazione [27] Art. 28 Per l’insegnamento di comunicazione nella Scuola cantonale di commercio si chiede la licenza in scienze della comunicazione, la licenza in scienze economiche o in lettere con chiaro indirizzo verso le scienze della comunicazione (semiotica e sociologia della comunicazione, tecniche e tecnologie della comunicazione, abilità relazionali).

Titoli rilasciati secondo il modello previsto

dalla Dichiarazione di Bologna

Art. 28a [29] Ai titoli rilasciati dalle università che hanno organizzato gli studi secondo il modello previsto dalla Dichiarazione di Bologna, si applica per analogia quanto previsto dagli articoli da 19 a 28. TITOLO III Titoli richiesti per le scuole speciali

Docente titolare

Art. 29

a) alta, la licenza in pedagogia curativa; b) media, diploma in pedagogia curativa oppure titolo accademico nel campo delle scienze dell’educazione a condizione che nella formazione gli aspetti dell’età evolutiva (normalità e patologia) siano stati approfonditi; c) minima, la patente di docente di scuola dell’infanzia o di scuola elementare con diploma nel campo socioeducativo oppure con adeguata esperienza (4 anni) come docente.

Titoli rilasciati secondo il modello previsto

dalla Dichiarazione di Bologna

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a) alta: bachelor e master inerenti alla pedagogia specializzata. b) media: bachelor inerente alla pedagogia specializzata oppure alle scienze dell’educazione e master in un ambito delle scienze dell’educazione. Nel caso di titoli accademici rilasciati dalle università straniere la caratterizzazione è stabilita dalla Divisione della scuola.

Docente di materie speciali

Art. 30

scuola. TITOLO IV Titoli richiesti per i docenti di materie speciali nelle scuole elementari

Docente di sostegno pedagogico

Art. 31

a) alta, i titoli accademici in psicologia, pedagogia e scienze dell’educazione, il diploma di pedagogia curativa; b) media, la patente di scuola elementare con 4 anni di esperienza professionale come docente titolare.

Titoli rilasciati secondo il modello previsto

dalla Dichiarazione di Bologna

Art. 31a [31] a) alta: bachelor e master inerenti alle scienze dell’educazione; b) media: bachelor inerente alle scienze dell’educazione e master in un ambito disciplinare; bachelor in un ambito disciplinare e master inerente alle scienze dell’educazione.

Docente di educazione musicale

Art. 32

a) diploma di docente di educazione musicale 1 o 2 rilasciato da un conservatorio della Svizzera tedesca; oppure b) brevet pour l’enseignement de la musique et du chant dans les écoles primaires (ou sécondaires) rilasciato da un conservatorio della Svizzera romanda; oppure c) diploma di insegnante di musica per le scuole elementari rilasciato dall’AMSI (Accademia di Musica della Svizzera italiana); oppure d) rilasciato da un conservatorio italiano; oppure e) attestato conseguito al termine del corso triennale di formazione o certificato di abilitazione rilasciati dal Dipartimento; oppure f) adeguata formazione scolastica e culturale, accompagnata da uno dei seguenti diplomi: - konzertdiplom rilasciato da un conservatorio svizzero; - lehrdiplom rilasciato da un conservatorio svizzero; - diploma di decimo anno (violino, chitarra o pianoforte) rilasciato da un conservatorio italiano; - diploma di settimo anno rilasciato da un conservatorio italiano e licenza complementare di pianoforte; - qualsiasi altro diploma strumentale ritenuto almeno equivalente dal Dipartimento a uno dei diplomi sopra menzionati; - diplomi conclusivi di formazione strumentale dei conservatori italiani (7° anno).

Docente di educazione fisica

Art. 33

a) scuole politecniche svizzere; oppure b) diploma di educazione fisica di un istituto estero accompagnato da un certificato di equivalenza rilasciato dal Consiglio di Stato; oppure c) diploma di maestro di sport rilasciato dalla Scuola federale di sport di Macolin accompagnato da un’adeguata formazione scolastica e culturale; oppure d) certificato di abilitazione rilasciato dal Dipartimento.

