Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo (910.210)
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Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

Regolamento della legge sulla conservazione agricolo del 9 giugno 1998 (stato 3 maggio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr); vista la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr), 1 decreta: I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo
Autorità competente Art. 1 1 Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla legge sulla conservazione del territorio agricolo.
2 L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole giusta l’art. 13 LTAgr. 2 II. Compenso pecuniario

Principio

Art. 2 1 Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.
2 La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.
3 Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.

Calcolo

Art. 3 1 Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente: 3 Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq Valore di reddito agricolo Terreni agricoli (ct./mq) <20 21-30 31-40 >41 <100 30 40 50 60
100-200 35 45 55 65
200-400 40 50 60 70
400-600 45 55 65 75
600-800 50 60 70 80
800-1000 55 65 75 85
1000-1200 60 70 80 90 >1200 65 75 85 95
2 Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli.
3 Il contributo pecuniario sostitutivo non può in nessun caso superare il valore commerciale o di transazione della zona edificabile.
4 Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.– non vengono prelevati.

Restituzione

Art. 4 Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.
1 Ingresso modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114; precedente modifica: BU
2006, 259.

2

Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.
3 Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
Utilizzo del Fondo cantonale di compensazione finanziaria Art. 5
4 Il Fondo può essere utilizzato per: a) e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare; b) di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi c) di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei; d) di terreni inselvatichiti per scopi agricoli; e) di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari. III. Sussidiamento di bonifiche
Beneficiari e domande di contributo 5 Art. 6
6
1 Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.
2 Le domande di contributo sono da inoltrare all’Ufficio, che decide sulla concessione del contributo. 7
Ammontare del contributo
8 Art. 7 9
1 L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.
2 Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a: fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei; fr. 5.–/mq per gli altri interventi.
3 Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla: lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo; lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l’85% delle spese computabili.
Oneri e condizioni 10 Art. 8
11 Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art.
13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003. IV... 12 Art. 9 ... 13 V. Disposizioni transitorie e finali 14 Art. 10 I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.
Entrata in vigore
4 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

5

Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
6 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedenti modifiche: BU 2006,
259; BU 2011, 289.
7 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.
8 Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
9 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,

289.

10 Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
11 Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006,

259.

12 Titolo abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
13 Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,

289.

14 Titolo modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
Art. 11 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
15 Pubblicato nel BU 1998 , 192 e 199.
15 Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.
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