Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (740.110)
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Regolamento sull’utilizzazione dell’energia

Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne); vista l’ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017 (OEn); vista la legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento definisce: a) quadro per l’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia, l’impiego delle rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo; b) dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e relativi equipaggiamenti; c) e gestione degli impianti volte a un uso parsimonioso e razionale dell’energia delle fonti rinnovabili.
2 Esso si applica: a) di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento, trasformazione o cambiamento di di edifici o parti di essi destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati umidificati; b) sostituzione, trasformazione e modifica di impianti, tra cui quelli destinati alla e alla distribuzione di calore, di freddo, di acqua calda, di aria, e all’illuminazione edifici; c) consumatori di energia, agli impianti termici e di gassificazione per la produzione di elettrica e in presenza di calore residuo non utilizzato.
Autorità competenti Art. 2
1 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento): a) le direttive per l’utilizzazione dell’energia, in particolare per regolare i riscaldamenti (articolo 25); b) il rispetto dell'articolo 10f della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len) stipula accordi con i grandi consumatori di energia (articolo 33); c) delegare compiti di controllo, verifica e sorveglianza a specialisti, ad associazioni o a enti d) i rapporti con le autorità federali e degli altri cantoni.
2 La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (di seguito SPAAS) prende le decisioni attribuitole dal presente regolamento e quelle non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità.
3 L’ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (di seguito UACER): a) informazioni e consulenza a enti pubblici e privati nel campo del risparmio energetico dello sfruttamento delle energie rinnovabili; b) direttamente, oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche dopo messa in esercizio degli impianti nuovi, modificati o risanati, con facoltà di richiedere al loro la presentazione di rapporti, bilanci energetici ed ecologici o perizie atti ad attestarne la con le autorizzazioni ottenute o con le norme concretamente applicabili; c) la corretta osservanza delle norme applicabili in materia di risparmio energetico.
4 I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici, gli impianti e le installazioni nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legislazione in materia edilizia ed energetica. Essi adottano le decisioni loro attribuite dal presente regolamento.
Obbligo di allacciamento a una rete di teleriscaldamento
Art. 3 1 Il Municipio può imporre l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento (articolo 5f Len) teleriscaldamento è alimentata per almeno il 75% di energia da fonti rinnovabili o da calore residuo.
2 L’uso di cogeneratori a gas per alimentare le reti di teleriscaldamento ai sensi del capoverso 1 è ammesso se è impiegato gas rinnovabile prodotto in loco o la cui origine rinnovabile è certificata.

Definizioni

Art. 4 1 Per quanto non diversamente specificato nel presente regolamento, valgono le definizioni formulate nella norma SIA 380/1:2016 «Fabbisogno termico per il riscaldamento».
2 Fanno in ogni caso stato le seguenti definizioni: a) : edifici o impianti; b) : costruzioni inserite nel terreno che presentano una copertura fissa e, di regola, ulteriori per la protezione di persone, animali o beni; vi sono equiparati oggetti mobili, utilizzati medesimo luogo per un periodo non irrilevante o per periodi ricorrenti; c) : interventi e utilizzazioni che modificano il terreno o l’ambiente circostante; d) / impianti tecnici : impianti, apparecchiature e installazioni rilevanti dal profilo in relazione con una costruzione; e) di riscaldamento : impianti fissi o mobili per la produzione di calore utilizzati in modo nel medesimo luogo e per lo stesso scopo; f) di destinazione : cambiamento dell’utilizzazione di un edificio o parti di esso con variazione della temperatura ambiente in base alle condizioni d’uso standard; g) : ogni intervento che travalica i semplici lavori di manutenzione (rinfreschi, h) di teleriscaldamento : rete gestita da un ente pubblico o da un’azienda distributrice di con lo scopo di vendere energia a terzi; i) rinnovabili : biogas e altri gas di sintesi prodotti con energia rinnovabile; j) pubblici, parastatali o sussidiati: edifici amministrativi, scolastici, ospedali, impianti e piscine coperte di proprietà della Confederazione, del Cantone, dei Comuni o di enti diritto pubblico con compiti e servizi di pubblica utilità oppure al beneficio di sussidi pubblici misura di almeno il 50% per le opere di costruzione o risanamento.
Stato della tecnica Art. 5 1 I provvedimenti previsti dal presente regolamento devono essere concepiti ed eseguiti conformemente allo stato della tecnica.
