Regolamento sullo stato civile (212.150)
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Regolamento sullo stato civile

Regolamento sullo stato civile (RSC) 1 del 29 marzo 2011 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 in particolare gli art. 31 e seguenti; 2 visto l’art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928, decreta: Capitolo primo Organizzazione
Delimitazione territoriale dei circondari e del Servizio centrale dello stato civile Art. 1 3
1 I circondari dello stato civile sono composti come segue: a) circondariale dello stato civile di Bellinzona, con sede nel Comune di Bellinzona, il territorio dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera; b) circondariale dello stato civile di Locarno, con sede nel Comune di Locarno, il territorio dei distretti di Locarno e di Vallemaggia; c) circondariale dello stato civile di Lugano, con sede nel Comune di Lugano, il territorio del distretto di Lugano; d) circondariale dello stato civile di Mendrisio, con sede nel Comune di Mendrisio, il territorio del distretto di Mendrisio.
2 Il Servizio centrale dello stato civile (di seguito Servizio centrale) è designato quale Ufficio dello stato civile speciale ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC) con competenza su tutto il territorio cantonale e ha sede a Bellinzona.
3 Per ragioni organizzative e di prossimità le procedure possono essere effettuate su appuntamento in locali dislocati appositamente adibiti.
4 Gli ufficiali dello stato civile di un determinato circondario in caso di necessità prestano supplenza presso un altro circondario.
Oneri del circondario sede Art. 2 4 Ogni sede di circondario mette a disposizione gratuitamente uno o più locali idonei alla celebrazione dei matrimoni e alla conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate, nonché l’infrastruttura necessaria alla conduzione delle operazioni di stato civile, all’archiviazione dei registri, dei documenti e dei supporti di dati dello stato civile, in particolare con un’adeguata protezione dal furto, dal fuoco e dall’acqua.
Celebrazioni dei matrimoni e conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate presso i

comuni

5 Art. 3
1 L’Ufficio dello stato civile, preso atto del preavviso espresso dal Servizio circondariale dello stato civile (di seguito Servizio circondariale) interessato, può permettere la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate presso i comuni del circondario che mettono a disposizione locali idonei gratuiti. 6
2 I comuni che intendono mettere a disposizione locali idonei per la celebrazione dei matrimoni conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate sul proprio territorio notificano tramite il Servizio circondariale interessato, il numero, le particolarità e la documentazione delle sale
1 Titolo modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
2 Ingresso modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
3 Art. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414; precedente modifica: BU 2022,

176.

4 Art. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

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Nota marginale modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
6 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
disponibili gratuitamente. In aggiunta a sale gratuite possono essere proposti locali particolari, soggetti al pagamento delle spese cagionate dal loro utilizzo.
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3 Le spese per la locazione di locali particolari per la celebrazione dei matrimoni e per la conversione cerimoniale, nonché quelle per i relativi disborsi, sono poste a carico dei fidanzati o dei partner direttamente dai comuni interessati, se del caso unitamente alle tasse della celebrazione del matrimonio effettuata dal Sindaco o dal Vicesindaco. 8
4 I fidanzati e i partner devono essere informati al momento della riservazione del locale particolare delle spese che saranno poste a loro carico.
5 Il Servizio circondariale regola i dettagli. In caso di contestazioni decide in via definitiva l’Ufficio dello stato civile.
Autorità di vigilanza Art. 4 La vigilanza in materia di stato civile è esercitata dall’Ufficio dello stato civile. Capitolo secondo Competenze delle autorità di stato civile
Ufficio dello stato civile Art. 5 L’Ufficio dello stato civile, oltre alle competenze demandate dalle normative federali all’autorità di vigilanza, dirige, amministra, regola le supplenze e coordina la gestione dei servizi circondariali e centrale; esso in particolare: a) e decide sulla trascrizione degli atti e delle decisioni amministrative e giudiziarie da autorità estere, che necessitano di una trascrizione o di un riconoscimento nei dello stato civile gestiti dalle autorità di stato civile ticinesi; b) la celebrazione di matrimoni di stranieri non domiciliati o che non ottemperano i materiali stabiliti dal diritto svizzero (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 2 della legge federale diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 - LDIP; art. 73 e 74 OSC); c) e ordina le rettifiche, i complementi e le cancellazioni di competenza amministrativa registri particolari, nei registri delle famiglie e nel registro dello stato civile; d) le funzioni di primo livello di supporto nell’ambito delle funzionalità del registro dello stato civile; e) con la collaborazione del Servizio centrale, la documentazione straniera presentata il rilevamento di una persona nel registro dello stato civile nell’ambito delle procedure di per la trascrizione di eventi e decisioni giudiziarie e amministrative estere, in di procedure preparatorie al matrimonio o per la registrazione di eventi naturali, del nome, rispettivamente in occasione di riconoscimenti con componenti o allorquando il diritto estero è o potrebbe essere applicato al nome (art. 37 LDIP). emana le specifiche direttive riguardo ai singoli casi; 9 f) le ispezioni periodiche e straordinarie dei servizi dello stato civile subordinati e vigila i registri, i documenti giustificativi ed i supporti elettronici di dati siano conservati in sicuro; g) della formazione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile e fissa i termini cui dev’essere conseguito l’attestato professionale federale di capacità professionale.
Servizio centrale dello stato civile Art. 6 1 Il Servizio centrale svolge i compiti stabiliti all’art. 2 cpv. 2 OSC.
2 Esso inoltre: a) della ripresa sistematica dei dati dai registri delle famiglie al registro dello stato civile collabora alla ripresa dati di competenza dei servizi circondariali in caso di necessità; b) della conservazione e dell’aggiornamento dei duplicati dei registri delle famiglie e dei particolari; c) se necessario alla riproduzione su microfilm o su supporto elettronico dei dati delle nei registri dello stato civile e alla loro conservazione.
Servizi circondariali dello stato civile Art. 7 I Servizi circondariali svolgono i compiti stabiliti dalle disposizioni federali e che non sono attribuiti al Servizio centrale o assunti dall’autorità di vigilanza.
7 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

