Regolamento del Consiglio della magistratura (177.445)
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Regolamento del Consiglio della magistratura

Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM) del 10 novembre 2023 (stato marzo 2024) IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA emana il seguente regolamento: Capitolo primo Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.
Sede e informazioni al pubblico Art. 2
1 Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano, presso il Tribunale in cui opera il suo Presidente.
2 Il sito internet del Cantone Ticino indica l’indirizzo completo del Consiglio della magistratura e riporta tutte le informazioni necessarie all’utenza per potervisi rivolgere, rispettivamente i rendiconti annuali e la giurisprudenza.
Composizione, durata e modalità di elezione Art. 3 La del Consiglio della magistratura, la durata delle cariche e le modalità di elezione dei suoi membri e supplenti sono regolate dalla legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).
Magistrati e persone che svolgono funzioni giudiziarie Art. 4 1 Sono magistrati ai sensi del presente regolamento i membri con ruolo giudicante delle autorità elencate nell’articolo 1 capoverso 2 LOG, e meglio i giudici, ordinari o straordinari, rispettivamente i loro supplenti, ordinari o straordinari, delle Giudicature di pace, delle Preture, della Pretura penale, del Tribunale d’appello, dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, del Tribunale di espropriazione, nonché i Procuratori pubblici del Ministero pubblico, i giudici del Tribunale dei minorenni, i Magistrati dei minorenni, i membri del Consiglio della magistratura e quelli della Commissione di ricorso sulla magistratura.
2 Sono persone che svolgono funzioni giudiziarie cui fa riferimento l’articolo 74 capoverso 1 LOG, in particolare i periti del Tribunale delle espropriazioni, gli assessori giurati, nonché i membri laici di altri tribunali.
3 Non sono considerati né magistrati né persone che svolgono funzioni giudiziarie ai sensi del presente regolamento coloro che sono attivi nelle autorità di conciliazione civili, i segretari assessori, i cancellieri e i vice-cancellieri, né lo sono i segretari giudiziari della magistratura inquirente.
4 Nel presente regolamento, il termine generico “magistrati” deve essere inteso quale termine cappello comprendente anche le persone che svolgono funzioni giudiziarie. Capitolo secondo Organizzazione Sezione 1 Organi
Organi del Consiglio della magistratura Art. 5 1 Gli organi del Consiglio della magistratura sono il Consiglio plenario, il Presidente e il Vicepresidente, coadiuvati da un segretariato.
2 Il Consiglio plenario è costituito dall’insieme dei membri titolari del Consiglio della magistratura o dai loro supplenti in caso di impedimento. Il Presidente può decidere di convocare anche i supplenti alle riunioni del plenum; il loro voto ha valore consultivo.
3 In caso di necessità possono essere create delle commissioni speciali.
4 Il Presidente dirige il Consiglio plenario e le commissioni, con possibilità di delega al Vicepresidente o a un altro membro. Sezione 2
Consiglio plenario