2 Se la Len o il presente regolamento non dispongono altrimenti, per la definizione di «stato della tecnica» l’autorità si orienta alle prescrizioni e ai metodi di calcolo delle vigenti norme e raccomandazioni edite dalle associazioni professionali o dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (di seguito EnDK) o dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (di seguito EnFK).
Deroghe generali Art. 6 1 La SPAAS può concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento: a) di condizioni straordinarie che rendono eccessivamente difficoltoso e il rispetto delle disposizioni applicabili; b) ciò sia richiesto dalla salvaguardia di altri interessi pubblici, in particolare riguardo alla di beni culturali.
2 Le deroghe possono essere sottoposte al rispetto di condizioni particolari, oneri e compensazioni. Capitolo secondo Esigenze in materia di protezione termica degli edifici
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica invernale
a) in generale Art. 7 Per la verifica dell’isolamento termico invernale si applicano le due procedure di verifica, secondo le esigenze puntuali o globali, definite nella norma SIA 380/1:2016 «Fabbisogno termico per il riscaldamento» con le precisazioni indicate nell’allegato 1.
b) locali frigoriferi o di congelazione Art. 8
1 Nei locali frigoriferi o di congelazione con temperatura inferiore a 8°C, il flusso di calore degli elementi costruttivi che costituiscono l’involucro del locale non deve superare i 5 W/m 2 per
zona di temperatura. Il calcolo viene eseguito in base alla temperatura prefissata per il locale frigorifero e sulle temperature qui elencate: a) locali riscaldati: di riscaldamento designata b) il clima esterno: c) il suolo o locali non riscaldati:
2 Le esigenze dei locali frigoriferi o di congelazione con meno di 30 m 3 di volume utile sono considerate soddisfatte se gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale a 0,15 W/m
2 K.
c) serre e strutture pressostatiche riscaldate Art. 9 1 Le serre artigianali e agricole, nelle quali la riproduzione, la produzione e la commercializzazione di piante impongono delle condizioni di riscaldamento, devono essere conformi alla raccomandazione «Serre riscaldate» della EnFK.
2 Gli spazi realizzati con strutture pressostatiche devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «Strutture pressostatiche riscaldate» della EnFK.
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica estiva Art. 10 1 Le esigenze per la protezione termica estiva devono essere verificate in base allo stato della tecnica, considerando anche lo sfruttamento ottimale della luce naturale e delle seguenti precisazioni: a) i locali raffreddati e per quelli dove è auspicato un raffreddamento, le esigenze vanno in relazione al fattore di trasmissione di energia globale g degli elementi costruttivi al comando automatico in funzione dell’irraggiamento solare e alla resistenza al delle protezioni solari; b) gli altri locali vanno rispettate le esigenze relative al fattore di trasmissione di energia g della protezione solare; c) di installazione di singole unità di raffreddamento fisse per appartamento o per locale, SPAAS può esigere verifiche supplementari e provvedimenti di protezione.

Deroghe

Art. 11 1 Possono essere concesse deroghe al rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale (articolo 7) per: a) riscaldati in modo attivo con temperatura inferiore a 10°C, escluse le celle frigorifere o di b) frigorifere raffreddate con temperatura superiore a 8°C; c) provvisorie soggette a demolizione o smantellamento entro tre anni dalla loro
2 Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia di protezione termica estiva secondo l’articolo
10: a) provvisorie soggette a demolizione o smantellamento entro tre anni dalla loro b) che non comportano un maggior fabbisogno energetico.
Esigenze energetiche accresciute per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati Art. 12
1 Gli edifici nuovi, gli ampliamenti e le trasformazioni di edifici esistenti di proprietà pubblica, parastatale o sussidiati devono essere certificati secondo gli standard MINERGIE. Per gli edifici esistenti, l’autorità può concedere delle deroghe se il raggiungimento dello standard MINERGIE risulta sproporzionato dal punto di vista economico o non giustificato in considerazione della salvaguardia di altri interessi pubblici.
1
2 Nel caso di interventi parziali, limitati a singoli elementi dell’involucro, questi devono rispettare i valori previsti per gli edifici nuovi (allegato 1 tabella 1a). Capitolo terzo Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile
Esigenze per gli edifici nuovi Art. 13 1 La costruzione di nuovi edifici, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili a delle costruzioni a nuovo di edifici esistenti sono realizzati in modo che il fabbisogno annuo ponderato di energia, calcolato in base all’allegato 2, non superi i limiti stabiliti dall’allegato 3.
