Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (760.500)
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Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (stato 16 febbraio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; visto il messaggio 3 dicembre 1976 n. 2203 del Consiglio di Stato, decreta:
Imposte di circolazione Art. 1 1 1 Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di: a) per i carri a mano provvisti di motore; b) per ciclomotori; c) + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere; d) supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozzino laterale, i motoveicoli speciali, i a motore fino a kg 1000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a e) le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti: ((massa a vuoto x 0.1) + (kW x CO
2 (Kv)) x coefficiente cantonale (K); + (fr. 5.70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a oltre kg 1000 (massa a vuoto); + (fr. 31.50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati; + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti; 2 f) per gli autoveicoli d’epoca; per i motoveicoli d’epoca; g) 5.-- per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile dei motoveicoli; h) – per i rimorchi con peso totale < 750 kg; – per i rimorchi con peso totale > 750 kg e < 3500 kg; – per i rimorchi con peso totale > 3500 kg e < 10000 kg; – per i rimorchi con peso totale > 10000 kg;
3 i) per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli; per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso l) per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e m) per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, da lavoro e veicoli speciali; n) per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi; o) per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali; p) per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro); 4 q) per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere; r) per i veicoli a motore
2 I rimorchi agricoli sono esonerati dall’imposta di circolazione. 5
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Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 394; precedenti modifiche: BU
1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.
2 Lett. modificata dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedenti modifiche: BU
2013, 547; BU 2022, 320 e 321.
3 Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.
4 Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.

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Cpv. reintrodotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37; precedente modifica: BU
1997, 394.
6 Cpv. abrogato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedenti modifiche: BU
2008, 140; BU 2013, 509.
Utilizzo del gettito e misure di adeguamento del gettito Art. 1a 7
1 Il gettito dell'imposta di circolazione, in linea di principio, non può eccedere i costi della costruzione e della manutenzione delle strade, dedotte le spese di funzionamento.
2 Se l'equilibrio tra gettito e costi di costruzione e di manutenzione non può essere ristabilito nel breve periodo, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio delle modifiche legislative di adeguamento.
Determinazione del coefficiente cantonale Art. 1b 8 Il coefficiente cantonale (K) è fissato a 1.
Nuovo coefficiente CO
2 (vettore energetico) Art. 1c 9
1 Il coefficiente CO
2 (vettore energetico) Kv ha i valori indicati nella sottostante tabella.
2 Il Gran Consiglio modifica il coefficiente CO
2 (vettore energetico) Kv, in particolare, in base all’evoluzione delle tecnologie utilizzate e delle conoscenze scientifiche. Codice Descrizione Kv B Benzina 2.4 C Benzina/Elettrico 1.4 D Diesel 2.5 E Elettrico 0.2 F Diesel/Elettrico 1.9 G Gas (CNG/GPL) 2.9 J Alcol (Etanolo) 2.8 K Benzina/Alcol (Etanolo) 3.9 L 2 M Metanolo 0.7 N Gas naturale (CNG) 1.9 P Petrolio 0.7 R Elettrico con RE (Range Extender) 0.4 U Altri 2.7 W Idrogeno 0.7 X Idrogeno/Elettrico 0.2 Y Gas naturale (CNG) / Benzina 1.9 Z Gas di petrolio liquefatti (LPG)/Benzina 2.2
Tasse in genere Art. 2 10 Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.
Computo dell’imposta di circolazione Art. 3 11 Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono prelevate pro rata in ragione dei giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell’anno civile.
Rimborso dell’imposta di circolazione Art. 4
12 L’imposta di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. da c) a r) è rimborsata pro rata in base al numero di giorni che intercorrono dal giorno successivo al deposito della targa alla fine dell’anno civile.
Imposta di circolazione percepita o rimborsata per sostituzione del veicolo
7 Art. modificato dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 320; precedenti modifiche: BU
2008, 140; BU 2013, 509.
8 Art. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31.
9 Art. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31.
10 Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

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Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU
1982, 313; BU 1989, 221.
12 Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU
1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.
Art. 5 1 In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.
2 La presente disposizione non si applica per le imposte dei veicoli previsti all’art. 1 cpv. 1 lett. da a) a b) e da h) a q).
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Casi di esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione Art. 6 Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l’esonero totale o parziale dell’imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi: a) personale dello Stato quando l’uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge di regolamento; b) pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.); c) che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni modeste stabilite dal regolamento; d) con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore energetica ed ambientale. 15
Imposta di circolazione per veicoli adibiti al servizio pubblico Art. 7 16 L’imposta per i veicoli al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale I è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli e rimorchi a cui appartengono.
Imposta di circolazione per autoveicoli di tassisti Art. 8 Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell’imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall’Autorità comunale.
Imposta di circolazione per veicoli con targhe trasferibili Art. 9
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1 Veicoli appartenenti allo stesso detentore e immatricolati con lo stesso genere e numero di targhe di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo a motore soggetto all’imposta più elevata e, per l’altro veicolo la percentuale seguente: - 20% se si tratta di due veicoli a motore dello stesso genere; - 50% se si tratta di due veicoli a motore non dello stesso genere.
2 Per i rimorchi, gli autoveicoli di lavoro e i veicoli speciali con targhe trasferibili, l’imposta è dovuta per un solo veicolo.
Rimedi di diritto Art. 9a
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1 Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.
2 Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.
Delega al Consiglio di Stato per disposizioni complementari

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Cpv. reintrodotto dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedente modifica: BU
1982, 313.
14 Cpv. abrogato dalla L 20.6.1989 (v. messaggio n. 3456 pag. 3 lett. e) e rapporto n. 3456 pag. 3); in
vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.
15 Lett. modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedente modifica: BU
1989, 221.

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Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.
17 Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387; precedente modifica: BU
1982, 313.
18 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.
Art. 10 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.
2 Esso è pure autorizzato ad emanare disposizioni nei casi in cui elementi necessari per la determinazione dell’imposta non siano indicati nelle approvazioni del tipo.
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Disposizioni abrogative e transitorie 20 Art. 11 21 1 La presente legge abroga quella del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore.
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3 Per l’anno 2023 alle automobili fino a 3500 kg e alle automobili pesanti di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. e) immatricolate prima del 1° gennaio 2009 si applica la formula in vigore al 31 dicembre 2022. 23
Entrata in vigore Art. 12 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al
1° gennaio 1977. Pubblicata nel BU 1977 , 99.
19 Cpv. modificato dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedenti modifiche: BU
1982, 313; BU 1985, 387.
20 Nota marginale modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.
21 Art. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU
2008, 140.
22 Cpv. abrogato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedente modifica: BU
2022, 320 e 321.
23 Cpv. introdotto dal DL 15.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 321.
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