Regolamento sulla legge per l’innovazione economica (900.110)
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Regolamento sulla legge per l’innovazione economica

Regolamento sulla legge per l’innovazione economica (RLInn) del 17 febbraio 2016 (stato 8 marzo 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge per l’innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn), decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Competenze del Consiglio di Stato Art. 1 1 I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato: a) i criteri d’accesso tramite decreto esecutivo; b) la Commissione consultiva; c) all’ente responsabile a livello cantonale del parco svizzero dell’innovazione e ad altri ai quali affidare le attività di marketing territoriale e designarne i rappresentanti cantonali; 1 d) coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, un di promozione dell’innovazione, da sottoporre al Gran Consiglio in occasione del del credito quadro; e) a enti aventi scopo conforme ai sensi dell’art. 13 LInn e designarne i rappresentanti
2 f) questioni di natura finanziaria relative alle lett. b), c) ed e) e in merito alla realizzazione misure di cui all’art. 12 cpv. 2, 3 e 4 LInn; 3 g) delle aziende beneficiarie è pubblicata nel rendiconto annuale; 4 h) l’assegnazione di mandati ad esperti esterni per la valutazione periodica della legge.
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2 Restano riservate le competenze comunali.
Competenze della Divisione dell’economia Art. 2 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell’economia: a) le modalità di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud;
6 b) il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise; c) contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli della legge nei limiti fissati dall’art. 16 cpv. 3 LInn; d) questioni di natura finanziaria relative alle lett. a), b) e c). 7
Competenze dell’Ufficio per lo sviluppo economico Art. 3 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico: a) tramite direttive le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure; b) il rispetto dei criteri d’accesso definiti tramite decreto esecutivo; 8 c) il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto; 9 d) l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il richiesto;
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1 Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019,

252.

2 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

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Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019,

252.

4 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
5 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
6 Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71.
7 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

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Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
9 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
10 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
e) tutte le misure previste dalla legge; 11 f) l’autorizzazione per l’agevolazione fiscale comunale; g) direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell’art. 14 LInn i fondi necessari; 12 h) un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni; 13 i) sentita la Commissione consultiva, proroghe al termine degli investimenti; 14 j) modifiche sostanziali di progetti sussidiati, previo preavviso della Commissione
15 k) sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati giudicate non conformi. 16
Competenze dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling Art. 4 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling: a) i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn; 1 7 b) i progetti e il rispetto delle condizioni d’accesso; c) le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi; 1 8 d) le sanzioni previste per infrazioni all’art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti
3 lett. k); 1 9 e) una banca dati dei progetti sostenuti; f) tutti i dati necessari per il monitoraggio della LInn.
Campo di applicazione (art. 4 LInn) Art. 5 1 Per le start-up, le direttive stabiliscono eventuali restrizioni alle singole misure. 20
2 Progetti di autoimprenditorialità non rientrano nel campo di applicazione della LInn.
Aziende beneficiarie (art. 5 LInn) Art. 6 1 Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche: a) in settori ad alto valore aggiunto; b) in prevalenza manodopera altamente qualificata; c) internamente attività nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tramite figure tecniche specializzate; d) una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone. 21
2 Il capofila del consorzio di cui all’art. 5 cpv. 3 LInn deve garantire che l’implementazione del progetto e gli investimenti relativi siano realizzati nel Cantone.
Criteri di ammissibilità (art. 6 LInn) Art. 7 1 I progetti vengono valutati in tre fasi: a) preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e dell’azienda; 22 b) del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto; c) delle ricadute a livello territoriale.
2 Le misure previste all’art. 7 cpv. 1 lett. a) LInn, limitatamente di start-up, come pure agli art. 7 cpv. 1 lett. c) e 9 LInn, sono valutate con procedura agevolata che comprende: a) preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e dell’azienda; 23 b) della conformità della richiesta. 24
3 Le ricadute a livello territoriale sono valutate in base ai seguenti aspetti:
11 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
12 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
13 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
14 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
15 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

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Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
17 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
18 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
19 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
20 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
21 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