1 Cpv. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 388.
2 Per gli edifici abitativi, le esigenze di cui al capoverso 1 sono soddisfatte se (condizioni alternative): di calore di cui all’allegato 4; b) messi in atto i provvedimenti definiti in base allo strumento di verifica energetica per edifici ENteb edito dalla EnFK.
3 Per determinate categorie di edificio valgono inoltre le seguenti prescrizioni: a) ristoranti e impianti sportivi le esigenze non tengono conto del fabbisogno energetico per l’acqua calda sanitaria; b) le piscine coperte l’utilizzo del calore residuo da aria espulsa e da acqua di vasche e docce ottimizzato al meglio; c) tutte le categorie menzionate nelle lettere a e b, almeno il 20% dell’energia per la di acqua calda sanitaria deve essere coperta da energie rinnovabili.
4 Le esigenze devono essere soddisfatte applicando provvedimenti in loco.
5 Sono esentati dalle esigenze di cui al capoverso 1 gli ampliamenti di edifici esistenti quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m 2 , oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i
1000 m 2 .
6 Per i locali con altezze maggiori di 3 metri è possibile eseguire una correzione applicando un’altezza di riferimento di 3 metri. Sono esclusi da questa possibilità gli edifici abitativi.
Produzione autonoma di energia elettrica negli edifici nuovi Art. 14 1 Gli edifici nuovi, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili a delle costruzioni a nuovo di edifici esistenti devono produrre una parte di energia elettrica tramite l'impiego di fonti rinnovabili. L’impianto di produzione di energia elettrica deve avere almeno una potenza di 10 W per m
2 di nuova superficie di riferimento energetico, sebbene non sia mai richiesta una potenza di
30 kW o superiore.
2 Se la realizzazione o l’esercizio di un impianto per la produzione autonoma di elettricità risulta difficoltoso e sproporzionato, l’esigenza di cui al capoverso 1 è compensata con una riduzione di 5 kWh/m 2 del fabbisogno annuo ponderato di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e la climatizzazione E HWLK
. In caso di copertura parziale della potenza richiesta, la riduzione viene diminuita proporzionalmente.
3 Sono esentati dall’esigenza di cui 1 gli edifici: a) ed ampliati, quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore
50 m 2 oppure rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte ma senza superare i 1000 m
2 ; b) nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri proteggere d’importanza nazionale (ISOS); c) ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei perimetri di rispetto.
Esigenze accresciute per le energie rinnovabili negli edifici pubblici, parastatali o sussidiati Art. 15
1 L’installazione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in edifici di nuova costruzione non è ammessa. È fatta eccezione per l’allacciamento alle reti di teleriscaldamento.
2 Nella sostituzione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria deve essere coperta una quota minima di sfruttamento di energia rinnovabile pari ad almeno il 40% del fabbisogno complessivo di energia per il riscaldamento presente prima della sostituzione dell’impianto, come pure il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel computo della quota di energia rinnovabile necessaria per coprire il fabbisogno energetico per il riscaldamento è possibile tenere conto di riduzioni del fabbisogno energetico dell’edificio ottenute tramite interventi di coibentazione termica.
3 L’esigenza di cui al capoverso 2 può essere soddisfatta nel caso di: a) a una rete di teleriscaldamento, o b) di un cogeneratore a gas, dimostrando che l’intero volume del gas impiegato è di rinnovabile. Capitolo quarto Esigenze per gli impianti
Generatori di calore di grande potenza alimentati con energia fossile
Art. 16 1 Gli impianti di potenza termica superiore a 1 MW che utilizzano energia fossile per la
2 L’UACER può esigere la presentazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica.
Generatori di calore con sfruttamento della condensazione Art. 17
1 I nuovi impianti a combustione alimentati da olio EL o gas e quelli sostituiti devono sfruttare la tecnologia della condensazione. Gli impianti a combustione sono definiti «a condensazione» quando viene dimostrato che sfruttano il principio del calore latente di condensazione. La temperatura dei gas combusti non può essere più alta di quella di mandata del termovettore.
2 Deroghe possono essere ammesse per i seguenti impianti: a) aria calda; b) temperatura di mandata superiore ai 110° C; c) speciali ai sensi delle direttive per i controlli della combustione (DirCC) emanate dalla
Scaldacqua e accumulatori di calore Art. 18 1 Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore a 60°C. Fanno eccezione gli scaldacqua che, per dimostrate ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati su una temperatura superiore.
