Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (405.500)
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Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 18 febbraio 1993) CONFERENZA SVIZZERA DEI DIRETTORI CANTONALI DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE (CDPE) CONFERENZA SVIZZERA DELLE DIRETTRICI E DEI DIRETTORI CANTONALI DELLA SANITÀ (CDS)
1 Scopo
1 L’accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e
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2 Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi
3 nonché l’applicazione dell’obbligo di dichiarazione al quale
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3 Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all’esercizio della professione.
4 Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i Cantoni secondo l’articolo 16
5 Campo di applicazione Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono Collaborazione con la Confederazione 6
1 Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e Cantoni vanno
2 La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi: riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori); riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell’attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale; riconoscimento dei diplomi per l’insegnamento nelle scuole professionali; definizione dei principi che regolano l’offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, ed consultazione e partecipazione dei Cantoni nelle questioni internazionali.
3 La conclusione d’accordi come previsto dall’articolo 1 capoverso 4, è di competenza
1 L’autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e
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2 Ogni Cantone che ha aderito all’accordo dispone di un voto. Gli altri Cantoni hanno voto Applicazione dell’accordo
1 La CDPE è incaricata dell’applicazione dell’accordo.
1 Modifica del 16 giugno 2005.
2 Modifica del 16 giugno 2005.
3 Modifica del 16 giugno 2005.
4 Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.
5 Modifica del 16 giugno 2005.
6 Modifica del 16 giugno 2005.
2 A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte
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3 La CDS applica l’accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l’incarico a terzi, ma resta,
9 Regolamenti di riconoscimento
1 I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o le condizioni di riconoscimento (articolo 7); la procedura per il riconoscimento; le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e la procedura relativa all’obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali e alla verifica di queste qualifiche. 10
2 L’autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le
3 Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati Condizioni di riconoscimento
1 Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e
2 Il regolamento deve disciplinare: le qualifiche che il diploma attesta, e il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.
3 Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali: la durata della formazione; le condizioni per essere ammessi alla formazione; i contenuti dell’insegnamento, e le qualifiche richieste al corpo insegnante. Effetti del riconoscimento
1 Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le
2 I Cantoni che hanno aderito all’accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma
3 I Cantoni che hanno aderito all’accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto
4 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e Documentazione, pubblicazione
1 La CDPE allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.
2 I Cantoni che hanno accettato l’accordo s’impegnano a pubblicare i regolamenti di Protezione giuridica 11
1 Ogni contestazione da parte di un Cantone nei confronti dei regolamenti e delle
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2 Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, nonché contro decisioni concernenti le tasse ter capoverso 8, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla
8 Modifica del 16 giugno 2005.
9 Modifica del 16 giugno 2005.
10 Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.
11 Modifica del 16 giugno 2005.
12 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS
13 si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere
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3 Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regolamento la composizione e Disposizioni penali Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell’articolo 8 capoverso 4 del Spese e tasse 16
1 Le spese derivanti dal presente accordo sono a carico dei Cantoni firmatari in
2 Per il rilascio di un attestato concernente il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un ter , capoverso 5, e per la ter ,
3 Per decisioni o decisioni su ricorsi concernenti: il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale; il riconoscimento di un diploma scolastico e professionale estero; l’obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali, e la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi, possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.– a un massimo di 3000.– franchi.
4 Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all’insegnamento
17 bis
1 La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione
2 La lista contiene il nome dell’insegnante, la data dell’ottenimento del diploma o dell’autorizzazione
3 Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della
4 La registrazione è cancellata quando l’autorizzazione all’insegnamento è ripristinata, quando il
5 Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la
6 Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del Registro dei professionisti della salute
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13 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF); RS 173.32.
14 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS
173.110.
15 Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.
16 Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.
17 Modifica del 16 giugno 2005.
ter
1 La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri non
19 e che sono titolari
2 La CDS può delegare la tenuta del registro a terzi.
3 Il Comitato della CDS tiene aggiornato l’allegato.
4 Il registro serve alla protezione e all’informazione dei pazienti, all’informazione di servizi svizzeri
5 Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel capoverso 4,
20 Il Comitato della CDS emana disposizioni dettagliate.
6 I servizi competenti per il rilascio di diplomi svizzeri e per il riconoscimento di diplomi esteri
7 È possibile consultare in rete i dati contenuti nel registro. Tuttavia, i motivi del ritiro o del rifiuto di
8 In conformità all’articolo 12 sono tenuti a pagare una tassa le persone indicate nel capoverso 1
9 Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando un’autorità annuncia il decesso della I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del Cantone Adesione/Denuncia
1 Le dichiarazioni d’adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della
2 L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre Entrata in vigore Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educazione decide l’entrata in In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Peter Schmid
19 Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS).
Il segretario generale: Moritz Arnet
21 cantonali della sanità e la Conferenza
22 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl
2017 , 316. DL di approvazione del 6.2.1995 - BU 1995 , 142 e del 30.1.2007 -
2007 , 114.
23 ter capoverso 1
21 Modifica del 16 giugno 2005.
22 Modifica del 16 giugno 2005.
23 Decisione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità del 22 ottobre
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24 Istituto delle scienze infermieristiche della Facoltà di medicina dell’Università di Basilea.
25 Ciclo di studio offerto unicamente alla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale
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