Competenze

Art. 6 Il Consiglio plenario esercita tutte le competenze che la legge attribuisce al Consiglio della magistratura e che non sono attribuite al Presidente.
Sorveglianza amministrativa Art. 7 Il Consiglio plenario esercita la sorveglianza amministrativa sulle autorità giudiziarie ai sensi della LOG e ha segnatamente le seguenti competenze: a) di procedere alle visite o alle ispezioni delle varie autorità giudiziarie tramite una nominata in base alle necessità e alle competenze dei suoi membri; b) i rapporti delle autorità giudiziarie; c) delle irregolarità nel funzionamento di un’autorità giudiziaria, informare l’istituzione e impartire un termine per ovviare alla problematica, il cui mancato ossequio può l’apertura di un’inchiesta amministrativa; d) l’apertura di un’inchiesta amministrativa e pronunciare le decisioni che essa comporta; e) raccomandazioni di portata generale, segnalare e proporre alle competenti autorità e misure atte a migliorare l’organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.
Sorveglianza disciplinare Art. 8 Il Consiglio plenario ha tra le altre le seguenti competenze di natura disciplinare: a) l’apertura d’ufficio di un’inchiesta disciplinare e istruirla, di principio tramite il o una sua delegazione; b) e istruire, di principio tramite il Presidente o una sua delegazione, una procedura di disciplinare su richiesta esplicita del segnalante, se ritenuta sufficientemente fondata, ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2 LOG, dopo che la sua segnalazione è stata evasa con una decisione presidenziale ai sensi dell’articolo 83 capoverso 1 LOG reputata manifestamente infondata; c) la decisione che conclude una procedura disciplinare, decidendo eventualmente di una sanzione disciplinare, inclusa la destituzione del magistrato.
Procedura di rielezione dei magistrati Art. 9 Il Consiglio plenario preavvisa all’attenzione del Gran Consiglio le candidature dei magistrati già in carica che intendono chiedere la riconferma nella medesima funzione per un ulteriore periodo di nomina, dopo averli sentiti personalmente.
Altre competenze Art. 10 Il Consiglio plenario è inoltre competente per: a) su istanza del magistrato, circa il suo svincolo dal segreto d’ufficio; b) posizione sui progetti di legge o problematiche che gli sono sottoposti dal Gran dal Consiglio di Stato o da altre autorità; c) sull’osservanza dell’obbligo delle autorità giudiziarie di attenersi ai regolamenti e alle sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 17a legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); d) e presentare al Gran Consiglio un rapporto annuale sul funzionamento della giustizia e) i magistrati quando, per malattia fisica o psichica o per altre cause, non possono convenientemente ai doveri della carica; f) il preavviso al Consiglio di Stato per le attività accessorie dei magistrati ai sensi
19 capoverso 4 LOG; g) trattare, decidere o se del caso inoltrare alla competente autorità le segnalazioni dipendenti delle autorità giudiziarie o nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell'articolo capoverso 3 LORD; h) tutti gli altri compiti che la legge attribuisce al Consiglio della magistratura.
Convocazione e svolgimento delle riunioni Art. 11
1 Il Consiglio plenario è convocato dal Presidente a seconda delle necessità o su richiesta di almeno tre membri o dell’assemblea dei magistrati. Esso deve riunirsi almeno due volte all’anno.
2 La convocazione viene fatta per iscritto tramite posta elettronica con un preavviso minimo di dieci giorni. In casi di estrema urgenza la convocazione è possibile anche per via telefonica e con preavviso minore.
3 La convocazione, oltre a luogo, giorno e ora della seduta, deve indicare anche l’ordine del giorno. convocazione.
4 Le sedute hanno di norma luogo in presenza. È tuttavia possibile procedere in modalità remota.
5 Qualora un membro ordinario non possa presenziare, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente che procede a convocare un supplente.
6 I supplenti possono venire convocati dal Presidente anche se nessun membro ordinario ha preannunciato la sua assenza.

