Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi
Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAmm) del 10 gennaio 2024 (stato 1° febbario 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti l’articolo 10 capoversi 2 e 3, l’articolo 11 capoverso 2 e l’articolo 18 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un’autorità amministrativa nell’ambito di un procedimento retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
2 Il presente regolamento è applicabile alla comunicazione di: a) scritti in vista dell’emanazione di una ai sensi dell’articolo 2 LPAmm; b) ai sensi dell’articolo 2 LPAmm.
Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura Art. 2 Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo
3 dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010. Capitolo secondo Comunicazione di atti scritti a un’autorità
Ammissibilità della comunicazione per via elettronica Art. 3 1 Ciascuna autorità decide se ammettere la comunicazione per via elettronica.
2 L’autorità che ammette la comunicazione per via elettronica degli atti scritti indica un recapito elettronico secondo l’articolo 4 capoverso 2.
3 Essa informa la Cancelleria dello Stato.
Informazioni necessarie alla comunicazione elettronica Art. 4 1 Le informazioni necessarie alla comunicazione di atti in forma elettronica sono pubblicate su Internet.
2 Ogni autorità comunica le seguenti informazioni: a) elettronico; b) ammessi per la trasmissione per via elettronica; c) di comunicazione autorizzati; d) di dati autorizzati per la comunicazione; e) tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta; utilizzati per la cifratura di atti scritti trasmessi all’autorità e per la verifica della firma dell’autorità.
3 La Cancelleria dello Stato può disciplinare la registrazione e l’aggiornamento delle iscrizioni.
Formato
Art. 5 1 Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate su Internet conformemente all’articolo 4.
2 Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l’autorità concede alla parte un breve termine per: a) l’atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall’autorità; o
b) dopo stampati, tutto l’atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso, le modalità previste dall’articolo 10 capoverso 1 LPAmm.
3 Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati. L’invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblico indicato nella lista.
Termini
Art. 6 1 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
2 Se il canale di trasmissione utilizzato non emette una ricevuta di consegna, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui l’invio è scaricato dal destinatario.
Firma
Art. 7 1 Una firma elettronica qualificata secondo la legge federale sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle) non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati (art. 10 cpv. 2 LPAmm). Sono eccettuati i casi in cui la legge prescrive di firmare un determinato documento.
2 Se manca una firma elettronica prescritta, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma elettronica riconosciuta oppure inviarli firmati a mano conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPAmm.
Certificato
Art. 8 Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 FiEle), il certificato regolamentato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all’invio. Capitolo terzo Notifica delle decisioni e delle altre comunicazioni dell’autorità
Consenso
Art. 9
1 L’autorità può notificare una decisione o una comunicazione per via elettronica alla parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione.
2 Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest’ultima di notificargli le decisioni e le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.
3 Chiunque può comunicare a un’autorità di notificargli le fatture aventi carattere di decisione sotto forma di fattura elettronica. Le fatture aventi carattere di decisione sono decisioni il cui scopo principale consiste nello stabilire l’obbligo di pagare un determinato importo e che sono inviate unitamente alla fattura.
4 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
5 Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.
Modalità
Art. 10 1 Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2 L’autorità può utilizzare anche altri tipi di trasmissione purché questi ultimi permettano in modo appropriato di: a) inequivocabilmente il destinatario; b) inequivocabilmente il momento della notificazione delle decisioni; c) la comunicazione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.
3 In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture: a) sistema contabile del destinatario; b) del destinatario.
4 Le decisioni e le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati.
5 Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle).
6 Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle): b) emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell’autorità collettiva di decisioni); c) elettroniche aventi carattere di decisione.
Momento della notificazione Art. 11 1 Se l’autorità trasmette la decisione o la comunicazione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l’invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione.
2 Se indirizzato a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’invio è considerato primo tentativo di consegna in analogia all’articolo 17 capoverso 4 lettera a LPAmm.
3 Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione si considerano notificate 30 giorni dopo l’accredito di un pagamento.
Nuova decisione in caso di fatture elettroniche aventi carattere di decisione Art. 12 1 Se il destinatario di una fattura elettronica avente carattere di decisione non ha effettuato alcun pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione, gli viene notificata una nuova decisione sotto forma di documento cartaceo contro ricevuta oppure secondo l’articolo 10 capoversi
1 o 2.
2 In questo caso la notificazione della fattura elettronica non è presa in considerazione per stabilire il momento della notificazione. Capitolo quarto Cambio del supporto
Trasmissione successiva di decisione per via elettronica Art. 13 1 Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni che sono state loro notificate in altro modo.
2 L’autorità allega al documento elettronico l’attestazione che esso coincide con la comunicazione.
Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica Art. 14
1 L’autorità verifica la firma elettronica in merito: a) del documento; b) del firmatario; c) validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi importanti d) data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni.
2 Alla stampa su carta l’autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l’attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell’atto scritto comunicato in forma elettronica.
3 L’attestazione è datata, firmata e corredata dei dati del firmatario. Capitolo quinto Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 15 Il regolamento sulla trasmissione per via elettronica delle decisioni di assunzione di competenza del Consiglio di Stato del 17 novembre 2021 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 16 Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2024. Pubblicato nel BU 2024 , 1.
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