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Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
23 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
24 Cpv. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.
a) del personale; b) fiscale; c) sociale; d) di collaborazione; e) geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.
4 I sussidi concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale. 25 TITOLO II Misure dirette
Investimenti immateriali (art. 7 LInn) Art. 8 1 Possono beneficiare dei sussidi previsti all’art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo. 26
2 I costi interni di ricerca e sviluppo vanno contabilizzati in maniera separata.
3 I costi di riqualifica del personale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. d LInn vengono considerati unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a, b o c LInn.
4 I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) LInn possono essere di natura forfettaria. 27
5I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. c) LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca e vengono giustificati a conclusione del progetto. 28
Investimenti materiali (art. 8 LInn) Art. 9 1 Sono investimenti materiali quelli attivati a bilancio e ammortizzati in più anni, ad esclusione di quelli immobiliari.
2 Sono computabili esclusivamente gli investimenti realizzati nel Cantone.
3 Il sussidio non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti. 29
Internazionalizzazione (art. 9 LInn) Art. 10 1 I sussidi di cui all’art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria. 30
2I sussidi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti.
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3 I contributi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti.
Agevolazioni fiscali cantonali (art. 11 LInn) Art. 11
1 Sono considerate nuove: a) che, al momento della richiesta d’agevolazione, sono iscritte da meno di un anno registro dei contribuenti del Cantone; b) che operano un cambiamento essenziale dell’attività, in particolare se, entro un di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella composizione della cifra dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.
2 L’importo esentato sarà computato sulle imposte dell’azienda entro la fine del periodo agevolato, pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.
3 Il limite massimo d’importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato.
4 L’azienda è tenuta a restituire il totale dell’importo esentato qualora dovesse abbandonare il territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell’agevolazione.
5 Le aziende che beneficiano dell’agevolazione fiscale sono soggette alla procedura di tassazione secondo la legge tributaria.
6 L’agevolazione fiscale può essere concessa solo previo preavviso favorevole della Divisione delle contribuzioni e della Divisione delle risorse.
7 Nella concessione dell’agevolazione fiscale sono da considerare gli effetti sulla perequazione finanziaria intercantonale.
25 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
26 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
27 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
28 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

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Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
30 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
31 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
Agevolazioni fiscali comunali (art. 11 LInn) Art. 12
1 La richiesta di agevolazione comunale soggiace alle procedure che regolano la concessione di un’agevolazione cantonale.
2 L’Ufficio per lo sviluppo economico richiede il preavviso della Sezione degli enti locali, per verificare l’incidenza della misura sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione. TITOLO III Misure indirette
Parco dell’innovazione e altre iniziative (art. 12 e 13 LInn) Art. 13 32
1 I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. a) e b) LInn sono concessi su presentazione da parte dell'ente responsabile di un piano strategico e finanziario per il periodo quadro, comprensivo di una stima delle necessità di copertura finanziaria da parte dei centri di competenza.
2 I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. c) LInn sono concessi separatamente, previa richiesta dell’ente responsabile.
3 L’Ufficio per lo sviluppo economico può accordare sussidi per la concessione di premi a favore di iniziative imprenditoriali innovative ai sensi dell’art. 13 LInn solo se coerenti e complementari all’offerta del sistema regionale dell’innovazione. TITOLO IV Competenze finanziarie e norme procedurali
Procedura e condizioni per le richieste di sussidio Art. 14
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1 Per ogni misura, la procedura e le condizioni, compresa la computabilità delle spese, sono definite tramite direttive.
2 Salvo le eccezioni previste dalle direttive, la richiesta di sussidio deve essere presentata prima dell’esecuzione o della delibera degli investimenti. Sono segnatamente determinanti ordini, contratti, inizio lavori, forniture, prestazioni di servizio, pagamenti di anticipi e altri fatti che generano obblighi in capo al richiedente dei sussidi.
3 L’inizio anticipato degli investimenti per le misure previste dagli art. 7 e 8 LInn deve essere preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto.
4 Ogni modifica di un progetto sussidiato deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio per lo sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti di dettaglio.
5 Modifiche sostanziali di progetti sussidiati, se ritenute conformi, sono approvate tramite decisione.
6 La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione del sussidio. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato.
7 L’Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell’incarto, può avvalersi del supporto di enti esterni.
Commissione consultiva (art. 18 LInn) Art. 15 1 La Commissione consultiva per l’innovazione economica ha i seguenti compiti: a) del grado d’innovazione di un progetto; b) del sussidio in base alle ricadute sul territorio; 34 c) di modifiche rilevanti di progetti già sussidiati;
35 d) di proroghe per terminare gli investimenti.
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2 La Commissione consultiva preavvisa le modifiche alle direttive d’applicazione della LInn. 37
3 La Commissione consultiva è composta al massimo da 11 membri ed è presieduta dal direttore della Divisione dell’economia.
Norme particolari (art. 19 LInn)
32 Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019,

252.

33 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
34 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

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Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
36 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
37 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
Art. 16
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1 L’azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di ammissibilità definiti nei decreti esecutivi sia al momento della richiesta che annualmente per un periodo di 10 anni a partire dalla decisione di sussidio.
2 L’obbligo di notifica per sussidi decisi tramite procedura agevolata inferiori a 25’000 franchi è fissato a 2 anni.
3 L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling può procedere a campione a una verifica del rispetto dei criteri. TITOLO V Disposizioni finali
Abrogazione (art. 22 LInn) Art. 17 Il regolamento di applicazione della legge per l’innovazione economica del 28 gennaio
1998 è abrogato.
Entrata in vigore (art. 23 LInn) Art. 18 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente, 39 in concomitanza all’entrata in vigore della legge per l’innovazione economica del
14 dicembre 2015 (LInn). Pubblicato nel BU 2016 , 85.
38 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
39 Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 85.
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