Titoli rilasciati secondo il modello previsto

dalla Dichiarazione di Bologna

Art. 33a [32] Ai titoli rilasciati dalle università che hanno organizzato gli studi secondo il
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articoli 32 e 33. TITOLO V Prove per l’assunzione nelle scuole medie

Esame dei requisiti

Art. 34 L’esame dei requisiti dei concorrenti all’insegnamento spetta all’Ufficio dell’insegnamento medio. L’Ufficio: a) esamina gli incarti dei concorrenti e propone al Dipartimento l’ammissione alle prove; b) stabilisce le equivalenze dei titoli non previsti dal presente regolamento. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Ufficio può valersi della collaborazione dei quadri della scuola media.

Ammissione alle prove di assunzione

Art. 35

Se esiste un fabbisogno di nuovi docenti, sono ammessi alla prova di assunzione i candidati i cui titoli sono stati considerati accademici, con caratterizzazione disciplinare alta o media, e che soddisfano le condizioni di cui all’art. 61. [33] Se i candidati sono in numero nettamente superiore ai posti disponibili il Dipartimento, sentito l’Ufficio, può riservare l’ammissione al gruppo con caratterizzazione “alta”. I candidati con caratterizzazione disciplinare minima sono ammessi: a) se il loro titolo è stato riconosciuto con caratterizzazione alta o media in altre materie; oppure b) se non esiste un numero sufficiente di candidati con caratterizzazione alta o media. Un candidato è ammesso alle prove di assunzione in due materie al massimo; qualora il candidato sia ammissibile in più di due materie, fa stato il grado di caratterizzazione disciplinare o, a parità di grado, la scelta del candidato.

Prova di assunzione per i candidati all’insegnamento

a) caratteristiche

Art. 36

sono organizzate nelle sedi di scuola media da una commissione formata da un direttore e da due esperti della scuola media. Sedi e commissioni sono designate dall’Ufficio dell’insegnamento medio. La commissione prescrive per ogni candidato, con almeno due settimane d’anticipo, due temi di lezione. Il candidato è tenuto a presentare alla commissione i due piani di lavoro. È data facoltà al candidato di consultarsi con i docenti per informazioni relative al programma d’insegnamento e ai sussidi didattici. Prima dell’inizio della prova la commissione decide quale tema viene presentato alla classe davanti alla quale il candidato svolge la lezione. Dopo la lezione ha luogo un colloquio della durata di ca. 30 minuti in cui il candidato commenta la sua lezione discutendone gli aspetti contenutistici e didattici; nel corso del colloquio si esamina pure la motivazione professionale del candidato e le sue possibilità d’insegnare più materie.

b) giudizio

Art. 37

La commissione esprime i giudizi - basati sulla lezione, sui piani di lavoro e sull’esito del colloquio - utilizzando le seguenti qualifiche: ottimo - molto buono - buono - discreto - sufficiente - insufficiente. Essi sono inviati all’Ufficio dell’insegnamento medio, che ne trasmette copia personale ai candidati. Il giudizio ottenuto in una prova di assunzione rimane valido quattro anni. Gli interessati possono tuttavia chiedere di presentarsi nuovamente alla prova; in questo caso vale il nuovo giudizio.

Prove di assunzione per i candidati alle funzioni

di docente di sostegno pedagogico e di corso pratico

Art. 38

Per i candidati alle funzioni di docente di sostegno pedagogico o di corso pratico è organizzato un colloquio d’assunzione della durata di ca. 30 minuti, a cura di una commissione formata da un direttore e da due capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico. Il colloquio ha per temi: a) la discussione su un argomento inerente alle funzioni considerate; b) l’approfondimento della formazione del candidato e delle sue motivazioni professionali. La commissione comunica con almeno due settimane d’anticipo i termini per la discussione di
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Valgono per analogia le disposizioni dell’art. 37 del presente regolamento.