2 In deroga all'articolo 10e capoverso 2 Len, la posa di nuovi sistemi elettrici diretti per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria per le abitazioni può essere autorizzata soltanto se (condizioni alternative): a) il periodo di riscaldamento l’acqua calda è riscaldata o preriscaldata dal generatore di utilizzato per il riscaldamento; b) calda è prodotta per la maggior parte con dell’energia rinnovabile o con del calore altrimenti non sfruttabile; c) impiego è ritenuto necessario per motivi igienici.
Distribuzione e resa del calore Art. 19
1 Nei sistemi di distribuzione e resa del calore per il riscaldamento nuovi o sostituiti, quando la temperatura esterna raggiunge il valore di dimensionamento (temperatura esterna determinante), la temperatura di mandata non deve superare i 50°C e nelle serpentine a pavimento i 35°C. Fanno eccezione il riscaldamento di capannoni tramite pannelli radianti e i sistemi di riscaldamento per le serre o costruzioni simili, qualora vi sia l’effettiva necessità di una temperatura di mandata più elevata.
2 I seguenti impianti (nuovi o sostituiti), devono essere completamente isolati contro le perdite termiche conformemente alle esigenze fissate nell’allegato 5: a) per la distribuzione del calore nei locali non riscaldati e all’esterno; b) del sistema di distribuzione dell’acqua calda mantenuti in temperatura sia nei locali all’esterno.
3 Si può ammettere uno spessore inferiore dell’isolante termico nei casi giustificati come ad esempio all’incrocio di tubazioni, nell’attraversamento di muri o in caso di temperature di mandata che non superano i 30°C.
4 Per le condotte interrate, non si devono superare i valori Uc indicati nell’allegato 6.
5 Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere adattate alle esigenze indicate nell’allegato 5, nella misura in cui lo spazio disponibile lo permetta.
6 Tutti i locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura ambiente in modo indipendente ed automatica. Fanno eccezione i locali che beneficiano di un riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a 30°C. In tal caso è necessario installare, in un locale di riferimento, almeno un dispositivo di regolazione per unità abitativa o di utilizzo.
Impianti di ventilazione Art. 20
1 Gli impianti di ventilazione a doppio flusso, ossia con espulsione e immissione d'aria, devono essere dotati di un sistema di recupero del calore con un grado di rendimento conforme allo stato della tecnica, se non prescritto altrimenti dall'ordinanza sull'efficienza energetica del 1° novembre 2017 (OEEne).
2 Gli impianti meccanici semplici d’estrazione dell’aria di locali riscaldati devono in ogni caso essere equipaggiati di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero o di riutilizzo del calore espulso qualora il volume d’aria estratta supera i 1000 m 3 /h e il tempo di
esercizio supera le 500 h/anno. Gli impianti semplici di estrazione dell’aria situati nello stesso edificio sono da considerare come un unico impianto.
3 La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi mentre nei canali di distribuzione non deve superare le seguenti velocità: fino a 1 000 m 3 /h fino a 2 000 m 3 /h fino a 4 000 m
3 /h fino a 10 000 m
3 /h più di 10 000 m 3 /h
4 Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se (condizioni alternative): a) a dimostrare che non vi è un consumo energetico maggiore; b) funziona meno di 1000 ore all’anno; c) sono inevitabili a causa delle condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati.
5 Gli impianti di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente diverse devono essere concepite per un esercizio differenziato.
Isolamento termico degli impianti di ventilazione Art. 21
1 I condotti dell’aria, le tubazioni e gli apparecchi di ventilazione e di climatizzazione devono essere protetti contro la trasmissione del calore (guadagno o cessione di calore) secondo la cifra 5.9 della norma SIA 382/1:2014 «Impianti di ventilazione e climatizzazione - Basi generali e requisiti».
2 Lo spessore delle isolazioni indicate al capoverso 1 può essere ridotto se giustificato e se i rispettivi organi di regolazione sono situati entro i confini delle parti isolate.
Impianti di raffreddamento, umidificazione e deumidificazione Art. 22 1 La progettazione, la posa, la sostituzione e l'esercizio di impianti per il raffreddamento, l’umidificazione o la deumidificazione devono essere conformi allo stato della tecnica.