Deliberazioni

Art. 12
1 Il Consiglio plenario delibera a numero completo (art. 85 cpv. 1 LOG).
2 Di principio, soprattutto per questioni urgenti o di importanza limitata, il Consiglio plenario può statuire in via di circolazione, a meno che uno dei membri ordinari vi si opponga e chieda una seduta.
3 Anche le deliberazioni in via di circolazione sono prese a numero completo.
4 Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5 In casi eccezionali e per motivi gravi una decisione può essere presa anche senza che tutti i membri (o supplenti) del Consiglio plenario si siano espressi, a condizione che vi siano almeno 4 voti favorevoli.
6 I membri supplenti convocati facoltativamente e il segretario giuridico hanno voto consultivo.
Ricusazione ed esclusione di un membro Art. 13 1 Qualora un membro sia stato validamente ricusato o si sia escluso, deve essere sostituito da un supplente.
2 Se la ricusazione o l’esclusione concerne solo una trattanda, la supplenza deve essere prevista solo per l’evasione della stessa.
3 La procedura di ricusazione ed esclusione è retta dall’articolo 49.
Sostituzione di un membro ordinario da parte di un supplente Art. 14
1 I membri eletti dall’assemblea dei magistrati devono essere in primo luogo sostituiti da membri supplenti nominati dalla stessa; i membri eletti dal Gran Consiglio, devono essere sostituiti da membri supplenti nominati da quest’ultimo.
2 Qualora nessun supplente di una categoria fosse disponibile, è possibile ricorrere a un membro dell’altra.
3 In casi eccezionali nei quali un membro ordinario non possa essere sostituito da alcun supplente, il Consiglio plenario può deliberare ugualmente, a condizione che vi siano almeno quattro voti favorevoli.
4 La designazione del supplente spetta al Presidente.
Sospensione cautelare e richiesta di sospensione cautelare da parte di un membro Art. 15 1 Il Consiglio plenario può decidere la sospensione cautelare temporanea di un proprio membro che è oggetto di un procedimento penale quando le circostanze e la gravità del reato ipotizzato lo giustificano.
2 Un membro del Consiglio della magistratura che è oggetto di una procedura penale può formulare una dichiarazione scritta all’attenzione del Consiglio plenario chiedendo la sua sospensione e dichiarando di volersi astenere immediatamente da qualsiasi attività in seno allo stesso.
3 Il Consiglio plenario decide tempestivamente sulla richiesta di sospensione.
4 In caso di reiezione della richiesta di sospensione, il membro deve immediatamente tornare ad essere attivo in seno al Consiglio della magistratura.

Verbalizzazione

Art. 16 1 Ogni seduta viene verbalizzata.
2 Il verbale deve indicare il luogo, la data e la durata della seduta, i nomi dei presenti, le tematiche trattate e le decisioni prese, con l’indicazione del risultato delle votazioni.
3 Su richiesta di uno dei membri e con l’accordo di tutti i presenti, il verbale riporta in forma succinta anche i contenuti delle discussioni o di parte di esse. Ogni membro o supplente può chiedere la verbalizzazione, rispettivamente la rettifica, di sue affermazioni.
4 Il verbale è firmato dal suo estensore e dal Presidente. Sezione 3 Presidente

Competenze

Art. 17
1 Il Presidente ha in particolare i seguenti compiti: a) il buon funzionamento del Consiglio della magistratura e l’esecuzione delle sue b) le sedute plenarie, allestire l’ordine del giorno, designare gli eventuali supplenti e le deliberazioni; c) gli affari correnti e adottare le misure necessarie in casi d’urgenza; d) le misure organizzative della sorveglianza amministrativa da parte del Consiglio in particolare richiedere documenti, organizzare le visite e le audizioni; e) denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al e agli altri membri del Consiglio della magistratura (art. 83 LOG); f) misure cautelari; g) le decisioni e i rapporti del Consiglio della magistratura; h) il Consiglio della magistratura di fronte alle autorità e a terzi, con facoltà di farsi da altri membri; i) i rapporti del della magistratura con i media; l) i collaboratori riconosciuti al Consiglio della magistratura.
2 Il Presidente può delegare alcuni compiti, in casi puntuali, ad altri membri titolari o supplenti del Consiglio della magistratura.
Informazione del Consiglio plenario Art. 18 Il Presidente informa regolarmente il Consiglio plenario sulla sua attività.

