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Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini

1 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) (del 10 aprile 2006) I Cantoni di Friborgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura, come pure il Cantone Ticino, visti gli art. 372 e 377 a 380 del Codice penale svizzero e gli art. 5 e 8 della Convenzione relativa alla negoziazione, alla ratifica, all’esecuzione e alla modifica delle convenzione intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero conclusa il 9 marzo 2001; considerando la necessità di mettere a disposizione delle autorità competenti dei cantoni concordatari le nuove strutture e gli stabilimenti appropriati per l’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure; sentito il bisogno di armonizzare le condizioni di esecuzione delle sentenze penali e delle relative decisioni, in uno spirito di collaborazione intercantonale e interconcordatario, e parimenti nel rispetto del diritto internazionale; osservata la volontà di dar seguito e sviluppare e migliorare la collaborazione intercantonale, di economizzare e di proteggere la collettività pubblica. c o n v e n g o n o : il presente Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (in seguito detto Concordato). Capitolo I Campo d’applicazione

Principi

Art. 1

Il presente concordato disciplina: a) b) Capitolo II Organi del concordato

Organi

Art. 2

Gli organi del concordato sono: a) b) c) d)

Conferenza latina delle autorità

cantonali competenti in materia

d’esecuzione delle pene e delle misure

Art. 3

1 La Conferenza è composta da una persona rappresentante di ogni cantone romando. Ogni governo cantonale designa un membro dell’esecutivo cantonale per rappresentarlo e operare a suo nome.
2 Un membro dell’esecutivo dal Cantone Ticino prende parte alle sedute con voce consultiva.
3 pene e delle misure.

Attribuzioni

Art. 4

La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure (in seguito detta Conferenza) è l’organo superiore del Concordato.

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La Conferenza ha le seguenti attribuzioni: a) b) c) o della misura inerenti al concordato; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie; d) e) f) g) h) i) j) k)

Organizzazione

Art. 5

1 La Conferenza designa uno dei suoi membri per presiederla.
2 Essa istituisce un segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari. Essa determina il contributo di ogni cantone.
3 Essa si riunisce allorquando è necessario, ma almeno una volta all’anno o quando uno dei membri della Conferenza lo richiede.
4 Essa stabilisce la sua procedura.

Segretariato della Conferenza

Art. 6

1 La Conferenza designa una persona in qualità di segretario della Conferenza.
2 Questa persona prepara le sedute della Conferenza, redige i processi verbali e assicura il buon funzionamento del segretariato.
3 Essa vigila sull’applicazione delle decisioni della Conferenza e, secondo i casi, alla loro pubblicazione e diffusione. Essa esegue i lavori affidatigli dalla stessa.
4 Essa sottomette delle proposte alla Conferenza, riservati gli art. 8 e 10 del presente concordato.
5 Essa vigila alla promozione della collaborazione intercantonale e delle relazioni con gli organi istituzionali.

Commissione concordataria

Art. 7

1 La Commissione concordataria è composta da persone incaricate dell’esecuzione delle pene e delle misure dei cantoni concordatari, designate dal loro Direttore del Dipartimento.
2 Essa è presieduta dalla persona che assume la carica di segretario della Conferenza.
3 Una persona rappresentante la Commissione dei patronati penali, designata da quest’ultima, prende parte alle sedute con voce consultiva.
4 La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.

Attribuzioni

3 Art. 8 La Commissione concordataria ha per compito di: a) b) c)

Commissione dell’assistenza riabilitativa

Art. 9

1 La Commissione dell’assistenza riabilitativa è composta dalle persone dirigenti dei servizi o degli uffici dell’assistenza riabilitativa dei cantoni concordatari. La persona che presiede la Commissione dell’assistenza riabilitativa è designata dalla Conferenza.
2 Una persona rappresentante la Commissione concordataria, designata da quest’ultima, prende parte alle sedute con voce consultiva.
3 La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.

