Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA) 1 del 23 settembre 2015 (stato 16 febbraio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952 (LIPG), in particolare l’art. 16x, e l’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno del 24 novembre 2004 (OIPG); visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7056 dell'11 marzo 2015; visto il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 7056R del 15 settembre 2015, 2 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
A. Oggetto e campo d’applicazione Art. 1 3 La presente legge disciplina il diritto all’indennità di adozione cantonale.
B. Definizioni Art. 2 Ai sensi della presente legge si intendono per:
a. futuro genitore adottivo o genitore adottivo;
b. adottando o figlio adottivo di età inferiore ai diciotto anni.
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C. Organi d’esecuzione Art. 3 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell’indennità d’adozione.
2 Le casse di compensazione per gli assegni fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell’indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.
D. Vigilanza Art. 4 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge. Capitolo secondo Indennità in caso di adozione
A. Aventi diritto Art. 5 5
1 Ha diritto all'indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che adempie le condizioni di cui all'art. 16t LIPG.
2 In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all’indennità; possono concordare una ripartizione. Art. 6-8 ... 6
B. Inizio ed estinzione del diritto Art. 9
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1 Il diritto all’indennità inizia nel momento in cui si estingue il diritto alle indennità di adozione federali.
2 L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto.
1
Titolo modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
2 Ingresso modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
3 Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
4 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
5 Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
6 Art. abrogati dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33; precedente modifica: BU 2018,
50.
7 Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
3 Il diritto all’indennità si estingue alla scadenza del termine di cui al cpv. 2 oppure dopo la riscossione
a. diritto lascia il Cantone Ticino o muore;
b. lascia l’abitazione dell’avente diritto o muore.
C. Forma e numero dell’indennità
Art.10 8
1 L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera, con importo e calcolo ai sensi dell'art. 16w LIPG.
2 Sussiste un diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.
3 Se l'avente diritto beneficia di un congedo in settimane, sono versate sette indennità per settimana; se in giorni, sono versate due indennità supplementari ogni cinque giorni. Art. 11 ... 9
D. Sussidiarietà dell’indennità di adozione
10 Art. 12 1 Il diritto all’indennità di adozione è escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù della LIPG o di una delle leggi seguenti:
a. federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
b. federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
c. federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
d. federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
e. sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI).
2 Il diritto all’indennità di adozione è pure escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di un contratto d’assicurazione ai sensi della legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA). Capitolo terzo Procedura
A. Esercizio del diritto Art. 13
1 L’avente diritto fa valere l’indennità presso la Cassa cantonale tramite i formulari ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.
2 Chi pretende un’indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.
3 Le disposizioni della LIPG in materia di indennità in caso di maternità concernenti l’obbligo di attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.
B. Fissazione dell’indennità Art. 14 L’indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
C. Pagamento dell’indennità Art. 15 1 L’indennità è pagata all’avente diritto o al datore di lavoro nella misura in cui versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.
2 L'indennità è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto di cui all’art. 9 cpv. 3. 11
D. Contributi alle assicurazioni sociali Art. 16
1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
a. per la vecchiaia e per i superstiti;
b. per l’invalidità;
8 Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
9 Art. abrogato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
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Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
11 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
c. delle indennità di perdita di guadagno ai sensi della LIPG e della presente
d. caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.
E. Prescrizione Art. 17
12 Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo l’estinzione del diritto di cui all’art. 9 cpv. 3.
F. Rimedi di diritto Art. 18 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.
2 Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.
3 P er quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA. Capitolo quarto Finanziamento
A. Finanziamento contributivo Art. 19
1 L’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato:
a. reddito soggetto all’AVS, versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente;
b. reddito soggetto all’AVS, versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo
c. salari determinanti ai fini dell’AVS, versati dai datori di lavoro;
d. contributi AVS pagati dalle persone senza attività lavorativa.
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2 Il contributo per il finanziamento dell’indennità di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo ai sensi della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf).
B. Aliquota contributiva Art. 20 Il Consiglio di Stato determina i contributi percentuali applicabili sulla base della spesa delle indennità di adozione, della copertura delle spese di amministrazione e dell’alimentazione della riserva di fluttuazione.
C. Fondo di compensazione
I. Gestione
Art. 21 1 Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.
2 Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.
3 La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’indennità e del Fondo di compensazione.
II. Versamento
Art. 22 Le casse di compensazione per gli assegni familiari versano al Fondo di compensazione i contributi incassati nei termini e secondo le modalità definite nel regolamento.
D. Riserva di fluttuazione Art. 23 1 La Cassa cantonale provvede all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.
2 Il Consiglio di Stato determina l’ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione. Capitolo quinto Disposizioni applicabili
A. Applicabilità della LPGA Art. 24 Le disposizioni della LPGA si applicano per analogia:
a. restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA);
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Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
13 Lett. introdotta dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
b. interessi di mora e agli interessi compensativi (art. 26 LPGA);
c. notificazione nel caso di cambiamenti delle condizioni (art. 31 LPGA);
d. giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA);
e. e sospensione dei termini (art. 38 LPGA), alla loro osservanza (art. 39 LPGA), (art. 40 LPGA) e restituzione (art. 41 LPGA);
f. di audizione (art. 42
g. dei fatti (art. 43 LPGA);
h. gestione degli atti (art. 46 LPGA) e alla loro consultazione (art. 47 LPGA);
i. revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA).
B. Applicabilità della LAVS Art. 25 Le disposizioni della LAVS si applicano per analogia:
a. compensazione (art. 20 LAVS);
b. dei dati personali (art. 49a LAVS);
c. comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);
d. responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);
e. violazioni delle prescrizioni della presente legge (art. 87-91 LAVS);
f. sospensivo (art. 97 LAVS);
g. degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi. Capitolo sesto Disposizioni finali 14
A. Disposizioni transitorie 15 Art. 26 1 La presente legge si applica nei casi in cui l’accoglimento del minore a casa avviene successivamente alla sua entrata in vigore.
2 La modifica del 12 dicembre 2023 si applica nei casi in cui l'accoglimento del minore avviene successivamente al 31 dicembre 2022. 16
B. Entrata in vigore Art. 27 Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pubblicata nel BU 2015 , 501.
14 Capitolo modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
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Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
16 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.
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