Supplenza

Art. 19 In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che a sua volta, per motivi analoghi, può essere supplito da un altro membro o supplente designato dal Presidente, subordinatamente dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità, dal Consiglio plenario. Sezione 4 Segretariato
Segretariato giuridico Art. 20 1 Il Presidente e il Consiglio plenario sono coadiuvati da un segretariato giuridico composto almeno da un cancelliere.
2 Il segretariato giuridico può firmare determinati atti o documenti su delega del Presidente.
3 Il segretariato giuridico si occupa di verbalizzare, personalmente o delegando a terzi, le riunioni, le sedute e le audizioni.
4 Il segretariato giuridico si occupa, tra le altre cose, di preparare i progetti di decisione su richiesta del Presidente, così come di aiutare quest’ultimo nell’allestimento dei rendiconti annuali e di ogni altro tipo di rapporto o presa di posizione.
Segretariato amministrativo Art. 21
1 Di principio il segretariato giuridico si occupa anche del segretariato amministrativo, a meno che tale mansione non sia stata delegata a una terza persona, pure sottostante alle direttive del Presidente.
2 I compiti amministrativi principali consistono nel raccogliere e allestire la documentazione necessaria alle discussioni del Consiglio plenario, nell’organizzare le sedute, nel gestire la corrispondenza in entrata e in uscita, così come le telefonate e i rapporti con terzi.
3 Il segretariato amministrativo si occupa di conservare e archiviare gli incarti.
4 Esso gestisce pure le pubblicazioni su internet e la corrispondenza con i membri. Capitolo terzo Procedure Sezione 1 Sorveglianza amministrativa

Modalità

Art. 22 1 Il Consiglio della magistratura esercita la sorveglianza amministrativa attraverso: a) dei rapporti annuali delle autorità giudiziarie; b) alle autorità giudiziarie secondo necessità, ma al minimo una volta per mandato;
c) e la decisione su segnalazioni scritte concernenti il funzionamento di un'autorità
2 Se necessario, esso può, dopo avere informato l’autorità giudiziaria interessata: a) all’audizione dei magistrati o del personale coinvolto; b) tutti i documenti utili all’esercizio del suo mandato, a meno che interessi pubblici o preponderanti non vi si oppongano.
Esame dei rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie Art. 23 Il Presidente esamina i rapporti annuali delle autorità giudiziarie, con facoltà di chiedere alle stesse documentazione complementare. I rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie vengono allegati al rendiconto annuale del Consiglio della magistratura che viene sottoposto al Consiglio plenario, che pure ha facoltà di chiedere complementi.

Visite

Art. 24 1 Le visite ufficiali alle autorità giudiziarie sono decise dal Presidente o dal Consiglio plenario. Di norma vengono effettuate dal Presidente stesso o da una delegazione scelta dal Presidente con l’avallo del Consiglio plenario, con facoltà per ognuno dei membri di partecipare, su sua esplicita richiesta.
2 Il Consiglio plenario stabilisce i temi che intende trattare in occasione di tali visite e ne informa l’autorità giudiziaria in questione, indicando chi farà parte della delegazione incaricata della visita.
3 Al termine della visita deve essere di principio allestito un rapporto scritto, da sottoporre all’autorità giudiziaria visitata e al Consiglio plenario. Nel caso di assenza di un resoconto scritto, la delegazione incaricata della visita informa oralmente i colleghi del Consiglio della magistratura dell’esito della stessa in occasione della seguente riunione plenaria.
Gravi disfunzioni Art. 25 1 Se sono constatate gravi disfunzioni nell’attività di un’autorità giudiziaria, esse devono venire discusse dal Consiglio plenario che in seguito deve informare l’autorità giudiziaria in questione, darle la possibilità di prendere posizione e da ultimo fissarle un termine per rimediarvi.
2 Qualora tale termine scadesse infruttuoso e i malfunzionamenti dovessero persistere, il Consiglio plenario può aprire un’inchiesta amministrativa per accertare i fatti, sia per il tramite di suoi membri che, se del caso, incaricando un esperto esterno. L’autorità giudiziaria in questione deve essere sentita.
3 I membri incaricati o l’esperto esterno possono consultare gli incarti, previa informazione e richiesta all’autorità giudiziaria in questione, che è tenuta a collaborare, fatta eccezione per i casi in cui un interesse pubblico o privato preponderante vi si opponga. In tale evenienza, su richiesta dell’autorità giudiziaria coinvolta, il Consiglio plenario deve decidere se mantenere la domanda di consultazione o rinunciarvi.
4 Al termine della procedura viene allestito un rapporto all’attenzione del Consiglio plenario.
Raccomandazioni, segnalazioni e proposte Art. 26 Le raccomandazioni, le segnalazioni e le proposte alle varie autorità giudiziarie o politiche vengono sottoposte preventivamente dal Presidente al Consiglio plenario e, una volta ottenutane l’approvazione, vengono presentate dal Presidente stesso all’autorità interessata.