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Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
9 Lett. modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
Ufficiali straordinari
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1 nozze nel rispettivo comune di nomina (art. 31d LAC); è riservata la loro designazione quali ufficiali straordinari in altri comuni in caso di supplenze. Essi non sono vincolati all’ottenimento dell’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile, ma sono comunque tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento proposti dall’autorità di vigilanza (art. 96 OSC).
2 La celebrazione delle nozze include sia la celebrazione del matrimonio, sia la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate (art. 75o OSC).
3 L’esecuzione della procedura preparatoria e il ricevimento della dichiarazione di conversione in matrimonio dell’unione domestica registrata compete ai soli ufficiali dello stato civile (art. 62 e 75n OSC).
4 È riservata la designazione dei Sindaci e Vicesindaci quali ufficiali straordinari, anche in altri comuni di nomina in caso di supplenze, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.
5 Gli ufficiali straordinari non sono vincolati all’ottenimento dell’attestato professionale di ufficiale dello stato civile, ma sono comunque tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento proposti dall’Autorità di vigilanza (art. 96 OSC). Capitolo terzo Cambiamento di nome e adozione
Cambiamento del nome Art. 9 1 Le decisioni in materia di cambiamento di nome sono di competenza dell’Ufficio dello stato civile.
2 La domanda, con firma autenticata, dev’essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante legale o da un suo procuratore.
3 Essa dev’essere corredata dai seguenti documenti: a) a sostegno della motivazione su cui si fonda l’istanza; b) di famiglia o cartellina contenente gli atti dello stato civile se in possesso dell’istante; c) dei genitori o del rappresentante legale per i minorenni o gli interdetti incapaci di d) di domicilio dell’istante in originale e rilasciato da meno di sei mesi; e) di un documento di identità valevole.
4 È riservata ogni altra richiesta di prova, in particolare gli atti di stato civile che si renderanno necessari nell’ambito della trattazione dell’istanza e per quanto i dati personali utili non siano direttamente rilevabili mediante procedura d’accesso al registro dello stato civile.
5 L’Ufficio dello stato civile può sollecitare informazioni da altre autorità comunali e cantonali o da terzi utili per verificare i requisiti previsti dalle norme che disciplinano il cambiamento di nome. 11

Adozione

Art. 10 1 Le decisioni in materia di adozione competono all’Ufficio dello stato civile.
2 La domanda, con firma autenticata, dev’essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante legale o da un suo procuratore.
3 Essa dev’essere corredata dai seguenti documenti: a) relativo allo stato di famiglia registrato dei genitori adottivi iscritti nel registro dello civile, atto di famiglia o atti sostitutivi dei genitori non iscritti nel registro dello stato civile, dipendenza del caso. I documenti, in originale, devono essere rilasciati da meno di sei mesi competente autorità di stato civile; b) di domicilio dei genitori adottivi e dell’adottando; atto di nascita dell’adottando non ancora iscritto nel registro dello stato civile; c) relativo allo stato di famiglia registrato dell’adottando iscritto nel registro dello stato atto di famiglia o documenti sostitutivi, a dipendenza del caso, se non iscritto nel registro stato civile. I documenti devono essere rilasciati da meno di sei mesi dalla competente di stato civile; d) del casellario giudiziale dei genitori adottivi; e) del padre e della madre dell’adottando (estratto del verbale della Delegazione
4 È riservata ogni altra richiesta di prova. Capitolo quarto