2 Gli impianti di raffrescamento devono essere conformi ai requisiti energetici previsti dalla norma SIA 382/1:2014.
Riscaldamento a resistenza elettrica Art. 23 1 Non sono ammesse: a) di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per riscaldare gli edifici; b) di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica esistente, che distribuisce il tramite un circuito idraulico, con un nuovo sistema a resistenza elettrica; c) di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di riscaldamento è considerato quale riscaldamento d’appoggio ogni installazione che completa un di riscaldamento principale che non è in grado di coprire totalmente il fabbisogno di d) di riscaldamenti di soccorso a resistenza elettrica, fatto salvo di quelli di cui al
2; e) di resistenze elettriche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda in e installazioni fisse esistenti.
2 In deroga all’articolo 10e capoverso 1 Len, i riscaldamenti di soccorso per le pompe di calore possono essere impiegati quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura minima di dimensionamento. Per caldaie a legna a carica manuale, riscaldamenti di soccorso sono ammessi se la loro potenza copre al massimo il 50% del fabbisogno di potenza.
Valori limite del fabbisogno di elettricità per l’illuminazione Art. 24 1 Negli edifici nuovi, nelle trasformazioni o nei cambiamenti di destinazione che toccano una superficie di riferimento energetico (A E ) superiore a 1000 m
2 occorre rispettare i valori limite per il fabbisogno d’elettricità annuo secondo la norma SIA 387/4:2017 «Elettricità negli edifici – Illuminazione: calcolo e requisiti». Questa esigenza non si applica agli edifici o alle parti di edifici adibite ad abitazione.
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 sono considerate soddisfatte se, tramite lo strumento di verifica per l’illuminazione dell’EnFK, si dimostra che l’esigenza riguardante la potenza specifica per l’illuminazione p L rispetta il valore limite conformemente alla tabella 13 della norma SIA 387/4.
Riscaldamenti all’aperto Art. 25 1 Sono sistemi di riscaldamento all’aperto ai sensi dell’articolo 10c Len quelli destinati al riscaldamento di parti esterne agli edifici quali terrazze, rampe, canali, panchine e simili.
2 La SPAAS può concedere deroghe all’articolo 10c Len per la posa, la sostituzione o la modifica di a) delle persone, degli animali e delle cose o la protezione di equipaggiamenti tecnici esigono; b) costruttive (per es. protezione tramite copertura) o di esercizio (per es. sgombero della sono impossibili o richiedono dei mezzi sproporzionati; c) di riscaldamento all’aperto è equipaggiato di una regolazione termica e igrometrica.
3 Il Dipartimento può emanare delle direttive per regolare l’utilizzazione di sistemi di riscaldamento temporanei all’aperto.
Piscine riscaldate all’aria aperta Art. 26
1 Sono considerate piscine, ai sensi dell’articolo 10d Len, quelle i cui bacini superano la capacità di 8 m 3 .
2 È possibile riscaldare una piscina con una pompa di calore a condizione che sia presente una copertura contro le perdite termiche.
Residenze secondarie Art. 27 1 Le singole unità abitative di nuove residenze secondarie con sistema di riscaldamento automatico, devono essere dotate di un sistema per regolare a distanza (per es. tramite telefono, SMS o internet) almeno due livelli di temperatura ambiente.
2 Le stesse prescrizioni sono applicabili alle residenze secondarie plurifamiliari esistenti, con un sistema di riscaldamento automatico, nel caso di sostituzione dell'impianto di distribuzione del calore e a quelle monofamiliari nel caso della sostituzione del generatore di calore.
Sfruttamento del calore residuo Art. 28
1 Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo e da processi artigianali o industriali, deve sempre essere recuperato nel limite consentito dalle condizioni d’esercizio, dalla fattibilità tecnica ed economica.
2 L’UACER può richiedere delle verifiche sul potenziale di calore residuo a disposizione e delle valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del suo sfruttamento.
Sostituzione di un generatore di calore Art. 29 1 Edifici abitativi soggetti a sostituzione del generatore di calore o di sue componenti rilevanti (per es. bruciatore) devono garantire che il 10% del fabbisogno di energia termica sia coperto da energie rinnovabili.
2 L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata soddisfatta se (condizioni alternative): a) o il progetto di risanamento è conforme a una delle soluzioni standard (SS) di cui
7; b) installato un nuovo generatore allacciato alla rete di distribuzione del gas naturale ed è che almeno il 20% del volume di gas acquistato presso l’azienda fornitrice di energia di origine rinnovabile certificata; c) dispone di una certificazione MINERGIE; d) raggiunge la classe D del CECE per l’efficienza energetica globale; e) è stato realizzato o l’involucro termico completamente risanato in conformità al regolamento o al regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 16 settembre 2008
2
3 In caso di edifici con destinazione d’uso mista, le esigenze sono da applicare alla parte abitativa. Sono esentati quelli dove la superficie di riferimento energetica (A E ) della parte abitativa non è preponderante e non supera 150 m
2
.
