Regolamento sul coordinamento delle procedure
Regolamento sul coordinamento delle procedure (Rcoord) del 13 dicembre 2023 (stato 15 dicembre 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord), decreta:
Oggetto
Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).
Competenze
Art. 2 1 Il Dipartimento del territorio esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.
2 L’Ufficio delle domande di costruzione è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
3 La Divisione delle costruzioni è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge sulle strade del 23 marzo 1983.
4 La Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all’articolo 10 Lcoord.
Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze Art. 3 L’Ufficio giuridico allestisce per il Dipartimento del territorio le istruzioni all’autorità direttrice di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b Lcoord.
Coordinamento preventivo Art. 4 Tutti i servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale informano la Sezione dello sviluppo territoriale sui singoli progetti che intendono realizzare, già nella fase preliminare.
Entrata in vigore Art. 5 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente 1 . Pubblicato nel BU 2023 , 387.
1 Entrata in vigore: 15 dicembre 2023 - BU 2023, 387 .
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