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Art. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
11 Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
Disposizioni particolari e speciali
Lingua ufficiale Art. 11 La lingua ufficiale degli uffici dello stato civile è l’italiano.

Spese

Art. 12 Le spese per l’esercizio dello stato civile nei servizi circondariali e centrale sono a carico del Cantone.
Tenuta dei registri Art. 13 1 Il registro delle famiglie, i registri particolari delle nascite, delle morti e dei matrimoni in forma cartacea sono tenuti, sino alla gestione dei dati mediante il registro dello stato civile, in due esemplari.
2 L’originale è tenuto e conservato dal Servizio circondariale; il duplicato è depositato e conservato dal Servizio centrale.
3 Il registro dei riconoscimenti e quello delle legittimazioni sono tenuti e conservati in un solo esemplare presso il Servizio circondariale.
Documenti giustificativi dei registri Art. 14 1 I documenti giustificativi del registro delle famiglie e dei registri particolari tenuti in forma cartacea sono conservati presso il circondario interessato.
2 I documenti giustificativi inerenti il rilevamento delle persone nel registro dello stato civile sono conservati presso il circondario dello stato civile del luogo di attinenza della persona interessata o dello straniero con un cittadino svizzero e classificati secondo il comune di attinenza, rispettivamente in forma crescente secondo il numero star.
3 I Servizi circondariali e il Servizio centrale tengono, oltre ad un archivio destinato ad accogliere i documenti giustificativi delle persone inserite nel registro dello stato civile secondo l’indicazione del capoverso precedente, una ulteriore suddivisione d’archivio per gli stranieri inseriti quali persone, non collegati a cittadini attinenti. All’interno di tale archiviazione è pure mantenuta la suddivisione crescente secondo i numeri star.
4 I documenti giustificativi inerenti le transazioni elaborate sono conservati presso il Servizio che si è occupato delle stesse, separatamente dai giustificativi inerenti l’inserimento delle persone ed archiviati secondo l’anno di trattazione della transazione, successivamente per tipo di transazione e quindi secondo il numero crescente delle medesime.
5 I documenti giustificativi sono conservati a tempo indeterminato; è riservata la conservazione mediante microfilm o supporto elettronico dei dati, secondo le disposizioni del diritto federale.

Estratti

Art. 15 1 Gli estratti dal registro dello stato civile sono rilasciati dal Servizio dello stato civile circondariale o centrale, secondo le competenze stabilite dalle disposizioni federali.
2 Gli estratti dai registri cartacei sono rilasciati dall’ufficiale dello stato civile del Servizio circondariale presso cui sono depositati i registri originali o, eccezionalmente, dal Servizio centrale presso cui sono depositati i duplicati dei registri se è garantita la corrispondenza degli stessi con i registri originali.

Nascite

Art. 16 1 Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle nascite secondo l’OSC effettuano l’annuncio direttamente al Servizio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la nascita o è stato trovato il bambino mediante un modulo firmato in originale.
2 L’annuncio deve pure riportare il numero di iscrizione della nascita del registro delle levatrici.
Bambini abbandonati Art. 17 1 Chi trova un bambino abbandonato deve informare il Sindaco del Comune di ritrovamento.
2 Il Sindaco assegna al bambino un cognome e un nome ed ottempera quanto prescrivono gli
34 e seguenti dell’OSC.
3 Egli, oltre che all’ufficiale dello stato civile, notifica il ritrovamento: a) tutoria del luogo di ritrovamento; b) dello stato civile per l’avvio della procedura di accertamento dell’attinenza.
Nati morti
Art. 18 La notifica di ogni bambino nato morto dev’essere accompagnata dal certificato medico attestante che il bambino all’atto della nascita era morto.

