Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale
Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF) del 29 novembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 185a della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di trasmissione, per via elettronica, tra una parte o un terzo legittimato e un’autorità fiscale (di seguito autorità) nell’ambito di un procedimento retto dalla legge tributaria del 21 1994 (LT), dalla legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD), dalla legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno
1959 (LTEO).
2 Il presente regolamento è applicabile, nelle forme descritte in seguito, a tutte le procedure delle leggi menzionate dal capoverso 1 ad eccezione delle procedure riferite all’imposta sulle successioni e donazioni (art. 141 segg. LT) e delle procedure di ricorso cui agli articoli 227 e seguenti LT, 140 e seguenti LIFD, 54 e seguenti LIP e 31 e seguenti LTEO.
3 Le procedure elettroniche comunali sono rette dal diritto del relativo Comune. In assenza di una specifica regolamentazione si applicano le presenti normative cantonali.
Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura Art. 2 Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 (OCE-PCPE). Capitolo secondo Comunicazione elettronica di dati con l’autorità fiscale
Trasmissione elettronica tramite appositi applicativi Art. 3 1 Per la trasmissione elettronica dei dati ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 lettera d,
198 capoversi 2 e 2 bis LT (art. 100 cpv. 1 lett. c e 124 LIFD), si considerano autentici, integri e confermati i dati trasmessi all’autorità con l’applicativo informatico del relativo periodo fiscale, a mezzo del codice personale.
2 I programmi menzionati al capoverso 1 sono scaricabili dal sito internet della Divisione delle contribuzioni. Il codice personale è trasmesso dall’autorità competente.
Comunicazione elettronica tramite piattaforme di trasmissione riconosciute Art. 4 1 Per la trasmissione di dati e documenti per le procedure menzionate dall’articolo 1 capoverso 2 possono essere utilizzate unicamente le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo 2 unitamente a una firma elettronica qualificata secondo la legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle). Restano riservate le procedure indicate dall’articolo 3.
2 Se manca la firma elettronica, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti della firma elettronica qualificata oppure inviarli per posta firmati a mano.
3 I metodi ammessi per la trasmissione elettronica di dati e documenti all’autorità sono pubblicati nel sito internet della Divisione delle contribuzioni.
Ammissibilità della comunicazione per via elettronica Art. 5 La Divisione delle contribuzioni pubblica nel suo sito internet: a) elettronici; b) ammessi per la trasmissione di dati e documenti per via elettronica all’autorità e resta riservato l’articolo 9;
c) di comunicazione autorizzati; d) di dati autorizzati per la comunicazione; e) tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta; f) al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pubbliche che devono utilizzati per la verifica della firma elettronica dell’autorità.
Formato
Art. 6
1 I contribuenti e/o i terzi legittimati trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate conformemente all’articolo 5.
2 Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l’autorità concede un breve termine per: a) l’atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall’autorità; o b) in forma cartacea tutto l’atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso.
3 Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati.
Termini
Art. 7 1 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
2 Se il canale di trasmissione utilizzato non emette una ricevuta di consegna, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui l’invio è scaricato dal destinatario.
Certificato
Art. 8 Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 FiEle), il certificato regolamentato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all’invio. Capitolo terzo Notifica di atti procedurali da parte di un’autorità fiscale
Condizioni
Art. 9 1 Gli atti procedurali possono essere inviati per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione ai sensi dell’articolo 2.
2 Chi intende ricevere decisioni, altri atti procedurali o comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in un elenco presso la Divisione delle contribuzioni. Il consenso può essere dato per un procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.
3 Il consenso può essere revocato in forma scritta in qualsiasi momento.
Modalità
Art. 10 1 Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2 Le decisioni e le comunicazioni sono trasmesse di regola in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.
3 Le decisioni possono essere provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle). Restano riservate le decisioni senza firma ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sulle deleghe di competenze.
Momento della notificazione Art. 11 Se l’autorità trasmette la decisione o la comunicazione a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, il momento determinante per la notificazione è quello in cui la piattaforma di trasmissione rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell’atto scritto da parte dell’autorità (ricevuta di consegna).
Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2023 , 322 .
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