4 La SPAAS può concedere deroghe se, per motivi eccezionali, nessuna delle soluzioni elencate al capoverso 2 sono applicabili. Capitolo quinto Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria
Equipaggiamento obbligatorio Art. 30 1 I nuovi edifici e i gruppi d’edifici con una produzione di calore centralizzata devono essere equipaggiati con apparecchi per il conteggio delle spese per la produzione di calore del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria:
2 Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 388.
a) ogni singola unità d'uso, e b) ogni singolo edificio che fa capo alla stessa centrale di produzione di calore.
2 Nel caso di superfici riscaldanti, l’elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U ≤ 0,7 W/m 2 K.
3 Gli edifici esistenti con produzione del calore centralizzata, in caso di risanamento completo dell'impianto di riscaldamento o dell’acqua calda sanitaria, devono essere equipaggiati con apparecchi per la determinazione individuale del consumo. Il risanamento completo dell'impianto è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione.
4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiati con apparecchi per la determinazione del consumo per ogni edificio quando più del 75% dell’involucro di uno o più edifici è stato risanato.
Conteggio delle spese Art. 31 Negli edifici o gruppi d’edifici, per i quali sussiste l’obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato di ogni unità d’uso. Capitolo sesto Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di energia elettrica
Condizioni per la costruzione degli impianti Art. 32 1 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica senza recupero del calore è ammessa solo per impianti di emergenza il cui tempo di esercizio è inferiore a 50 ore all’anno.
2 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica sono ammessi alle seguenti condizioni: a) alimentati con combustibili fossili: se il calore residuo viene completamente utilizzato maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno eccezione gli impianti che non possono allacciati alla rete elettrica pubblica e dove i costi dell’allacciamento o del recupero di sono sproporzionati; b) alimentati con combustibili gassosi provenienti da fonti rinnovabili: se una grande parte calore da essi generato è utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno gli impianti che utilizzano solo una minima parte di rifiuti biodegradabili non agricoli non sono collegati a una rete pubblica di approvvigionamento di gas o se i costi di questo risultano sproporzionati; c) alimentati con combustibili rinnovabili solidi o liquidi: se la maggior parte del calore viene utilizzato conformemente allo stato della tecnica. Capitolo settimo Grandi consumatori di energia
Esigenze per i grandi consumatori di energia Art. 33 1 Le esigenze dell’articolo 10f non si applicano ai grandi consumatori che si impegnano a raggiungere degli obiettivi, fissati con il Dipartimento, in materia di evoluzione dei consumi di energia.
2 In caso di comprovata necessità o impossibilità a rispettare le esigenze tecniche dell’articolo 10f Len, il Dipartimento può esentare i grandi consumatori dal rispetto di tali esigenze a condizione che si impegnano a raggiungere degli obiettivi di consumo ragionevoli, stabiliti con il Dipartimento
3 Sono ritenuti ragionevoli gli obbiettivi che possono essere perseguiti mediante misure corrispondenti allo stato della tecnica, se gli investimenti possono essere ammortizzati sulla durata d’esercizio e se non comportano degli inconvenienti rilevanti per l’esercizio. Capitolo ottavo Norme di attuazione
Dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica Art. 34 1 Ogni progetto rilevante dal punto di vista energetico deve essere accompagnato dall’incarto energia e dai relativi giustificativi sui provvedimenti adottati che comprovino un uso razionale dell’energia e il rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e sfruttamento delle energie rinnovabili.
2 La certificazione provvisoria MINERGIE può essere ritenuta valida quale giustificativo. Il certificato
3 L’incarto energia e le relative verifiche energetiche devono essere firmati dai progettisti e dall’istante o dal proprietario.
Attestato di conformità della realizzazione Art. 35
1 Nell’ambito dei controlli previsti dalla legge edilizia, il Municipio richiede all’istante o al proprietario l’attestato di conformità con cui si certifica che l’esecuzione dei lavori è conforme al progetto approvato.
2 Entro 30 giorni dal collaudo, il Municipio trasmette alla SPAAS una copia dell’attestato di cui al capoverso 1. La SPAAS può chiedere al Municipio, all’istante o al proprietario delle verifiche supplementari.
