Regolamento della pedagogia speciale (413.110)
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Regolamento della pedagogia speciale

Regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017 (stato 10 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011, decreta: Capitolo primo Autorità competente

Dipartimento

Art. 1 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento), è l’autorità competente incaricata di applicare la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (di seguito legge) e il presente regolamento.
2 Il Dipartimento in particolare è competente per: a) a livello strategico le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione i comuni, i prestatari riconosciuti e i servizi cantonali competenti; b) la composizione della Commissione consultiva per l’attribuzione delle misure di pedagogia speciale; 1 c) limitare o revocare le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio delle scuole speciali e i riconoscimenti dei prestatari privati; 2 d) le convenzioni con i prestatari privati; e) i compiti e la composizione della Commissione di vigilanza sulle convenzioni; f) le misure da applicare nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo con l’autorità al termine della procedura di monitoraggio; g) direttive in materia di pedagogia speciale.
Divisione della scuola Art. 2 1 La Divisione della scuola è competente per rilevare i bisogni relativi alla pedagogia speciale, per proporre l’ordine di priorità delle misure da sostenere e per allestire ogni quattro anni la pianificazione cantonale.
2 La Divisione della scuola è inoltre competente per fornire, in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità, le indicazioni inerenti alla stipulazione dei contratti di prestazione.
Sezione della pedagogia speciale Art. 3 3 1 La Sezione della pedagogia speciale (SPS) è preposta all’applicazione delle direttive emanate dal Dipartimento o delle decisioni della Divisione della scuola concernenti la pedagogia speciale.
2 Essa vigila e sovrintende all’insegnamento e all’organizzazione scolastica sia nel settore pubblico che in quello privato e all’esecuzione dei provvedimenti di pedagogia speciale; la SPS può avvalersi della collaborazione dei direttori di scuola speciale, dei capiservizio dell’educazione precoce speciale e degli operatori scolastici di ogni ordine e grado.
3 Per i beneficiari delle misure di pedagogia speciale che frequentano una scuola postobbligatoria fino al raggiungimento del ventesimo anno di età la SPS opera anche in collaborazione con l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità e, per coloro che frequentano le scuole professionali, con la Divisione della formazione professionale.
4 In particolare la SPS: a) e pianifica le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i cantonali competenti; b) ed esamina l’evoluzione della pedagogia speciale e promuove iniziative e innovazioni rispetto delle disposizioni della della scuola del 1° febbraio 1990;
1 Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