Decisioni

Art. 27 Le decisioni in ambito di sorveglianza amministrativa sono prese, a maggioranza, dal Consiglio plenario, comprese quelle di procedere a raccomandazioni, segnalazioni e proposte, di principio su richiesta del Presidente. Sezione 2 Sorveglianza disciplinare

Principi

Art. 28 1 Il Consiglio della magistratura è incaricato della sorveglianza disciplinare su tutti i magistrati ai sensi dell’articolo 4.
2 Un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 81 LOG può essere avviato d’ufficio dal Consiglio della magistratura oppure su segnalazione scritta e motivata di un’autorità o di un terzo.
3 Il segnalante non è parte al procedimento.
Apertura di un procedimento disciplinare
Art. 29 1 Ogni segnalazione fatta al Consiglio della magistratura viene preliminarmente
2 Il Presidente, nel contesto dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari, valuta se è necessaria una presa di posizione del magistrato in questione. In caso concluda che questa è necessaria, informa il magistrato e lo a determinarsi in merito entro un termine congruo; se presente, trasmette al magistrato copia della segnalazione.
3 Se la segnalazione non è manifestamente infondata, il Presidente ne informa il Consiglio plenario che decide se aprire un procedimento disciplinare. Se per contro decide di non aprire un procedimento disciplinare, l’incarto viene formalmente stralciato dai ruoli dal Presidente.
4 L'avvio d'ufficio di un procedimento disciplinare può essere proposto dal Presidente o da uno dei membri, titolari o supplenti, del Consiglio e viene trattato in applicazione dei capoversi 2 e 3, ritenuto che l'eventuale richiesta di una presa di posizione del magistrato in questione deve essere accompagnata da una descrizione scritta degli addebiti ipotizzati.
5 Il Presidente è competente per adottare le misure provvisionali necessarie, compresa quella della sospensione immediata del magistrato (art. 82 LOG), qualora sussistano seri pericoli per l’amministrazione della giustizia o l’immagine della stessa. In caso di sospensione provvisionale, la stessa deve essere sottoposta entro cinque giorni al Consiglio plenario per ratifica. In assenza di urgenza, il Presidente sottopone il caso al Consiglio plenario che decide senza indugio.
6 È riservata la necessità di fare una segnalazione al Ministero pubblico per sospetti di reati penali.
Segnalazioni manifestamente infondate Art. 30 1 Se la segnalazione è manifestamente priva di fondamento il Presidente può dichiararla inammissibile con una decisione succintamente motivata che intima al segnalante, dandone informazione al magistrato segnalato e al Consiglio plenario. Per motivi di opportunità può prescindere eccezionalmente dall’informazione al magistrato.
2 La decisione presidenziale di inammissibilità deve contenere l’indicazione che il segnalante ha la possibilità di chiedere, entro un termine di dieci giorni, di sottoporre la sua denuncia al giudizio del Consiglio plenario, con l’avvertenza che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può essere una tassa di giustizia sino a 2'000 franchi. In una simile evenienza può essere chiesto al segnalante il pagamento di un anticipo, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la procedura viene stralciata dai ruoli.
3 Per decisioni presidenziali di inammissibilità è possibile accollare al segnalante un importo compreso tra i 50 e i 200 franchi a copertura delle spese processuali.
Procedura disciplinare Art. 31 1 Se il Consiglio plenario decide di aprire un procedimento disciplinare, ne deve informare tempestivamente il magistrato che ne è oggetto, così come la direzione dell’autorità giudiziaria nella quale egli opera, mettendo a disposizione del magistrato la documentazione acquisita e fissandogli un termine per le proprie osservazioni. Sono riservate eventuali misure a tutela di procedimenti giudiziari riguardanti gli stessi fatti.
