Regolamento del Fondo Swisslos (944.120)
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Regolamento del Fondo Swisslos

Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (stato 26 gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD); vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD); vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019; visto il concordato intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio
2019, 1 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1 2
1 Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 75%) destinata al Fondo Swisslos degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale.
2 Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos. Art. 2 1 Il Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d’interesse generale. 3
2 Per opere di pubblica utilità e opere d’interesse generale s’intendono: a) e le attività culturali d’importanza regionale e cantonale; b) e le attività sociali d’interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola, regionale e cantonale; c) e le attività d’importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.
3 La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori di cui al cpv. 2 è determinata annualmente in sede di preventivo tenendo conto della disponibilità della riserva del Fondo. 4
4 Una quota parte del Fondo può essere assegnata annualmente al Fondo Sport per l’erogazione di contributi previsti dallo specifico regolamento.
5 Art. 2a 6 1 Le disposizioni del presente regolamento sono coordinate con le norme della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e del suo regolamento d’applicazione.
2 La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il suo regolamento d’applicazione sono preminenti e le norme del presente regolamento si applicano a titolo suppletorio. Art. 3 7 1 I beneficiari dei contributi sono, di regola, associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede in Ticino.
2 Non sussiste alcun diritto all’ottenimento di contributi dal Fondo. Capitolo secondo Attività e progetti soggetti a contributi 8 Art. 4 9
1 I contributi possono essere erogati unicamente per progetti e attività con una stretta attinenza con il Ticino, rispettivamente destinati a far conoscere la cultura ticinese negli altri Cantoni.
1 Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
2 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.

3

Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
4 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
5 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,

561.

6 Art. introdotto dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
7 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

8

Capitolo modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
9 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
2 I contributi possono inoltre essere accordati in termini complementari, ma non sostitutivi, a favore
3 Per progetti o attività a dimensione nazionale il contributo può essere accordato solo nella misura in cui sussiste la partecipazione finanziaria di un importante numero di Cantoni.
4 Non possono essere concessi contributi dal Fondo per l’adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico.
5 Non sono soggetti a contributi i progetti e le attività con scopo di lucro, quelli promossi direttamente da società commerciali, le fiere campionarie o similari, come pure i progetti e le attività che hanno un carattere politico, sindacale o religioso predominante. Di regola, non sono inoltre soggetti a contributi i progetti e le attività per la raccolta di fondi, quelli nell’ambito della formazione continua e della formazione professionale e quelli legati all’attività di istituti scolastici o universitari. Art. 5 10 Contributi speciali possono essere concessi se interessi pubblici particolari lo giustificano. Art. 6
11 Gli interventi a favore di progetti o attività culturali sono coordinati ai sensi dell’articolo
2a. Art. 7 Gli interventi a favore di progetti e attività sociali sono destinati al sostegno di iniziative promosse da organizzazioni, segnatamente volte alla prevenzione, all’integrazione (lotta all’esclusione) e alla promozione del benessere sociale. Art. 8 Gli interventi a favore di progetti e attività d’importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica sono destinati in particolare alla promozione di iniziative a sostegno della collettività, alla tutela dei diritti delle persone, alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. Art. 9 12 I contributi sono assegnati nel rispetto delle norme del presente regolamento e sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) professionale, obiettivi e qualità del progetto; b) innovativi rispetto al contesto cantonale, regionale o locale; c) del preventivo finanziario e solidità del piano di finanziamento. Capitolo terzo Procedure e competenze Art. 10 13 1 Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le direttive stabilite dal Dipartimento o dall’Ufficio.
2 La richiesta deve in particolare contenere: a) sui richiedenti (statuti, organigramma, ecc.); b) dettagliata del progetto con indicazioni degli obiettivi perseguiti e dei destinatari; c) dei costi dettagliato nonché il piano di finanziamento con le indicazioni relative a i sostegni di terzi secondo le aspettative e i contributi già assicurati.
3 I contributi sono versati di regola dopo l’esecuzione del progetto o dell’attività in base a un rapporto e a un consuntivo finali. A giudizio dell’Ufficio possono essere versati acconti sull’ammontare dei contributi stabiliti.
4 I contributi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate.
5 I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all’adempimento di oneri e termini. Se manca un’indicazione esplicita del termine, la decisione di contributo vale al massimo tre anni. Art. 11
14 Per l’esame delle richieste di contributo l’Ufficio si avvale, di regola, del preavviso delle Commissioni consultive preposte o dei Dipartimenti competenti.
10 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
11 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
12 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
13 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,

561.

14

Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,

561.

Art. 12 15 I beneficiari di contributi sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le forme di comunicazione il sostegno del Fondo secondo le direttive stabilite dall’Ufficio. Art. 13 16 1 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue: a) fino a 10'000 franchi; b) e al capoufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi; c) del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a franchi; d) di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
2 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
17 Capitolo quarto Disposizioni transitorie e finali Art. 14
18
1 I contributi decisi sino al 31 dicembre 2012 sono disciplinati dalla risoluzione governativa
n. 8968 del 6 novembre 1979 che disciplina la destinazione dei proventi della Lotteria intercantonale.
2 Le richieste pendenti al 31 dicembre 2012 sono disciplinate dal presente regolamento. Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra il vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012 , 517.
15 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,

561.

16 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

17

Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.
18 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
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