Attribuzioni

Art. 10

La Commissione dell’assistenza riabilitativa ha per compito di: a) b) c) d) Capitolo III Stabilimenti concordatari

Impegno dei Cantoni

Art. 11

1 Sotto riserva della concessione dei crediti necessari da parte dei governi e dei parlamenti dei cantoni concordatari, così come delle sovvenzioni federali, i cantoni concordatari si impegnano secondo la pianificazione della Conferenza, in virtù del presente concordato, a mettere a disposizione le strutture e gli stabilimenti previsti dal diritto federale e a dotarli dei mezzi e del personale necessari.
2 La Conferenza vigila sulla celerità degli studi e dei lavori che concernono la creazione dei nuovi stabilimenti.

Esigenze per gli stabilimenti

Art. 12

La Conferenza emette delle raccomandazioni in materia di sicurezza, di collocazione, di assistenza, di formazione e di lavoro in seno ai diversi tipi di stabilimento o sezione di stabilimento, destinati all’esecuzione delle pene privative della libertà e delle misure.

Separazione dei sessi

Art. 13

1 Per l’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure, gli uomini e le donne sono collocati in stabilimenti separati o in sezioni distinte.
2 La Conferenza può prevedere delle eccezioni, specialmente per l’esecuzione delle misure e per le forme di esecuzione derogatorie. Capitolo IV Collocamento e ammissione delle persone detenute

Collocamento

Art. 14

1 I cantoni concordatari si impegnano a collocare negli stabilimenti o nelle sezioni di stabilimenti riconosciuti dalla Conferenza, le persone detenute e internate alle quali è applicato il presente concordato.
2 La Conferenza fissa, in un regolamento, le condizioni alle quali un cantone può non collocare in uno stabilimento concordatario, una persona detenuta, condannata ad una pena di corta durata.
3 Il collocamento o il trasferimento di una persona detenuta in uno stabilimento non concordatario, che sia o no situato in uno dei cantoni concordatari, resta riservato in circostanze particolari,

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segnatamente per dei motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina e d’effettivo, riservate le competenze delle autorità giudiziarie.

Ammissione

Art. 15

1 I cantoni che dispongono di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti concordatari, si impegnano ad accogliere le persone detenute dei cantoni concordatari.
2 Nella misura in cui gli stabilimenti dispongono di un numero di posti sufficiente, vi si possono ammettere le persone in detenzione prima del giudizio o detenuti in esecuzione anticipata di pena o misura; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie.

Procedura

Art. 16

1 Le autorità competenti designate dal cantone, alle quali incombe l’esecuzione del giudizio o della decisione (qui di seguito cantone che ha emanato la sentenza o cantone da cui la persona detenuta dipende), procedono secondo il loro libero apprezzamento al collocamento della persona interessata in uno stabilimento o sezione di stabilimento appropriata.
2 Esse si basano sulle indicazioni contenute nella sentenza o nella decisione, così come sui differenti elementi a loro disposizione o su quelli richiesti, a dipendenza dei casi, presso una commissione, una persona designata come perito o l’autorità giudiziaria.
3 A condizione che la procedura cantonale lo permetta, la sentenza motivata e l’estratto del casellario giudiziale, sono trasmessi alla direzione dello stabilimento, unitamente, se è il caso, al rapporto di perizia psichiatrica allestito nel corso dell’inchiesta.
4 La direzione dello stabilimento, se reputa nel corso dell’esecuzione che un detenuto debba essere trasferito, rivolge una richiesta all’autorità competente del cantone che ha emanato la sentenza o a quello dal quale dipende la persona detenuta.
5 Resta riservato il diritto cantonale per il trasferimento susseguente a una modifica della condanna dopo la sentenza. Capitolo V Esecuzione delle pene e misure negli stabilimenti concordatari

Competenze

Art. 17

1 Il cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative all’esecuzione della pena o della misura, a meno che non le abbia espressamente delegate a un altro cantone.
2 Esso statuisce segnatamente su: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
3 Esso è parimenti competente in materia di assistenza riabilitativa e d’assistenza sociale, se non ha delegato queste ultime all’autorità del cantone nel quale la persona detenuta si reca dopo la sua liberazione.