3 L a certificazione definitiva MINERGIE può essere ritenuta valida come attestato di conformità. Capitolo nono Disposizioni varie e finali
Obbligo di sfruttamento dell’energia solare Art. 36 1 Fino al 31 dicembre 2025, i tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m 2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici.
2 Per superficie determinante si intende la proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro dell’edificio.
3 L’impianto solare deve essere di dimensioni tali da coprire una superficie pari al 50% della superficie determinante.
4 L’esigenza di cui al capoverso 1 non è applicabile se l’installazione dell’impianto: a) gli edifici situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) o protetti ai sensi della sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei relativi perimetri di b) altre prescrizioni di diritto pubblico; oppure c) sproporzionato dal punto di vista economico.

Abrogazione

Art. 37 Il regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 16 settembre 2008 (RUEn) è abrogato.
Disposizione transitoria Art. 38 Le procedure d’autorizzazione a costruire, pubblicate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono trattate secondo il diritto anteriore.
Entrata in vigore Art. 39 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2023 , 93. Allegato 1
3 Protezione termica invernale (art. 7 RUEn)
1. Principi a) il rispetto delle esigenze puntuali per l’isolamento termico delle singole parti dell’involucro valgono i requisiti: - della tabella 1a per i nuovi edifici e per i nuovi elementi costruttivi; - della tabella 1b per tutti gli edifici e i singoli elementi costruttivi che ne fanno parte, toccati da una trasformazione o da un cambiamento di destinazione. b) il rispetto delle esigenze globali, i valori della tabella 1c devono essere utilizzati per il calcolo valore limite per il fabbisogno termico annuale del riscaldamento Q H,li e della potenza di riscaldamento P H,li
.
3 Allegato modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 388.
c) la temperatura ambiente d’esercizio di un edificio oppure di una parte di esso, definita alle standard di utilizzo, è inferiore o superiore a 20°C, i valori limite delle tabelle 1a e 1b essere aumentati e rispettivamente diminuiti del 5% per ogni grado Kelvin di differenza limite più bassi per temperature interne più elevate). d) caso di trasformazioni e cambiamenti di destinazione, la verifica del fabbisogno termico tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel di verifica possono essere inclusi anche i locali che non sono toccati dalla o dal cambiamento di destinazione. e) stesura del giustificativo tramite le esigenze globali si effettua con i dati climatici di una delle stazioni climatiche: Locarno-Monti, Lugano, Magadino, Robbia, San Bernardino. In alla località in cui sorge l’edificio e alla similitudine del clima viene determinata la stazione riferimento, secondo la lista pubblicata dall’UACER. f) calcolo e nella valutazione delle esigenze puntuali non sono applicabili le correzioni
2. Tabelle
2.1 1a: Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per i nuovi edifici e per i nuovi costruttivi limite riferiti a una temperatura ambiente di 20°C
2.2 1b: Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per gli edifici soggetti a o cambiamento di destinazione limite riferiti a una temperatura ambiente di 20°C
2.3 1c: Valori limite per il fabbisogno termico annuale per il riscaldamento degli edifici nuovi di quelli soggetti a trasformazione o cambiamento di destinazione Valori limite del fabbisogno termico annuale per il riscaldamento QH,li definiti alla temperatura media annuale di 9,4°C e della potenza specifica di riscaldamento PH,li definiti alla temperatura di dimensionamento di -8°C Condizione supplementare: se la temperatura media annuale o la temperatura di dimensionamento sono inferiori o superiori a quelle indicate, il valore limite deve essere maggiorato o ridotto del 6% per ogni grado K di differenza. Allegato 2 Principi di calcolo del fabbisogno annuo ponderato di energia (art. 13 cpv. 1 RUEn) Il fabbisogno annuo ponderato di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e la climatizzazione E HWLK è determinato sommando i fabbisogni per il riscaldamento Q H,eff e per l’acqua calda sanitaria Q WW divisi per il rendimento η dei rispettivi generatori di calore e moltiplicati per il fattore di ponderazione g dei rispettivi vettori energetici utilizzati, addizionando poi il fabbisogno energetico per la climatizzazione E K e la ventilazione E L moltiplicati per il rispettivo fattore di ponderazione g. E HWLK = Q H,eff ·g/η + Q W ·g/η + E K ·g/η + E L ·g Valgono inoltre le seguenti regole: - la ponderazione dei vettori energetici trovano