Mancata partecipazione

Art. 39

I candidati che non si presentano alla prova o al colloquio d’assunzione senza giustificazioni o con giustificazioni insufficienti sono esclusi dal concorso. Se per motivi di evidente forza maggiore un candidato non può presentarsi alla prova o al colloquio d’assunzione, la commissione comunica un nuovo appuntamento entro due settimane. Nel caso di nuova assenza, il candidato è escluso dal concorso. TITOLO VI Prove per l’assunzione nelle scuole medie superiori [34]

Esame dei requisiti

Art. 40 L’esame dei requisiti dei concorrenti all’insegnamento spetta all’Ufficio dell’insegnamento medio superiore. L’Ufficio: a) esamina gli incarti dei concorrenti e propone al Dipartimento l’ammissione alle prove; b) stabilisce le equivalenze dei titoli non previsti dal presente regolamento. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Ufficio può valersi della collaborazione dei direttori delle scuole medie superiori.

Ammissione alla prova di assunzione

Art. 41

Se esiste un fabbisogno di nuovi docenti, sono ammessi alla prova di assunzione i candidati i cui titoli sono stati considerati accademici, con caratterizzazione disciplinare alta o media, e che soddisfano le condizioni di cui all’art. 61. [35] Se i candidati sono in numero nettamente superiore ai posti disponibili il Dipartimento, sentito l’Ufficio, può riservare l’ammissione al gruppo con caratterizzazione “alta”.

Prova di assunzione per i candidati all’insegnamento

a) caratteristiche

Art. 42 L’organizzazione delle prove è affidata al Collegio dei direttori secondo le disposizioni del Regolamento di applicazione della Legge sulle Scuole medie superiori. Per ogni materia d’insegnamento l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore designa, sentito il Collegio dei direttori, una commissione di tre membri così composta: a) due esperti, attivi nel campo della ricerca o dell’insegnamento universitario; b) il direttore o un vicedirettore dell’Istituto in cui si svolge la prova. In casi particolari, e per materie speciali insegnate nelle scuole di tipo professionale, possono essere designati quali membri della commissione operatori culturali o professionali che svolgono la loro attività nel campo attinente alla specifica materia d’insegnamento. Non può fare parte della commissione il direttore della tesi di dottorato, della memoria di licenza o del lavoro di diploma del candidato. Al candidato vengono comunicati tre temi tre settimane prima della data fissata per la prova. I piani delle lezioni devono pervenire in tre copie alla direzione dell’Istituto una settimana prima della data fissata per lo svolgimento della prova. È data facoltà al candidato di consultarsi con i docenti per informazioni relative al programma d’insegnamento e ai sussidi didattici. Per un’ulteriore verifica delle conoscenze specifiche relative ai programmi delle scuole medie superiori e delle motivazioni professionali dei candidati, dopo la lezione ha luogo un colloquio di circa 30 minuti.

b) giudizio

Art. 43 La commissione redige un rapporto sull’esito della prova di ogni candidato contenente un giudizio globale che tenga conto sia della lezione, sia del colloquio. Valgono per analogia le disposizioni dell’art. 37 e dell’art. 39 del presente regolamento. Art. 44

Norme particolari per latino

e greco [37] Art. 45 prova di latino e una di greco. [38] Se le prove nelle due materie hanno luogo durante la medesima sessione, ai candidati vengono assegnati due temi per ognuna delle due materie.
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Art. 46

[39] TITOLO VII Prove per l’assunzione nelle scuole speciali

Esame dei requisiti

Art. 47 L’esame dei requisiti dei concorrenti alle scuole speciali spetta all’Ufficio dell’educazione speciale. L’Ufficio: a) esamina gli incarti dei concorrenti e propone al Dipartimento l’ammissione alle prove; b) stabilisce le equivalenze dei titoli di studio non previsti dal presente regolamento. Sono ammessi alle prove i candidati i cui titoli hanno un grado di caratterizzazione alta, media o minima e che soddisfano le condizioni di cui all’art. 61. [40] Se i candidati sono in numero nettamente superiore ai posti disponibili, il Dipartimento, sentito l’Ufficio, può riservare l’ammissione al gruppo con caratterizzazione alta o media. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Ufficio può valersi della collaborazione dei quadri della scuola speciale.