Piano d’esecuzione della pena e della misura

Art. 18

1 Allo scopo di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, sempre tenendo in considerazione la protezione della collettività pubblica, sono stabiliti un piano d’esecuzione della pena e un piano di trattamento per l’esecuzione della misura, sotto riserva delle disposizioni sull’internamento a vita.
2 La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di applicazione.
3 Sono riservate le competenze, la procedura e la responsabilità dei cantoni in materia di piano di esecuzione della pena e della misura.

Statuto delle persone detenute

Art. 19

Le persone detenute, collocate in uno stabilimento concordatario, sono sottomesse alle prescrizioni legali e regolamentari del cantone dove lo stabilimento ha la sua sede, specialmente in materia disciplinare.
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Visite degli stabilimenti

Art. 20

Le autorità competenti dei cantoni concordatari hanno la facoltà di visitare gli stabilimenti concordatari.

Rapporti e preavvisi

Art. 21

1 Gli stabilimenti concordatari fanno immediatamente rapporto al cantone che ha emanato la sentenza, al cantone in cui ha sede lo stabilimento o al cantone da cui dipende la persona detenuta, in caso di fallimento di un congedo, d’evasione, di malattia o d’infortunio grave, o di decesso di una persona detenuta.
2 Essi danno segnatamente il loro preavviso in merito ai congedi, al lavoro esterno e all’alloggio esterno, alla liberazione condizionale e all’interruzione della pena privativa di libertà e della misura.
3 Essi rispondono a ogni richiesta di informazione formulata dal cantone che ha emanato la sentenza in merito ai detenuti sottoposti alla loro autorità.

Assistenza

Art. 22

Il cantone in cui lo stabilimento ha sede assicura l’assistenza sociale, medica e spirituale, nello stabilimento.

Lavoro, formazione e perfezionamento

Art. 23

1 I cantoni concordatari prevedono delle possibilità di lavoro, di conseguimento di una formazione o di perfezionamento per le persone detenute, al fine favorire lo sviluppo del comportamento sociale delle stesse.
2 Essi tengono conto dei bisogni, delle circostanze, delle possibilità degli stabilimenti e della protezione della collettività pubblica.

Spese mediche

Art. 24

1 Il diritto federale regola la presa a carico dei costi delle prestazioni di cui beneficia la persona detenuta sottoposta a questo diritto (attualmente LAMal).
2 La presa a carico dei premi dell’assicurazione obbligatoria per le cure, della franchigia, della quota parte dei costi che superano la franchigia e della contribuzione dei costi di ospedalizzazione, è stabilita dalla normativa del cantone nel quale la persona detenuta era regolarmente residente al momento del suo arresto e del suo giudizio.
3 La presa a carico dei costi di prestazione delle persone detenute non sottomesse al diritto federale (attualmente LAMal) è sostenuta dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da cui la persona detenuta dipende.
4 La persona detenuta prende a carico i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato, allorquando la sua situazione patrimoniale o il ricavato del suo lavoro lo permette.
5 Sotto questa riserva, le spese mediche sono sostenute: a) b)
6 Le spese legate al trattamento, ma non coperte dal diritto federale, costituiscono delle spese d’esecuzione della pena o della misura.

Spese dentarie

Art. 25

1 Riservata la presa a carico da parte delle persone detenute, le spese dentarie che non sono a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure sono sostenute, nella misura in cui esse sono strettamente necessarie da un punto di vista medico, dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da cui dipende la persona detenuta.
2 La Conferenza fissa la parte delle spese che la persona detenuta deve prendersi a carico.

Collocamento terapeutico stazionario

Art. 26

La presa a carico delle spese mediche in caso di collocamento in uno stabilimento terapeutico, è regolata conformemente all’art. 28.