2 Se i fatti sono contestati, il Consiglio plenario designa uno o più membri incaricati di istruire il caso.
3 Al termine dell’istruttoria viene allestito un rapporto scritto che viene trasmesso a tutti i membri del Consiglio plenario e, dopo ratifica del Consiglio, al magistrato in questione, che può formulare nuovamente le proprie osservazioni scritte e chiedere eventuali complementi istruttori.
4 Il magistrato ha il diritto di chiedere di visionare gli atti o riceverli in copia e di essere sentito dal Consiglio plenario o da una sua delegazione.
5 Una volta ottenute le osservazioni del magistrato, il Consiglio plenario decide se procedere all’assunzione di ulteriori prove.
6 A istruttoria ultimata, il magistrato oggetto della procedura è chiamato a formulare le proprie conclusioni entro un termine di 30 giorni, prorogabile una volta.
7 La procedura viene sospesa in caso di mancata rielezione o di dimissioni del magistrato che ne è oggetto. Essa è riattivata qualora l’interessato fosse eletto a una nuova carica in magistratura.
Decisione disciplinare Art. 32
1 La decisione del Consiglio plenario in merito al procedimento disciplinare è presa a maggioranza.
2 La decisione motivata deve essere redatta dal Presidente con l’aiuto del segretariato giuridico, o da un membro da esso incaricato, previa informazione del Consiglio plenario, e deve essere firmata dal Presidente, con possibilità di delega al Vicepresidente o, subordinatamente, a un altro membro in caso di impedimento.
3 La decisione può prevedere l’accollamento di tasse e spese a una delle parti o al segnalante se amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
4 La decisione deve essere intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e, se non si tratta di magistrati di elezione popolare, al Gran Consiglio, per il tramite del suo Presidente. Essa è pure intimata al segnalante, se del caso in forma di estratto.
5 La decisione disciplinare deve contenere le indicazioni in merito alle vie di ricorso.
Condotta querulomane o altrimenti abusiva Art. 33 1 Il Presidente, dandone informazione agli altri membri e al segnalante, può respingere e archiviare senza formalità le segnalazioni che concernono una questione che è già stata oggetto di segnalazioni infruttuose al Consiglio della magistratura, effettuata dalla stessa persona e che riveste un evidente carattere pretestuoso.
2 In caso di malafede è possibile accollare al segnalante un importo compreso tra i 100 e i 1'000 franchi a copertura delle spese processuali. Sezione 3 Procedura di preavviso per le candidature di magistrati già in carica
Rielezione di magistrati in carica Art. 34
1 Il Consiglio della magistratura preavvisa con un rapporto al Gran Consiglio le candidature per il rinnovo della carica di coloro che sono già in funzione in un ruolo sottoposto alla sua vigilanza (art. 79 cpv. 2 lett. f LOG).
2 Nel preavviso deve essere indicata la presa di posizione del Consiglio della magistratura sulla candidatura di ogni magistrato, accompagnata dalla relativa motivazione.
3 Il preavviso deve pure indicare se un magistrato è stato oggetto di una sanzione e per quale motivo, rispettivamente se una procedura disciplinare a suo carico è in corso e per quale motivo.
Inizio della procedura Art. 35 La procedura di preavviso inizia con la comunicazione al Consiglio della magistratura, da parte del Gran Consiglio, dei nomi dei candidati che postulano l’elezione per un nuovo mandato.

