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Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole

Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole (del 3 gennaio 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 6, 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (LEp); visto l’articolo 102 dell’ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 29 aprile 2015 (OEp); vista l’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare); visto l’articolo 40b della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), decreta:

Oggetto

Art. 1
1 Il presente decreto esecutivo stabilisce provvedimenti nel settore scolastico pubblico e privato al fine di combattere l’epidemia di COVID-19.
2 I provvedimenti definiti dal presente decreto esecutivo sono di complemento a quanto previsto dall’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 e dalle altre disposizioni cantonali.
Obbligo della mascherina
a) principio Art. 2 È decretato l’obbligo per gli allievi di portare una mascherina facciale all’interno degli istituti scolastici, nonché nel corso delle attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola: a) classi delle scuole medie pubbliche e private parificate; 1 b) classi delle scuole private non parificate e in quelle delle scuole speciali pubbliche e che accolgono allievi di pari età di quelli delle classi di cui alla lettera a); c) classi delle scuole postobbligatorie pubbliche e private.
b) eccezioni Art. 3 1 Con riferimento all’articolo 2, sono esentati dall’obbligo di portare la mascherina facciale gli allievi per i quali è possibile provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, essi non la possono portare.
2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 o la legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011.
Atti delegati Art. 4
1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è autorizzato a pubblicare un modello di piano di protezione che contiene le prescrizioni minime che vanno trasposte nei piani di protezione degli istituti scolastici e applicate.
2 Tali prescrizioni possono riferirsi anche ad ambiti non direttamente connessi con quanto previsto dal presente decreto esecutivo, segnatamente al personale docente e non docente attivo negli istituti scolastici e all’organizzazione delle materie speciali.
Disposizioni penali Art. 5 Le violazioni delle disposizioni del presente decreto esecutivo e degli atti delegati sono perseguibili penalmente secondo l’art. 83 LEp.
Entrata in vigore e durata Art. 6 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 10 gennaio 2022 e resta in vigore fino al
25 febbraio 2022.
1 Lett. modificata dal DE 2.2.2022; in vigore dal 7.2.2022 - BU 2022, 37.
Pubblicato nel BU 2022 , 1.
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