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Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.
3 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
c) le misure di pedagogia speciale e preavvisa quelle svolte presso istituti riconosciuti di cantoni o presso istituti all’estero; d) i compiti dei prestatari qualificati della pedagogia speciale se non già precisati altrove; e) periodicamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le scuole speciali e vigila sull’attività dei docenti. Capitolo secondo Procedure di applicazione dei provvedimenti Sezione 1 Misure di pedagogia speciale
Misure di base Art. 4 1 Sono considerate misure di base prima della scolarizzazione obbligatoria: a) logopedici e psicomotori di una durata massima complessiva di 2 unità d’intervento settimana; b) combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità per una massima di 4 unità d’intervento alla settimana per i primi sei mesi, in seguito di 2 unità; c) di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il alla frequenza della scuola dell’infanzia; d) ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo
4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle regolari di scuola dell’infanzia; e) di gruppi di socializzazione in strutture diurne fino a un massimo di 8 ore di 10 ore se combinate con interventi di educazione precoce speciale, logopedia e
2 Sono considerate misure di base durante i primi quattro anni di scolarizzazione obbligatoria: a) logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla e per una durata massima di quattro anni; b) combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un di 2 unità d’intervento alla settimana; c) di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il alla frequenza della scuola dell’infanzia; d) ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo
4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle regolari; e) speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato, per quei che sin dai primi anni di vita presentano comprovate disabilità psicofisiche.
3 Sono considerati misure di base dal quinto all’undicesimo anno di scolarizzazione obbligatoria gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla settimana e per una durata massima di quattro anni.
4 Sono considerate misure di base durante la scolarizzazione postobbligatoria la continuazione della scolarizzazione speciale e la valutazione logopedica.
Misure supplementari Art. 5 Sono considerate misure supplementari le misure definite dall’art. 7 della legge che eccedono quelle indicate dall’art. 4 del presente regolamento.
Durata delle unità di intervento Art. 6 La durata delle unità d’intervento è stabilita dal Dipartimento. Sezione 2 Procedura per l’attribuzione delle misure
Misure di base Art. 7 4 1 Le misure di base sono decise dalla SPS in seguito alla valutazione dei bisogni.
2 La valutazione dei bisogni deve essere in precedenza autorizzata dalla SPS per il settore privato e per quello pubblico postobbligatorio, dal Servizio dell’educazione precoce speciale per il settore pubblico prescolastico e dal Servizio di sostegno pedagogico per il settore pubblico della scuola dell’obbligo.
4 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
3 La SPS assicura la consulenza ai richiedenti, determina le modalità di presentazione della richiesta,
Misure supplementari Art. 8 5 1 Per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva.
2 La Commissione consultiva dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della procedura di valutazione standard (di seguito PVS), prevista dall’accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007 (di seguito accordo).
3 Prima di attuare la PVS è necessaria l’autorizzazione della SPS o, per delega, dei servizi di cui all’art. 7 cpv. 2; la SPS ne determina le modalità di utilizzo.
4 Le misure supplementari sono decise dalla SPS, sentito il preavviso della Commissione consultiva.
5 Le decisioni non possono avere carattere retroattivo.
6 Le misure supplementari sono rivalutate periodicamente; i tempi di verifica sono indicati nella decisione della SPS.
Compiti della Commissione consultiva Art. 9 La Commissione consultiva, nel rispetto dei principi definiti dall’accordo e dalla pianificazione cantonale, nonché avuto riguardo all’economicità delle misure, assume i seguenti compiti: a) la validità pedagogica delle misure richieste; b) se del caso, i prestatari riconosciuti per l’attribuzione delle misure.
Composizione della Commissione consultiva Art. 10
1 La Commissione consultiva è composta di un pedopsichiatra, di uno psicologo e di un pedagogista specializzato, esterni al Dipartimento e formati all’uso della PVS. La SPS assicura il coordinamento. 6
2 La Commissione consultiva può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, previo consenso della Divisione della scuola.
3 Il funzionamento e le modalità operative sono definiti dal Dipartimento.
Provvedimenti particolari Art. 11
1 Prima di attuare i provvedimenti particolari previsti agli art. 10 e 11 della legge, è necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione alla SPS. 7
2 In assenza di autorizzazione i costi non sono riconosciuti.
3 La partecipazione finanziaria, le modalità e le procedure inerenti all’art. 11 della legge sono regolate dalla convenzione intercantonale degli istituti sociali del 13 dicembre 2002.
Procedura di monitoraggio Art. 12 1 In caso di scelta non condivisa e in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 della legge, l’autorità scolastica procede durante l’anno scolastico al monitoraggio e alla valutazione della situazione dell’allievo nella scuola regolare, associando l’autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione.
2 Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell’allievo e la sua evoluzione.
3 Nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione consultiva di cui all’art. 8.
4 L’autorità parentale può richiedere che un prestatario riconosciuto di sua scelta sia associato, a spese dello Stato, alla PVS.
5 In caso di nuovo disaccordo, il Dipartimento decide in merito. Capitolo terzo Organizzazione dell’offerta 8