Istruttoria

Art. 36 1 La valutazione del candidato avviene in funzione delle qualità personali e dell’idoneità professionale alla funzione. Entrano in linea di conto elementi quantitativi e qualitativi; questi ultimi devono considerare le competenze professionali, operative, personali, sociali, oltre alle attitudini e alle capacità di gestione e direzione per le posizioni che le richiedono.
2 Il Consiglio della magistratura effettua un esame preliminare delle candidature. Su richiesta di almeno due membri, esso procede ad ulteriori accertamenti.
3 Il Consiglio della magistratura assume tutte le informazioni e si avvale delle consulenze che ritiene necessarie per la valutazione del candidato. La valutazione non può basarsi su fonti anonime, voci correnti o segnalazioni informali.
4 Il Consiglio plenario deve di principio sentire ogni magistrato che postula la propria rielezione alla carica con un colloquio i cui elementi cardine devono essere contenuti in un verbale sottoscritto seduta stante dal magistrato e dai presenti.
5 Il magistrato non può opporre il segreto d’ufficio al Consiglio della magistratura sui dossier giudiziari di cui è o è stato titolare.
6 Il Consiglio plenario può delegare l’istruzione e la raccolta degli elementi al Presidente o a suoi componenti.
Integrazione dell’istruttoria Art. 37
1 Se si prospetta la possibilità di un preavviso negativo, prima di sentirlo singolarmente in seduta plenaria, il Presidente lo comunica al candidato, impartendo un termine per consultare il dossier e per presentare per scritto le proprie osservazioni o eventuali richieste di complementi istruttori.
2 Il candidato può allegare documenti o chiedere l’assunzione di altri mezzi di prova se questi non ritardano considerevolmente il corso della procedura.
3 Il Consiglio plenario decide sulle richieste di complementi istruttori e se svolgere ulteriori scambi di allegati.
4 Il Consiglio plenario stabilisce modalità e ordine delle audizioni, che sono verbalizzate. Il magistrato può presentare atti o memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione.
5 Qualora il Consiglio plenario dovesse decidere infine di preavvisare negativamente la candidatura avviso scritto alla persona in questione, concedendole la possibilità di chiedere un secondo colloquio, e di allegare al rapporto ufficiale all’attenzione del Gran Consiglio le proprie osservazioni in merito. Resta riservata la sua possibilità di ritirare la candidatura conformemente all'articolo 39 capoverso 2.
Decisione di preavviso Art. 38 1 Il Consiglio plenario delibera a maggioranza sui preavvisi in composizione ordinaria e in seduta plenaria. I supplenti sostituiscono i membri ordinari assenti, ricusati o soggetti ad impedimento legale.
2 Ciascun membro esprime un proprio preavviso su ogni candidato. È esclusa l'astensione.
3 Per ogni singola candidatura viene espressa una valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo
36.
4 I fatti accertati in un giudizio di natura disciplinare, indipendentemente dall’esito del procedimento, sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio plenario anche nella procedura di preavviso.
Contenuto, comunicazione e trasmissione dei preavvisi Art. 39
1 I preavvisi devono essere succintamente motivati, ritenuto che quelli negativi devono anche indicare gli accertamenti svolti.
2 In caso di preavviso negativo, ne viene data preventiva comunicazione al candidato interessato invitandolo a dichiarare, nel termine di tre giorni, se intende mantenere o ritirare la candidatura.
3 Decorso tale termine, i preavvisi positivi e negativi, ad eccezione di quelli dei magistrati che hanno ritirato la loro candidatura, devono essere trasmessi contemporaneamente al Gran Consiglio e ai magistrati candidati.
Accesso agli atti Art. 40 L’accesso agli atti può essere accordato, su sua esplicita richiesta, alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, solamente se il magistrato interessato vi acconsente. Sezione 4 Altre competenze
Svincolo dal segreto d’ufficio Art. 41
1 La procedura di svincolo dal segreto d’ufficio di un magistrato prende avvio su sua istanza motivata.
2 La decisione, se favorevole, deve indicare esattamente i limiti dello svincolo.
Esonero di magistrati Art. 42 Quando, per malattia fisica o psichica o per altre cause, un magistrato non è in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica, su istanza dell’interessato o d’ufficio il Consiglio plenario valuta e decide l’esonero di un magistrato, applicando per analogia la procedura prevista dagli articoli 31 e 32.
Preavvisi per attività accessorie dei magistrati a tempo pieno Art. 43 1 Su istanza dell’interessato o del Consiglio di Stato il Consiglio plenario valuta e preavvisa l’esercizio di attività accessorie dei magistrati.