Morti

Art. 19 1 Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle morti secondo l’OSC effettuano l’annuncio allegando l’attestato medico di morte originale al Servizio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la morte o è stato ritrovato il cadavere. Copia dell’attestato di morte e della notifica sono inoltre consegnati o trasmessi alla Cancelleria comunale del Comune di morte.
2 Il Municipio del Comune di morte è competente ad autorizzare la sepoltura, la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere secondo l’art. 36 OSC; l’autorizzazione per l’emissione di tali attestati può essere delegata dal Municipio ad un servizio dell’Amministrazione comunale.
Persona nota o ignota Art. 20 12 La Polizia cantonale notifica la morte o il ritrovamento di un cadavere di una persona nota o ignota all’ufficiale dello stato civile del circondario della morte o del ritrovamento.
Persona morta e non ritrovata Art. 21
1 La Polizia cantonale, a conoscenza di circostanze in cui la morte di una persona scomparsa debba ritenersi certa, benché nessuno ne abbia visto il cadavere, è tenuta a farne notifica all’Ufficio dello stato civile.
2 Quest’ultimo è legittimato a promuovere l’azione innanzi all’autorità giudiziaria.

Modulo

Art. 22 Le notifiche della Polizia cantonale sono trasmesse con l’apposito modulo.
Segno di chiusura Art. 23 Gli spazi rimasti in bianco al termine dell’iscrizione negli estratti di tutti i registri cartacei sono completati con il segno -/-.
Comunicazioni in generale Art. 24 Le comunicazioni delle autorità giudiziarie, amministrative e dei pubblici ufficiali giusta gli art. 40 e seguenti dell’OSC sono effettuate al Servizio centrale, che poi le notifica agli uffici interessati.
Comunicazioni speciali Art. 25 Le comunicazioni vincolanti previste dall’OSC e quelle che comportano la decorrenza di un termine per il destinatario sono notificate per lettera raccomandata.
Comunicazioni di diritto cantonale Art. 26
1 Le decisioni di cambiamento del nome emanate nel Canton Ticino sono notificate dall’Ufficio dello stato civile alla Polizia cantonale ed al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale; se del caso le stesse sono pure notificate al Ministero pubblico, alla Sezione della circolazione, all’Ufficio di esecuzione ed alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione. 13
2 Le decisioni di adozione emanate nel Canton Ticino sono notificate all’autorità di protezione del minore e dell’adulto competente, al tutore, all’assistente sociale e se del caso alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione. 14
2bis Le dichiarazioni di cambiamento di sesso con cambiamento di nome se vi sono elementi che lo popolazione, Ufficio della migrazione. Le dichiarazioni di cambiamento di sesso senza cambiamento di nome se vi sono elementi che lo giustificano sono notificate alle autorità competenti per il rilascio dei documenti d’identità. 15
3 Le decisioni di cambiamento del nome e di adozione di cui ai capoversi precedenti sono pure notificate nei casi previsti dall’art. 2 cpv. 2 dell’OSC.
12 Art. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
13 Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

14

Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
15 Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
3bis L’Ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di naturalizzazione agevolata. 16
4 Le comunicazioni sono effettuate mediante una copia completa o un estratto della decisione, a seconda delle necessità.
Luoghi e orari per la celebrazione dei matrimoni e per la conversione cerimoniale delle unioni
domestiche registrate 17 Art. 27 1 La celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate avviene nei locali appositamente designati conformemente agli art. 2 e 3; le cerimonie all’aperto, in veicoli fermi o in movimento non sono consentite.
18
2 La celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate devono avvenire durante gli orari di apertura del Servizio circondariale o del Comune, non oltre le ore 19.00; esse non possono aver luogo le domeniche e i giorni festivi cantonali riconosciuti. 1 9
3 È riservata la procedura d’urgenza di cui agli art. 100 cpv. 2 del Codice civile svizzero, 68 cpv. 2 e
75a cpv. 3 OSC. Capitolo quinto Norme applicabili all’atto d’origine
Diritto applicabile Art. 28 Per quanto non sia disciplinato dalle disposizioni federali sono applicabili le norme del presente capitolo.

Rilascio

Art. 29 1 Il Servizio circondariale rilascia l’atto d’origine sulla base del registro dello stato civile.
2 L’atto d’origine è trasmesso al titolare del documento, al suo rappresentante legale o, su sua indicazione, accordo o informazione, all’autorità o alla persona dallo stesso designata; per i minorenni occorre il consenso del rappresentante legale.
3 Il controllo degli atti d’origine rilasciati è effettuato sulla base del registro dello stato civile o, per gli atti rilasciati in base ai registri delle famiglie e per quanto possibile, sulla base dei repertori degli atti d’origine precedentemente tenuti dagli uffici dello stato civile comunali.