Pianificazione

5 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
6 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
8 Capitolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.
Art. 13 Nell’ambito della pianificazione dei bisogni rilevati, il Consiglio di Stato può richiedere ai prestatari riconosciuti di assicurare specifiche risposte a bisogni educativi particolari.
Centri di competenza Art. 14 1 Possono essere considerati centri di competenza i servizi e le strutture che: a) luoghi di riferimento negli ambiti d’intervento della pedagogia speciale; b) interventi specialistici nell’educazione precoce speciale, nei disturbi sensoriali, nelle di presa a carico educative per bambini e giovani non scolarizzabili e nei disturbi dello sviluppo.
2 I Centri di competenza devono: a) di conoscenza ed esperienza negli ambiti specifici di intervento; b) capo a prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale, ai quali è assicurata una regolare; c) attività di approfondimento nel proprio ambito di intervento e offrire una formazione al personale.
Scolarizzazione speciale Art. 15
1 La scolarizzazione speciale, che può essere organizzata in esternato o in internato, avviene per sezioni, secondo le seguenti modalità: a) educativi per bambini e giovani non scolarizzabili; b) di scuola speciale inclusi in sezioni regolari; c) di scuola speciale; d) di scuola speciale per la preparazione all’inserimento professionale.
2 Le sezioni di scuola speciale possono essere organizzate in modo autonomo oppure a tempo parziale in collaborazione con sezioni di scuola regolare.
Professionisti qualificati Art. 16
1 Gli operatori dell’educazione precoce speciale, della logopedia, della psicomotricità e della scolarizzazione speciale devono disporre delle qualifiche professionali previste dai regolamenti di riconoscimento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.
2 Per le misure previste all’art. 7 lett. c), d) ed e) della legge, la SPS può richiedere l’assunzione di operatori con profili formativi definiti di volta in volta dal Dipartimento.
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3 Agli operatori di cui al cpv. 2, a dipendenza dell’onere di lavoro e del genere di attività svolta, si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, rispettivamente dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.
10 Capitolo quarto Scuole speciali Sezione 1 Disposizioni comuni per le scuole speciali pubbliche e private