2 Una decisione negativa può essere resa solo dopo avere sentito il magistrato interessato. Il preavviso deve essere motivato.
Evasione delle segnalazioni ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD Art. 44 1 Le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD sono raccolte dal Presidente e trattate applicando le disposizioni della procedura di sorveglianza disciplinare conformemente agli articoli
28 e seguenti del presente regolamento. Qualora le persone segnalate non siano magistrati, l’incarto sarà infine trasmesso all’autorità di nomina ai sensi dell’articolo 34 LORD.
2 In caso di segnalazione, ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 LORD, della commissione di un crimine o un delitto perseguibile d’ufficio, il Consiglio della magistratura deve procedere tempestivamente alla denuncia alle autorità di perseguimento penale.
3 Le segnalazioni devono essere trattate in maniera confidenziale.
Altre decisioni concernenti i magistrati Art. 45 Ogni altro tipo di decisione concernente i magistrati non regolata espressamente dal presente regolamento deve essere presa, su istanza di parte o d’ufficio, nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti, in applicazione analogica dei principi che reggono gli articoli 31 e 32.
Allestimento del rapporto annuale e delle prese di posizione del Consiglio della magistratura Art. 46 1 Il Presidente prepara, eventualmente dopo avere consultato i membri del Consiglio plenario, i progetti di rapporto annuale e le prese di posizione del Consiglio della magistratura, nonché la documentazione necessaria, che sottopone poi al Consiglio plenario per approvazione.
2 Il Consiglio della magistratura veglia affinché l’identità delle persone sanzionate o oggetto di una procedura disciplinare, così come di tutti coloro che ne sono coinvolti, non possa essere riconosciuta dal pubblico. Capitolo quarto Rapporti con le autorità e con terzi
Rapporto annuale al Gran Consiglio Art. 47 Il Consiglio della magistratura trasmette al Gran Consiglio, eventualmente per il tramite del Consiglio di Stato, un rapporto annuale sullo stato della magistratura cantonale e sulla propria attività, che viene poi reso pubblico tramite pubblicazione nelle pagine internet del Cantone dedicate al Consiglio della magistratura.
Segreto d’ufficio Art. 48
1 Le deliberazioni, i verbali, i documenti di lavoro e gli altri documenti del Consiglio della magistratura sono riservati.
2 I membri del Consiglio della magistratura, i supplenti e tutti coloro che collaborano con esso sono tenuti al segreto d’ufficio e di funzione.
3 I membri del Consiglio della magistratura e le persone che collaborano con esso sono tenuti a rispettare le competenze del Presidente in materia di informazione al pubblico e di rappresentanza del Consiglio stesso di fronte alle autorità e a terzi.
4 Il Consiglio della magistratura può svincolare i suoi membri dal segreto d’ufficio qualora le circostanze lo esigano o lo giustifichino.
Ricusazione ed esclusione Art. 49 1 Il Consiglio plenario decide le istanze di ricusazione di uno o più dei suoi membri, senza il membro oggetto di ricusazione e completandosi con i supplenti. Se la ricusazione concerne tutti i componenti del Consiglio plenario l’istanza è demandata per decisione all’autorità competente indicata dalla LOG.
2 Ogni membro del Consiglio plenario deve informare il Presidente qualora sussistano fondate ragioni per ipotizzare l’esistenza di un motivo di ricusazione a suo carico e si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo o per serie questioni di opportunità.
3 Per la ricusazione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (art. 47 segg.).
4 Il membro ricusato o esclusosi non partecipa alle deliberazioni e non riceve alcuna documentazione in merito alla procedura in questione.
5 Le regole sulla ricusazione e sull’esclusione sono applicabili per analogia ai componenti del segretariato del Consiglio della magistratura e ai periti esterni.
6 I principi della ricusazione e dell’esclusione devono essere riconosciuti e applicati in tutti i campi di attività del Consiglio della magistratura, non solo per le procedure amministrative e disciplinari. Capitolo quinto Diritto sussidiario
Norme applicabili Art. 50 Laddove non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. Capitolo sesto Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 51 Il presente regolamento, approvato il 10 novembre 2023 dal Consiglio plenario, entra in vigore il 1° marzo 2024. Pubblicato nel BU 2024 , 57.
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