Commissione per la prova di assunzione

Art. 48

È istituita la commissione per la prova di assunzione alle scuole speciali. La commissione si compone del direttore dell’Ufficio dell’educazione speciale, di un ispettore di scuola speciale, di uno specialista in scienze dell’educazione. La commissione allestisce il calendario delle prove, ne dà comunicazione ai candidati, provvede allo svolgimento e determina la graduatoria delle proposte di assunzione.

Prova di assunzione per i candidati alle

scuole speciali

Art. 49

durata di circa 30 minuti comprendente: a) la discussione su un argomento inerente all’attività di docente; b) l’approfondimento della formazione del candidato e delle sue motivazioni professionali. La commissione comunica con almeno due settimane d’anticipo i temi per la discussione di cui al cpv. 1. Valgono per analogia le disposizioni dell’art. 37 e dell’art. 39 del presente regolamento. TITOLO VIII Prove per l’assunzione nelle scuole elementari

Annuncio dei candidati alla prova di assunzione

Art. 50

Le modalità di annuncio alla prova di assunzione sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale. [41] La prova ha luogo entro il 31 maggio.

Esame dei requisiti

Art. 51

scuole comunali. [42] L’Ufficio: a) esamina gli incarti dei concorrenti e propone al Dipartimento l’ammissione alle prove tenendo conto anche delle condizioni di cui all’art. 61. [43] b) stabilisce le equivalenze dei titoli di studio non previsti dal presente regolamento. Per il sostegno pedagogico sono ammessi alle prove i candidati i cui titoli hanno un grado di caratterizzazione alta o media; se i candidati sono in numero nettamente superiore ai posti prevedibili, il Dipartimento, sentito l’Ufficio, può riservare l’ammissione al gruppo con caratterizzazione “alta”. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Ufficio può valersi della collaborazione dei quadri della scuola elementare.

Commissioni per la prova di assunzione

Art. 52

educazione musicale e di sostegno pedagogico nella scuola elementare (in seguito commissioni). Le commissioni si compongono come segue: a) di educazione fisica, rispettivamente musicale;
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pedagogico. I membri delle commissioni sono designati dall’Ufficio delle scuole comunali. [44] Le commissioni allestiscono il calendario delle prove, ne danno comunicazione ai candidati, provvedono allo svolgimento e ne comunicano l’esito all’Ufficio delle scuole comunali. [45]

Prova di assunzione per i candidati all’insegnamento

dell’educazione musicale e dell’educazione fisica

Art. 53

La prova di assunzione per l’educazione fisica e l’educazione musicale consiste in una lezione con una classe e in un colloquio. La commissione preposta prescrive per ogni candidato, con almeno due settimane di anticipo, due temi di lezione. Il candidato è tenuto a presentare alla commissione i due piani di lavoro. È data facoltà al candidato di consultarsi con i docenti per informazioni relative al programma d’insegnamento e ai sussidi didattici. Prima dell’inizio della prova la commissione decide quale tema viene presentato alla classe davanti alla quale il candidato svolge la lezione. Dopo la lezione ha luogo un colloquio della durata di circa 30 minuti in cui il candidato commenta la sua lezione discutendone gli aspetti contenutistici e didattici; nel corso del colloquio si esamina pure la motivazione professionale del candidato. Valgono per analogia le disposizioni dell’art. 37 e dell’ art. 39 del presente regolamento.

Prova di assunzione per i candidati alla funzione

di docente di sostegno pedagogico

Art. 54 assunzione consiste in un colloquio di circa 30 minuti comprendente: a) una discussione su un argomento inerente all’attività di sostegno nella scuola elementare o nella scuola dell’infanzia; il tema è comunicato al candidato con almeno due settimane d’anticipo; b) l’approfondimento della formazione del candidato e delle sue motivazioni professionali. Valgono per analogia le disposizioni dell’art. 37 e dell’art. 39 del presente regolamento. TITOLO IX Proposte d’incarico e ammissione all’abilitazione

Proposte d’incarico

Art. 55 conformità con i disposti della LORD (Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti). Per l’allestimento della graduatoria prevista dalla LORD fa stato l’esito delle prove di assunzione. L’autorità di nomina può affidare incarichi di insegnamento ai candidati già abilitati, ai docenti di cui all’art. 60, già in carica prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ai candidati che hanno superato la prova di assunzione prevista dal presente regolamento.