Frequenza

Art. 17 1 La frequenza della scuola speciale in età d’obbligo scolastico è, di regola, a tempo pieno.
2 Per decisione della SPS la frequenza può avvenire a tempo parziale, tenuto conto dei limiti posti dalla disabilità dell’allievo e dalle finalità dell’insegnamento speciale. 11
Scolarizzazione a domicilio Art. 18 La scolarizzazione individuale a domicilio può essere concessa da una a dieci ore alla settimana.
Organizzazione delle sezioni di scuola speciale Art. 19 Nell’ambito dell’organizzazione circondariale delle sezioni di scuola speciale possono essere attuate modalità collaborative fra le scuole speciali pubbliche e private.
Docente di classe
9 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.
11 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
Art. 20 1 Ogni sezione di scuola speciale ha almeno un docente di classe, che definisce gli a) realizza e valuta le attività di pedagogia speciale per la sezione e quelle b) il diario giornaliero delle attività; c) progetti d’integrazione con la sezione o individualmente con singoli allievi; d) regolarmente l’autorità parentale sull’attività svolta con l’allievo; e) per l’autorità parentale la valutazione pedagogica due volte all’anno.
2 In situazioni particolari il docente di classe può essere sostituito da un educatore.
Corsi e attività complementari Art. 21 L’insegnamento e l’attività della sezione di scuola speciale possono essere completati da periodi di scuola fuori sede, da attività didattiche particolari e da corsi preprofessionali. Sezione 2 Scuole speciali pubbliche
Istituti scolastici Art. 22
1 Giusta gli art. 24 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990, sono istituiti: a) di scuola speciale del Sottoceneri, il cui circondario comprende i distretti di Mendrisio Lugano; b) di scuola speciale del Sopraceneri, il cui circondario comprende gli altri distretti.
2 Le sezioni, dislocate logisticamente in altri istituti scolastici, sono attribuite ad uno dei due circondari.
3 I compiti principali degli istituti sono: a) dell’integrazione, finalizzando e migliorando il funzionamento e l’organizzazione delle loro sezioni; b) delle risposte alle esigenze specifiche degli allievi mediante attività c) della collaborazione tra le loro sezioni e gli istituti scolastici nei quali esse sono logisticamente; d) alla partecipazione dei detentori dell’autorità parentale, alla loro collaborazione e al coinvolgimento.
Scuola fuori sede Art. 22a 12 1 Gli istituti possono organizzare periodi di scuola fuori sede.
2 La partecipazione finanziaria delle famiglie è analoga a quella prevista per le famiglie degli allievi delle scuole comunali e delle scuole medie.
Direzione degli istituti Art. 23 1 Alla direzione di istituto sono applicabili gli art. 27 e segg. della legge della scuola del
1° febbraio 1990.
2 La direzione di istituto, in particolare: a) il progetto individualizzato per ogni allievo, assicurandone l’adeguata applicazione; b) se necessario, ulteriori misure di pedagogia speciale; c) i rapporti con gli istituti scolastici ospitanti e organizza i trasporti e le refezioni; d) e pianifica le attività in favore dei detentori dell’autorità parentale.
Collegio dei docenti Art. 24 1 I docenti di un istituto formano il collegio dei docenti.
2 I compiti e le norme di funzionamento sono quelli previsti dall’art. 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.
3 I docenti delle scuole speciali hanno il diritto di partecipare all’attività del collegio docenti dell’istituto ospitante, senza diritto di voto.
Inserimento nelle sedi di altri istituti scolastici Art. 25 1 Le sezioni di scuola speciale sono inserite di regola negli istituti scolastici ordinari, in modo da favorire la collaborazione tra i docenti nonché il contatto e la socializzazione tra gli allievi.
2 Le sezioni di scuola speciale inserite negli istituti scolastici cantonali usufruiscono gratuitamente delle loro strutture logistiche e organizzative.
12 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 172.
3 Le autorità scolastiche comunali e le direzioni di istituto cantonali collaborano con la SPS per la decide il Dipartimento. 13 Sezione 3 Scuole speciali private
Ammissione e dimissione degli allievi Art. 26 14 Le ammissioni e le dimissioni degli allievi devono essere preavvisate dalla SPS.
Direttore e docenti Art. 27 1 Il direttore della scuola speciale privata deve disporre degli stessi requisiti e assumere gli stessi compiti previsti per il direttore dell’istituto della scuola speciale pubblica.
2 I docenti e i prestatari qualificati sono assunti dalla scuola speciale previo esame degli atti di concorso da parte della SPS. 15
3 Ai docenti e ai prestatari qualificati si applicano i requisiti e i compiti previsti per i corrispondenti operatori del settore pubblico. Capitolo quinto Servizio dell’educazione precoce speciale
Istituzione e scopi Art. 28
1 È istituito il Servizio dell’educazione precoce speciale (di seguito Servizio); esso è organizzato in sedi regionali, in forma itinerante e con un approccio multidisciplinare.
2 Esso attua le misure necessarie ai bambini con bisogni educativi particolari che presentano problematiche evolutive, quali uno sviluppo a rischio, limitato o compromesso.
3 Lo scopo del Servizio è di favorire, collaborando con l’autorità parentale, lo sviluppo del bambino e l’inserimento sociale e scolastico.
Definizione delle misure Art. 29
1 Le misure assicurate dal Servizio sono: a) precoce speciale; b) c) d)
2 Le misure di cui al cpv. 1 comprendono: a) il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie; b) e i mezzi necessari per favorire l’integrazione scolastica.
Ammissione e presa a carico Art. 30
1 L’inizio della presa a carico dei bambini da parte del Servizio può avvenire dalla nascita fino all’inizio dell’obbligo scolastico.
2 L’intervento può essere prolungato fino al termine della scuola dell’infanzia. In situazioni eccezionali e nei casi in cui un accompagnamento all’integrazione scolastica fosse necessario, esso può estendersi oltre la fine della scuola dell’infanzia.
3 Il Servizio garantisce la consulenza terapeutica necessaria agli allievi di scuola speciale e le valutazioni specialistiche su richiesta della SPS. 16
Organizzazione del Servizio Art. 31 1 Il Servizio è costituito da un caposervizio e da operatori scolastici specializzati, qualificati nella presa a carico pedagogica e terapeutica.
2 Nella gestione dell’attività, il caposervizio può essere coadiuvato a tempo parziale dal personale in dotazione al Servizio designato dalla SPS. L’onere di lavoro e i compiti sono stabiliti dalla SPS. 17
Compiti del caposervizio
13 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
14 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
15 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
17 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
Art. 32 Il caposervizio assicura il coordinamento e la gestione dell’attività del Servizio e in particolare: a) e la dimissione dei bambini (osservazione e valutazione); b) dei bambini ai singoli operatori e la verifica dei piani pedagogici; c) la supervisione e le riunioni di sintesi diagnostiche con gli operatori; d) con altri servizi cantonali, medici specialisti e cliniche universitarie; e) alle famiglie confrontate con la nascita di un figlio disabile.
Compiti degli operatori scolastici specializzati del Servizio Art. 33 Gli operatori scolastici specializzati del Servizio: a) con il caposervizio nella valutazione dei bambini; b) un programma di intervento e applicano i necessari provvedimenti ai bambini loro c) una documentazione aggiornata relativa al dossier di ogni bambino, agli interventi e al programma di attività; d) con l’autorità parentale quali partner attivi nella definizione del progetto degli obiettivi di intervento, delle risorse e dei bisogni necessari; e) un rapporto annuale con gli obiettivi del progetto pedagogico individualizzato, il lavoro in atto, l’evoluzione raggiunta nelle varie fasi di sviluppo e ne discutono regolarmente l’autorità parentale; f) tra loro all’interno del Servizio e partecipano agli incontri di rete; g) al caposervizio momenti di formazione continua e formazioni specifiche.
Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati del Servizio Art. 34 Agli operatori scolastici specializzati del Servizio si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Forme di intervento e collaborazione Art. 35 1 Il Servizio esegue i suoi interventi nelle seguenti forme e modalità: a) individuali al domicilio del bambino, nelle sedi del Servizio, nelle scuole, negli istituti in forme miste; b) in piccoli gruppi; c) dei bambini con bisogni educativi particolari nelle scuole comunali, in con l’autorità scolastica e il Servizio di sostegno pedagogico; d) attiva con l’autorità parentale.
2 Il Servizio collabora con gli altri servizi specialistici e con le scuole e garantisce la consulenza agli operatori e ai docenti che si occupano di bambini con bisogni educativi particolari. Capitolo sesto Prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale

Riconoscimento

Art. 36
1 I prestatari che intendono esercitare in privato nel settore della pedagogia speciale devono disporre delle qualifiche professionali e degli standard di qualità previsti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.
2 Il riconoscimento avviene mediante la stipulazione di una convenzione individuale o di categoria con il Dipartimento nella quale sono indicate le tariffe e la durata delle unità d’intervento. 18
3 L’elenco dei prestatari privati riconosciuti è reso pubblico dalla SPS. 19
Commissioni e vigilanza sulle convenzioni Art. 37
1 È istituita la Commissione di vigilanza sulle convenzioni (di seguito Commissione).
2 La Commissione si compone di rappresentanti del Dipartimento e dei prestatari.
3 I compiti della Commissione, la designazione dei membri e la durata del mandato sono definiti dal Dipartimento.
Disdetta della convenzione Art. 38 1 Se un singolo membro o un’associazione di categoria non rispettano le disposizioni della convenzione sottoscritta, il Dipartimento può imporre un periodo di tempo per il necessario adeguamento.

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Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.
19 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
2 In casi gravi di mancato adempimento e in tutti i casi in cui, malgrado diffida, il mancato
Finanziamento delle misure Art. 39 20 Il finanziamento delle di base o supplementari è a carico del Cantone ed è regolamentato tramite la concessione di una garanzia rilasciata preventivamente dalla SPS.
Finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole
speciali private Art. 40 1 Il finanziamento delle spese d’esercizio nonché l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private avviene in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità che si occupano della stipulazione formale dei contratti di prestazione.
2 Per analogia le modalità e le procedure per la determinazione del contributo globale sono stabilite dagli art. 13 e 13a della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo
1979 e dal relativo regolamento di applicazione.
Finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private Art. 41
1 La modalità e le procedure per il finanziamento degli investimenti sono stabilite dagli articoli 22-27 del regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del
19 giugno 2012. Resta riservato l’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986. 21
2 I due dipartimenti si accordano sull’attribuzione dei compiti previsti al cpv. 1 come pure sulla ripartizione dei costi di propria competenza. Capitolo settimo Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 42 Il regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 43 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2017. Pubblicato nel BU 2017 , 166.

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Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
21 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.
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