applicazione i fattori di ponderazione nazionali dalla EnDK, fatto salvo per i seguenti casi: rete di teleriscaldamento: fattore di ponderazione g pari a 0.4, indipendentemente dalla fonte energetica impiegata; gas rinnovabili: fattore di ponderazione g pari a 0.5; - nel calcolo del fabbisogno energetico si tiene conto unicamente dell’energia nell’edificio per assicurarne il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, fabbisogno energetico; - calcolo del fabbisogno energetico ponderato non si tiene conto dell’energia elettrica nell’edificio stesso, salvo per quella prodotta con impianti di cogenerazione; - di gas rinnovabili è ammesso unicamente se prodotti in loco. Allegato 3 Valori limite del fabbisogno annuo ponderato di energia per nuovi edifici (art. 13 cpv. 1 RUEn)
Valori limite per il fabbisogno annuo ponderato di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e la climatizzazione E HWLK per nuovi edifici Condizione supplementare: il fabbisogno annuo ponderato di energia per la stazione climatica di San Bernardino è maggiorato di 2 kWh/m2 quale correzione d'altitudine. Allegato 4 Soluzioni standard per il rispetto del fabbisogno annuo ponderato di energia per nuovi edifici abitativi (art. 13 cpv. 2 RUEn) Combinazioni di soluzioni standard per la verifica del rispetto del fabbisogno annuo ponderato di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e la climatizzazione E HWLK per abitazioni monofamiliari e plurifamiliari
Condizioni supplementari: - di lavoro annuo (CLA) delle pompe di calore a gas deve essere almeno 1,4; - di rendimento del recuperatore di calore dell’aerazione controllata deve essere almeno Allegato 5 Spessore minimo dell’isolamento termico delle tubazioni di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria (art. 19 RUEn) Spessori dell'isolamento termico valevoli per temperature d'esercizio fino a 90°C Condizione supplementare: temperature d’esercizio più elevate comportano l’aumento proporzionale dell’isolamento termico. Allegato 6 Valori Uc massimi per le condotte interrate in W/mK ( art. 19 RUEn) Dimensioni dei tubi Valore Uc per tubi rigidi [W/mK] Valore Uc per tubi flessibili e doppi tubi [W/mK] Allegato 7 Soluzioni standard per la sostituzione di un generatore di calore in edifici abitativi (art. 29 cpv. 2 RUEn) SS 1: Collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria: - solari con una superficie pari almeno al 2% della AE. SS 2: Riscaldamento a legna per la produzione principale di calore: - riscaldamento a legna quale principale generatore di calore e una parte di energie rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria. SS 3: Pompa di calore con sonde geotermiche, ad o ad aria: - pompa di calore elettrica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. SS 4: Pompa di calore a gas naturale: - pompa di calore a gas naturale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno in funzionamento monovalente oppure
bivalente a condizione che copra almeno il 50% del fabbisogno di potenza e abbia un rendimento di almeno il 120%. SS 5: Allacciamento a una rete di teleriscaldamento. SS 6: Impianto di cogenerazione: - elettrico superiore al 25% e copertura di almeno il 60% del fabbisogno calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. SS 7: Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e impianto fotovoltaico: - scaldacqua alimentato da pompa di calore e impianto fotovoltaico con una potenza installata di almeno 5 Wp per m2 di AE. SS 8: Sostituzione delle finestre dell’involucro termico dell’edificio: - valore Uw delle finestre esistenti ≥ 2,0 W/m2K e valore Ug dei vetri delle nuove finestre ≤ 0,7 W/m2K. SS 9: Isolamento termico della facciata e/o del tetto e/o del pavimento del solaio: - valore U di elementi esistenti di facciata/tetto/pavimento del solaio ≥ 0,6 W/m
2 K; - valore U di elementi facciata/tetto/pavimento del solaio isolati termicamente ≤ 0,20 W/m 2 K; - superficie minima da isolare pari a 0,5 m 2 per m 2 di A E
. SS 10: Generatore di calore di base a energie rinnovabili con funzionamento bivalente a combustibili fossili per i picchi di potenza: - generatore di base per la produzione automatica di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno funzionante a energie rinnovabili (cippato di legna, pellet, calore geotermico, acque sotterranee o calore ambiente) con una potenza pari ad almeno il 25% della potenza richiesta alla temperatura di dimensionamento, completato da un funzionamento bivalente a combustibili fossili a copertura dei picchi di carico. SS 11: Ventilazione meccanica controllata: - sistema di ventilazione meccanica controllata dotata di recuperatore di calore con un grado di rendimento pari almeno al 70%.
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