Ammissione all’abilitazione

a) candidati

Art. 56

[46] superato la prova di assunzione e che hanno ottenuto un incarico d’insegnamento entro un mese dall’inizio dell’anno scolastico.

b) docenti di scuola media già abilitati

Art. 57

Per favorire l’insegnamento di più materie nella scuola media, ai docenti già abilitati possono essere attribuite nuove materie, previa verifica concernente gli studi seguiti, la preparazione culturale e l’idoneità. Gli interessati sono tenuti a conseguire l’abilitazione nella nuova materia, secondo le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento dell’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti, del 5 luglio 1994. Le direzioni segnalano i docenti interessati all’abilitazione in altre materie all’Ufficio dell’insegnamento medio, al quale spetta una decisione in merito.

c) docenti di scuola media superiore già abilitati

Art. 58

Un docente già abilitato può conseguire l’abilitazione in un’altra materia quando siano adempite le condizioni previste dall’art. 18 o quando il curricolo di studio prevede che si possa accedere agli esami di quella disciplina ai fini dell’ottenimento della licenza
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Valgono per analogia le disposizioni dell’art. 57 cpv. 2 e 3. TITOLO X Disposizioni transitorie e finali Art. 59 [47] Art. 60 [48]
Lingua italiana e altre lingue nazionali [49] Art. 61 A tutti i concorrenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali. In caso di necessità il Dipartimento può concedere delle eccezioni. [51]

Entrata in vigore

Art. 62

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti e di altri atti esecutivi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Allegato

Abrogazione di regolamenti e di atti esecutivi

I. Il Decreto esecutivo sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure di assunzione nella scuola media, del 15 gennaio 1992, è abrogato. II. Le risoluzioni governative n. 8064 del 23 dicembre 1986, n. 10160 del 12 dicembre 1989, n. 1925 del 22 marzo 1990 e n. 177 del 9 gennaio 1991 sono abrogate. III. Le risoluzioni dipartimentali n. 824 del 9 dicembre 1985, n. 512 del 18 giugno 1990, n.
513 del 18 giugno 1990, n. 1241 del 12 dicembre 1991 sono abrogate. Pubblicato nel BU 1996 , 43.
[1]

Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380.

[2]

Cpv. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[3]

Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[4]

Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[5]

Lett. modificata dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[6]

Lett. modificata dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[7]

Art. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[8]

Art. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[9]

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380; precedente modifica:

BU 2002, 195.

[10] Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[11] Titolo modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[12] Cpv. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[13] Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[14] Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[15] Sottotitolo modificato dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[16] Nota marginale modificata dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[17] Art. modificato dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[18] Nota marginale modificata dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[19] Art. modificato dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[20] Nota marginale modificata dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[21] Art. modificato dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[22] Nota marginale modificata dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[23] Art. modificato dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[24]

modifica: BU 1998, 443.

[25] Art. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106; precedente modifica: BU

1998, 443.

[26] Art. abrogati dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[27] Nota marginale modificata dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[28] Art. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
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1
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[30] Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[31] Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[32] Art. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[33] Cpv. modificato dal R 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 330.
[34] Titolo modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[35] Cpv. modificato dal R 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003 ̧330.
[36] Art. abrogato dal R 22.12.1998; in vigore dal 29.12.1998 - BU 1998, 443.
[37] Nota marginale modificata dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[38] Cpv. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[39] Art. abrogato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.
[40] Cpv. modificato dal R 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 330.
[41] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380.
[42] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380.
[43] Lett. modificata dal R 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 330.
[44] Cpv. modificati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380.
[45] Cpv. modificati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380.
[46] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380.
[47] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380; precedente modifica:

BU 2002, 195.

[48] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 380.
[49] Nota marginale modificata dal R 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 330.
[50] Art. modificato dal R 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 330.
[51] Cpv. introdotto dal R 1.12.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 420.
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