Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (945.300)
Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (945.300)
Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante
Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb); visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi; dopo discussione, decreta:
Scopo
Art. 1 La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.
Campo d’applicazione Art. 2 Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato Art. 3 Il Consiglio di Stato è competente: a) l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb); b) accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); c) l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); d) le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb); e) le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb); f) applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb); g) le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di
b) Municipi Art. 4 1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.
c) associazioni di categoria Art. 5
1 Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.
2 La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.
Disciplinamento comunale di fiere e mercati Art. 6 1 I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
2 Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.
Entrata in vigore Art. 7 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 1
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.
Pubblicata nel BU 2023 , 251.