Rischio d’infortunio professionale e

non professionale e di malattia professionale

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Art. 27

1 Qualora la persona detenuta è collocata in uno stabilimento, il cantone in cui lo stesso finanziarie. La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di questa presa a carico.
2 L’autorità competente che colloca una persona detenuta al lavoro esterno remunerato, informa il datore di lavoro che deve assicurare la persona detenuta contro il rischio d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale.

Retta

Art. 28

1 Il cantone che ha emanato la sentenza o quello da cui dipende la persona detenuta, è responsabile del pagamento della retta di quest’ultima.
2 Il costo delle rette negli stabilimenti concordatari è fissato dalla Conferenza, che tiene segnatamente conto: a) b) c) d)

Remunerazione, indennità e partecipazione

alle spese d’esecuzione

Art. 29

1 Le persone detenute collocate negli stabilimenti concordatari, ricevono una remunerazione netta per il loro lavoro ed un’equa indennità in caso di partecipazione a delle misure di formazione di base e di formazione continua.
2 La Conferenza fissa le condizioni, le modalità e gli importi della remunerazione, dell’indennità e della partecipazione della persona detenuta alle spese d’esecuzione. Capitolo VI Adesione parziale del Cantone Ticino

Collocamento dei detenuti ticinesi

negli stabilimenti concordatari

Art. 30

I cantoni romandi accolgono le persone detenute che il Cantone Ticino domanda di collocare: a) b) c)

Collocamento dei detenuti romandi

negli stabilimenti concordatari

Art. 31

Il Cantone Ticino accoglie prioritariamente le persone detenute dei cantoni concordatari secondo le sue possibilità. Capitolo VII Disposizioni finali e transitorie

Contenzioso concordatario

1 dalla Conferenza quale istanza unica.
2 La legge federale del 20 dicembre 1968 relativa alla procedura amministrativa (RS 172.021) è applicabile.

Controllo parlamentare coordinato

Art. 33

1 Il controllo parlamentare coordinato è istituito conformemente all’art. 8 della Convenzione del 9 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratifica, all’esecuzione e alla modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (in seguito detta Convenzione).
2 La Commissione interparlamentare è composta da tre membri per cantone, designati dal Parlamento di ogni cantone.
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3 L’art. 8 della Convenzione indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa

Entrata in vigore

Art. 34

1 Il concordato entrerà in vigore, dopo essere stato approvato dalle autorità competenti di tutti i cantoni concordatari, alla data che fisserà la Conferenza.
2 A partire da questa data, il concordato del 22 ottobre 1984 sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino, approvato dal Consiglio federale il 03 giugno 1985, e la relativa legislazione di applicazione, saranno abrogati, ad eccezione del regolamento 10 dicembre 1987 relativo alla fondazione per tossicomani internati e condannati.

Diritto transitorio

Art. 35

1 L’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure in corso al momento dell’entrata in vigore è retta dal presente concordato a meno che il diritto anteriore non sia più favorevole alla persona detenuta.
2 Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.
3 I regolamenti, le decisioni, raccomandazioni e direttive previste dal concordato del 22 ottobre
1984 sull’esecuzione delle pene e delle misure concernente gli adulti e i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino, restano in vigore, nella misura in cui le loro disposizioni non contravvengono alle regole summenzionate, fino all’entrata in vigore di quelle che saranno emanate in applicazione del presente Concordato.

Convenzioni contrarie

Art. 36

I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al Concordato.

Disdetta

Art. 37

1 Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
2 La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal governo cantonale al membro che presiede la Conferenza. Così adottato dalla Conferenza latina dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia il 10 aprile
2006, a Losanna. Con decisione del 24 settembre 2007, la Conferenza latina dei Capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia ha fissato l’entrata in vigore del Concordato al 1° novembre 2007. Pubblicato nel BU 2007 , 648. DL di approvazione del 7.11.2006 - BU 2007 , 647.
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