Deposito

Art. 30
1 L’atto d’origine è depositato presso il Comune di domicilio svizzero; esso può anche essere consegnato all’interessato in vista della sua immatricolazione presso la Rappresentanza svizzera all’estero.
2 Nel caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, l’atto d’origine è trasmesso al Comune del nuovo domicilio oppure consegnato all’interessato per le formalità di trasferimento del domicilio.
3 Non è ammessa la trasmissione postale dell’atto d’origine all’estero.
Aggiornamento e perdita Art. 31
1 In caso di modifica dello stato civile, del nome o dell’attinenza, occorre sostituire l’atto d’origine.
2 L’atto d’origine che ha perso validità a seguito della modifica dello stato civile, del nome o dell’attinenza del titolare è distrutto da parte dell’autorità di deposito.
3 Chi ha perso il proprio atto d’origine deve notificare la perdita all’ufficiale dello stato civile che l’ha emesso.
4 Se l’ufficiale dello stato civile constata che è già stato emesso un atto d’origine con l’attuale stato personale del richiedente, prima del rilascio di un nuovo documento occorre pretendere che il titolare dichiari, richiamando l’obbligo di dire la verità, che né lui stesso, né altre persone o autorità sono in possesso del documento precedente.
5 Ricevuta la relativa attestazione, l’autorità competente rilascia un nuovo atto d’origine.

Tassa

16 Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.
17 Nota marginale modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

18

Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
19 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
Art. 32 1 Il titolare dell’atto d’origine che sollecita il rilascio, la sostituzione o l’aggiornamento materia di stato civile del 27 ottobre 1999 (OESC). 20
2 Allorquando l’atto d’origine è richiesto dal controllo abitanti, l’incasso della tassa di rilascio, che è a carico del titolare del documento, avviene presso il servizio richiedente.

Validità

Art. 33 Restano valevoli gli atti d’origine rilasciati precedentemente, sino all’eventuale modifica dello statuto personale dell’interessato. In caso di sostituzione vale quanto indicato dal presente capitolo. Capitolo sesto Tasse
Ufficio dello stato civile Comuni di celebrazione Art. 34 1 L’Ufficio dello stato civile, i Servizi circondariali, il Servizio centrale e le Autorità comunali di celebrazione riscuotono le tasse previste dall’OESC.
2 Per quanto di competenza cantonale, sono stabilite le seguenti tasse: – degli atti di stato civile: da fr. 10.– a fr. 20.–.
3 Le spese per la traduzione, l’autenticazione e la verifica di documenti, l’assunzione di atti e certificazioni ed attestazioni mancanti richiesti dall’Ufficio dello stato civile, dal Servizio centrale o dai Servizi circondariali sono a carico delle persone interessate all’iscrizione o alla procedura, unitamente ai relativi disborsi. E’ riservata l’applicazione dell’art. 13 cpv. 3 OESC.
4 Le competenze cantonali relative alla rinuncia completa o parziale, rispettivamente all’applicazione dei supplementi degli emolumenti per la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale dell’unione domestica registrata di cui agli art. 3 cpv. 2 e 6 cpv. 2 OESC, sono delegate ai Municipi nei casi di cui all’art. 3 cpv. 3. 21
Ufficio dello stato civile Art. 35 L’Ufficio dello stato civile applica le seguenti tasse: a) al cambiamento del nome (art. 30 CCS) fino a un massimo di fr. 700.– ; b) dell’adozione (art. 264 e segg. CCS) fino a un massimo di fr. 1200.–. Capitolo settimo Penalità

Sanzioni

Art. 36 Le sanzioni giusta l’art. 91 dell’OSC sono pronunciate dall’Ufficio dello stato civile. Capitolo ottavo Norme finali
Norma transitoria - condizioni di nomina dei funzionari di stato civile già in carica Art. 37 L’Ufficio dello stato civile determina l’obbligatorietà al conseguimento dell’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile delle persone attive nel settore dello stato civile al 1° giugno 2004, sulla base degli anni di servizio e del grado di occupazione svolto presso la precedente autorità di stato civile comunale o presso l’autorità di vigilanza.
Norma abrogativa Art. 38 È abrogato il regolamento sullo stato civile del 21 febbraio 2006.
Entrata in vigore Art. 39 Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 22 Pubblicato nel BU 2011 , 293.
20 Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

21

Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
22 Entrata in vigore: 17 maggio 2011 - BU 2011, 293.
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